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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/04/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, avv Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
10.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6471/2024 R.G.L., promossa da
(nato a [...] il [...]) rapp. e dif. dall' Avv. Giovanni Russo Parte_1
RICORRENTE contro
in pers leg rapp p.t. con l'Avvocatura Controparte_1 dell'Ente ( Avv Paolo Sedda)
RESISTENTE
Oggetto: pensione d'invalidità civile e status di handicap grave
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.7.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile, negato in sede amministrativa e in fase di ATP ove erano stati riconosciuti i requisiti sanitari per l'assegno d'invalidità civile e per la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art 3 comma 3 L104/92, con CP_ decorrenza dalla data della domanda , instando per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
Deduceva il ricorrente, con varie motivazioni, che il CTU nominato avesse errato nella valutazione delle patologie riscontrate sottovalutando la loro incidenza sulla complessiva capacità lavorativa del medesimo.
CP_
Integrato il contraddittorio, l' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza della stessa. Acquisito il fascicolo della fase di ATP, disposti chiarimenti alla CTU, al fine di riscontrare i motivi del dissenso, supportati da nuova documentazione medica utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c. , all'udienza odierna all'esito della discussione la causa è decisa con sentenza contestuale.
La domanda è fondata .
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, occorre premettere che la pensione d'invalidità civile prevista dalla legge n.
118/1971 è una prestazione a carattere assistenziale riconosciuta in presenza di determinate condizioni reddituali ai soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni che risultino affetti da minorazioni congenite o acquisite che determinino la totale inabilità lavorativa. L'assegno, invece, previsto sempre dalla stessa legge, spetta con gli stessi requisiti anagrafici, in presenza di un'invalidità accertata in misura pari o superiore al 74% e di un reddito dichiarato notevolmente più basso.
Le dette prestazioni sono ora compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa residua, precisando che dalla eventuale attività lavorativa non debba derivare un reddito superiore a quello annualmente stabilito per il riconoscimento delle stesse.
Inoltre e' soggetto con disabilità necessitante di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 colui il quale necessiti di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione.
Tale status è relativo alla considerazione delle difficoltà di tipo prettamente sociale che un individuo in determinate condizioni di disabilità fisiche e/o psico -sensoriali può incontrare.
La citata norma disciplina i casi in cui la disabilità è connotata da necessità di sostegno elevato o molto elevato (secondo la terminologia modificata dal D.Lgs n.
62/2024).
Il testo, del citato articolo, così come modificato, così recita:
“1 È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive
o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base d i uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sost egno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accor di internazionali.” Al riconoscimento dello status di persona necessitante di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art 3 comma 3 L 104/92 la legge collega specifici benefici e agevolazioni fiscali e sul lavoro.
Nel caso di specie il CTU, dott , così concludeva in fase di ATPO: “Dalla Persona_1
documentazione sanitaria esaminata, allegata ai fascicoli, dai dati anamnestici e clinici-obiettivi emersi dalla nostra osservazione possiamo dedurre che il periziando sia affetto Parte_1
dalle seguenti infermità:
1- DISTURBO BIPOLARE TIPO 1 2- DIABETE MELLITO TIPO 1
SCOMPENSATO IN TRATTAMENTO INSULINICO 3- IPOPLASIA IPOFISARIA CON
IPOPITUITARISMO ANTERIORE PARZIALE CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI La valutazione delle percentuali invalidanti sarà fatta in riferimento alla nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti (D.M. 5/2/1992). Il periziando è affetto da infermità psichica: disturbo bipolare tipo 1 insorto molti anni fa e in trattamento continuativo presso centro di salute mentale, in trattamento farmacologico. Si tratta di patologie a valutazione complessa a causa del tipico andamento episodico con ricorrenza delle crisi, possibile remissione intervallare completa e mantenimento prolungato di una funzione cognitiva adeguata. La mania è considerata come manifestazione del disturbo bipolare I, così come gli episodi misti, con possibili episodi depressivi maggiori intercorrenti. Nelle psicosi affettive, è necessario utilizzare una criteriologia medico legale che tenga conto sia delle caratteristiche degli episodi critici sia del decorso della malattia. All'esame clinico è apparso non collaborante, apparentemente orientato nei parametri temporo-spaziali. Non ha presentato disturbi dell'adattamento e dell'emotività. Ha manifestato tono dell'umore deflesso. Facendo riferimento al codice 1210, valutiamo l'infermità n. 1, con criterio analogico, percentuale 75. Il periziando è affetto da diabete mellito tipo 1 in trattamento insulinico multiniettivo, con scarsa compliance alla terapia, scompensato. Facendo riferimento al codice 9310, valutiamo l'infermità
n. 2, percentuale 51. Il periziando è affetto da altra infermità endocrinologica (ipoplasia ipofisaria con ipopituitarismo anteriore parziale) con deficit di GH, ACTH e TSH in trattamento sostitutivo.
