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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/03/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6712/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa MO ME, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 6712/2014, vertente fra le parti:
(IÀ e Controparte_1 Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli TR
avv.ti Vittorio Violante e Bruno Ciarmoli, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Bari alla via Delle Murge n. 108, giusta mandato in atti;
- parte attrice -
CONTRO IÀ , in persona del legale rappresentante Controparte_3 Controparte_4
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Caso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierluigi Vulcano sito in Bari alla Piazza Umberto I n. 8, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
12.09.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
MO ME Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 15.04.2014, (ora TR
) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Bari, Controparte_1
la società (ora , per ivi sentire accogliere le Controparte_4 Controparte_3 seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'inadempimento contrattuale dell' , rappresentata dal suo procuratore nei Controparte_4 Parte_1 confronti della;
B) per l'effetto, condannare la medesima TR [...]
, rappresentata dal suo procuratore in persona del suo legale Controparte_4 Parte_1
rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla , TR quantificati in complessivi €. 95.196,89 (euro novantacinquemilacentonovantasei/89), oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge, ovvero nella maggiore o minore misura che verrà accertata in corso di giudizio e liquidata occorrendo anche in via equitativa;
C) con vittoria di spese
e compensi di giudizio, con sentenza come per legge provvisoriamente esecutiva, e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione”.
La parte attrice in riassunzione esponeva di avere precedentemente instaurato presso il
Tribunale di Roma, con atto di citazione notificato il 13.12.2013 nei confronti della società
[...]
il giudizio contraddistinto con R.G. n. 85112/2013, rassegnando le succitate Controparte_4 conclusioni, e che la società convenuta, costituendosi in giudizio, aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Bari, ritenuto foro esclusivo in virtù dell'art. 19 del contratto di somministrazione stipulato tra le parti;
la TR aveva aderito alla predetta eccezione di parte avversa, ai sensi dell'art. 38, comma 2, c.p.c., e il
Tribunale di Roma aveva ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, sicché la
[...]
avendo interesse a riassumere il giudizio innanzi al Giudice territorialmente TR competente, aveva instaurato il presente giudizio, riportandosi al contenuto dell'atto introduttivo del giudizio instaurato presso il Tribunale di Roma, trascrivendone integralmente il contenuto nell'atto di riassunzione.
Deduceva la (precedentemente denominata di TR Controparte_5
gestire, in qualità di produttrice, gli impianti fotovoltaici denominati “S.A.F.A.B. S.p.A. San Severo”
n. 1337 con potenza 1 Mw e “IMP. Fotovoltaico” con potenza 20 Kw (ubicati nel Comune di San
Severo, S.S. 16 Adriatica km 654,330) e che la aveva sottoscritto, con il Gestore Controparte_5
dei Servizi Elettrici GSE S.p.A., la convenzione n. G04C008844606 (riferita all'impianto con potenza
1 Mw) e la convenzione n. G04E02990807 (riferita all'impianto con potenza 20 Kw), per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica tramite impianti
MO ME fotovoltaici, nonché la convenzione per il ritiro dedicato (istanza n. RID001619), per la cessione dell'energia immessa in rete al GSE, remunerata al prezzo pattuito per ogni Kwh ritirato.
La società attrice deduceva, altresì, che la sempre nella sua qualità di Controparte_5
produttrice, aveva sottoscritto con un contratto di fornitura di energia CP_4 Controparte_4
elettrica, un regolamento di esercizio in parallelo con reti MT di e un contratto per CP_4
l'installazione e la manutenzione dei misuratori presso un impianto di produzione di energia elettrica.
Rappresentava la di aver comunicato a TR Controparte_4
con lettera del 10.09.2012, che, a partire dal 01.09.2012, gli impianti fotovoltaici di San
[...]
Severo non erogavano l'energia prodotta, a causa di un'interruzione della rete e che il CP_4
disservizio lamentato stava arrecando gravi danni alla produttrice, addebitabili a Controparte_4
invitando quest'ultima a ripristinare la rete nel più breve tempo possibile.
[...]
L'attrice precisava che l'interruzione della rete era durata complessivamente 25 giorni, fino al 25.09.2025, e che, con nota del 07.03.2013, aveva informato l' del Controparte_4
danno subito a causa del disservizio, con riferimento sia ai mancati incassi dal GSE sia alle spese sostenute per garantire (in assenza di energia elettrica) il funzionamento del sistema di allarme e videosorveglianza;
la suddetta nota era stata riscontrata da con missiva Controparte_4
del 12.04.2013, con la quale la società somministrante aveva comunicato di non aver riscontrato interruzioni della somministrazione di energia elettrica nel periodo dal 10.09.2012 al 25.09.2012.
Assumeva la che, solo a seguito dell'invio di una formale diffida TR in data 30.04.2013, l' aveva comunicato all'istante, con lettera del Controparte_4
29.05.2013, che il giorno 01.09.2012 le linee di media tensione che contribuivano all'alimentazione delle due forniture erano state oggetto di furto di cavi di rame, con conseguente interruzione del servizio ed esteso danneggiamento degli impianti, sicché alcuna responsabilità era addebitabile alla società somministrante in merito al disservizio lamentato.
In punto di diritto, la società attrice sosteneva che l'evento dannoso dedotto era stato espressamente ammesso dall' con la nota del 29.05.2013, sicché risultava Controparte_4
pacifico che, dal 01.09.2012 al 24-25.09.2012, si era verificata l'interruzione della fornitura di energia elettrica relativamente ai due impianti fotovoltaici di San Severo (Fg); la TR riteneva che, nella fattispecie, la società somministrante fosse stata inadempiente ai sensi dell'art. 1218 c.c. anche in ordine alla tempistica impiegata per la risoluzione del disservizio, spettando a quest'ultima di allegare la prova dello specifico impedimento che aveva reso impossibile la prestazione o che l'impossibilità non potesse essere ad essa imputabile, nonché di aver fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione contrattuale.
La parte attrice asseriva ancora che, anche nel caso della non imputabilità della responsabilità nella causazione dell'interruzione della fornitura, la società somministrante era comunque da ritenersi
MO ME responsabile di inadempimento contrattuale per il mancato tempestivo ripristino dell'erogazione di energia elettrica, avendo impiegato circa 25 gg. per risolvere il disservizio.
In ordine al quantum debeatur della richiesta risarcitoria, l'attrice rappresentava come l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica per circa un mese avesse causato danni ingenti relativi alla produzione degli impianti fotovoltaici di proprietà dell'istante (per quali erano in essere le convenzioni con il GSE), determinando un mancato incasso, con riferimento all'impianto da 1Mw, quantificato, in relazione alle “tariffe incentivanti”, in €. 69.156,30 e, relativamente al “ritiro dedicato”, in €. 11.216,56, per un totale di €. 80.372,86, oltre rivalutazione ed interessi legali, come per legge;
con riferimento all'impianto da 20kw, il danno da mancato guadagno veniva individuato dall'attrice in €. 872,55 in relazione alle “tariffe incentivanti”.
Oltre al danno da mancato guadagno, la lamentava ulteriori danni, TR
consistiti nei costi sostenuti per garantire il funzionamento del sistema di allarme e di videosorveglianza: €. 6.000,00 per l'utilizzo del gruppo elettrogeno, €. 5.831,71 per consumi di gasolio, €. 847,00 per l'installazione e la rimozione del gruppo elettrogeno, €. 822,80 per la verifica e la manutenzione dell'impianto di antintrusione alimentato dal gruppo elettrogeno ed €. 449,97 per l'intensificazione del servizio di vigilanza per mancanza di energia elettrica, il tutto per il complessivo importo 13.951,38, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Sulla scorta di tali allegazioni, la parte attrice rassegnava le proprie conclusioni, come riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.10.2014, si costituiva in giudizio la società contestando i fatti di causa riferiti dalla parte attrice ed Controparte_4
eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva e ad agire della TR
e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, ritenendo non imputabile alla
[...]
somministrante la responsabilità nella causazione dei danni lamentati dalla società attrice.
In ordine all'eccezione sulla carenza di legittimazione attiva e di legittimazione ad agire della la parte convenuta assumeva che la società attrice non aveva dimostrato TR in forza di quale atto fosse subentrata alla nell'esercizio degli impianti fotovoltaici CP_5
riferiti al contratto stipulato con Controparte_4
Nel merito, la convenuta contestava la fondatezza della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti, sostenendo che alcuna responsabilità le potesse essere ascritta in relazione ai danni lamentati dall'attrice, in quanto causati da fatti in nessun modo e a nessun titolo imputabili a
[...]
in quanto in data 01.09.2012 la linea che serviva gli impianti di produzione Controparte_4 della aveva subito un'interruzione dovuta al furto di un cavo conduttore del tipo CP_5
treccia di rame da 16 mmq, facente parte della linea MT denominata Santa GI rel 15031 nel
Comune di San Severo, per la lunghezza di 1 chilometro e 200 metri, per un valore stimato di €.
MO ME 2.700,00 e costi di ripristino, ipotizzati al momento della proposizione della denuncia penale per furto, per €. 8.800,00.
Deduceva la società convenuta che, a seguito della sottrazione dei cavi ad opera di ignoti, si era prontamente attivata per ripristinare la linea e riattivare le utenze servite dalla stessa, affidando i lavori, in data 04.09.2012, alla società appaltatrice del servizio Controparte_6
con sede in Roma, tanto che il 24.09.2012 le utenze intestate alla erano IÀ state CP_5
rialimentate.
L assumeva che il furto dei cavi, immediatamente denunciato Controparte_4 presso la Procura della Repubblica di Foggia, aveva determinato l'impossibilità oggettiva di distribuire energia elettrica, configurando a livello giuridico la fattispecie della causa di forza maggiore, esimente la responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c.; la previsione del furto come causa di forza maggiore, rappresentava la convenuta, era anche contemplata dall'art.
7.1 della
Delibera AEEG n. 198/2011.
Sulla tempistica adoperata per la risoluzione del disservizio, la parte convenuta evidenziava che non erano previsti termini perentori per il ripristino delle linee trafugate e che tali lavori erano equiparati ai cosiddetti “lavori complessi”, per i quali erano preventivabili fino a 60 gg., termine ampiamente superiore ai complessivi 23 gg. occorsi per riattivare le utenze della parte attrice.
Rappresentava, inoltre, l' di dover fronteggiare quotidianamente, Controparte_4
in particolare nella provincia di Foggia, un vero e proprio fenomeno di sciacallaggio, costituito dagli innumerevoli furti di rame ricavato dai cavi elettrici, nonostante l'impegno profuso per contrastarlo, con l'ausilio delle istituzioni locali e delle forze di polizia nonché tramite l'installazione di appositi sistemi di allarme e l'utilizzo del servizio di vigilanza sulla rete elettrica;
con riferimento alle operazioni successive ai furti, la convenuta precisava che l'attività di ricostruzione delle linee richiedeva una preventiva progettazione tecnica e l'adempimento di varie fasi preliminari - come la verifica della stabilità ed idoneità dei supporti interessati dall'asportazione dei cavi, la rimozione dei residui dei conduttori trafugati e l'approvvigionamento di tutto il materiale necessario alla ricostruzione della linea - oltre alla posa e alla tesatura della nuova linea, interventi che rimanevano in ogni caso condizionati, per quanto riguardava la tempistica di esecuzione, dalla situazione ortografica dei siti interessati dai furti, dalle condizioni metereologiche presenti e dall'approvvigionamento delle materie prime necessarie.
La società convenuta sosteneva, dunque, di essersi trovata nella temporanea impossibilità sopravvenuta di adempiere l'obbligazione contrattuale per causa alla stessa non imputabile ex art. 1256 c.c., essendo il furto qualificabile come causa di forza maggiore dalla normativa di settore e dalle norme del codice civile.
[...] contestava, altresì, il quantum debeatur della pretesa Parte_2
risarcitoria di parte attrice, ritenuto non provato e, comunque, determinato dalla controparte attraverso una quantificazione errata.
La società convenuta, pertanto, così concludeva: “- Accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e/o legittimazione ad agire della , condannando parte TR
attrice al rimborso delle spese di giudizio;
- Nel merito, rigettare la domanda con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio”.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il precedente Giudice, con ordinanza del
13.05.2016, rigettando le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle parti, riteneva ammissibile e rilevante la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice - diretta a verificare, sulla base della documentazione in atti, l'asserito danno subito dalla società attrice con riguardo ai mancati incassi dovuti all'interruzione della fornitura di energia elettrica per il periodo indicato, nonché ai costi sostenuti nello stesso periodo - e nominava Consulente Tecnico d'Ufficio l'ing. . Persona_1
Depositato l'elaborato peritale ad opera del C.T.U. incaricato, la causa veniva rinviata all'udienza del 22.03.2017 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 10.10.2017, il precedente Giudice - verificato che nell'elaborato peritale il
C.T.U., pur indicando le previsioni contrattuali relative ai tempi di ripristino, non aveva dato conto, in relazione al dedotto ritardo nel ripristino della fornitura sostenuto dalla parte attrice, di quali fossero i tempi tecnici necessari con riferimento all'entità del furto denunciato e non aveva meglio chiarito in quale modo il mancato rispetto delle prescrizioni del Distributore, da parte della società attrice, avesse potuto incidere sul danno lamentato e sull'esclusione della responsabilità - rimetteva la causa sul ruolo disponendo la comparizione del C.T.U. per l'udienza del 21.11.2017, ove veniva assegnato a quest'ultimo il termine di 45 gg. per rendere per iscritto i chiarimenti necessari ai fini della decisione della controversia.
