Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/06/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Antonio Cestone Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza del 24 giugno 2025 il seguente dispositivo di
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1004 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Ciliberto, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Nicola Currado, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito a Maida (CZ) in Vico VIII Garibaldi, 2,
Appellante
E
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
Francesco Muscari Tomaioli e Pugliano Maria Teresa, elettivamente domiciliato in
Catanzaro, C/O Avvocatura INPS, via Milano
Appellato
Oggetto: Appello a sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 131/22 del 6 maggio
2022. Iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e accertamento negativo di indebito.
///
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 17 ottobre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme,
Giudice del Lavoro, n. 131/22, resa in data 6 maggio 2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa tra le parti le spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.
228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Corte di appello, Sezione
Lavoro, 24 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni