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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/06/2024, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
N. 5591/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Ida Perna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5591/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 623/2020
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Annunziata (NA), l'08.12.1993, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Massimo Venditto, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Torre Annunziata (NA), al Corso Umberto I, n. 182
APPELLANTE
E nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., con Controparte_1 sede legale in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa, n. 14, in persona dei legali rappresentanti p.t., c.f. P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La difesa di parte appellante, mediante note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 04.12.2023, sì concludeva: “Voglia l'adito
Giudice, rigettata ogni avversa istanza, in riforma della sentenza n° 623/20 emessa dal GdP di Torre Annunziata, in accoglimento del presente Appello, previo accertamento dei fatti e della legittimazione passiva delle F.G.V.S.: a – dichiarare che il sinistro per Controparte_1 cui è causa è avvenuto per fatto e colpa del conducente del veicolo non identificato;
b – ritenere, pertanto, legittimato passivo l'impresa quale impresa designata Controparte_1 dall'INA F.G.V.S., per la in forza dell'art 19 lett. A L. 990/1969; c – Org_1 condannare essa quale impresa designata dall' in Controparte_1 Org_2 persona del l.r.p.t. al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente alla sua persona che si possono quantificare in € 2.000,00, ciò sulla scorta della documentazione medica allegata in atti ovvero
a quella diversa somma che l'Ill.mo sig. Giudice adito riterrà di giustizia riconoscere e/o liquidare, riconosciuto il danno morale stante l'ipotesi delittuosa e con il favore degli interessi legali e il danno per svalutazione monetaria. Il tutto nei limiti di competenza per valore della
Magistratura adita, ex Art. 7 c.p.c. e con espressa rinuncia all'eventuale esubero. 1)
Condannare al pagamento delle spese, diritti ed onorari di primo grado e del presente giudizio, oltre Iva e C.p.a. e rimb. Forf., con distrazione ex art. 93 c.p.c., con attribuzione del sottoscritto difensore Avv. Massimo Venditto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Parte_1 evocava in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, CP_2
e nella qualità di impresa designata per la
[...] Controparte_1 liquidazione dei danni a carico del in Organizzazione_3 persona dei legali rappresentanti p.t., per sentir condannare la menzionata compagnia, al risarcimento, in suo favore, dei danni subiti dal veicolo attoreo del tipo Honda Sh 300, tg. EH03257 in conseguenza del sinistro verificatosi il
12.03.2017, alle ore 17.00 circa, in Boscotrecase (NA).
Deduceva, invero, l'istante che, nelle indicate circostanze di luogo e di tempo, il veicolo attoreo, nel mentre percorreva la strada Panoramica, con direzione
Passanti, “veniva urtato alla parte laterale destra, dalla parte anteriore del veicolo Fiat 500, tg. ZJ (scoperto d assicurazione) il quale, nell'immettersi sulla detta strada, dalla via
Serttembrini non si fermava allo stop e non avvedendosi del veicolo di proprietà dell'istante lo
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andava ad urtare facendolo rovinare al suolo sul suo lato sinistro”, arrecandogli, conseguentemente, “danni ad entrambi i lati”; adiva, pertanto, il Giudice di Pace di
Torre Annunziata, onde far accertare la responsabilità esclusiva del conducente del citato veicolo Fiat 500 in relazione all'evento dannoso e richiedere la condanna della menzionata compagnia al risarcimento dei danni in suo favore,
“per l'importo di € 3.00,00 oltre fermo tecnico e/o , ovvero di altra somma che di Org_4 giustizia si riterrà di assegnare, con gli interessi al saldo svalutazione monetaria sua relativa rivalutazione, e comunque nei limiti di competenza per valore del Giudice adito”, con vittoria delle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario (cfr. atto introduttivo del procedimento di prime cure).
Costituitasi in giudizio la sola nella qualità suindicata, Controparte_1 raccolta la prova testimoniale, il primo Giudice, con la pronuncia n. 623/2020, depositata in data 30.01.2020., rigettava la domanda attorea, nonché compensava inter partes le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, con atto di appello ritualmente notificato alle parti avverse, ha proposto impugnazione innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, censurando la decisione gravata nella parte in cui ha, erroneamente, ritenuto non provata la legittimazione passiva di nella Controparte_1 qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del
[...]