Resi dal Consulente d'Ufficio i chiarimenti richiesti e conclusosi con esito negativo il tentativo delle parti di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, la causa, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, veniva rinviata all'udienza del 12.09.2024 per la precisazione delle conclusioni, con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
[... Tanto premesso in punto di fatto, preliminarmete va rilevato che la società convenuta
(IÀ , nella propria comparsa conclusionale Controparte_7 Controparte_4
depositata il 22.07.2017, ha rinunciato espressamente all'eccezione preliminare sulla carenza di
MO ME legittimazione attiva e/o di titolarità, dal lato attivo, del rapporto giuridico dedotto in giudizio, alla luce della documentazione prodotta in giudizio dalla parte attrice in allegato all'atto introduttivo, dalla quale si evinceva che “ (ora TR Controparte_1
) rappresentava la nuova denominazione sociale della società così
[...] Controparte_5 come risultante dall'atto a rogito del notaio dott. in Roma del 19.07.2010, rep. n. Persona_2
83999, racc. n. 19597 (cfr. doc. n. 3, allegato al fascicolo di parte attrice).
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
È pacifico che l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica lamentata dalla parte attrice sia stata determinata dal furto perpetrato ad opera di ignoti, avvenuto in data 01.09.2012, di un cavo conduttore del tipo treccia di rame da 16 mmq, facente parte della linea MT denominata Santa GI rel 15031 nel Comune di San Severo (Fg), per la lunghezza di 1 chilometro e 200 metri.
Mette conto rilevare che il servizio elettrico rientra tra i servizi fondamentali che non possono essere interrotti senza congrue motivazioni e tempestivi avvisi che consentono alla parte, che riceve la fornitura, di adottare le misure ritenute più adeguate al fine di evitare o limitare i danni derivanti dal disservizio.
La fattispecie concreta contestata dalla parte attrice è quella dell'inadempimento contrattuale dell' (IÀ , che per 25 giorni non ha erogato, senza Controparte_3 Controparte_4
alcun preavviso, energia elettrica alla società attrice, la quale, in conseguenza della mancata erogazione di energia elettrica nel suddetto periodo, ha subito i danni lamentati con l'atto introduttivo del presente giudizio.
A mente dell'art. 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Va precisato che, per quanto attiene agli oneri probatori ricadenti sulle parti in base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni contrattuali, il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 13533/2001, Cass. n.
MO ME 2387/2004, Cass. Civ. n. 1743/2007, Cass. Civ. n. 9351/2007, Cass. Civ. n. 26953/2008, Cass. Civ.
n. 936/2010).
Nella fattispecie, pertanto, la prova liberatoria che l' avrebbe dovuto Controparte_3
fornire era quella che qualificava il furto di cavi della linea elettrica come caso fortuito nonché di aver adottato tutte le misure possibili per evitare l'inadempimento.
Sul punto, la giurisprudenza più recente è concorde nel ritenere che il furto, la cui prova venga coerentemente fornita anche sulla base del principio civilistico del “più probabile che non” (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., n. 582/2008), rientri nella definizione di caso fortuito, “escludendo ogni responsabilità della società di distribuzione a fronte dell'essere l'interruzione prolungata della corrente dovuta ad un fatto esterno, indipendente dalla volontà del distributore e riconducibile al caso fortuito (il furto), esimente dalla responsabilità” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 7831/2024).
La società convenuta ha provato per tabulas che l'interruzione della fornitura era avvenuta per causa imputabile al fatto doloso di terzi, versando in atti la denuncia per furto dei conduttori di linea avvenuto in data 01.09.2012 nel territorio del Comune di San Severo nelle contrade Imperio e
Triolo, inoltrata tramite raccomandata a.r. alla Procura delle Repubblica di Foggia (cfr. doc. n. 2, allegato al fascicolo di parte convenuta), sicché ha sufficientemente provato Controparte_3 che l'inadempimento era stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa alla stessa non imputabile, in quanto, ai fini della prova liberatoria, il fatto doloso del terzo è idoneo ad integrare il caso fortuito che esclude l'imputabilità dell'inadempimento.
Del resto, anche la normativa di settore vigente ratione temporis, citata dalla convenuta nei propri scritti difensivi, prevedeva il furto come causa di “forza maggiore” (recte caso fortuito) in caso di interruzioni della somministrazione di energia elettrica (v. art.
7.1 della Delibera A.E.E.G n.
198/2011; doc. n. 4, allegato al fascicolo di parte convenuta).
Ancora sul punto, va rilevato che lo stesso contratto stipulato tra la società attrice (allora denominata e la società convenuta (allora denominata Controparte_5 Controparte_4
, alla clausola 16 (punti nn. 16.1 e 16.2), prevedeva espressamente la “forza maggiore” come
[...]
circostanza esimente la responsabilità nonché la possibilità per la società somministrante di interrompere la fornitura per ragioni di servizio, forza maggiore o causa non imputabile, senza dar luogo a risarcimento del danno in favore della somministrata (cfr. doc. n. 1, allegato al fascicolo di parte convenuta).
