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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3443 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 662/2024 r.g. promossa da:
(C.F. (brasiliano) ) col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SI FA LA, elettivamente domiciliata in viale Della Croce Coperta 181, L'Aquila
presso lo Studio dell'avv. SI FA LA
(C.F. (brasiliano) ) col patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
SI FA LA, elettivamente domiciliata in viale Della Croce Coperta 181, L'Aquila
presso lo Studio dell'avv. SI FA LA
ATTORE/I
contro
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
depositate in data 5 novembre 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., le ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della pagina 1 di 7 cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo nato il Parte_3
giorno 14 ottobre 1892 a VA (MO) da e (doc. 2 fasc. Persona_1 Persona_2
ricorrente) ed emigrato in Brasile dove mai si naturalizzava come cittadino brasiliano come emerge dal certificato di inesistenza (doc. 4 fasc. ricorrente).
Le ricorrenti premettevano che:
“- Le esponenti, come si evince dall'albero genealogico che si allega (all. 1), risultano essere discendenti del sig.
nato il [...] in Italia a [...], dalla sig.ra, come Parte_3
risulta dal certificato anagrafico (all. 2) e deceduto il 07.03.1960 in Jaù – San Paolo, come risulta dal Certificato
di morte (all. 3) e intendono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non avendo mai il proprio avo proceduto alla naturalizzazione brasiliana e, quindi, non avendo lo stesso rinunciato alla cittadinanza italiana che si è trasferita ai discendenti;
- Il sig. nato in Italia, a [...], si trasferiva in Brasile, Parte_3
Stato che ha rilasciato il certificato negativo di naturalizzazione (all. 4) che si produce con traduzione e apostilla;
- In data 10.04.1915, nella città di Jaù San Paolo, il sig. contraeva matrimonio Parte_3
con la sig.ra , come risulta dal certificato di matrimonio (all. 5), con traduzione e apostilla;
Parte_4
- dall'unione summenzionata, il 07.04.1918, in Brasile, nasceva come risulta dal Persona_3
certificato integrale di nascita (all. 6), con traduzione e apostilla;
- in data 13.07.1940 il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra come Persona_3 Controparte_2
risulta dal certificato di matrimonio (all. 7), con traduzione e apostilla;
- il sig. decedeva in Brasile il 31.08.1974, come risulta dal certificato di morte (all. 8), con Persona_3
traduzione e apostilla;
- dall'unione del sig. e della sig. ra il 16.02.1951 a San paolo, nasceva Persona_3 Controparte_2
come risulta dal certificato di nascita (all. 9), con traduzione e apostilla;
Persona_4
- In data 12.06.1976 nella città di Jaù San Paolo, il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_4
come risulta dal certificato di matrimonio (all. 10), con traduzione e apostilla;
Persona_5
- Il sig. decedeva in Brasile il 20.07.2019, come risulta dal certificato di morte (all. 11), con Persona_4
traduzione e apostilla;
- dall'unione tra il sig. e la sig.ra il 06.03.1977 a San Paolo è Persona_4 Persona_5
nata l'odierna ricorrente, la sig.ra (ora , come risulta dal Parte_1 Parte_1
certificato di nascita (all. 12), con traduzione e apostilla;
- in data 24.08.1996 a San Paolo, la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Da Parte_1 CP_3 pagina 2 di 7 , come risulta dal certificato di matrimonio (all. 13), con traduzione e apostilla;
Parte_5
- dalla menzionata unione, il 17.02.1997, in Brasile è nata l'altra ricorrente, sig.ra Persona_6
, come risulta dal certificato di nascita (all. 14), con traduzione e apostilla, che a sua volta ha
[...]
contratto matrimonio a San Paolo il 27.02.2021, con il sig. come si evince dal certificato di CP_4
matrimonio (all. 15), con traduzione e apostilla e ad oggi si chiama Parte_2
- in data, rispettivamente 20.05.2021 la sig.ra e in data 21.05.2021 la Parte_2
sig.ra , hanno provveduto a depositare domanda di riconoscimento della Parte_1
cittadinanza italiana al Consolato di San Paolo (Brasile), come risulta dalle relative domande che si allegano (all.
16 e 17);
- Il Consolato di San Paolo (Brasile) ha reso noto nel proprio sito web che, attualmente, vengono esaminate le domande presentate ben 12 anni fa e che le nuove domande non saranno prese in esame se non dopo l'esaurimento delle domande già presentate in precedenza”.
Il ministero dell'interno non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica del ricorso e ne veniva dichiarata la contumacia.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). »). Su tale primo aspetto emerge documentalmente come l'antenato nato il giorno 14 ottobre Parte_3
1892 a VA, in provincia di Modena, onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale
adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato pagina 3 di 7 personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez.
civ. XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, non solo è fatto notorio che i tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza del Consolato Italiano del Brasile di San Paolo sono superiori ai 10 anni ma ciò, nel caso di specie, è comprovato dal fatto che le ricorrenti nel maggio 2021 hanno presentato una regolare richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza paterna iure sanguinis (docc. 16 e 17 fasc. ricorrente) e tuttora, dopo ben 4 anni, non hanno ancora ottenuto risposta.
Appare pertanto evidente che il procedimento amministrativo non è stato evaso nei tempi previsti dalla legge.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi pagina 4 di 7 come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte,
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731).
Si è quindi precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865, pagina 5 di 7 promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare, l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865 e così come confermato dalla l. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia,
e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.
Nel caso di specie deve riteners, provata la continuità generazionale a partire dall'avo
[...]
ed il diritto delle ricorrenti ad ottenere la cittadinanza italiana iure Parte_3
sanguinis. Le ricorrenti hanno infatti prodotto il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal
Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica
Federativa Del Brasile (doc. 4 fasc. ricorrente) da cui risulta che – né Parte_3
una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale,
come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione, consistente nei certificati di nascita e di matrimonio rilasciati dalle competenti
Autorità locali ed apostillati, attestante la continuità di discendenza (docc. da 5 a 7, 9, 10 e da 12 a 15
del ricorso).
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda delle ricorrenti che devono essere dichiarate cittadine italiane, mandando il per Controparte_1
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025). pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- (C.F. (brasiliano) ), nata a [...] – JAU Parte_1 C.F._3
(SAN PAOLO), Brasile, il 06/03/1977, residente a [...]. , Controparte_5
Via Guilherme Hoeppner 146, CAP 13425-060;
- (C.F. (brasiliano) ), nata a [...]_2 C.F._2
PAOLO) – BRASILE, il 17/02/1997, residente a [...]. Controparte_6
Via Vereador Antonio Arzola Sobrinho 370, CAP 13395-108;
[...]
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 662/2024 r.g. promossa da:
(C.F. (brasiliano) ) col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SI FA LA, elettivamente domiciliata in viale Della Croce Coperta 181, L'Aquila
presso lo Studio dell'avv. SI FA LA
(C.F. (brasiliano) ) col patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
SI FA LA, elettivamente domiciliata in viale Della Croce Coperta 181, L'Aquila
presso lo Studio dell'avv. SI FA LA
ATTORE/I
contro
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
depositate in data 5 novembre 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., le ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della pagina 1 di 7 cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo nato il Parte_3
giorno 14 ottobre 1892 a VA (MO) da e (doc. 2 fasc. Persona_1 Persona_2
ricorrente) ed emigrato in Brasile dove mai si naturalizzava come cittadino brasiliano come emerge dal certificato di inesistenza (doc. 4 fasc. ricorrente).
Le ricorrenti premettevano che:
“- Le esponenti, come si evince dall'albero genealogico che si allega (all. 1), risultano essere discendenti del sig.
