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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/11/2025, n. 4957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4957 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5826/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IS AO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5826/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIUCA Parte_1 C.F._1 COSTANTINO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAGLIUCA COSTANTINO
OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 RIZZI MONICA, elettivamente domiciliato in VICOLO ORTI 7 BRENO presso il difensore avv. RIZZI MONICA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.7.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società depositava ricorso per decreto ingiuntivo e deduceva Controparte_1 di avere venduto a la merce di cui alle fatture 496/2019 e 533/2019; che il debitore, a Parte_1 fronte di un debito di euro 6.621,55, aveva pagato la somma di euro 824,11; che, pertanto, era residuato un credito di euro 5.797,44, oltre interessi ex Dlg 231/2002.
Il tribunale accoglieva la domanda e ingiungeva al debitore il pagamento di 5.797,44 oltre interessi legali come richiesti e spese di lite.
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e affermava di non avere pagato la parte di Parte_2 prezzo riferito al listello di abete mm 30X50, in quanto in fattura era stato indicato un prezzo di euro 1,50 al ml a fronte di un prezzo concordato di 0,50 euro al ml.
L'opponente deduceva che il prezzo di mercato era appunto di 0,50 euro e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Parte convenuta si costituiva in giudizio e deduceva che le parti avevano concordato un prezzo di euro 1,50 e non di euro 0,50 e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Nelle more del giudizio, l'opponente eseguiva un pagamento parziale e la causa veniva istruita mediante l'interrogatorio di parte opposta e l'escussione di alcuni testimoni.
All'udienza del 17.7.25, la causa era posta in decisione.
- - - - -
La società ha agito in giudizio per ottenere l'adempimento del Controparte_1 contratto di vendita stipulato con . Parte_1
Poiché l'acquirente ha negato che il prezzo pattuito fosse pari ad euro 1,50 al metro lineare, era onere della società venditrice fornire la prova di quale fosse il prezzo concordato.
Il tribunale ritiene che mediante l'escussione dei testimoni e le prove presuntive indicate si sia raggiunta la prova che le parti avessero concordato un prezzo di euro 1,50 al metro lineare.
In via preliminare, si deve rilevare che parte attrice ha eccepito l'incapacità a testimoniare di Per_1
in quanto all'epoca dei fatti, ma non alla data dell'escussione come testimone, era
[...] amministratore della società.
La giurisprudenza ha affermato che “qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità” (Cass. Sez. U., 06/04/2023, n. 9456).
Nel caso in esame, il difensore di parte attrice era presente all'udienza in cui il testimone è stato escusso e non ne ha eccepito l'incapacità.
Di conseguenza, l'eventuale nullità deve ritenersi sanata.
Si deve, comunque, rilevare che alla data della deposizione testimoniale era un semplice Persona_1 dipendente della società convenuta e come tale non avrebbe potuto essere ritenuto incapace. pagina 2 di 4 La giurisprudenza ha, al riguardo, avuto modo di affermare che “l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art 246 cod proc civ, e quello che può legittimare un qualsiasi intervento del teste nel giudizio, sia esso principale, adesivo autonomo, od adesivo dipendente. (nella specie, premesso il principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente esclusa dai giudici del merito la capacita a testimoniare di un ex amministratore di società, in controversia promossa dalla società medesima contro un terzo, per inadempimento contrattuale, in considerazione del fatto che la difesa del convenuto aveva prospettato un'alternativa responsabilità del teste verso l'attrice, e, quindi, il teste stesso aveva un interesse attuale e concreto ad intervenire ad adiuvandum, a fianco della società)” (Cass. 2083/1977):
Per le ragioni indicate la testimonianza in questione deve essere tenuta in considerazione al fine della decisione.
I testimoni e hanno confermato che le parti avevano concordato un prezzo Persona_1 Testimone_1 di 1,50 euro al metro lineare.
Il teste indicato dall'opponente, ha, invece, dichiarato che le parti avevano pattuito un prezzo di Tes_2
0.50 al metro lineare.
I testi di parte opposta risultano più credibili in quanto la “loro versione dei fatti” risulta supportata da una serie di indizi precisi e concordanti che avrebbero potuto portare all'accoglimento della domanda anche in assenza di attività istruttoria.
In primo luogo, si deve rilevare che parte opponente non ha contestato che il prezzo applicato fosse quello pattuito quando la convenuta, dopo l'emissione della prima fattura, aveva provveduto ad una ulteriore consegna del listello 30x50. E' evidente che l'attore, se il prezzo fosse stato diverso da quello pattuito, avrebbe avuto l'interesse a rifiutare la consegna della seconda fornitura anche al fine di stigmatizzare l'inadempimento della controparte. Invece, il debitore ha ricevuto entrambe le consegne senza nulla obiettare e solamente quando, alla scadenza della fattura, il credito è divenuto esigibile ha omesso di pagare il dovuto e ha contestato il prezzo applicato.
In secondo luogo, l'opponente ha ritenuto congruo e pagato, seppur tardivamente, il corrispettivo dovuto per l'acquisto del “listello abete 20x20x4,5ml”, anche se il venditore aveva richiesto euro 1,35 per metro lineare. E' evidente che, se un listello di abete come quello indicato costa 1,35 euro al metro lineare, un listello sempre di abete ma di dimensioni maggiori (50x30) dovrebbe costare, in linea di massima, di più e non di meno. Invece parte opponente ha sostenuto che per il listello di maggiori dimensioni era stato pattuito un prezzo pari a meno della metà.
Va, inoltre, evidenziato che parte convenuta ha prodotto una fattura da cui si evince che il suo prezzo di acquisto era pari ad euro 0.60. Tenuto conto della necessità di ammortizzare i costi fissi, di pagare le spese di trasporto e di realizzare un margine di guadagno, risulta plausibile che il prezzo pattuito fosse di 1,50 euro. Risulta, invece, inverosimile, che la merce acquistata a 0,60 euro potesse essere venduta, dopo aver sopportato ulteriori costi, ad un prezzo di 0,50 euro. In relazione ai costi di trasporto va precisato che la venditrice ha eseguito due trasporti ad una distanza di circa 20 Km.
Gli elementi indiziari sopra indicati dimostrano che il prezzo pattuito non poteva essere quello di 0,50 euro al metro ma doveva essere prossimo o uguale ad euro 1,50. I medesimi elementi consentono di ritenere non veritiera la testimonianza del teste dell'opponente, che ha affermato che la convenuta avrebbe ceduto la merce ad un prezzo inferiore a quello pagato al proprio fornitore.
La testimonianza di e risulta, quindi, maggiormente credibile. Di Persona_1 Testimone_1 pagina 3 di 4 conseguenza, stante le dichiarazioni rese dai testimoni indicati, si deve ritenere che le parti avessero pattuito il prezzo di 1,50 al metro lineare.
Per le ragioni esposte l'opposizione è infondata.
Nelle more del giudizio di opposizione, il debitore ha pagato la somma di euro 1.932,28 restando così debitore della somma capitale di euro 3.864,96.
Il decreto ingiuntivo va, dunque, revocato e parte opponente condannata a pagare la somma di € 3.864,96, oltre interessi ex Dlgs 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo sulla somma indicata e dalla scadenza delle fatture al 21.10.2020 (data di pagamento) sulla somma di euro 1.932,28.
Stante la soccombenza, le spese di lite del decreto ingiuntivo sono poste a carico dell'opponente e quelle della presente causa sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/14 e successive modifiche, vista la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, revoca il decreto ingiuntivo;
condanna a pagare a parte convenuta la somma di € 3.864,96, oltre interessi ex Dlgs Parte_1 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo sulla somma indicata in ricorso e dalla scadenza delle fatture al 21.10.2020 (data di pagamento) sulla somma di euro 1.932,28; condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo;
Parte_1 condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite del presente processo che si Parte_1 liquidano in euro 2540 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Brescia, 18.11.2025.