; pertanto, ha chiesto la riforma della pronuncia Organizzazione_3 gravata, onde ottenere la condanna della compagnia appellata al risarcimento dei danni patiti, quantificati nella misura di Euro 2.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia e comunque nei limiti della competenza del Giudice adito, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gli appellati, nella qualità suindicata, e , Controparte_1 Controparte_2 quantunque ritualmente citati nel presente giudizio con atto di citazione notificato, rispettivamente, in data 29.10.2020 e in data 25.03.2021, non hanno inteso costituirsi e sono stati, pertanto, dichiarati contumaci all'udienza cartolare del 18.10.2021.
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Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, all'esito del deposito, ex art. 127 ter c.p.c., delle note in sostituzione dell'udienza del -
04.12.2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Tribunale, con ordinanza depositata il 03.01.2024, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti difensivi finali (a decorrere dal 17.01.2024).
***
1. Valga preliminarmente, rammentare che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione, né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione in proposito.
2. Ancora preliminarmente, valga osservare che la riscontrata mancanza in atti della copia integrale della sentenza di primo grado (cfr. produzione per parte appellante), oggetto della presente impugnazione, non preclude la procedibilità del gravame. In questo senso si è già pronunciata la Corte di Cassazione (sent. n.
13539/00), che ha chiarito che “non può farsi luogo alla declaratoria di improcedibilità dell'appello quando il giudice della impugnazione sia posto ugualmente in grado di avere piena conoscenza, sia pure in via diversa da quella formalmente prescritta, del contenuto della sentenza impugnata, ciò che si verifica non solo quando la copia autentica sia stata prodotta dallo stesso appellato, ovvero quando esista nel fascicolo di ufficio o agli atti delle parti una copia non autentica, la cui conformità all'originale non sia contestata, ma in ogni altro caso in cui la vicenda processuale risulti compiutamente ricostruibile nei suoi dati essenziali, rilevanti ai fini dell'esame che il giudice di secondo grado ne deve fare, e la motivazione, posta dal primo giudice a sostegno della sua decisione, emerga dagli scritti difensivi delle parti in modo adeguato, chiaro, compiuto e non controverso” (Cass. n.13539/00).
Atteso che, nel caso di specie, la motivazione posta a base della pronuncia di primo grado ben emerge dagli scritti difensivi di parte appellante, la spiegata impugnazione è senz'altro procedibile.
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3.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole che il primo Decidente abbia ritenuto non provata la legittimazione passiva del F.G.V.S., pervenendo a tale conclusione sulla base di un'errata valutazione delle emergenze processuali, in specie documentali.
Valga precisare, allora, che il difetto di legittimazione passiva di cui alla pronuncia gravata va riqualificato come carenza di titolarità passiva della pretesa, avendo il Giudice di Pace ritenuto, in concreto, l'assenza di prova in ordine alla effettiva titolarità passiva del rapporto fatto valere in giudizio, questione afferente al merito della lite e concretante una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata [cfr. Cass., S.U., n. 2951/2016, secondo cui la titolarità della posizione soggettiva rappresenta un fatto costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, il cui onere probatorio incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul soggetto che propone la stessa;
la parte che contesti tale titolarità svolge una mera difesa e non soggiace ad alcun termine decadenziale, potendo esercitare tale opzione difensiva finanche in Cassazione, salvo il limite dell'eventuale giudicato formatosi sul punto;
di talché, il difetto di titolarità (attiva o passiva) del diritto dedotto può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché la stessa emerga dagli atti del processo;
ancora, la prova della titolarità passiva della pretesa può essere fornita in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità].
Ebbene, nella specie, si ritiene che l'attore ora appellante abbia dimostrato la titolarità passiva della pretesa dal medesimo fatta valere avverso Controparte_1
nella qualità succitata, e cioè che il veicolo danneggiante fosse privo di
[...] scopertura assicurativa al momento del sinistro per cui è lite. Invero, l'art. 142-bis
c.d.a. dispone che “Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all'articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa”; pertanto, con la
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certificazione rilasciata dal Centro istituito presso la CONSAP, la vittima può ben attestare la scopertura assicurativa del veicolo investitore.
Nel caso di specie, parte attrice, odierna appellante, ha provveduto a produrre la certificazione proveniente dalla , datata 19.04.2017, dalla cui disamina Org_5 emerge l'impossibilità di identificare, alla data del sinistro de quo, l'assicuratore del veicolo presunto danneggiante, targato ZJ (cfr. doc. n. 5, produzione per
, relativa al procedimento di primo grado). Parte_1
3.2 Nel merito, la pretesa risarcitoria spiegata da risulta, Parte_1 nondimeno, infondata e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Difatti, la genericità delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso nel procedimento di primo grado, , in ordine ad aspetti fondamentali Testimone_1 per la ricostruzione della dinamica del sinistro, ne mina l'attendibilità sotto il profilo oggettivo, con la conseguenza che le asserzioni unilaterali della parte istante sono, di fatto, rimaste prive di qualsivoglia riscontro di carattere probatorio. Invero, il predetto testimone nulla ha riferito in merito alle condizioni di luogo e di tempo del sinistro e alla ragione della sua presenza in loco, nulla ha chiarito in ordine all'esatta dinamica del sinistro, limitandosi a riferire che la Fiat 500, “nell'immettersi sulla via Panoramica, dalla via Settembrini non si fermava allo stop”; nulla ha precisato in ordine alla esatta posizione del motociclo coinvolto nell'incidente rispetto alla carreggiata e/o alla corsia percorsa, né alcunché ha specificato con riguardo ai punti d'impatto fra i veicoli involti
(limitandosi, del tutto genericamente, a riferire che “uno scooter di colore bianco… veniva urtato alla sua parte destra, dalla parte anteriore una Fiat 500 di colore bianco”); nulla, nemmeno, il teste ha chiarito in merito alle condotte di guida poste in essere dai conducenti (cfr. verbale dell'udienza del 26.02.2019, fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di prime cure).
Di talché, le dichiarazioni testimoniali rese dall'unico teste escusso nel giudizio di prime cure non convincono quanto all'affidabilità del narrato: esse si limitano a un racconto stringato e laconico del sinistro e sono estremamente parsimoniose
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di riferimenti ulteriori o di circostanze di contorno, che valgano ad avallarne la genuinità.
Inoltre, non va sottaciuto che né l'atto introduttivo del procedimento di primo grado, né la lettera di messa in mora inoltrata alla compagnia assicuratrice prima del giudizio, né il modello CAI prodotto dall'attore ora appellante (cfr. produzione per , relativa al giudizio di prime cure) recano Parte_1
l'indicazione della presenza, al momento dell'incidente, di - Testimone_1 peraltro qualificatasi sorella della conducente del motociclo attoreo al momento dell'incidente per cui è causa, durante la corrispondente escussione -, dipoi citata come testimone, e ciò nonostante le previsioni del cosiddetto codice delle assicurazioni in ordine alla necessità di fornire informazioni anche in ordine al nominativo di eventuali testimoni nell'ambito della denuncia di sinistro o comunque nel primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione (cfr. art. 135, comma 3 bis, d.lgs. n. 209/2005).
Ne consegue che, in assenza di altri e più convincenti argomenti istruttori, restano sostanzialmente non provati il danno, come dedotto e descritto in citazione, e il nesso di causalità tra la condotta colposa di controparte e il danno stesso: il fatto storico e le conseguenze da esso derivate sono rimasti sostanzialmente privi di adeguata prova.
Ne discende l'infondatezza della formulata domanda di risarcimento, che, pertanto, non può che essere rigettata.
4.1. Nulla va disposto per le spese in favore di e di Controparte_2 [...]
nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., in quanto contumaci.
4.2. Considerati la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass., Sez. un., 20.02.2020, n. 4315, secondo cui la
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debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal Giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, cit.; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria).
L'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, infatti, ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 623/2020, depositata in data 30.01.2020, proposto da Parte_1
nei confronti di e di nella qualità di
[...] Controparte_2 Controparte_1
Impresa Designata per la alla gestione del Fondo di Garanzia Org_6
Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, disattese ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, T.U. Spese di Giustizia, se dovuto.
Così deciso in Torre Annunziata in data 06 giugno 2024.
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Il Giudice
dott.ssa Ida Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Ida Perna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5591/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 623/2020
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Annunziata (NA), l'08.12.1993, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Massimo Venditto, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Torre Annunziata (NA), al Corso Umberto I, n. 182
APPELLANTE
E nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., con Controparte_1 sede legale in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa, n. 14, in persona dei legali rappresentanti p.t., c.f. P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La difesa di parte appellante, mediante note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 04.12.2023, sì concludeva: “Voglia l'adito
Giudice, rigettata ogni avversa istanza, in riforma della sentenza n° 623/20 emessa dal GdP di Torre Annunziata, in accoglimento del presente Appello, previo accertamento dei fatti e della legittimazione passiva delle F.G.V.S.: a – dichiarare che il sinistro per Controparte_1 cui è causa è avvenuto per fatto e colpa del conducente del veicolo non identificato;
b – ritenere, pertanto, legittimato passivo l'impresa quale impresa designata Controparte_1 dall'INA F.G.V.S., per la in forza dell'art 19 lett. A L. 990/1969; c – Org_1 condannare essa quale impresa designata dall' in Controparte_1 Org_2 persona del l.r.p.t. al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente alla sua persona che si possono quantificare in € 2.000,00, ciò sulla scorta della documentazione medica allegata in atti ovvero
a quella diversa somma che l'Ill.mo sig. Giudice adito riterrà di giustizia riconoscere e/o liquidare, riconosciuto il danno morale stante l'ipotesi delittuosa e con il favore degli interessi legali e il danno per svalutazione monetaria. Il tutto nei limiti di competenza per valore della
Magistratura adita, ex Art. 7 c.p.c. e con espressa rinuncia all'eventuale esubero. 1)
Condannare al pagamento delle spese, diritti ed onorari di primo grado e del presente giudizio, oltre Iva e C.p.a. e rimb. Forf., con distrazione ex art. 93 c.p.c., con attribuzione del sottoscritto difensore Avv. Massimo Venditto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Parte_1 evocava in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, CP_2
e nella qualità di impresa designata per la
[...] Controparte_1 liquidazione dei danni a carico del in Organizzazione_3 persona dei legali rappresentanti p.t., per sentir condannare la menzionata compagnia, al risarcimento, in suo favore, dei danni subiti dal veicolo attoreo del tipo Honda Sh 300, tg. EH03257 in conseguenza del sinistro verificatosi il
12.03.2017, alle ore 17.00 circa, in Boscotrecase (NA).
Deduceva, invero, l'istante che, nelle indicate circostanze di luogo e di tempo, il veicolo attoreo, nel mentre percorreva la strada Panoramica, con direzione
Passanti, “veniva urtato alla parte laterale destra, dalla parte anteriore del veicolo Fiat 500, tg. ZJ (scoperto d assicurazione) il quale, nell'immettersi sulla detta strada, dalla via
Serttembrini non si fermava allo stop e non avvedendosi del veicolo di proprietà dell'istante lo
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andava ad urtare facendolo rovinare al suolo sul suo lato sinistro”, arrecandogli, conseguentemente, “danni ad entrambi i lati”; adiva, pertanto, il Giudice di Pace di
Torre Annunziata, onde far accertare la responsabilità esclusiva del conducente del citato veicolo Fiat 500 in relazione all'evento dannoso e richiedere la condanna della menzionata compagnia al risarcimento dei danni in suo favore,
“per l'importo di € 3.00,00 oltre fermo tecnico e/o , ovvero di altra somma che di Org_4 giustizia si riterrà di assegnare, con gli interessi al saldo svalutazione monetaria sua relativa rivalutazione, e comunque nei limiti di competenza per valore del Giudice adito”, con vittoria delle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario (cfr. atto introduttivo del procedimento di prime cure).
Costituitasi in giudizio la sola nella qualità suindicata, Controparte_1 raccolta la prova testimoniale, il primo Giudice, con la pronuncia n. 623/2020, depositata in data 30.01.2020., rigettava la domanda attorea, nonché compensava inter partes le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, con atto di appello ritualmente notificato alle parti avverse, ha proposto impugnazione innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, censurando la decisione gravata nella parte in cui ha, erroneamente, ritenuto non provata la legittimazione passiva di nella Controparte_1 qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del
[...]
; pertanto, ha chiesto la riforma della pronuncia Organizzazione_3 gravata, onde ottenere la condanna della compagnia appellata al risarcimento dei danni patiti, quantificati nella misura di Euro 2.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia e comunque nei limiti della competenza del Giudice adito, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gli appellati, nella qualità suindicata, e , Controparte_1 Controparte_2 quantunque ritualmente citati nel presente giudizio con atto di citazione notificato, rispettivamente, in data 29.10.2020 e in data 25.03.2021, non hanno inteso costituirsi e sono stati, pertanto, dichiarati contumaci all'udienza cartolare del 18.10.2021.
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Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, all'esito del deposito, ex art. 127 ter c.p.c., delle note in sostituzione dell'udienza del -
04.12.2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Tribunale, con ordinanza depositata il 03.01.2024, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti difensivi finali (a decorrere dal 17.01.2024).
***
1. Valga preliminarmente, rammentare che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione, né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione in proposito.
2. Ancora preliminarmente, valga osservare che la riscontrata mancanza in atti della copia integrale della sentenza di primo grado (cfr. produzione per parte appellante), oggetto della presente impugnazione, non preclude la procedibilità del gravame. In questo senso si è già pronunciata la Corte di Cassazione (sent. n.
13539/00), che ha chiarito che “non può farsi luogo alla declaratoria di improcedibilità dell'appello quando il giudice della impugnazione sia posto ugualmente in grado di avere piena conoscenza, sia pure in via diversa da quella formalmente prescritta, del contenuto della sentenza impugnata, ciò che si verifica non solo quando la copia autentica sia stata prodotta dallo stesso appellato, ovvero quando esista nel fascicolo di ufficio o agli atti delle parti una copia non autentica, la cui conformità all'originale non sia contestata, ma in ogni altro caso in cui la vicenda processuale risulti compiutamente ricostruibile nei suoi dati essenziali, rilevanti ai fini dell'esame che il giudice di secondo grado ne deve fare, e la motivazione, posta dal primo giudice a sostegno della sua decisione, emerga dagli scritti difensivi delle parti in modo adeguato, chiaro, compiuto e non controverso” (Cass. n.13539/00).
Atteso che, nel caso di specie, la motivazione posta a base della pronuncia di primo grado ben emerge dagli scritti difensivi di parte appellante, la spiegata impugnazione è senz'altro procedibile.
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3.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole che il primo Decidente abbia ritenuto non provata la legittimazione passiva del F.G.V.S., pervenendo a tale conclusione sulla base di un'errata valutazione delle emergenze processuali, in specie documentali.
Valga precisare, allora, che il difetto di legittimazione passiva di cui alla pronuncia gravata va riqualificato come carenza di titolarità passiva della pretesa, avendo il Giudice di Pace ritenuto, in concreto, l'assenza di prova in ordine alla effettiva titolarità passiva del rapporto fatto valere in giudizio, questione afferente al merito della lite e concretante una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata [cfr. Cass., S.U., n. 2951/2016, secondo cui la titolarità della posizione soggettiva rappresenta un fatto costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, il cui onere probatorio incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul soggetto che propone la stessa;
la parte che contesti tale titolarità svolge una mera difesa e non soggiace ad alcun termine decadenziale, potendo esercitare tale opzione difensiva finanche in Cassazione, salvo il limite dell'eventuale giudicato formatosi sul punto;
di talché, il difetto di titolarità (attiva o passiva) del diritto dedotto può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché la stessa emerga dagli atti del processo;
ancora, la prova della titolarità passiva della pretesa può essere fornita in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità].
Ebbene, nella specie, si ritiene che l'attore ora appellante abbia dimostrato la titolarità passiva della pretesa dal medesimo fatta valere avverso Controparte_1
nella qualità succitata, e cioè che il veicolo danneggiante fosse privo di
[...] scopertura assicurativa al momento del sinistro per cui è lite. Invero, l'art. 142-bis
c.d.a. dispone che “Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all'articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa”; pertanto, con la
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certificazione rilasciata dal Centro istituito presso la CONSAP, la vittima può ben attestare la scopertura assicurativa del veicolo investitore.
