CASS
Ordinanza 21 dicembre 2022
Ordinanza 21 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 21/12/2022, n. 37466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37466 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 10842-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALER PER IL LAZIO, con ordinanza n. 3512/2022 depositata il 28/03/2022 nella causa tra: Civile Ord. Sez. U Num. 37466 Anno 2022 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 21/12/2022 2 di 9 AN NT, LE LI, CC EN, UR AUDINA CATENA, LE LUIGI, DI AI OV, DI LI RA, DI AD, ID GIANRA, RD LI, DI AI RI AL, LI CO nella qualità di erede di IL ZI, DI UZ AD, EL IO, OM CO nella qualità di erede di OM BE, RI RI, ZZ GA, FE' VA, CI NO, ON IC, FI ZO, AN AL, SP IO, EL CE nella qualità di erede di SC TO, SA BE, NU SA nella qualità di erede di FE NN, SA RI nella qualità di erede di BO ZO, D'AG OV, AF TI nella qualità di erede di IO ROLANDO, DI GAETANO ARMANDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato LO ST RICHTER, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato EN ST RICHTER;
- ricorrenti costituiti in questa fase – QU EL, AR OV, LEVINI NEVIO, CANALI LUCIA, LE LUIGI, PORTARO GIORGIN, TACCONI GIOVAMBATTISTA;
- ricorrenti non costituiti in questa fase - contro AGENZIA DEL DEMANIO, MINISTERO DELL'INTERNO, S.C.I.P. - SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE A R.L.; 3 di 9 - resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere ALDO CARRATO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ROSA RI DELL'ERBA, il quale chiede che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto di citazione notificato il 18 settembre 2008, i ricorrenti di cui in intestazione convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, l’Agenzia del Demanio, il Ministero dell’Interno e la SCIP, deducendo che: - erano conduttori delle unità abitative ubicate nel Villaggio S. Barbara in località “Capannelle” di Roma, realizzate per il soddisfacimento di esigenze del personale del Servizio antincendio dipendente dal suddetto Ministero, poi passati in proprietà all’Agenzia del Demanio e, da ultimo, trasferiti alla SCIP;
- che, già nel 1996 e nel 2000, avevano manifestato la volontà di procedere all’acquisto di tali immobili, reiterando detta volontà a seguito della comunicazione formale della proposta di acquisto, con indicazione del prezzo, effettuata dalla stessa Agenzia del Demanio nel 2007; - la stima dei citati immobili effettuata da tale Agenzia si sarebbe dovuta considerare errata, siccome priva di riferimenti alle effettive caratteristiche degli immobili, che si trovavano in uno stato di degrado;
- per effetto della prelazione da essi esercitata, avevano maturato il diritto al trasferimento della proprietà degli 4 di 9 immobili in questione;
tanto premesso, chiedevano all’adito giudice di accertare e dichiarare la sussistenza del loro diritto all’acquisto degli immobili in virtù del diritto di prelazione dagli stessi esercitato nelle forme di legge, con conseguente emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., previo pagamento del prezzo, da determinarsi tenendosi conto del valore reale di mercato dei medesimi immobili. Instauratosi il contraddittorio, il citato Tribunale di Roma, con sentenza n. 24539/2009, declinava la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice amministrativo. Decidendo sull’appello formulato dagli stessi ricorrenti, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2722/2014 (non impugnata), rigettava il gravame, confermando la gravata pronuncia in punto giurisdizione. In conseguenza di detta sentenza, i ricorrenti hanno successivamente proposto ricorso in riassunzione dinanzi al TAR Lazio ai sensi dell’art. 11 del c.p.a., il quale – con ordinanza n. 3512/2022 – ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo che quest’ultima appartenga al giudice ordinario. Al riguardo, il citato TAR ha osservato che, alla luce del “petitum” sostanziale della domanda formulata dai ricorrenti (consistente nell’ottenimento di una pronuncia costitutiva – ai sensi dell’art. 2932 c.c. - del trasferimento della proprietà degli immobili in questione, previo accertamento incidentale del loro esatto valore in base ai parametri di mercato), essa investe posizioni di diritto soggettivo, non venendo in rilievo alcuna 5 di 9 ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A., né alcuna valutazione circa la illegittimità di atti amministrativi, ragion per cui – diversamente opinando – si onererebbe il giudice amministrativo, sussistendone gli eventuali presupposti, ad emettere una sentenza di esecuzione dell’obbligo di concludere un contratto, ai sensi del citato art. 2932 c.c., in assenza di una norma attributiva di un potere di tal genere. Hanno depositato memoria GI D’NI ed altri. CONSIDERATO IN DIRITTO Ritengono queste Sezioni unite che il sollevato conflitto negativo di giurisdizione deve essere risolto con l’affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, condividendosi il complesso argomentativo articolato nell’ordinanza del TAR Lazio, mediante la quale è stato proposto e dinanzi al quale la causa era stata tempestivamente riassunta. Occorre, preliminarmente, rievocare – sinteticamente - la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni unite affermatasi sull’individuazione dei principi essenziali che bisogna valorizzare ai fini della determinazione del giudice munito di giurisdizione. È indiscusso che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (con riferimento ai fatti in concreto allegati 6 di 9 dalle parti) ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo (cfr., tra le tante, SU n. 15323/2010, SU n. 20902/2011 e SU n. 21522/2017). Sulla base di questa premessa si è specificato come non rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo, siccome l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale deve essere inquadrato, in base al suddetto criterio del petitum sostanziale, all'esito dell'indagine sull'effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio. È stato, perciò, precisato che, ove anche la pretesa giudiziale venga sottoposta all’esame del giudice adito come domanda di annullamento di uno o più atti amministrativi, ovvero nel conseguente giudizio si venga a discorrere di questioni involgenti atti amministrativi presupposti, di cui si alleghi la possibile incidenza – diretta od indiretta – sulle posizioni giuridiche soggettive azionate, questa eventualità non conduce, di per sé, all’esclusione di una richiesta di tutela che afferisce ad un diritto soggettivo e che, pertanto, appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario. Orbene, avuto riguardo alla concreta fattispecie dedotta nel giudizio di cui trattasi, emerge univocamente che gli odierni ricorrenti avevano chiesto al giudice ordinario, inizialmente adito, l’accertamento e la conseguente dichiarazione della sussistenza del loro diritto all’acquisto degli immobili in virtù 7 di 9 del diritto di prelazione dagli stessi esercitato nelle forme di legge, con conseguente emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., previo pagamento del prezzo, da determinare ponendosi riferimento al valore reale di mercato dei medesimi immobili. Tale domanda risulta essere stata riproposta anche dinanzi al TAR Lazio, avanti al quale, infatti, il petitum sostanziale dedotto è diretto ad ottenere una pronuncia di trasferimento degli immobili in questione, sulla scorta di un accertamento incidentale dell’esatto valore degli stessi adducendosi, al riguardo, una supposta erroneità di calcolo da parte dell’Agenzia del Demanio. Così esattamente inquadrata la domanda sostanziale formulata dagli odierni ricorrenti, la stessa non può che considerarsi ricollegabile alla tutela di un diritto soggettivo, con conseguente attribuzione della sua cognizione alla giurisdizione del giudice ordinario, in difetto dell’emergenza di qualsiasi ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (non contemplata dall’art. 133 c.p.a., né altre norme di riferimento). Va, infatti, sottolineato come – a tal fine – non viene in rilievo l’impugnativa degli atti con i quali la P.A. è pervenuta al computo del prezzo di acquisto degli immobili (prospettato come errato dai medesimi ricorrenti), poiché la relativa contestazione – nel contesto complessivo del petitum sostanzialmente inteso - deve ritenersi dedotta in via solamente incidentale, ovvero quale mero presupposto del diritto al trasferimento degli immobili, per il cui riconoscimento 8 di 9 gli aventi titolo (qualificatisi tali, in quanto conduttori degli stessi e titolari di un diritto di prelazione) avevano agito in giudizio per ottenere una pronuncia sostitutiva ed attuativa di tale trasferimento in virtù dell’esercitato diritto di prelazione, come tale sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr., da ultimo, per idonei riferimenti, SU n. 17616/2022). In definitiva, sulla scorta delle complessive argomentazioni svolte, in risoluzione del conflitto negativo sollevato ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., deve essere affermata l’appartenenza della cognizione della causa in questione alla giurisdizione del giudice ordinario;
da ciò consegue la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 2722/2014, declinatoria di tale giurisdizione, con derivante rimessione delle parti dinanzi al competente giudice ordinario di primo grado. Trattandosi di questione di giurisdizione riconducibile ad un conflitto negativo sollevato d’ufficio, non vi è luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e, per l’effetto, cassa la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2722 del 2014 declinatoria di tale giurisdizione e rimette le parti dinanzi al competente giudice ordinario di primo grado. 9 di 9 Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite in data
- ricorrenti costituiti in questa fase – QU EL, AR OV, LEVINI NEVIO, CANALI LUCIA, LE LUIGI, PORTARO GIORGIN, TACCONI GIOVAMBATTISTA;
- ricorrenti non costituiti in questa fase - contro AGENZIA DEL DEMANIO, MINISTERO DELL'INTERNO, S.C.I.P. - SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE A R.L.; 3 di 9 - resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere ALDO CARRATO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ROSA RI DELL'ERBA, il quale chiede che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto di citazione notificato il 18 settembre 2008, i ricorrenti di cui in intestazione convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, l’Agenzia del Demanio, il Ministero dell’Interno e la SCIP, deducendo che: - erano conduttori delle unità abitative ubicate nel Villaggio S. Barbara in località “Capannelle” di Roma, realizzate per il soddisfacimento di esigenze del personale del Servizio antincendio dipendente dal suddetto Ministero, poi passati in proprietà all’Agenzia del Demanio e, da ultimo, trasferiti alla SCIP;
- che, già nel 1996 e nel 2000, avevano manifestato la volontà di procedere all’acquisto di tali immobili, reiterando detta volontà a seguito della comunicazione formale della proposta di acquisto, con indicazione del prezzo, effettuata dalla stessa Agenzia del Demanio nel 2007; - la stima dei citati immobili effettuata da tale Agenzia si sarebbe dovuta considerare errata, siccome priva di riferimenti alle effettive caratteristiche degli immobili, che si trovavano in uno stato di degrado;
- per effetto della prelazione da essi esercitata, avevano maturato il diritto al trasferimento della proprietà degli 4 di 9 immobili in questione;
tanto premesso, chiedevano all’adito giudice di accertare e dichiarare la sussistenza del loro diritto all’acquisto degli immobili in virtù del diritto di prelazione dagli stessi esercitato nelle forme di legge, con conseguente emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., previo pagamento del prezzo, da determinarsi tenendosi conto del valore reale di mercato dei medesimi immobili. Instauratosi il contraddittorio, il citato Tribunale di Roma, con sentenza n. 24539/2009, declinava la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice amministrativo. Decidendo sull’appello formulato dagli stessi ricorrenti, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2722/2014 (non impugnata), rigettava il gravame, confermando la gravata pronuncia in punto giurisdizione. In conseguenza di detta sentenza, i ricorrenti hanno successivamente proposto ricorso in riassunzione dinanzi al TAR Lazio ai sensi dell’art. 11 del c.p.a., il quale – con ordinanza n. 3512/2022 – ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo che quest’ultima appartenga al giudice ordinario. Al riguardo, il citato TAR ha osservato che, alla luce del “petitum” sostanziale della domanda formulata dai ricorrenti (consistente nell’ottenimento di una pronuncia costitutiva – ai sensi dell’art. 2932 c.c. - del trasferimento della proprietà degli immobili in questione, previo accertamento incidentale del loro esatto valore in base ai parametri di mercato), essa investe posizioni di diritto soggettivo, non venendo in rilievo alcuna 5 di 9 ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A., né alcuna valutazione circa la illegittimità di atti amministrativi, ragion per cui – diversamente opinando – si onererebbe il giudice amministrativo, sussistendone gli eventuali presupposti, ad emettere una sentenza di esecuzione dell’obbligo di concludere un contratto, ai sensi del citato art. 2932 c.c., in assenza di una norma attributiva di un potere di tal genere. Hanno depositato memoria GI D’NI ed altri. CONSIDERATO IN DIRITTO Ritengono queste Sezioni unite che il sollevato conflitto negativo di giurisdizione deve essere risolto con l’affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, condividendosi il complesso argomentativo articolato nell’ordinanza del TAR Lazio, mediante la quale è stato proposto e dinanzi al quale la causa era stata tempestivamente riassunta. Occorre, preliminarmente, rievocare – sinteticamente - la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni unite affermatasi sull’individuazione dei principi essenziali che bisogna valorizzare ai fini della determinazione del giudice munito di giurisdizione. È indiscusso che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (con riferimento ai fatti in concreto allegati 6 di 9 dalle parti) ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo (cfr., tra le tante, SU n. 15323/2010, SU n. 20902/2011 e SU n. 21522/2017). Sulla base di questa premessa si è specificato come non rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo, siccome l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale deve essere inquadrato, in base al suddetto criterio del petitum sostanziale, all'esito dell'indagine sull'effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio. È stato, perciò, precisato che, ove anche la pretesa giudiziale venga sottoposta all’esame del giudice adito come domanda di annullamento di uno o più atti amministrativi, ovvero nel conseguente giudizio si venga a discorrere di questioni involgenti atti amministrativi presupposti, di cui si alleghi la possibile incidenza – diretta od indiretta – sulle posizioni giuridiche soggettive azionate, questa eventualità non conduce, di per sé, all’esclusione di una richiesta di tutela che afferisce ad un diritto soggettivo e che, pertanto, appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario. Orbene, avuto riguardo alla concreta fattispecie dedotta nel giudizio di cui trattasi, emerge univocamente che gli odierni ricorrenti avevano chiesto al giudice ordinario, inizialmente adito, l’accertamento e la conseguente dichiarazione della sussistenza del loro diritto all’acquisto degli immobili in virtù 7 di 9 del diritto di prelazione dagli stessi esercitato nelle forme di legge, con conseguente emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., previo pagamento del prezzo, da determinare ponendosi riferimento al valore reale di mercato dei medesimi immobili. Tale domanda risulta essere stata riproposta anche dinanzi al TAR Lazio, avanti al quale, infatti, il petitum sostanziale dedotto è diretto ad ottenere una pronuncia di trasferimento degli immobili in questione, sulla scorta di un accertamento incidentale dell’esatto valore degli stessi adducendosi, al riguardo, una supposta erroneità di calcolo da parte dell’Agenzia del Demanio. Così esattamente inquadrata la domanda sostanziale formulata dagli odierni ricorrenti, la stessa non può che considerarsi ricollegabile alla tutela di un diritto soggettivo, con conseguente attribuzione della sua cognizione alla giurisdizione del giudice ordinario, in difetto dell’emergenza di qualsiasi ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (non contemplata dall’art. 133 c.p.a., né altre norme di riferimento). Va, infatti, sottolineato come – a tal fine – non viene in rilievo l’impugnativa degli atti con i quali la P.A. è pervenuta al computo del prezzo di acquisto degli immobili (prospettato come errato dai medesimi ricorrenti), poiché la relativa contestazione – nel contesto complessivo del petitum sostanzialmente inteso - deve ritenersi dedotta in via solamente incidentale, ovvero quale mero presupposto del diritto al trasferimento degli immobili, per il cui riconoscimento 8 di 9 gli aventi titolo (qualificatisi tali, in quanto conduttori degli stessi e titolari di un diritto di prelazione) avevano agito in giudizio per ottenere una pronuncia sostitutiva ed attuativa di tale trasferimento in virtù dell’esercitato diritto di prelazione, come tale sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr., da ultimo, per idonei riferimenti, SU n. 17616/2022). In definitiva, sulla scorta delle complessive argomentazioni svolte, in risoluzione del conflitto negativo sollevato ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., deve essere affermata l’appartenenza della cognizione della causa in questione alla giurisdizione del giudice ordinario;
da ciò consegue la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 2722/2014, declinatoria di tale giurisdizione, con derivante rimessione delle parti dinanzi al competente giudice ordinario di primo grado. Trattandosi di questione di giurisdizione riconducibile ad un conflitto negativo sollevato d’ufficio, non vi è luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e, per l’effetto, cassa la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2722 del 2014 declinatoria di tale giurisdizione e rimette le parti dinanzi al competente giudice ordinario di primo grado. 9 di 9 Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite in data