nato il [...] in Italia a [...], dalla sig.ra, come Parte_3
risulta dal certificato anagrafico (all. 2) e deceduto il 07.03.1960 in Jaù – San Paolo, come risulta dal Certificato
di morte (all. 3) e intendono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non avendo mai il proprio avo proceduto alla naturalizzazione brasiliana e, quindi, non avendo lo stesso rinunciato alla cittadinanza italiana che si è trasferita ai discendenti;
- Il sig. nato in Italia, a [...], si trasferiva in Brasile, Parte_3
Stato che ha rilasciato il certificato negativo di naturalizzazione (all. 4) che si produce con traduzione e apostilla;
- In data 10.04.1915, nella città di Jaù San Paolo, il sig. contraeva matrimonio Parte_3
con la sig.ra , come risulta dal certificato di matrimonio (all. 5), con traduzione e apostilla;
Parte_4
- dall'unione summenzionata, il 07.04.1918, in Brasile, nasceva come risulta dal Persona_3
certificato integrale di nascita (all. 6), con traduzione e apostilla;
- in data 13.07.1940 il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra come Persona_3 Controparte_2
risulta dal certificato di matrimonio (all. 7), con traduzione e apostilla;
- il sig. decedeva in Brasile il 31.08.1974, come risulta dal certificato di morte (all. 8), con Persona_3
traduzione e apostilla;
- dall'unione del sig. e della sig. ra il 16.02.1951 a San paolo, nasceva Persona_3 Controparte_2
come risulta dal certificato di nascita (all. 9), con traduzione e apostilla;
Persona_4
- In data 12.06.1976 nella città di Jaù San Paolo, il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_4
come risulta dal certificato di matrimonio (all. 10), con traduzione e apostilla;
Persona_5
- Il sig. decedeva in Brasile il 20.07.2019, come risulta dal certificato di morte (all. 11), con Persona_4
traduzione e apostilla;
- dall'unione tra il sig. e la sig.ra il 06.03.1977 a San Paolo è Persona_4 Persona_5
nata l'odierna ricorrente, la sig.ra (ora , come risulta dal Parte_1 Parte_1
certificato di nascita (all. 12), con traduzione e apostilla;
- in data 24.08.1996 a San Paolo, la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Da Parte_1 CP_3 pagina 2 di 7 , come risulta dal certificato di matrimonio (all. 13), con traduzione e apostilla;
Parte_5
- dalla menzionata unione, il 17.02.1997, in Brasile è nata l'altra ricorrente, sig.ra Persona_6
, come risulta dal certificato di nascita (all. 14), con traduzione e apostilla, che a sua volta ha
[...]
contratto matrimonio a San Paolo il 27.02.2021, con il sig. come si evince dal certificato di CP_4
matrimonio (all. 15), con traduzione e apostilla e ad oggi si chiama Parte_2
- in data, rispettivamente 20.05.2021 la sig.ra e in data 21.05.2021 la Parte_2
sig.ra , hanno provveduto a depositare domanda di riconoscimento della Parte_1
cittadinanza italiana al Consolato di San Paolo (Brasile), come risulta dalle relative domande che si allegano (all.
16 e 17);
- Il Consolato di San Paolo (Brasile) ha reso noto nel proprio sito web che, attualmente, vengono esaminate le domande presentate ben 12 anni fa e che le nuove domande non saranno prese in esame se non dopo l'esaurimento delle domande già presentate in precedenza”.
Il ministero dell'interno non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica del ricorso e ne veniva dichiarata la contumacia.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). »). Su tale primo aspetto emerge documentalmente come l'antenato nato il giorno 14 ottobre Parte_3
1892 a VA, in provincia di Modena, onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale
adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato pagina 3 di 7 personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez.
civ. XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, non solo è fatto notorio che i tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza del Consolato Italiano del Brasile di San Paolo sono superiori ai 10 anni ma ciò, nel caso di specie, è comprovato dal fatto che le ricorrenti nel maggio 2021 hanno presentato una regolare richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza paterna iure sanguinis (docc. 16 e 17 fasc. ricorrente) e tuttora, dopo ben 4 anni, non hanno ancora ottenuto risposta.
Appare pertanto evidente che il procedimento amministrativo non è stato evaso nei tempi previsti dalla legge.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi pagina 4 di 7 come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte,
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731).
Si è quindi precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865, pagina 5 di 7 promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare, l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865 e così come confermato dalla l. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia,
e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.
Nel caso di specie deve riteners, provata la continuità generazionale a partire dall'avo
[...]
ed il diritto delle ricorrenti ad ottenere la cittadinanza italiana iure Parte_3
sanguinis. Le ricorrenti hanno infatti prodotto il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal
Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica
Federativa Del Brasile (doc. 4 fasc. ricorrente) da cui risulta che – né Parte_3
una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale,
come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione, consistente nei certificati di nascita e di matrimonio rilasciati dalle competenti
Autorità locali ed apostillati, attestante la continuità di discendenza (docc. da 5 a 7, 9, 10 e da 12 a 15
del ricorso).
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda delle ricorrenti che devono essere dichiarate cittadine italiane, mandando il per Controparte_1
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025). pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- (C.F. (brasiliano) ), nata a [...] – JAU Parte_1 C.F._3
(SAN PAOLO), Brasile, il 06/03/1977, residente a [...]. , Controparte_5
Via Guilherme Hoeppner 146, CAP 13425-060;
- (C.F. (brasiliano) ), nata a [...]_2 C.F._2
PAOLO) – BRASILE, il 17/02/1997, residente a [...]. Controparte_6
Via Vereador Antonio Arzola Sobrinho 370, CAP 13395-108;
[...]
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
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