Nel caso di specie, parte attrice, odierna appellante, ha provveduto a produrre la certificazione proveniente dalla , datata 19.04.2017, dalla cui disamina Org_5 emerge l'impossibilità di identificare, alla data del sinistro de quo, l'assicuratore del veicolo presunto danneggiante, targato ZJ (cfr. doc. n. 5, produzione per
, relativa al procedimento di primo grado). Parte_1
3.2 Nel merito, la pretesa risarcitoria spiegata da risulta, Parte_1 nondimeno, infondata e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Difatti, la genericità delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso nel procedimento di primo grado, , in ordine ad aspetti fondamentali Testimone_1 per la ricostruzione della dinamica del sinistro, ne mina l'attendibilità sotto il profilo oggettivo, con la conseguenza che le asserzioni unilaterali della parte istante sono, di fatto, rimaste prive di qualsivoglia riscontro di carattere probatorio. Invero, il predetto testimone nulla ha riferito in merito alle condizioni di luogo e di tempo del sinistro e alla ragione della sua presenza in loco, nulla ha chiarito in ordine all'esatta dinamica del sinistro, limitandosi a riferire che la Fiat 500, “nell'immettersi sulla via Panoramica, dalla via Settembrini non si fermava allo stop”; nulla ha precisato in ordine alla esatta posizione del motociclo coinvolto nell'incidente rispetto alla carreggiata e/o alla corsia percorsa, né alcunché ha specificato con riguardo ai punti d'impatto fra i veicoli involti
(limitandosi, del tutto genericamente, a riferire che “uno scooter di colore bianco… veniva urtato alla sua parte destra, dalla parte anteriore una Fiat 500 di colore bianco”); nulla, nemmeno, il teste ha chiarito in merito alle condotte di guida poste in essere dai conducenti (cfr. verbale dell'udienza del 26.02.2019, fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di prime cure).
Di talché, le dichiarazioni testimoniali rese dall'unico teste escusso nel giudizio di prime cure non convincono quanto all'affidabilità del narrato: esse si limitano a un racconto stringato e laconico del sinistro e sono estremamente parsimoniose
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di riferimenti ulteriori o di circostanze di contorno, che valgano ad avallarne la genuinità.
Inoltre, non va sottaciuto che né l'atto introduttivo del procedimento di primo grado, né la lettera di messa in mora inoltrata alla compagnia assicuratrice prima del giudizio, né il modello CAI prodotto dall'attore ora appellante (cfr. produzione per , relativa al giudizio di prime cure) recano Parte_1
l'indicazione della presenza, al momento dell'incidente, di - Testimone_1 peraltro qualificatasi sorella della conducente del motociclo attoreo al momento dell'incidente per cui è causa, durante la corrispondente escussione -, dipoi citata come testimone, e ciò nonostante le previsioni del cosiddetto codice delle assicurazioni in ordine alla necessità di fornire informazioni anche in ordine al nominativo di eventuali testimoni nell'ambito della denuncia di sinistro o comunque nel primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione (cfr. art. 135, comma 3 bis, d.lgs. n. 209/2005).
Ne consegue che, in assenza di altri e più convincenti argomenti istruttori, restano sostanzialmente non provati il danno, come dedotto e descritto in citazione, e il nesso di causalità tra la condotta colposa di controparte e il danno stesso: il fatto storico e le conseguenze da esso derivate sono rimasti sostanzialmente privi di adeguata prova.
Ne discende l'infondatezza della formulata domanda di risarcimento, che, pertanto, non può che essere rigettata.
4.1. Nulla va disposto per le spese in favore di e di Controparte_2 [...]
nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., in quanto contumaci.
4.2. Considerati la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass., Sez. un., 20.02.2020, n. 4315, secondo cui la
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debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal Giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, cit.; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria).
L'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, infatti, ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 623/2020, depositata in data 30.01.2020, proposto da Parte_1
nei confronti di e di nella qualità di
[...] Controparte_2 Controparte_1
Impresa Designata per la alla gestione del Fondo di Garanzia Org_6
Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, disattese ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, T.U. Spese di Giustizia, se dovuto.
Così deciso in Torre Annunziata in data 06 giugno 2024.
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Il Giudice
dott.ssa Ida Perna