Sentenza breve 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 27/06/2023, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2023
N. 00405/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00362/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MI GN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2023, proposto da
AM EL OT Hana, rappresentato e difeso dagli avvocati Imma Cirelli e Diletta Denova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto di rigetto della domanda di emersione ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.L. 34/2020 prot. P-RA/L/N/2020/100638 EM_DOM_2020 emesso il 13 febbraio 2023 dalla Prefettura di Ravenna e notificato in data 1 marzo 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 la dott.ssa Mara Bertagnolli e udita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Il sig. LE BE OU ha presentato, in data 11.07.2020, un’istanza ai sensi del comma 1 dell’art. 103 del d.l. 34/2020, volta alla regolarizzazione della posizione del sig. AM OT Hana, assunto quale assistente alla persona e al bisogno familiare.
In data 3 giugno 2021, la Prefettura ha trasmesso un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, richiedendo al datore di lavoro il deposito di documentazione comprovante la propria capacità reddituale, ma nulla è stato prodotto in esito a tale comunicazione.
Ne è conseguito il rigetto dell’istanza, impugnato dal lavoratore che avrebbe dovuto beneficiare della regolarizzazione, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 6 della l. n. 241/1990 (a causa del superamento del termine massimo per la conclusione del procedimento) e per mancata valutazione della possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione.
Il ricorso non può, però, trovare positivo apprezzamento.
In primo luogo deve escludersi che la lunghezza del procedimento, che si è concluso solo dopo oltre tre anni dalla presentazione dell’istanza, possa incidere sulla legittimità del provvedimento.
Come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 206 del 2015, la disciplina generale dei termini del procedimento non è applicabile all’emersione dal lavoro irregolare, attese le particolarità di tali procedimenti, riguardanti migliaia di domande presentate in un ristretto lasso di tempo e coinvolgenti più autorità.
Peraltro, in assenza di una specifica previsione di legge, che attribuisca all’inerzia dell’amministrazione un particolare significato, il superamento del termine di conclusione del procedimento non potrebbe comunque comportare l’illegittimità dell’atto conclusivo dello stesso, ma, eventualmente, solo la possibilità di proporre l’azione avverso l’illegittimità del silenzio serbato.
Superata la prima censura, il ricorso si articola, quindi, nell’esposizione degli orientamenti giurisprudenziali sviluppatesi negli anni in ordine all’interpretazione dell’art. 103 del d.l. 34/2020, in particolare in relazione all’irrilevanza del reddito del datore di lavoro nel caso in cui l’assunzione sia finalizzata a garantire l’assistenza di una persona disabile, sia essa il datore di lavoro stesso o un suo familiare.
Tale profilo non ha, però, rilevanza nel caso di specie, atteso che nel ricorso nemmeno si asserisce e tantomeno è dimostrata la sussistenza di tale condizione, che era onere del ricorrente comprovare.
Quanto al mancato rilascio di un permesso per attesa occupazione, in disparte il fatto che la censura è al limite dell’inammissibilità a causa della sua genericità, il Collegio ritiene di poter pienamente condividere l’ormai costante orientamento della giurisprudenza, riportato da ultimo nella sentenza del TAR Milano, n. 867/2023, secondo cui <<la insussistenza del reddito minimo non costituisce causa imputabile al datore di lavoro superabile a favore del lavoratore, ma profilo di insussistenza ab origine delle condizioni normative previste per la regolarizzazione: “in definitiva, la possibilità di rilascio, nel caso in cui la procedura di emersione non possa concludersi favorevolmente, di un permesso per attesa occupazione presuppone che il mancato perfezionamento non dipenda dall'originario difetto di presupposti previsti dalla legge (tra cui il reddito minimo del datore di lavoro), ma da fatti successivi relativi al datore di lavoro e totalmente da lui dipendenti quali possono essere la forza maggiore (cfr. circolare del 24 luglio 2020) e la cessazione del rapporto di lavoro (cfr. circolare del 17 novembre 2020) (CDS n. 8006/22)”>>.
Così rigettato il ricorso, le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'MI GN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio a favore dell’Amministrazione resistente, nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO