Art. 4.
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1975, n. 724 , e' sostituito dal seguente:
"Per le operazioni doganali concernenti tabacchi lavorati non sono applicabili le procedure semplificate di accertamento di cui agli articoli da 232 a 237 ne' l'articolo 79 del predetto testo unico".
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1975, n. 724 , e' sostituito dal seguente:
"Per le operazioni doganali concernenti tabacchi lavorati non sono applicabili le procedure semplificate di accertamento di cui agli articoli da 232 a 237 ne' l'articolo 79 del predetto testo unico".