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Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2023, n. 8073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8073 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 8073 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 21/03/2023 parte I, del medesimo D.P.R. n. 131 del 1986» (v. pagina n. 3 del ricorso), deducendo che: “… la Commissione Regionale Tributaria di Milano, avrebbe potuto, al limite, considerare la genesi dell’atto dichiarato nullo, sostanzialmente di contenuto opposto alla sentenza di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale alla quale il lodo è assimilabile (art. 824 bis c.p.c.). Ed il lodo invalidato era al più parificabile ad una mera sentenza di accertamento di firme. Ebbene, secondo la consolidata giurisprudenza di Codesta Suprema Corte, la sentenza che accerta l’autenticità delle firme di un contratto traslativo della proprietà di un bene immobile formato con scrittura privata non autenticata, non registrata, è soggetta all’aliquota dell’1% e non a quelle previste per i trasferimenti immobiliari. La sentenza costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la volturazione ed è soggetta ad imposta ipotecaria (2 %) e catastale (1 %). (Corte di Cassazione, sentenza n. 1101 del 1984)”» (così alle pagina nn. 5 e 6 del ricorso). 6. Con la seconda doglianza, l’istante ha denunciato «l’ulteriore violazione o falsa applicazione di norme di diritto» (v. pagina n. 6 del ricorso), assumendo, ai sensi dell’art. 38 citato, che dall’accertata pretermissione degli eredi, che aveva giustificato la dichiarazione di nullità del lodo sulla scorta di un violazione di natura meramente 5 di 9 processuale, era «oggettivamente impossibile desumere che la “causa sia imputabile alle parti” soprattutto se si ha riguardo al fatto che il primo atto di citazione per esecuzione in forma specifica, richiamato nel lodo contestato ed a cui esso ha dato origine, venne notificato impersonalmente a tutti gli eredi della defunta RI NG all’ultimo domicilio conosciuto, come prescrive la legge, entro un anno dal decesso» (v. pagine nn. 6 e 7 del ricorso). Sulla base di tale argomenti distante ha chiesto alla Corte di rispondere ai seguenti quesiti di diritto: «1) se la sentenza che dichiara la nullità del lodo arbitrale traslativo immobiliare e sensi dell'articolo 829 c.p.c. per avere i contendenti ignorato l'esistenza di coeredi e perciò pretermessi, annulli anche gli effetti del lodo e sia tassabile ai sensi degli art. 37 DPR 161/86 e 8 della tariffa allegata secondo quando ivi previsto;
2) se a seguito della sentenza che dichiara la nullità del lodo traslativo immobiliare per mancata evocazione in giudizio degli eredi pretermessi sopraggiunti dopo l'emissione del lodo, allo stesso debba essere applicato l’art. 38 DPR 131/86; 3) Se la cartella di pagamento concernente il lodo arbitrale reso a seguito del procedimento introdotto a seguito di un atto di citazione notificato degli eredi impersonalmente entro l'anno dal decesso del defunto obbligato, dichiarato nullo per causa non imputabile alle parti, debba essere annullata per la parte eccedente la misura fissa secondo quanto previsto dall’art. DPR 131/86» (così a pagina n. 7 del ricorso). 7. Il ricorso va dichiarato inammissibile per i seguenti motivi. 7.1. Va, in primo luogo, ritenuto che non può darsi seguito alla illustrata formulazione dei quesiti, trattandosi di modalità di formulazione dei motivi prevista dell’abrogato art. 366-bis cod. proc. civ. per effetto dell’art. 47 comma 1, lett. d), della legge 18 giugno 2009, n. 69, non più applicabile, a mente dell’art. 58 della medesima legge, alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il 6 di 9 ricorso per cassazione è stato pubblicato – come nella specie – dopo il 4 luglio 2009. 7.2. I due motivi di ricorso risultano riconducibili al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. ed anche il secondo, nonostante il diverso avviso della difesa erariale, individua il parametro normativo violato (art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). 7.3. Come sopra esposto, la prima censura si fonda sul rilievo secondo il quale il Giudice regionale avrebbe trascurato di considerare la genesi dell’atto dichiarato nullo, così omettendo di parificare o di riqualificare il lodo invalidato ad una mera sentenza di accertamento di firme di un contratto traslativo immobiliare, formato con scrittura immobiliare non autenticata, né registrata, come tale soggetta all’aliquota dell’1%. Con il secondo motivo, l’istante ha contestato l’applicazione dell’art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, assumendo che l’annullamento del lodo era conseguenza di una violazione di natura processuale (la mancata evocazione degli eredi NG) dalla quale non poteva desumersi che la causa di nullità del lodo fosse imputabile alle parti. 7.4. Senonchè, entrambi i motivi non si correlano alle ragioni della decisione impugnata, la quale – giova ribadirlo - ha chiaramente affermato che: a. la disciplina degli artt. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n, 131 e dell’art, 8 della Tariffa allegata «trova applicazione anche per il lodo arbitrale traslativo, di cui trattasi, trattandosi per di più nella fattispecie di due atti preliminari, enunciati nello stesso lodo, poi dichiarati nulli (pagine 3 e 4 e seguenti della Sentenza n. 1798/09 depositata in data 28/06/2009 dalla Corte d’Appello di Milano), per stipula in frode ed illegittimi, in quanto contrari alla legge ex art. 1344 cod. civ. e volti a fini elusivi della normativa sulle successioni …, nonché in quanto le parti avevano stipulato gli atti esclusivamente per un motivo illecito»; 7 di 9 b. l’art 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, stabilisce che «se successivamente l’atto viene dichiarato nullo o viene annullato, le parti possono chiedere il rimborso dell’imposta pagata, eccedente la misura fissa, quando ricorrono le seguenti tre condizioni;
1) annullamento o nullità dichiarati con sentenza definitiva;
2) invalidità che non deve dipendere da causa imputabile alle parti dell’atto; 3) atto non suscettibile di ratifica, convalida o conferma. Il rimborso, quindi, non può essere accordato, quando il negozio è nullo per illiceità dei motivi, caso in cui è indubbia l’imputabilità alle parti, come avvenuto nella fattispecie. In conclusione la parte ricorrente non ha mai pagato quanto richiesto legittimamente con l'avviso di rettifica e liquidazione derivante da lodo arbitrale e dall’enunciazione degli atti in esso contenuti. Inoltre risulta che le azioni imputabili alle parti in causa, contrarie alle legge, risultano dalle statuizioni della Corte di Appello …» (così alle pagine nn. 3 e 4 della sentenza impugnata). 7.5. Ebbene, le predette, chiare, ragioni della decisione impugnata non sono state oggetto di confutazione specifica da parte della ricorrente, la quale si è limitata, con il primo motivo, solo ad offrire una diversa lettura dell’atto tassato, in ragione della sua genesi, omettendo di precisare se tale opzione interpretativa, di cui il Giudice regionale non fa menzione nella pronuncia in esame, sia stata dedotta come motivo di impugnazione dell’atto impositivo e poi posta anche al vaglio del Giudice regionale. In tale direzione, le ragioni di inammissibilità del motivo sono plurime. La questione dedotta si pone come nuova rispetto ai contenuti della contestazione originaria, dovendo darsi seguito al «consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in 8 di 9 quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 - 01)» (così Cass., Sez. III, 19 ottobre 2002, n. 30730). Non solo. La censura utilizza impropriamente l’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., rivolgendo alla Corte una diversa interpretazione dell’atto sottoposto a tassazione, che integra, invece, un apprezzamento di merito, peraltro compiutamente assolto dal Giudice dell’appello, non censurabile nella sede che occupa. Peraltro, la tesi della ricorrente, diretta a riconoscere altrove (nella «genesi dell’atto di chiarato nullo», così a pagina 5 del ricorso) i contenuti dell’atto tassato e non nella sua intrinseca evidenza, si pone in contrasto con il principio di legittimità da tempo affermato, secondo cui, «quando l'atto da registrare sia una sentenza o un lodo arbitrale, per stabilire i presupposti ed i criteri di tassazione, occorre - in conformità al disposto degli artt. 20 del D.P.R. 26 aprile 1985 n. 131 e 8, della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1985 n. 131 - far riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla pronuncia stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei, né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato (ex plurimis: Cass., Sez. 5^, n. 4601/2009, Cass., Sez. 5^, n. 15918/2011, Rv. 618773 – 01, Cass., Sez. 5^, n. 12013/2020, Rv. 657931 - 01)» (così Cass. Sez. T., 8 marzo 2023, n. 6875). 8. Medesime considerazioni valgono in relazione al secondo motivo di ricorso. La dedotta oggettiva impossibilità di desumere che la causa di nullità fosse imputabile alle parti mira a conseguire un inammissibile riesame di merito, che ha costituito l’accertamento fattuale operato dal Giudice regionale, pedissequamente fondato sulle ragioni che hanno condotto la Corte di appello a dichiarare nullo il lodo traslativo per aver ravvisato la nullità degli atti presupposti (i preliminari di vendita), in quanto stipulati per un motivo illecito comune. 9 di 9 Rispetto a tali contenuti della pronuncia della Corte di appello che ha annullato il lodo, puntualmente ripresi dal Giudice regionale, correttamente è stata fatta applicazione, nei termini sopra esposti, dell’art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 9. La declaratoria di inammissibilità del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente grado giudizio, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 10. Va, infine, dato conto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna NE AB al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate nella misura di 5.800,00 € per competenze, oltre al rimborso forfettario ed accessori, nonché al rimborso delle spese che risulteranno prenotate a debito. Dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte di NE AB di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 novembre
2) se a seguito della sentenza che dichiara la nullità del lodo traslativo immobiliare per mancata evocazione in giudizio degli eredi pretermessi sopraggiunti dopo l'emissione del lodo, allo stesso debba essere applicato l’art. 38 DPR 131/86; 3) Se la cartella di pagamento concernente il lodo arbitrale reso a seguito del procedimento introdotto a seguito di un atto di citazione notificato degli eredi impersonalmente entro l'anno dal decesso del defunto obbligato, dichiarato nullo per causa non imputabile alle parti, debba essere annullata per la parte eccedente la misura fissa secondo quanto previsto dall’art. DPR 131/86» (così a pagina n. 7 del ricorso). 7. Il ricorso va dichiarato inammissibile per i seguenti motivi. 7.1. Va, in primo luogo, ritenuto che non può darsi seguito alla illustrata formulazione dei quesiti, trattandosi di modalità di formulazione dei motivi prevista dell’abrogato art. 366-bis cod. proc. civ. per effetto dell’art. 47 comma 1, lett. d), della legge 18 giugno 2009, n. 69, non più applicabile, a mente dell’art. 58 della medesima legge, alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il 6 di 9 ricorso per cassazione è stato pubblicato – come nella specie – dopo il 4 luglio 2009. 7.2. I due motivi di ricorso risultano riconducibili al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. ed anche il secondo, nonostante il diverso avviso della difesa erariale, individua il parametro normativo violato (art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). 7.3. Come sopra esposto, la prima censura si fonda sul rilievo secondo il quale il Giudice regionale avrebbe trascurato di considerare la genesi dell’atto dichiarato nullo, così omettendo di parificare o di riqualificare il lodo invalidato ad una mera sentenza di accertamento di firme di un contratto traslativo immobiliare, formato con scrittura immobiliare non autenticata, né registrata, come tale soggetta all’aliquota dell’1%. Con il secondo motivo, l’istante ha contestato l’applicazione dell’art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, assumendo che l’annullamento del lodo era conseguenza di una violazione di natura processuale (la mancata evocazione degli eredi NG) dalla quale non poteva desumersi che la causa di nullità del lodo fosse imputabile alle parti. 7.4. Senonchè, entrambi i motivi non si correlano alle ragioni della decisione impugnata, la quale – giova ribadirlo - ha chiaramente affermato che: a. la disciplina degli artt. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n, 131 e dell’art, 8 della Tariffa allegata «trova applicazione anche per il lodo arbitrale traslativo, di cui trattasi, trattandosi per di più nella fattispecie di due atti preliminari, enunciati nello stesso lodo, poi dichiarati nulli (pagine 3 e 4 e seguenti della Sentenza n. 1798/09 depositata in data 28/06/2009 dalla Corte d’Appello di Milano), per stipula in frode ed illegittimi, in quanto contrari alla legge ex art. 1344 cod. civ. e volti a fini elusivi della normativa sulle successioni …, nonché in quanto le parti avevano stipulato gli atti esclusivamente per un motivo illecito»; 7 di 9 b. l’art 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, stabilisce che «se successivamente l’atto viene dichiarato nullo o viene annullato, le parti possono chiedere il rimborso dell’imposta pagata, eccedente la misura fissa, quando ricorrono le seguenti tre condizioni;
