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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 26/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Aresu ha pronunciato
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5/2024 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Tortolì Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. MAURO PRETTI, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Tortolì presso lo CP_1 C.F._2
studio dell'avv. MAURO PRETTI, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
e contro
(C.F. , (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
) e (C.F. ), C.F._4 CP_4 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
L'attore ha concluso: “Voglia accertare e dichiarare che la scrittura privata portante la data del
27/12/2023 è stata sottoscritta dai signori , e Parte_2 CP_4 Controparte_2
( e . CP_1 Parte_1
Il convenuto si è associato alla domanda dell'attore. CP_1
***
ha introdotto il presente giudizio esponendo: - che con scrittura privata di vendita Parte_1
del 27.12.2023 i signori , e (e per lui la signora Controparte_3 CP_4 Controparte_2
come autorizzata dal Tribunale di Lanusei) le avevano alienato la quota indivisa pari CP_1
ad 1/6 (un sesto) del terreno in comune di Jerzu, alla località Pelau (foglio 19, mappale 841), con soprastante fabbricato (foglio 19, mappale 842 sub 1 e mappale 842 sub 2); - che è interesse dell'attore ottenere il riconoscimento giudiziale delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata del 27.12.2023
in modo da ottenere un titolo valido ai fini della trascrizione.
Solo il convenuto si è costituita in giudizio, dichiarando di non aver nulla da eccepire CP_1
circa la pretesa avanzata dall'attore e riconoscendone integralmente le richieste, di cui ha chiesto l'accoglimento, con compensazione delle spese di lite.
Verificata la regolarità della notifica degli altri convenuti, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
***
La domanda deve essere accolta nei termini che seguono.
Si rileva preliminarmente che, all'evidenza, nelle conclusioni dell'attore vi è un errore materiale e che,
invece di , debba leggersi, visto il contenuto dell'atto di citazione e la Parte_2
documentazione allegata, . Controparte_3
pagina 2 di 5 L'attore ha invocato una pronuncia giudiziale di accertamento delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata di vendita del 27.12.2023, stipulata tra l'attore e i convenuti.
A tal proposito, non è inutile ricordare in diritto che in tema di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, la parte contro la quale una scrittura privata è prodotta non soltanto può disconoscerne la sottoscrizione, ma è per di più gravata dall'onere di compiere tale disconoscimento, in mancanza del quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta tacitamente.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, il convenuto nell'atto di costituzione in CP_1
giudizio ha espressamente riconosciuto di aver sottoscritto la scrittura privata oggetto di causa, nella qualità di amministratore di sostegno di - come da decreto di nomina agli atti e Controparte_2
provvedimento di autorizzazione del Tribunale di Lanusei alla vendita della quota del beneficiario-, e ha aderito, altresì, alla domanda formulata dall'attore.
Quanto ai convenuti contumaci, non è inutile ricordare in diritto che in tema di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, la parte contro la quale una scrittura privata
è prodotta non soltanto può disconoscere la sottoscrizione, ma è per di più gravata dall'onere di compiere tale disconoscimento, in mancanza del quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta tacitamente.
Ebbene, per quanto qui interessa, in forza dell'art. 215 c.p.c., deve aversi per riconosciuta la sottoscrizione non contestata per effetto della contumacia del convenuto.
Con riferimento al caso di specie, e sono stati resi edotti, tramite Controparte_3 CP_4 CP_2
regolare notifica dell'atto introduttivo, della domanda di accertamento della autenticità della loro sottoscrizione, apposta alla scrittura privata oggetto di causa, allegata all'atto di citazione e, nonostante ciò, gli stessi hanno scelto di non costituirsi in giudizio ed è stata dichiarata la loro contumacia.
pagina 3 di 5 Quanto all'attore, in disparte il riconoscimento della sottoscrizione, implicito nella proposizione della domanda, il suo interesse ad agire si rinviene nell'affermato intendimento di doversi servire della scrittura privata come titolo per la trascrizione dell'atto di trasferimento, mediante il previo accertamento giudiziale della sottoscrizione.
Si rammenta sul punto che, tra i titoli per la trascrizione, l'art. 2657 c.c. menziona la scrittura privata accertata giudizialmente.
In tal caso, la pronuncia di accertamento giudiziale, pur non risultando in sé e per sé trascrivibile ex art. 2643 n. 14 cc (che si riferisce alle sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati dai precedenti numeri dello stesso articolo), unitamente alla scrittura privata integrerà un titolo idoneo alla trascrizione.
