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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 11195 /2022
TRIBUNALE DI BARI
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Attore
e
CP_1
Convenuto
Oggi 19 febbraio 2025 innanzi alla dott.ssa Laura Vincenza Amato sono comparsi:
Per parte opponente l'avv. DELL'ACQUA PATRIZIA che si riporta in atti, evidenziando che il pignoramento è avvenuto prima dell'udienza di assegnazione e, quindi, richiamando l'art. 524 comma 2 c.p.c., per la contemporaneità delle procedure esecutive pendenti, chiede l'annullamento dell'ordinanza di assegnazione opposta, con termine per la riassunzione del processo esecutivo, rilevando che ogni questione relativa alla natura privilegiata del credito spetta al giudice dell'esecuzione. Con vittoria di spese e competenze, con distrazione;
Per parte opposta l'avv. MONTANARO CHRISTIAN VITO che si riporta alla memoria e chiede il rigetto dell'opposizione avversaria;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza come da fogli allegati.
Il Giudice
dott. ssa Laura Vincenza Amato
N. R.G. 11195/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 11195/2022 promossa da
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Patrizia Parte_1
Dell'Acqua;
ATTRICE contro
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Christian Vito CP_1
Montanaro;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 19.02.2025, che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto il presente Parte_1
giudizio di merito ex artt. 615 e 616 c.p.c. a seguito della sospensione, disposta dal G.E. con ordinanza del 30.06.2022, dell'esecutività dell'ordinanza di assegnazione somme emessa in data 27.10.2020 nel procedimento di esecuzione presso terzi n. R.G.E.: 2269/2016, proposto da nei CP_1
confronti del – quale debitore esecutato – e del – in qualità di Persona_1 Controparte_2
Per_ terzo pignorato. Premesso di essere creditrice del a titolo di mancato pagamento del mantenimento verso i figli minori e di aver, a sua volta, proposto pignoramento presso terzi dinanzi al Tribunale di Bari, iscritto al ruolo n. R.G.E. n. 3476/2019, l'odierna opponente ha contestato la mancata riunione delle due procedure esecutive, in violazione dell'art. 524, co.
2. c.p.c., entrambe pendenti davanti al medesimo giudice all'udienza del 27.10.2020. Nello specifico, ha riferito che, essendo stato precedentemente trattato il giudizio instaurato dal le somme pignorate sono state assegnate CP_1 esclusivamente a quest'ultimo, senza una gradazione dei crediti vantati dai due creditori precedenti ed in violazione del privilegio accordato, ex art, 2751, n4), al credito di natura alimentare della Parte_1
Ha insistito, dunque, per la revoca dell'ordinanza di assegnazione e per la riunione.
2. Costituendosi con comparsa del 07.11.2022, ha eccepito l'infondatezza CP_1 dell'opposizione, preliminarmente, evidenziando che l'odierna opponente ha proposto formale istanza di riunione dei procedimenti solo dopo l'assegnazione delle somme e, dunque, tardivamente. Ha, in ogni caso, evidenziato l'assenza di alcun pregiudizio alle ragioni creditorie dell'opponente, essendo ammessa la possibilità di pignoramento dei due quinti dello stipendio, allorquando i due crediti abbiano natura differente, come nel caso di specie. Ha escluso, altresì, la sussistenza del requisito del fumus boni iuris, precisando che l'asserito privilegio riconosciuto a suo favore va limitato, ex art. 2751, n.4), esclusivamente agli ultimi tre mesi, concorrendo, per il residuo, con gli altri creditori chirografari. Ha insistito, dunque, per la provvisoria esecutività del provvedimento opposto, nonché, nel merito, per il rigetto dell'avversa opposizione.
3. Previa acquisizione dei fascicoli delle due procedure esecutive, la causa è stata rinviata all'udienza odierna e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, a seguito di discussione orale.
4. La domanda di parte attrice è meritevole di accoglimento.
5. Risulta dagli atti che ha notificato atto di pignoramento presso terzi in data Parte_1
09.09.2019, successivamente a quello notificato da in data 29.05.2019 e anche CP_1
successivamente alla dichiarazione di terzo resa il 5.08.2019.
Sul punto, in caso di pignoramento successivo l'art. 524 c.p.c. prescrive che l'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale…. Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'art. 525 primo comma…In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in un unico processo.