Il giudice
IS AO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IS AO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5826/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIUCA Parte_1 C.F._1 COSTANTINO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAGLIUCA COSTANTINO
OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 RIZZI MONICA, elettivamente domiciliato in VICOLO ORTI 7 BRENO presso il difensore avv. RIZZI MONICA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.7.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società depositava ricorso per decreto ingiuntivo e deduceva Controparte_1 di avere venduto a la merce di cui alle fatture 496/2019 e 533/2019; che il debitore, a Parte_1 fronte di un debito di euro 6.621,55, aveva pagato la somma di euro 824,11; che, pertanto, era residuato un credito di euro 5.797,44, oltre interessi ex Dlg 231/2002.
Il tribunale accoglieva la domanda e ingiungeva al debitore il pagamento di 5.797,44 oltre interessi legali come richiesti e spese di lite.
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e affermava di non avere pagato la parte di Parte_2 prezzo riferito al listello di abete mm 30X50, in quanto in fattura era stato indicato un prezzo di euro 1,50 al ml a fronte di un prezzo concordato di 0,50 euro al ml.
L'opponente deduceva che il prezzo di mercato era appunto di 0,50 euro e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Parte convenuta si costituiva in giudizio e deduceva che le parti avevano concordato un prezzo di euro 1,50 e non di euro 0,50 e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Nelle more del giudizio, l'opponente eseguiva un pagamento parziale e la causa veniva istruita mediante l'interrogatorio di parte opposta e l'escussione di alcuni testimoni.
All'udienza del 17.7.25, la causa era posta in decisione.
- - - - -
La società ha agito in giudizio per ottenere l'adempimento del Controparte_1 contratto di vendita stipulato con . Parte_1
Poiché l'acquirente ha negato che il prezzo pattuito fosse pari ad euro 1,50 al metro lineare, era onere della società venditrice fornire la prova di quale fosse il prezzo concordato.
Il tribunale ritiene che mediante l'escussione dei testimoni e le prove presuntive indicate si sia raggiunta la prova che le parti avessero concordato un prezzo di euro 1,50 al metro lineare.
In via preliminare, si deve rilevare che parte attrice ha eccepito l'incapacità a testimoniare di Per_1
in quanto all'epoca dei fatti, ma non alla data dell'escussione come testimone, era
[...] amministratore della società.
La giurisprudenza ha affermato che “qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità” (Cass. Sez. U., 06/04/2023, n. 9456).
Nel caso in esame, il difensore di parte attrice era presente all'udienza in cui il testimone è stato escusso e non ne ha eccepito l'incapacità.
Di conseguenza, l'eventuale nullità deve ritenersi sanata.
Si deve, comunque, rilevare che alla data della deposizione testimoniale era un semplice Persona_1 dipendente della società convenuta e come tale non avrebbe potuto essere ritenuto incapace. pagina 2 di 4 La giurisprudenza ha, al riguardo, avuto modo di affermare che “l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art 246 cod proc civ, e quello che può legittimare un qualsiasi intervento del teste nel giudizio, sia esso principale, adesivo autonomo, od adesivo dipendente. (nella specie, premesso il principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente esclusa dai giudici del merito la capacita a testimoniare di un ex amministratore di società, in controversia promossa dalla società medesima contro un terzo, per inadempimento contrattuale, in considerazione del fatto che la difesa del convenuto aveva prospettato un'alternativa responsabilità del teste verso l'attrice, e, quindi, il teste stesso aveva un interesse attuale e concreto ad intervenire ad adiuvandum, a fianco della società)” (Cass. 2083/1977):
Per le ragioni indicate la testimonianza in questione deve essere tenuta in considerazione al fine della decisione.
I testimoni e hanno confermato che le parti avevano concordato un prezzo Persona_1 Testimone_1 di 1,50 euro al metro lineare.
Il teste indicato dall'opponente, ha, invece, dichiarato che le parti avevano pattuito un prezzo di Tes_2
0.50 al metro lineare.
I testi di parte opposta risultano più credibili in quanto la “loro versione dei fatti” risulta supportata da una serie di indizi precisi e concordanti che avrebbero potuto portare all'accoglimento della domanda anche in assenza di attività istruttoria.
In primo luogo, si deve rilevare che parte opponente non ha contestato che il prezzo applicato fosse quello pattuito quando la convenuta, dopo l'emissione della prima fattura, aveva provveduto ad una ulteriore consegna del listello 30x50. E' evidente che l'attore, se il prezzo fosse stato diverso da quello pattuito, avrebbe avuto l'interesse a rifiutare la consegna della seconda fornitura anche al fine di stigmatizzare l'inadempimento della controparte. Invece, il debitore ha ricevuto entrambe le consegne senza nulla obiettare e solamente quando, alla scadenza della fattura, il credito è divenuto esigibile ha omesso di pagare il dovuto e ha contestato il prezzo applicato.
In secondo luogo, l'opponente ha ritenuto congruo e pagato, seppur tardivamente, il corrispettivo dovuto per l'acquisto del “listello abete 20x20x4,5ml”, anche se il venditore aveva richiesto euro 1,35 per metro lineare. E' evidente che, se un listello di abete come quello indicato costa 1,35 euro al metro lineare, un listello sempre di abete ma di dimensioni maggiori (50x30) dovrebbe costare, in linea di massima, di più e non di meno. Invece parte opponente ha sostenuto che per il listello di maggiori dimensioni era stato pattuito un prezzo pari a meno della metà.
Va, inoltre, evidenziato che parte convenuta ha prodotto una fattura da cui si evince che il suo prezzo di acquisto era pari ad euro 0.60. Tenuto conto della necessità di ammortizzare i costi fissi, di pagare le spese di trasporto e di realizzare un margine di guadagno, risulta plausibile che il prezzo pattuito fosse di 1,50 euro. Risulta, invece, inverosimile, che la merce acquistata a 0,60 euro potesse essere venduta, dopo aver sopportato ulteriori costi, ad un prezzo di 0,50 euro. In relazione ai costi di trasporto va precisato che la venditrice ha eseguito due trasporti ad una distanza di circa 20 Km.
Gli elementi indiziari sopra indicati dimostrano che il prezzo pattuito non poteva essere quello di 0,50 euro al metro ma doveva essere prossimo o uguale ad euro 1,50. I medesimi elementi consentono di ritenere non veritiera la testimonianza del teste dell'opponente, che ha affermato che la convenuta avrebbe ceduto la merce ad un prezzo inferiore a quello pagato al proprio fornitore.
La testimonianza di e risulta, quindi, maggiormente credibile. Di Persona_1 Testimone_1 pagina 3 di 4 conseguenza, stante le dichiarazioni rese dai testimoni indicati, si deve ritenere che le parti avessero pattuito il prezzo di 1,50 al metro lineare.
Per le ragioni esposte l'opposizione è infondata.
Nelle more del giudizio di opposizione, il debitore ha pagato la somma di euro 1.932,28 restando così debitore della somma capitale di euro 3.864,96.
Il decreto ingiuntivo va, dunque, revocato e parte opponente condannata a pagare la somma di € 3.864,96, oltre interessi ex Dlgs 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo sulla somma indicata e dalla scadenza delle fatture al 21.10.2020 (data di pagamento) sulla somma di euro 1.932,28.
Stante la soccombenza, le spese di lite del decreto ingiuntivo sono poste a carico dell'opponente e quelle della presente causa sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/14 e successive modifiche, vista la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, revoca il decreto ingiuntivo;
condanna a pagare a parte convenuta la somma di € 3.864,96, oltre interessi ex Dlgs Parte_1 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo sulla somma indicata in ricorso e dalla scadenza delle fatture al 21.10.2020 (data di pagamento) sulla somma di euro 1.932,28; condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo;
Parte_1 condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite del presente processo che si Parte_1 liquidano in euro 2540 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Brescia, 18.11.2025.
Il giudice
IS AO
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