Atteso, peraltro, che l'attore non ha invocato una pronuncia di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà per effetto di una scrittura privata, bensì di accertamento dell'autenticità
delle sottoscrizioni della scrittura stessa, deve ritenersi che il riconoscimento della sottoscrizione sia idoneo a fondare l'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura contenente un atto soggetto a trascrizione, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, in quanto superflui e contrari al principio di necessaria economia processuale.
Peraltro, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità cui si intende aderire, l'interesse a ottenere una pronuncia giudiziale di accertamento della autenticità delle sottoscrizioni di una scrittura privata sussiste anche nel caso in cui l'altro contraente riconosca o non contesti l'autenticità delle sottoscrizioni, potendo il comportamento processuale di quest'ultimo influire soltanto sull'onere delle spese processuali (Cass. civ. 5424/1981).
pagina 4 di 5 Quanto alle spese di lite, nell'ipotesi di giudizio di accertamento, che non trovi la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, come anche in quelli in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, e non siano applicabili il principio della soccombenza e quello più generale di causalità, le spese non sono considerate ripetibili e restano normalmente a carico della parte che ha interesse all'accertamento o alla pronunzia giudiziale.
In questo senso si esprime, in particolare, l'art. 216, secondo comma, ultima parte, c.p.c. con riguardo alle spese in caso di istanza per la verificazione della scrittura privata proposta in via principale con citazione: “se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore”.
Nel caso di specie, invero, considerato che la quale in base a quanto osservato avrebbe CP_1
diritto alla rifusione delle spese di lite, ne ha domandato la compensazione, le stesse devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara riconosciuta la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata di vendita del 27.12.2023 da parte di e (e per lui da Parte_1 Controparte_3 CP_4 Controparte_2
, avente a oggetto la quota indivisa pari ad 1/6 (un sesto) del terreno in comune di CP_1
Jerzu, alla località Pelau (foglio 19, mappale 841), con soprastante fabbricato (foglio 19, mappale 842
sub 1 e mappale 842 sub 2;
2) spese di lite compensate.
Lanusei, 26.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Aresu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Aresu ha pronunciato
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5/2024 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Tortolì Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. MAURO PRETTI, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Tortolì presso lo CP_1 C.F._2
studio dell'avv. MAURO PRETTI, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
e contro
(C.F. , (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
) e (C.F. ), C.F._4 CP_4 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
L'attore ha concluso: “Voglia accertare e dichiarare che la scrittura privata portante la data del
27/12/2023 è stata sottoscritta dai signori , e Parte_2 CP_4 Controparte_2
( e . CP_1 Parte_1
Il convenuto si è associato alla domanda dell'attore. CP_1
***
ha introdotto il presente giudizio esponendo: - che con scrittura privata di vendita Parte_1
del 27.12.2023 i signori , e (e per lui la signora Controparte_3 CP_4 Controparte_2
come autorizzata dal Tribunale di Lanusei) le avevano alienato la quota indivisa pari CP_1
ad 1/6 (un sesto) del terreno in comune di Jerzu, alla località Pelau (foglio 19, mappale 841), con soprastante fabbricato (foglio 19, mappale 842 sub 1 e mappale 842 sub 2); - che è interesse dell'attore ottenere il riconoscimento giudiziale delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata del 27.12.2023
in modo da ottenere un titolo valido ai fini della trascrizione.
Solo il convenuto si è costituita in giudizio, dichiarando di non aver nulla da eccepire CP_1
circa la pretesa avanzata dall'attore e riconoscendone integralmente le richieste, di cui ha chiesto l'accoglimento, con compensazione delle spese di lite.
Verificata la regolarità della notifica degli altri convenuti, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
***
La domanda deve essere accolta nei termini che seguono.
Si rileva preliminarmente che, all'evidenza, nelle conclusioni dell'attore vi è un errore materiale e che,
invece di , debba leggersi, visto il contenuto dell'atto di citazione e la Parte_2
documentazione allegata, . Controparte_3
pagina 2 di 5 L'attore ha invocato una pronuncia giudiziale di accertamento delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata di vendita del 27.12.2023, stipulata tra l'attore e i convenuti.
A tal proposito, non è inutile ricordare in diritto che in tema di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, la parte contro la quale una scrittura privata è prodotta non soltanto può disconoscerne la sottoscrizione, ma è per di più gravata dall'onere di compiere tale disconoscimento, in mancanza del quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta tacitamente.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, il convenuto nell'atto di costituzione in CP_1
giudizio ha espressamente riconosciuto di aver sottoscritto la scrittura privata oggetto di causa, nella qualità di amministratore di sostegno di - come da decreto di nomina agli atti e Controparte_2
provvedimento di autorizzazione del Tribunale di Lanusei alla vendita della quota del beneficiario-, e ha aderito, altresì, alla domanda formulata dall'attore.
Quanto ai convenuti contumaci, non è inutile ricordare in diritto che in tema di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, la parte contro la quale una scrittura privata
è prodotta non soltanto può disconoscere la sottoscrizione, ma è per di più gravata dall'onere di compiere tale disconoscimento, in mancanza del quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta tacitamente.
Ebbene, per quanto qui interessa, in forza dell'art. 215 c.p.c., deve aversi per riconosciuta la sottoscrizione non contestata per effetto della contumacia del convenuto.
Con riferimento al caso di specie, e sono stati resi edotti, tramite Controparte_3 CP_4 CP_2
regolare notifica dell'atto introduttivo, della domanda di accertamento della autenticità della loro sottoscrizione, apposta alla scrittura privata oggetto di causa, allegata all'atto di citazione e, nonostante ciò, gli stessi hanno scelto di non costituirsi in giudizio ed è stata dichiarata la loro contumacia.
pagina 3 di 5 Quanto all'attore, in disparte il riconoscimento della sottoscrizione, implicito nella proposizione della domanda, il suo interesse ad agire si rinviene nell'affermato intendimento di doversi servire della scrittura privata come titolo per la trascrizione dell'atto di trasferimento, mediante il previo accertamento giudiziale della sottoscrizione.
Si rammenta sul punto che, tra i titoli per la trascrizione, l'art. 2657 c.c. menziona la scrittura privata accertata giudizialmente.
In tal caso, la pronuncia di accertamento giudiziale, pur non risultando in sé e per sé trascrivibile ex art. 2643 n. 14 cc (che si riferisce alle sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati dai precedenti numeri dello stesso articolo), unitamente alla scrittura privata integrerà un titolo idoneo alla trascrizione.
Atteso, peraltro, che l'attore non ha invocato una pronuncia di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà per effetto di una scrittura privata, bensì di accertamento dell'autenticità
delle sottoscrizioni della scrittura stessa, deve ritenersi che il riconoscimento della sottoscrizione sia idoneo a fondare l'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura contenente un atto soggetto a trascrizione, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, in quanto superflui e contrari al principio di necessaria economia processuale.
Peraltro, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità cui si intende aderire, l'interesse a ottenere una pronuncia giudiziale di accertamento della autenticità delle sottoscrizioni di una scrittura privata sussiste anche nel caso in cui l'altro contraente riconosca o non contesti l'autenticità delle sottoscrizioni, potendo il comportamento processuale di quest'ultimo influire soltanto sull'onere delle spese processuali (Cass. civ. 5424/1981).
pagina 4 di 5 Quanto alle spese di lite, nell'ipotesi di giudizio di accertamento, che non trovi la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, come anche in quelli in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, e non siano applicabili il principio della soccombenza e quello più generale di causalità, le spese non sono considerate ripetibili e restano normalmente a carico della parte che ha interesse all'accertamento o alla pronunzia giudiziale.
In questo senso si esprime, in particolare, l'art. 216, secondo comma, ultima parte, c.p.c. con riguardo alle spese in caso di istanza per la verificazione della scrittura privata proposta in via principale con citazione: “se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore”.
Nel caso di specie, invero, considerato che la quale in base a quanto osservato avrebbe CP_1
diritto alla rifusione delle spese di lite, ne ha domandato la compensazione, le stesse devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara riconosciuta la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata di vendita del 27.12.2023 da parte di e (e per lui da Parte_1 Controparte_3 CP_4 Controparte_2
, avente a oggetto la quota indivisa pari ad 1/6 (un sesto) del terreno in comune di CP_1
Jerzu, alla località Pelau (foglio 19, mappale 841), con soprastante fabbricato (foglio 19, mappale 842
sub 1 e mappale 842 sub 2;
2) spese di lite compensate.
Lanusei, 26.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Aresu
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