La ratio della riunione delle procedure esecutive deve rinvenirsi «nell'esigenza di realizzare un unico processo esecutivo al fine di rendere operante il concorso dei creditori. In tal modo si potrà garantire l'effettività della tutela esecutiva nei confronti del ceto creditorio, senza la compromissione di diritto alcuno (Cass., n. 23847/2008, richiamata da Cass. civ., n. 20595/2010) e senza pregiudizio per il debitore» (Cass. civ., n. 20595/2010). Ricorrendo tali presupposti la riunione dei pignoramenti è doverosa e allorché non vi provveda il cancelliere la riunione dev'essere disposta dal giudice dell'esecuzione anche d'ufficio, non appena viene a conoscenza dell'esistenza di plurimi pignoramenti sul medesimo bene. Ove, nel frattempo, sia stato emesso il provvedimento di assegnazione in una delle due procedure, deve revocarlo e dar corso al prosieguo della procedura esecutiva (Cass. civ., n. 20595/2010).
Non avendo, dunque, nella specie, rispettato la norma del procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi di cui all'art. 550 comma 3 c.p.c. l'ordinanza di assegnazione disposta in favore di risulta invalida e va, pertanto, annullata. CP_1
6. La procedura esecutiva deve, di conseguenza, essere riassunta dinanzi al g.e. non potendo essere il giudice dell'opposizione ad emettere un provvedimento sostitutivo di quello viziato.
7. Le spese di lite sono poste a carico di secondo i parametri minimi, tenuto conto CP_1
della scarsa complessità delle questioni trattate e della natura semplificata della decisione (fasi studio, introduttiva e decisoria).
8. Attesa la natura dell'opposizione e la mancata costituzione del debitore che, dunque, non si è Per_ opposto alle richieste dell'opponente, le spese di lite tra e vanno compensate. Parte_1
p.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- in accoglimento dell'opposizione proposta annulla l'ordinanza di assegnazione del 27.10.2020;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1 liquidate in €2.906,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
- spese compensate tra e . Parte_1 Persona_1
- rimette le parti dinanzi al g.e. per il prosieguo della procedura.
Così deciso in Bari il 19.02.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
TRIBUNALE DI BARI
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Attore
e
CP_1
Convenuto
Oggi 19 febbraio 2025 innanzi alla dott.ssa Laura Vincenza Amato sono comparsi:
Per parte opponente l'avv. DELL'ACQUA PATRIZIA che si riporta in atti, evidenziando che il pignoramento è avvenuto prima dell'udienza di assegnazione e, quindi, richiamando l'art. 524 comma 2 c.p.c., per la contemporaneità delle procedure esecutive pendenti, chiede l'annullamento dell'ordinanza di assegnazione opposta, con termine per la riassunzione del processo esecutivo, rilevando che ogni questione relativa alla natura privilegiata del credito spetta al giudice dell'esecuzione. Con vittoria di spese e competenze, con distrazione;
Per parte opposta l'avv. MONTANARO CHRISTIAN VITO che si riporta alla memoria e chiede il rigetto dell'opposizione avversaria;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza come da fogli allegati.
Il Giudice
dott. ssa Laura Vincenza Amato
N. R.G. 11195/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 11195/2022 promossa da
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Patrizia Parte_1
Dell'Acqua;
ATTRICE contro
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Christian Vito CP_1
Montanaro;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 19.02.2025, che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto il presente Parte_1
giudizio di merito ex artt. 615 e 616 c.p.c. a seguito della sospensione, disposta dal G.E. con ordinanza del 30.06.2022, dell'esecutività dell'ordinanza di assegnazione somme emessa in data 27.10.2020 nel procedimento di esecuzione presso terzi n. R.G.E.: 2269/2016, proposto da nei CP_1
confronti del – quale debitore esecutato – e del – in qualità di Persona_1 Controparte_2
Per_ terzo pignorato. Premesso di essere creditrice del a titolo di mancato pagamento del mantenimento verso i figli minori e di aver, a sua volta, proposto pignoramento presso terzi dinanzi al Tribunale di Bari, iscritto al ruolo n. R.G.E. n. 3476/2019, l'odierna opponente ha contestato la mancata riunione delle due procedure esecutive, in violazione dell'art. 524, co.