Facendo riferimento al codice 7104, valutiamo l'infermità n. 3, con criterio analogico, percentuale 11. Procediamo con il calcolo salomonico sulle infermità concorrenti (2 e 3) e successivamente con il calcolo riduzionistico, con le infermità coesistenti. Percentuale complessiva: 90%. Riteniamo che le infermità fossero già presenti nella loro gravità all'epoca della domanda amministrativa. In relazione allo stato di handicap: il periziando deambula in autonomia, presenta una buona articolarità del rachide e delle grosse articolazioni, presenta normale tono e trofismo muscolare. Non necessita di assistenza per mangiare, per lavarsi e vestirsi. Gestisce il denaro in autonomia. Presenta gravi deficit psichici. Non usa il telefono ordinariamente. Non si dedica ai rapporti interpersonali, non esce di casa e non si occupa delle ordinarie attività e servizi quotidiani. Le predette considerazioni costituiscono la base su cui poggia il ns. convincimento secondo cui il ricorrente versi in condizioni tali da necessitare di una assistenza personale permanente continuativa e globale tanto da configurarsi uno status di portatore di handicap in situazione di gravità come previsto dal comma 3 dell'articolo 3 dell'ex
Legge 104/92. CONCLUSIONI Il periziando è affetto dalle infermità Parte_1
sopraindicate; - tali infermità erano già presenti alla data della domanda amministrativa;
- successivamente alla domanda non si è verificato un aggravamento delle infermità preesistenti;
non sono insorte altre infermità; - NON è affetto da infermità tale da determinare una “riduzione totale della capacità lavorativa generica (PENSIONE DI INABILITA'CIVILE: art. 12 D.L.
30/1/1971 n. 5 conv. in L. 30/3/1971 n. 118) - è affetto da infermità tali da determinare una
“riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9
DL 509/88)” percentuale 90%; (ASSEGNO MENSILE A FAVORE DI MUTILATI ED INVALIDI
CIVILI) - decorrenza rapportabile alla data della domanda amministrativa (luglio 2022); - Il ricorrente presenta una minorazione fisica che è causa di difficoltà di relazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, ai sensi dell'art. 4 della Legge
5.2.1992 n. 104. - Il periziando è portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma
3, Legge 104/92. - decorrenza rapportabile alla data della domanda amministrativa (luglio
2022)” ( cfr elaborato peritale depositato in fase di ATPO)
Pertanto a seguito di proposizione del dissenso e di conseguente ricorso ex art 445 bis comma VI
c.p.c., con ordinanza in data 16.1.2025 venivano disposti chiarimenti alla CTU, stanti le motivazioni del proposto dissenso in cui si contestava che: “con l'elaborato peritale in parola il nominato CTU – dott. –riteneva sussistente la predetta percentuale invalidante del 90% Per_1
procedendo ad un mero calcolo aritmetico delle percentuali invalidanti che, salvo quanto si dirà infra, non potevano che indurre al riconoscimento del richiesto 100% di invalidità tenendo conto del cd. cascame lavorativo. E cioè la necessità di tener nel debito conto dell'effettive capacità lavorative residuate (pari al 10%) in rapporto al tipo di patologie invalidanti tanto da renderlo, di fatto,assolutamente inesistente alcuna capacità lavorativa residua in capo al ricorrente….”. ( cfr ricorso ex art 445 bis commaVI c.p.c.)