In ragione delle suesposte considerazioni, la società somministrante convenuta è da ritenersi non responsabile dei danni derivanti dal furto dei cavi.
Nondimeno, il diritto al risarcimento del danno non può essere riconosciuto nemmeno in relazione alla mancanza di diligenza nell'adempimento, lamentata dalla parte attrice, avendo
[...]
[...] adottato tutte le misure astrattamente idonee per garantire la corretta esecuzione Controparte_8
del contratto.
Va infatti rilevato come abbia compiutamente allegato in atti di aver Controparte_3 approntato tutte le misure possibili per evitare l'inadempimento, prodigandosi attivamente, anche con l'ausilio delle Forze dell'Ordine e della Prefettura, allo scopo di neutralizzare il fenomeno dei furti di cavi conduttori tesi all'estrazione di rame, provvedendo alla ricostruzione delle linee con cavi di alluminio (non appetibili, come il rame, sul mercato della ricettazione), all'installazione di sistemi di allarme, alla stipula di contratti di vigilanza sulle linee, alla sottoscrizione di protocolli di legalità e paternariato nonché alla stipula di contratti di appalto, senza gara per singolo affidamento, con consorzi specializzati nella ricostruzione e manutenzione delle linee elettriche di media e di bassa tensione (cfr. doc. nn. 6, 7, 8, allegati al fascicolo di parte convenuta).
Infondato si è rivelato anche rilievo di parte attrice circa l'asserita incongruenza tra quanto oggetto della denuncia di furto e quanto oggetto dei lavori di ripristino della linea;
infatti, la Lettera di Consegna Lavori - ovvero la comunicazione con la quale la committente Controparte_4
aveva consegnato alla società appaltatrice la partita di lavoro, Controparte_6 indicandone l'importo e la data di inizio, nonché fissandone i tempi di esecuzione - contemplava esclusivamente i lavori di ripristino della linea MT Santa GI a seguito del furto dei cavi perpetrato in data 01.09.2012 (cfr. doc. n. 3, allegato al fascicolo di parte convenuta).
Va comunque rilevato come la circostanza asserita dall'attrice - benché infondata, come poc'anzi argomentato - non sia stata oggetto di tempestiva contestazione nella prima difesa utile a seguito del deposito della comparsa di costituzione e risposta da parte della società convenuta, ma sia stata allegata dalla parte attrice solamente nella comparsa conclusionale depositata in occasione della prima rimessione della causa in decisione.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita;
tale principio fonda le proprie radici sulla lettera dell'art. 416 c.p.c. (quanto al rito lavoro) e dell'art. 167 c.p.c. (per il rito ordinario), che impongono al convenuto di prendere posizione (rispettivamente nella memoria di costituzione o nella comparsa di risposta) sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
Dalla succitata regola, si trae la conseguenza che la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile.
Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti, attore o convenuto, un onere di allegazione
(e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (cfr. Cass.
Civ., n. 1540/2007; Cass. Civ., n. 8647/2016; Cass. Civ., n.16782/2019).
MO ME Tutte le parti in causa, infatti, sono chiamate a concorrere per la delimitazione dell'oggetto del processo, in quanto “l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il Giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato), è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo - comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c., - che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti - ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost.” (cfr. Cass. Civ., n. 1540/2007; Cass. Civ., n. 23638/2007).
Esclusa ogni responsabilità della società convenuta sotto il profilo della causazione dell'interruzione della fornitura, rimane da esaminare il comportamento dalla stessa tenuto successivamente e diretto al ripristino dell'erogazione, atteso che l'eventuale prolungata inerzia della società somministrante nel ripristinare l'erogazione di corrente elettrica può configurare un inadempimento contrattuale, meritevole di risarcimento del danno.
In ordine a tale aspetto, la parte attrice ha asserito che l'interruzione era iniziata il 01.09.2012
e si era protratta per 25 giorni, arco temporale da prendere in considerazione ai predetti fini.
All'esito delle operazioni peritali svolte nell'ambito della c.t.u. espletata in corso di giudizio, il Consulente d'Ufficio ha accertato che il disservizio si era verificato a partire dal giorno 01.09.2012
e che l' aveva affidato l'incarico di effettuare i lavori di ripristino della linea Controparte_4
Cont all'impresa appaltatrice con del 04.09.2012, provvedendo Controparte_6 in tre giorni a rilevare e stimare i danni e a contattare e affidare i lavori alla quest'ultima CP_6
aveva poi impiegato 20 giorni per ripristinare la linea, benché la L.C.L. del 04.09.2012 avesse previsto, come data presunta di fine lavori, il 05.10.2012.
In merito alla prolungata inerzia della società somministrante nel ripristinare l'erogazione di corrente elettrica, contestata nell'atto di citazione, questo Giudice ritiene di doversi attenere a quanto riportato nella c.t.u. espletata in corso di causa e, in particolare, ai chiarimenti resi dal
Consulente d'Ufficio, alle cui conclusioni deve essere fatto pieno ed integrale riferimento, in quanto esitate da adeguate indagini e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici.
Il C.T.U. ha evidenziato come la tempistica di 20 giorni “per eseguire il lavoro di posa in opera di tre linee di cavi da 16 mm per 1.200 m ad una quota che va da 25 a 30 m, con l'utilizzo di elevatori da impiegare su viottoli dissestati di campagna, che lavorino con chiari problemi di stabilità ed equilibrio, sia da considerarsi un tempo equo. Se inoltre in tale finestra temporale ci si deve
MO ME approvvigionare di oltre 3.600 m di cavo nudo da 16 mm (1.200 m per 3 cavi), che sicuramente non era materiale a piè d'opera, allora risulta evidente come 20 gg. siano un periodo assolutamente corretto” (cfr. pag. 4 dei chiarimenti alla c.t.u., depositati il 21.12.2017).
Dunque, l'arco temporale di complessivi 25 giorni appare, con evidenza, un periodo di tempo niente affatto eccessivo, in considerazione dell'entità e della tipologia dei lavori da effettuare e del fatto che gli stessi avevano richiesto un'ulteriore tempistica per l'affidamento all'appaltatrice; atteso che “la società convenuta appaltò i lavori di ripristino della linea dopo 3/4 gg. dalla data del furto all'impresa manutentrice” e “la tra approvvigionamento del Controparte_10
materiale e posa in opera dello stesso, impiegò circa 20 gg. per ripristinare la linea di 1.200m” …
“si evince, da quanto su argomentato, che non vi sia stata negligenza né da parte di
[...] né da parte di (cfr. pag. 4 dei Controparte_4 Controparte_10
chiarimenti alla c.t.u., depositati il 21.12.2017).
Va anche considerato che il furto dei cavi aveva causato, oltre alla sottrazione dei cavi stessi, il danneggiamento irreversibile di ulteriori componenti della linea, che erano stati sostituiti da nuovi componenti, che necessitavano di essere reperiti.
Sulla contestazione attorea circa il mancato ripristino dello stato di ridondanza di alimentazione degli impianti fotovoltaici di proprietà della , a seguito del furto dei cavi CP_2 conduttori della rete di alimentazione a cui erano connessi, il C.T.U. ha precisato che “non vi è nessun motivo né contrattuale, né strategico, né giuridico che renda necessario il servizio di ridondanza di alimentazione per impianti del nostro tipo”, in quanto “l'alimentazione di impianti fotovoltaici non rientra in nessuna delle categorie per le quali è obbligatorio assicurare una alimentazione continua
e ridondante”, come inequivocabilmente comunicato allo stesso Consulente d'Ufficio dall' (Autorità Energia Elettrica del Gas e del Servizio Idrico) con nota del 06.02.2016; CP_11 pertanto, “non vi era alcuna motivazione per cui la società convenuta avrebbe dovuto assicurare agli impianti della società attrice un'alimentazione senza soluzione di continuità” (cfr. pagg. 5 e 6 dei chiarimenti alla c.t.u., depositati il 21.12.2017).
In definitiva, non è ascrivibile alcuna responsabilità alla società convenuta, né con riferimento alla causazione dell'evento interruttivo della fornitura né con riferimento al comportamento successivamente tenuto per garantire il ripristino della stessa nel più breve tempo possibile.
In ragione di quanto esposto, la domanda attorea deve essere rigettata.
Deve seguire la sorte del rigetto anche la domanda di risarcimento del danno per responsabilità ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte convenuta nella propria comparsa conclusionale.
Va osservato che la norma, nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un
MO ME giudizio di cognizione, non deroga al principio secondo il quale colui che intenda ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an debeatur che del quantum debeatur.
Il potere concesso dall'indicata norma al Giudice di procedere d'ufficio alla liquidazione - quando l'interessato, pur avendone fatto domanda, non abbia precisato l'entità del danno - non comporta che ciò possa farsi qualora manchino gli elementi all'uopo necessari, ma presuppone, oltre alla dimostrazione dell'an, la possibilità che dagli atti possa trarsi la prova dell'esistenza del danno derivato alla parte vittoriosa dalla lite temeraria, danno che, in tal caso, può essere liquidato anche equitativamente (cfr. Cass. Civ., n. 4443/2015).
Nel caso di specie, la parte istante non ha fornito adeguata prova né dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave sottesa all'azione giurisdizionale (anche ammessa la totale infondatezza della domanda), né di quello oggettivo, non essendo possibile ravvisare quegli elementi di quantificazione economica dell'asserito pregiudizio ingiusto e del danno ulteriore rispetto a quello eliminabile con la statuizione relativa alle spese di lite.
D'altronde, di recente, è intervenuto nuovamente il Supremo Consesso per ribadire il principio secondo cui “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, di natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr. Cass. Civ.
n. 2805/2018).
La domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. avanzata dalla convenuta va, dunque, respinta.
In ordine alle spese del giudizio, non si ravvisano elementi tali da consentire al Giudicante di pervenire alla compensazione integrale delle stesse in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. vigente ratione temporis, come invece richiesto dalla parte attrice in caso di rigetto della domanda risarcitoria avanzata, atteso che la sussistenza del danno subito dalla società attrice, accertato e quantificato in €. 82.832,03 dal C.T.U., non può rappresentare una delle ragioni richieste ai fini della compensazione delle spese nella totale assenza di imputabilità di tale danno alla società convenuta, né tantomeno può rappresentarla la mancata riattivazione, da parte di del Controparte_3
servizio di ridondanza di alimentazione per gli impianti fotovoltaici di proprietà della società attrice, essendo un servizio non dovuto dalla società convenuta, come accertato dal Consulente d'Ufficio.
In considerazione dell'esito della lite, ovvero del rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice e del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta, le spese del giudizio, comprese le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, devono essere compensate per 1/4 tra le parti;
i restanti 3/4 seguono, invece, il principio della soccombenza e devono essere posti a carico della parte attrice , Controparte_1
prevalentemente soccombente.
MO ME Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a
€. 260.000,00) con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (IÀ Controparte_1 [...]
e con atto di citazione notificato in data 13.12.2013 e Controparte_1 TR
atto di citazione in riassunzione notificato il 15.04.2014 nei confronti di (IÀ Controparte_3
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_4
1) RIGETTA la domanda avanzata da parte attrice;
2) RIGETTA la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. avanzata da parte convenuta;
3) COMPENSA nella misura di 1/4 le spese del presente giudizio - che liquida per l'intero in
€. 14.103,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori come per legge - CONDANNANDO la parte attrice , al Controparte_1
pagamento, in favore della parte convenuta dei restanti 3/4; Controparte_3
4) COMPENSA nella misura di 1/4 le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto in corso di causa, PONENDO i restanti 3/4 a carico della parte attrice
[...]
. Controparte_1
Così deciso in Bari, il 24.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa MO ME
MO ME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa MO ME, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 6712/2014, vertente fra le parti:
(IÀ e Controparte_1 Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli TR
avv.ti Vittorio Violante e Bruno Ciarmoli, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Bari alla via Delle Murge n. 108, giusta mandato in atti;
- parte attrice -
CONTRO IÀ , in persona del legale rappresentante Controparte_3 Controparte_4
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Caso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierluigi Vulcano sito in Bari alla Piazza Umberto I n. 8, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
12.09.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
MO ME Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 15.04.2014, (ora TR
) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Bari, Controparte_1
la società (ora , per ivi sentire accogliere le Controparte_4 Controparte_3 seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'inadempimento contrattuale dell' , rappresentata dal suo procuratore nei Controparte_4 Parte_1 confronti della;
B) per l'effetto, condannare la medesima TR [...]
, rappresentata dal suo procuratore in persona del suo legale Controparte_4 Parte_1
rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla , TR quantificati in complessivi €. 95.196,89 (euro novantacinquemilacentonovantasei/89), oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge, ovvero nella maggiore o minore misura che verrà accertata in corso di giudizio e liquidata occorrendo anche in via equitativa;
C) con vittoria di spese
e compensi di giudizio, con sentenza come per legge provvisoriamente esecutiva, e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione”.
La parte attrice in riassunzione esponeva di avere precedentemente instaurato presso il
Tribunale di Roma, con atto di citazione notificato il 13.12.2013 nei confronti della società
[...]
il giudizio contraddistinto con R.G. n. 85112/2013, rassegnando le succitate Controparte_4 conclusioni, e che la società convenuta, costituendosi in giudizio, aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Bari, ritenuto foro esclusivo in virtù dell'art. 19 del contratto di somministrazione stipulato tra le parti;
la TR aveva aderito alla predetta eccezione di parte avversa, ai sensi dell'art. 38, comma 2, c.p.c., e il
Tribunale di Roma aveva ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, sicché la
[...]
avendo interesse a riassumere il giudizio innanzi al Giudice territorialmente TR competente, aveva instaurato il presente giudizio, riportandosi al contenuto dell'atto introduttivo del giudizio instaurato presso il Tribunale di Roma, trascrivendone integralmente il contenuto nell'atto di riassunzione.