2. c.p.c., entrambe pendenti davanti al medesimo giudice all'udienza del 27.10.2020. Nello specifico, ha riferito che, essendo stato precedentemente trattato il giudizio instaurato dal le somme pignorate sono state assegnate CP_1 esclusivamente a quest'ultimo, senza una gradazione dei crediti vantati dai due creditori precedenti ed in violazione del privilegio accordato, ex art, 2751, n4), al credito di natura alimentare della Parte_1
Ha insistito, dunque, per la revoca dell'ordinanza di assegnazione e per la riunione.
2. Costituendosi con comparsa del 07.11.2022, ha eccepito l'infondatezza CP_1 dell'opposizione, preliminarmente, evidenziando che l'odierna opponente ha proposto formale istanza di riunione dei procedimenti solo dopo l'assegnazione delle somme e, dunque, tardivamente. Ha, in ogni caso, evidenziato l'assenza di alcun pregiudizio alle ragioni creditorie dell'opponente, essendo ammessa la possibilità di pignoramento dei due quinti dello stipendio, allorquando i due crediti abbiano natura differente, come nel caso di specie. Ha escluso, altresì, la sussistenza del requisito del fumus boni iuris, precisando che l'asserito privilegio riconosciuto a suo favore va limitato, ex art. 2751, n.4), esclusivamente agli ultimi tre mesi, concorrendo, per il residuo, con gli altri creditori chirografari. Ha insistito, dunque, per la provvisoria esecutività del provvedimento opposto, nonché, nel merito, per il rigetto dell'avversa opposizione.
3. Previa acquisizione dei fascicoli delle due procedure esecutive, la causa è stata rinviata all'udienza odierna e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, a seguito di discussione orale.
4. La domanda di parte attrice è meritevole di accoglimento.
5. Risulta dagli atti che ha notificato atto di pignoramento presso terzi in data Parte_1
09.09.2019, successivamente a quello notificato da in data 29.05.2019 e anche CP_1
successivamente alla dichiarazione di terzo resa il 5.08.2019.
Sul punto, in caso di pignoramento successivo l'art. 524 c.p.c. prescrive che l'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale…. Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'art. 525 primo comma…In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in un unico processo.
La ratio della riunione delle procedure esecutive deve rinvenirsi «nell'esigenza di realizzare un unico processo esecutivo al fine di rendere operante il concorso dei creditori. In tal modo si potrà garantire l'effettività della tutela esecutiva nei confronti del ceto creditorio, senza la compromissione di diritto alcuno (Cass., n. 23847/2008, richiamata da Cass. civ., n. 20595/2010) e senza pregiudizio per il debitore» (Cass. civ., n. 20595/2010). Ricorrendo tali presupposti la riunione dei pignoramenti è doverosa e allorché non vi provveda il cancelliere la riunione dev'essere disposta dal giudice dell'esecuzione anche d'ufficio, non appena viene a conoscenza dell'esistenza di plurimi pignoramenti sul medesimo bene. Ove, nel frattempo, sia stato emesso il provvedimento di assegnazione in una delle due procedure, deve revocarlo e dar corso al prosieguo della procedura esecutiva (Cass. civ., n. 20595/2010).
Non avendo, dunque, nella specie, rispettato la norma del procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi di cui all'art. 550 comma 3 c.p.c. l'ordinanza di assegnazione disposta in favore di risulta invalida e va, pertanto, annullata. CP_1
6. La procedura esecutiva deve, di conseguenza, essere riassunta dinanzi al g.e. non potendo essere il giudice dell'opposizione ad emettere un provvedimento sostitutivo di quello viziato.
7. Le spese di lite sono poste a carico di secondo i parametri minimi, tenuto conto CP_1
della scarsa complessità delle questioni trattate e della natura semplificata della decisione (fasi studio, introduttiva e decisoria).
8. Attesa la natura dell'opposizione e la mancata costituzione del debitore che, dunque, non si è Per_ opposto alle richieste dell'opponente, le spese di lite tra e vanno compensate. Parte_1
p.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- in accoglimento dell'opposizione proposta annulla l'ordinanza di assegnazione del 27.10.2020;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1 liquidate in €2.906,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
- spese compensate tra e . Parte_1 Persona_1
- rimette le parti dinanzi al g.e. per il prosieguo della procedura.
Così deciso in Bari il 19.02.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato