Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Sig.ri Magistrati:
1)– Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Presidente
2) -Dott. Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3)– Dott. Francesca Romana Amarelli - Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, in data 3 ottobre 2024, a seguito della trattazione scritta, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 2949/2022 RGL vertente
TRA
( ) n.
3.5.1962 in Avellino, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – congiuntamente e disgiuntamente - dall'avv. Vincenzina SALVATORE ( ) del Foro di Avellino, dall'avv. Walter MICELI C.F._2
( ) e Fabio GANCI ( ), entrambi del C.F._3 C.F._4
Foro di Palermo, unitamente ai quali domicilia in Avellino alla Via Malta n.4, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni consentite all'indirizzo di p.e.c Email_1
APPELLANTE
E
[...]
Controparte_1
[...]
APPELLATI- CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 524/2022 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe il TRIBUNALE DI AVELLINO in funzione di Giudice del lavoro accolse il ricorso depositato in data 5.10.2016 da
[...]
il quale ebbe esposto di aver stipulato, in qualità di docente a tempo Pt_1 determinato, con il odierno appellato una serie di successivi contratti a CP_1 tempo determinato negli anni indicati nel ricorso (a far tempo dall'a.s. 1986/1987 all'a.s. 2013/2014), in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente, su posti vacanti e cioè privi di ragioni giustificatrici per mantenere nel tempo quel posto in organico di fatto;
che detti rapporti furono instaurati per far fronte ad esigenze stabili e non già transitorie in violazione degli artt. 1 e 5 del D. Lvo 368/01 e della Direttiva Comunitaria ed ebbe a chiedere dichiararsi la illegittimità/nullità dei termini apposti ai contratti con conseguente conversione dal primo giorno di esecuzione del primo contratto ovvero sin dal primo giorno di esecuzione di uno dei successivi contratti;
l'accertamento del diritto a riprendere il posto di lavoro in precedenza occupato con condanna dell'amministrazione a reinserirle nel suddetto posto, alla ricostruzione di carriera e al risarcimento del danno.
Nel corso del giudizio, svoltosi nella contumacia delle parti odierne appellate, il ricorrente, all'udienza del 04-03-2020, rinunciò alla domanda principale di costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed insistette per l'accoglimento delle domande subordinate di ricostruzione della carriera e di equiparazione del servizio.
All'esito della trattazione, il Tribunale adìto -rilevato che non vi era stata contestazione sui periodi, numero e successione dei contratti a termine stipulati con il ricorrente e ritenuta parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale- così dispose: “a) dichiara il diritto del ricorrente alla medesima progressione stipendiale e professionale prevista per i docenti di ruolo del comparto scuola;
b) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere le eventuali differenze retributive maturate sulla base dei periodi di servizio effettivamente lavorati e delle ore di servizio svolte nell'ambito della prescrizione ordinaria quinquennale siccome indicato in parte motiva;
c) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate in ragione dell'anzianità di servizio, nella misura dovuta e nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
d) compensa le spese di lite.”
ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe Parte_1 affidando il gravame a due motivi: a) omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato per tutto l'anno scolastico, anziché sino al termine delle attività didattiche (30 giugno); b) erroneità della pronuncia di compensazione delle spese.
All'esito della notifica del gravame (cfr. ricevute allegate al fascicolo telematico) le parti appellate non si sono costituite in giudizio, pur se regolarmente citate.
2 Nelle more del processo è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del 3 ottobre 2025.Acquisite le note di trattazione della soma parte appellante, infine, la causa è stata riservata in decisione e, all'esito della successiva camera di consiglio, decisa come da presente sentenza.
§§§§
In via preliminare la Corte dà atto dell'acquiescenza prestata dall'appellante alla declaratoria di prescrizione quinquennale dei crediti ed all'omessa pronuncia sui capi della domanda relativi alla domanda di conversione dei contratti a termine, in merito ai quali la stessa parte manifestò la propria rinuncia nel corso del giudizio di primo grado.
Oggetto del gravame, infatti, è l'omessa pronuncia sul capo IV delle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure mediante il quale
[...]
chiedeva di “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pieno Pt_1 riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dei diritti conseguenti al servizio da intendersi prestato sino al 31 agosto di ciascun anno anziché sino al termine delle attività didattiche (30 giugno)”.
La domanda, interpretata come domanda di spettanza degli incrementi stipendiali riconosciuti al personale a tempo indeterminato dalla disciplina collettiva (c.d. gradoni stipendiali), è fondata e merita accoglimento.
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo la quale "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".
Con la sentenza n. 31149 del 28/11/2019, che qui deve intendersi integralmente richiamata anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c., la S.C. ha statuito che: "In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14 della L. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale 3 discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato" (in senso conforme, da ultimo, Cass. Sentenza n. 12503/2020 e n. 3474/2020).
Nel caso in esame è incontestato che l'anzianità riconosciuta al in Pt_1 applicazione dell'art. 489 del citato decreto debba essere analoga a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato, tanto che tale riconoscimento è in parte avvenuto con la sentenza impugnata che non è stata oggetto di gravame incidentale. Deve solo essere accertato il diritto al riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica negli stessi termini in cui è riconosciuta al personale assunto sin dall'inizio con contratto a tempo indeterminato e quindi senza tenere conto delle discrasie temporali frutto della stipula dei contratti a termine.
Per tutto quanto sin qui esposto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma - l'appello va accolto limitatamente ai profili relativi al riconoscimento dell'anzianità di servizio. Per l'effetto l'amministrazione appellata deve essere condannata a corrispondere all'odierno appellante le differenze tra il trattamento retributivo alla stessa spettante in dipendenza dell'anzianità ai fini retributivi dovutagli come sopra detta e quello in effetti corrisposto.
Quanto al capo della domanda con cui è stata censurata la statuizione relativa alla compensazione delle spese processuali l'appellante contesta la compensazione integrale delle spese per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. stante l'assenza di una motivazione idonea a sorreggere il provvedimento regolatore delle spese processuali.
Si premette che, ratione temporis (il giudizio di primo grado è stato instaurato nell'anno 2016, la fattispecie in esame è assoggettata al disposto dell'art. 92 c.p.c, comma 2, nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132, art. 13, comma 1, (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014 n. 162; disposizione questa che prevede che il giudice, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Come è noto la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo novellato nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità la locuzione "gravi ed eccezionali ragioni", secondo la formula adottata dal legislatore nel testo dell'art. 92 c.p.c. previgente a quello attuale, è stata ricondotta - nell'interpretazione 4 offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte - nell'alveo delle "norme elastiche", quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. SS.UU: n. 2572/2012). Come dalla Suprema Corte il giudizio di merito applicativo di norme elastiche è soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge, in quanto, nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale) il giudice di merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla norma di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass. n. 9977 del 2019, Cass. n. 6059 del 2017).
Con specifico riferimento alle " gravi ed eccezionali ragioni ", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che nel previgente testo dell'art.92 c.p.c., comma 2, legittimavano la compensazione totale o parziale delle spese di lite, il giudice di legittimità ha puntualizzato che esse devono avere riguardo a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo in sede di legittimità (Cass. n. 22310 del 2017, Cass. n. 14411 del 2016).
In tema di spese di lite, nella fattispecie in esame, il riferimento alla novità della questione, rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata nel corso del giudizio, risulta idonea a sostenere la decisione tenuto conto del fatto che numerose pronunce della Suprema Corte sono intervenute proprio durante la pendenza del giudizio di primo grado per dirimere contrasti insorti nella giurisprudenza di merito (cfr. per esempio, Cass. n. 31149 del 28/11/2019)
Per tali ragioni, il capo della sentenza attinente alla statuizione sulle spese deve essere confermato.
Le spese del presente grado, invece, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile di bassa difficoltà della controversia e dell'assenza di istruttoria. Le spese infine devono essere distratte in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
a) In parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, dichiara il diritto di al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio Parte_1 maturata con riferimento al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato indicati in ricorso e condanna il appellato all'inserimento CP_1 dell'appellante nella posizione retributiva corrispondente all'anzianità lavorativa maturata (da intendersi maturata per l'intero anno scolastico) e al pagamento delle conseguenti differenze retributive spettanti secondo i CC.NN.LL. di comparto succedutisi nel tempo , oltre interessi legali;
5 b) condanna le parti appellate al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi euro 3.473,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetaio delle spese generali, con distrazione.
Così deciso in Napoli giorno 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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