Sul punto, l'esperto in sede di chiarimenti così dichiarava: “ secondo il calcolo aritmetico in relazione al DM 92 si raggiunge una valutazione di invalidità del 90% per i noti limiti di applicazione della tabella congiuntamente al calcolo riduzionistico. Preciso però che volendo effettuare una valutazione in concreto non può riconscersi una residua capacità lavorativa ( anche generica) in capo al ricorrente, quindi il ricorrente è da ritenersi inabile dalla data dell'11.7.2022, in relazione alle infermità già evidenziate e riportate nel giudizio diagnostico contenuto nell'elaborato peritale depositato ( in particolare con riferimento al disturbo bipolare tipo 1)"
( cfr verbale d'udienza del 21.2.2025).
Pertanto le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione risultando, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Segnatamente, premesso che, conformemente agli insegnamenti della Suprema Corte dai quali questo giudice non ha motivo di scostarsi, secondo i quali “Nell'ambito delle controversie relative al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità, nell'ipotesi di pluralità di minorazioni, il danno globale non si computa addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella approvata con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992, ma la tabella deve essere presa in considerazione come mero parametro di base,
e la valutazione deve essere effettuata tenendo conto dell'incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto…” ( cfr Cass Civ . n. 6652/2004), il CTU, coerentemente, ha spiegato il criterio di calcolo utilizzato, si deve concordare con le conclusioni dal medesimo raggiunte.
Tanto attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre ulteriori rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav.,
n23413/2011).
Conclusivamente, dovendosi ritenere che il ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per godere delle prestazioni richieste (condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L104/92 dalla data della domanda amministrativa- già riconosciuta in fase di ATPO- pensione d'inabilità civile sempre con decorrenza dalla data della domanda amministrativa) la domanda va accolta.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo presente che la condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L104/92, con decorrenza dalla data della domanda, era stata riconosciuta in fase di ATPO, il tutto con maggiorazione del 10% per collegamento ipertestuale.
CP_
Le spese di CTU vanno invece definitivamente poste a carico dell' , nella misura liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, proposto da così decide: Parte_1 - Accerta che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per la pensione d'inabilità civile e per la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art 3 comma 3
L104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa dell'11.7.2022;
CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 5.932,00
(comprensivi di maggiorazione del 10% per collegamento ipertestuale) oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Foggia, 10.4.2025 ore 13.35
Il Giudice del Lavoro
Rosa Maria Rella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, avv Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
10.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6471/2024 R.G.L., promossa da
(nato a [...] il [...]) rapp. e dif. dall' Avv. Giovanni Russo Parte_1
RICORRENTE contro
in pers leg rapp p.t. con l'Avvocatura Controparte_1 dell'Ente ( Avv Paolo Sedda)
RESISTENTE
Oggetto: pensione d'invalidità civile e status di handicap grave
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.7.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile, negato in sede amministrativa e in fase di ATP ove erano stati riconosciuti i requisiti sanitari per l'assegno d'invalidità civile e per la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art 3 comma 3 L104/92, con CP_ decorrenza dalla data della domanda , instando per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
Deduceva il ricorrente, con varie motivazioni, che il CTU nominato avesse errato nella valutazione delle patologie riscontrate sottovalutando la loro incidenza sulla complessiva capacità lavorativa del medesimo.
CP_
Integrato il contraddittorio, l' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza della stessa. Acquisito il fascicolo della fase di ATP, disposti chiarimenti alla CTU, al fine di riscontrare i motivi del dissenso, supportati da nuova documentazione medica utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c. , all'udienza odierna all'esito della discussione la causa è decisa con sentenza contestuale.
La domanda è fondata .
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, occorre premettere che la pensione d'invalidità civile prevista dalla legge n.
118/1971 è una prestazione a carattere assistenziale riconosciuta in presenza di determinate condizioni reddituali ai soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni che risultino affetti da minorazioni congenite o acquisite che determinino la totale inabilità lavorativa. L'assegno, invece, previsto sempre dalla stessa legge, spetta con gli stessi requisiti anagrafici, in presenza di un'invalidità accertata in misura pari o superiore al 74% e di un reddito dichiarato notevolmente più basso.
Le dette prestazioni sono ora compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa residua, precisando che dalla eventuale attività lavorativa non debba derivare un reddito superiore a quello annualmente stabilito per il riconoscimento delle stesse.
Inoltre e' soggetto con disabilità necessitante di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 colui il quale necessiti di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione.
Tale status è relativo alla considerazione delle difficoltà di tipo prettamente sociale che un individuo in determinate condizioni di disabilità fisiche e/o psico -sensoriali può incontrare.
La citata norma disciplina i casi in cui la disabilità è connotata da necessità di sostegno elevato o molto elevato (secondo la terminologia modificata dal D.Lgs n.
62/2024).
Il testo, del citato articolo, così come modificato, così recita:
“1 È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive
o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base d i uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sost egno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accor di internazionali.” Al riconoscimento dello status di persona necessitante di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art 3 comma 3 L 104/92 la legge collega specifici benefici e agevolazioni fiscali e sul lavoro.
Nel caso di specie il CTU, dott , così concludeva in fase di ATPO: “Dalla Persona_1
documentazione sanitaria esaminata, allegata ai fascicoli, dai dati anamnestici e clinici-obiettivi emersi dalla nostra osservazione possiamo dedurre che il periziando sia affetto Parte_1
dalle seguenti infermità:
1- DISTURBO BIPOLARE TIPO 1 2- DIABETE MELLITO TIPO 1
SCOMPENSATO IN TRATTAMENTO INSULINICO 3- IPOPLASIA IPOFISARIA CON
IPOPITUITARISMO ANTERIORE PARZIALE CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI La valutazione delle percentuali invalidanti sarà fatta in riferimento alla nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti (D.M. 5/2/1992). Il periziando è affetto da infermità psichica: disturbo bipolare tipo 1 insorto molti anni fa e in trattamento continuativo presso centro di salute mentale, in trattamento farmacologico. Si tratta di patologie a valutazione complessa a causa del tipico andamento episodico con ricorrenza delle crisi, possibile remissione intervallare completa e mantenimento prolungato di una funzione cognitiva adeguata. La mania è considerata come manifestazione del disturbo bipolare I, così come gli episodi misti, con possibili episodi depressivi maggiori intercorrenti. Nelle psicosi affettive, è necessario utilizzare una criteriologia medico legale che tenga conto sia delle caratteristiche degli episodi critici sia del decorso della malattia. All'esame clinico è apparso non collaborante, apparentemente orientato nei parametri temporo-spaziali. Non ha presentato disturbi dell'adattamento e dell'emotività. Ha manifestato tono dell'umore deflesso. Facendo riferimento al codice 1210, valutiamo l'infermità n. 1, con criterio analogico, percentuale 75. Il periziando è affetto da diabete mellito tipo 1 in trattamento insulinico multiniettivo, con scarsa compliance alla terapia, scompensato. Facendo riferimento al codice 9310, valutiamo l'infermità
n. 2, percentuale 51. Il periziando è affetto da altra infermità endocrinologica (ipoplasia ipofisaria con ipopituitarismo anteriore parziale) con deficit di GH, ACTH e TSH in trattamento sostitutivo.
Facendo riferimento al codice 7104, valutiamo l'infermità n. 3, con criterio analogico, percentuale 11. Procediamo con il calcolo salomonico sulle infermità concorrenti (2 e 3) e successivamente con il calcolo riduzionistico, con le infermità coesistenti. Percentuale complessiva: 90%. Riteniamo che le infermità fossero già presenti nella loro gravità all'epoca della domanda amministrativa. In relazione allo stato di handicap: il periziando deambula in autonomia, presenta una buona articolarità del rachide e delle grosse articolazioni, presenta normale tono e trofismo muscolare. Non necessita di assistenza per mangiare, per lavarsi e vestirsi. Gestisce il denaro in autonomia. Presenta gravi deficit psichici. Non usa il telefono ordinariamente. Non si dedica ai rapporti interpersonali, non esce di casa e non si occupa delle ordinarie attività e servizi quotidiani. Le predette considerazioni costituiscono la base su cui poggia il ns. convincimento secondo cui il ricorrente versi in condizioni tali da necessitare di una assistenza personale permanente continuativa e globale tanto da configurarsi uno status di portatore di handicap in situazione di gravità come previsto dal comma 3 dell'articolo 3 dell'ex
Legge 104/92. CONCLUSIONI Il periziando è affetto dalle infermità Parte_1
sopraindicate; - tali infermità erano già presenti alla data della domanda amministrativa;
- successivamente alla domanda non si è verificato un aggravamento delle infermità preesistenti;
non sono insorte altre infermità; - NON è affetto da infermità tale da determinare una “riduzione totale della capacità lavorativa generica (PENSIONE DI INABILITA'CIVILE: art. 12 D.L.