1) annullamento o nullità dichiarati con sentenza definitiva;
2) invalidità che non deve dipendere da causa imputabile alle parti dell’atto; 3) atto non suscettibile di ratifica, convalida o conferma. Il rimborso, quindi, non può essere accordato, quando il negozio è nullo per illiceità dei motivi, caso in cui è indubbia l’imputabilità alle parti, come avvenuto nella fattispecie. In conclusione la parte ricorrente non ha mai pagato quanto richiesto legittimamente con l'avviso di rettifica e liquidazione derivante da lodo arbitrale e dall’enunciazione degli atti in esso contenuti. Inoltre risulta che le azioni imputabili alle parti in causa, contrarie alle legge, risultano dalle statuizioni della Corte di Appello …» (così alle pagine nn. 3 e 4 della sentenza impugnata). 7.5. Ebbene, le predette, chiare, ragioni della decisione impugnata non sono state oggetto di confutazione specifica da parte della ricorrente, la quale si è limitata, con il primo motivo, solo ad offrire una diversa lettura dell’atto tassato, in ragione della sua genesi, omettendo di precisare se tale opzione interpretativa, di cui il Giudice regionale non fa menzione nella pronuncia in esame, sia stata dedotta come motivo di impugnazione dell’atto impositivo e poi posta anche al vaglio del Giudice regionale. In tale direzione, le ragioni di inammissibilità del motivo sono plurime. La questione dedotta si pone come nuova rispetto ai contenuti della contestazione originaria, dovendo darsi seguito al «consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in 8 di 9 quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 - 01)» (così Cass., Sez. III, 19 ottobre 2002, n. 30730). Non solo. La censura utilizza impropriamente l’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., rivolgendo alla Corte una diversa interpretazione dell’atto sottoposto a tassazione, che integra, invece, un apprezzamento di merito, peraltro compiutamente assolto dal Giudice dell’appello, non censurabile nella sede che occupa. Peraltro, la tesi della ricorrente, diretta a riconoscere altrove (nella «genesi dell’atto di chiarato nullo», così a pagina 5 del ricorso) i contenuti dell’atto tassato e non nella sua intrinseca evidenza, si pone in contrasto con il principio di legittimità da tempo affermato, secondo cui, «quando l'atto da registrare sia una sentenza o un lodo arbitrale, per stabilire i presupposti ed i criteri di tassazione, occorre - in conformità al disposto degli artt. 20 del D.P.R. 26 aprile 1985 n. 131 e 8, della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1985 n. 131 - far riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla pronuncia stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei, né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato (ex plurimis: Cass., Sez. 5^, n. 4601/2009, Cass., Sez. 5^, n. 15918/2011, Rv. 618773 – 01, Cass., Sez. 5^, n. 12013/2020, Rv. 657931 - 01)» (così Cass. Sez. T., 8 marzo 2023, n. 6875). 8. Medesime considerazioni valgono in relazione al secondo motivo di ricorso. La dedotta oggettiva impossibilità di desumere che la causa di nullità fosse imputabile alle parti mira a conseguire un inammissibile riesame di merito, che ha costituito l’accertamento fattuale operato dal Giudice regionale, pedissequamente fondato sulle ragioni che hanno condotto la Corte di appello a dichiarare nullo il lodo traslativo per aver ravvisato la nullità degli atti presupposti (i preliminari di vendita), in quanto stipulati per un motivo illecito comune. 9 di 9 Rispetto a tali contenuti della pronuncia della Corte di appello che ha annullato il lodo, puntualmente ripresi dal Giudice regionale, correttamente è stata fatta applicazione, nei termini sopra esposti, dell’art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 9. La declaratoria di inammissibilità del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente grado giudizio, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 10. Va, infine, dato conto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna NE AB al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate nella misura di 5.800,00 € per competenze, oltre al rimborso forfettario ed accessori, nonché al rimborso delle spese che risulteranno prenotate a debito. Dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte di NE AB di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 novembre