30/1/1971 n. 5 conv. in L. 30/3/1971 n. 118) - è affetto da infermità tali da determinare una
“riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9
DL 509/88)” percentuale 90%; (ASSEGNO MENSILE A FAVORE DI MUTILATI ED INVALIDI
CIVILI) - decorrenza rapportabile alla data della domanda amministrativa (luglio 2022); - Il ricorrente presenta una minorazione fisica che è causa di difficoltà di relazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, ai sensi dell'art. 4 della Legge
5.2.1992 n. 104. - Il periziando è portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma
3, Legge 104/92. - decorrenza rapportabile alla data della domanda amministrativa (luglio
2022)” ( cfr elaborato peritale depositato in fase di ATPO)
Pertanto a seguito di proposizione del dissenso e di conseguente ricorso ex art 445 bis comma VI
c.p.c., con ordinanza in data 16.1.2025 venivano disposti chiarimenti alla CTU, stanti le motivazioni del proposto dissenso in cui si contestava che: “con l'elaborato peritale in parola il nominato CTU – dott. –riteneva sussistente la predetta percentuale invalidante del 90% Per_1
procedendo ad un mero calcolo aritmetico delle percentuali invalidanti che, salvo quanto si dirà infra, non potevano che indurre al riconoscimento del richiesto 100% di invalidità tenendo conto del cd. cascame lavorativo. E cioè la necessità di tener nel debito conto dell'effettive capacità lavorative residuate (pari al 10%) in rapporto al tipo di patologie invalidanti tanto da renderlo, di fatto,assolutamente inesistente alcuna capacità lavorativa residua in capo al ricorrente….”. ( cfr ricorso ex art 445 bis commaVI c.p.c.)
Sul punto, l'esperto in sede di chiarimenti così dichiarava: “ secondo il calcolo aritmetico in relazione al DM 92 si raggiunge una valutazione di invalidità del 90% per i noti limiti di applicazione della tabella congiuntamente al calcolo riduzionistico. Preciso però che volendo effettuare una valutazione in concreto non può riconscersi una residua capacità lavorativa ( anche generica) in capo al ricorrente, quindi il ricorrente è da ritenersi inabile dalla data dell'11.7.2022, in relazione alle infermità già evidenziate e riportate nel giudizio diagnostico contenuto nell'elaborato peritale depositato ( in particolare con riferimento al disturbo bipolare tipo 1)"
( cfr verbale d'udienza del 21.2.2025).
Pertanto le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione risultando, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Segnatamente, premesso che, conformemente agli insegnamenti della Suprema Corte dai quali questo giudice non ha motivo di scostarsi, secondo i quali “Nell'ambito delle controversie relative al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità, nell'ipotesi di pluralità di minorazioni, il danno globale non si computa addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella approvata con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992, ma la tabella deve essere presa in considerazione come mero parametro di base,
e la valutazione deve essere effettuata tenendo conto dell'incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto…” ( cfr Cass Civ . n. 6652/2004), il CTU, coerentemente, ha spiegato il criterio di calcolo utilizzato, si deve concordare con le conclusioni dal medesimo raggiunte.
Tanto attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre ulteriori rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav.,
n23413/2011).
Conclusivamente, dovendosi ritenere che il ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per godere delle prestazioni richieste (condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L104/92 dalla data della domanda amministrativa- già riconosciuta in fase di ATPO- pensione d'inabilità civile sempre con decorrenza dalla data della domanda amministrativa) la domanda va accolta.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo presente che la condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L104/92, con decorrenza dalla data della domanda, era stata riconosciuta in fase di ATPO, il tutto con maggiorazione del 10% per collegamento ipertestuale.
CP_
Le spese di CTU vanno invece definitivamente poste a carico dell' , nella misura liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, proposto da così decide: Parte_1 - Accerta che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per la pensione d'inabilità civile e per la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art 3 comma 3
L104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa dell'11.7.2022;
CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 5.932,00
(comprensivi di maggiorazione del 10% per collegamento ipertestuale) oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Foggia, 10.4.2025 ore 13.35
Il Giudice del Lavoro
Rosa Maria Rella