Deduceva la (precedentemente denominata di TR Controparte_5
gestire, in qualità di produttrice, gli impianti fotovoltaici denominati “S.A.F.A.B. S.p.A. San Severo”
n. 1337 con potenza 1 Mw e “IMP. Fotovoltaico” con potenza 20 Kw (ubicati nel Comune di San
Severo, S.S. 16 Adriatica km 654,330) e che la aveva sottoscritto, con il Gestore Controparte_5
dei Servizi Elettrici GSE S.p.A., la convenzione n. G04C008844606 (riferita all'impianto con potenza
1 Mw) e la convenzione n. G04E02990807 (riferita all'impianto con potenza 20 Kw), per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica tramite impianti
MO ME fotovoltaici, nonché la convenzione per il ritiro dedicato (istanza n. RID001619), per la cessione dell'energia immessa in rete al GSE, remunerata al prezzo pattuito per ogni Kwh ritirato.
La società attrice deduceva, altresì, che la sempre nella sua qualità di Controparte_5
produttrice, aveva sottoscritto con un contratto di fornitura di energia CP_4 Controparte_4
elettrica, un regolamento di esercizio in parallelo con reti MT di e un contratto per CP_4
l'installazione e la manutenzione dei misuratori presso un impianto di produzione di energia elettrica.
Rappresentava la di aver comunicato a TR Controparte_4
con lettera del 10.09.2012, che, a partire dal 01.09.2012, gli impianti fotovoltaici di San
[...]
Severo non erogavano l'energia prodotta, a causa di un'interruzione della rete e che il CP_4
disservizio lamentato stava arrecando gravi danni alla produttrice, addebitabili a Controparte_4
invitando quest'ultima a ripristinare la rete nel più breve tempo possibile.
[...]
L'attrice precisava che l'interruzione della rete era durata complessivamente 25 giorni, fino al 25.09.2025, e che, con nota del 07.03.2013, aveva informato l' del Controparte_4
danno subito a causa del disservizio, con riferimento sia ai mancati incassi dal GSE sia alle spese sostenute per garantire (in assenza di energia elettrica) il funzionamento del sistema di allarme e videosorveglianza;
la suddetta nota era stata riscontrata da con missiva Controparte_4
del 12.04.2013, con la quale la società somministrante aveva comunicato di non aver riscontrato interruzioni della somministrazione di energia elettrica nel periodo dal 10.09.2012 al 25.09.2012.
Assumeva la che, solo a seguito dell'invio di una formale diffida TR in data 30.04.2013, l' aveva comunicato all'istante, con lettera del Controparte_4
29.05.2013, che il giorno 01.09.2012 le linee di media tensione che contribuivano all'alimentazione delle due forniture erano state oggetto di furto di cavi di rame, con conseguente interruzione del servizio ed esteso danneggiamento degli impianti, sicché alcuna responsabilità era addebitabile alla società somministrante in merito al disservizio lamentato.
In punto di diritto, la società attrice sosteneva che l'evento dannoso dedotto era stato espressamente ammesso dall' con la nota del 29.05.2013, sicché risultava Controparte_4
pacifico che, dal 01.09.2012 al 24-25.09.2012, si era verificata l'interruzione della fornitura di energia elettrica relativamente ai due impianti fotovoltaici di San Severo (Fg); la TR riteneva che, nella fattispecie, la società somministrante fosse stata inadempiente ai sensi dell'art. 1218 c.c. anche in ordine alla tempistica impiegata per la risoluzione del disservizio, spettando a quest'ultima di allegare la prova dello specifico impedimento che aveva reso impossibile la prestazione o che l'impossibilità non potesse essere ad essa imputabile, nonché di aver fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione contrattuale.
La parte attrice asseriva ancora che, anche nel caso della non imputabilità della responsabilità nella causazione dell'interruzione della fornitura, la società somministrante era comunque da ritenersi
MO ME responsabile di inadempimento contrattuale per il mancato tempestivo ripristino dell'erogazione di energia elettrica, avendo impiegato circa 25 gg. per risolvere il disservizio.
In ordine al quantum debeatur della richiesta risarcitoria, l'attrice rappresentava come l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica per circa un mese avesse causato danni ingenti relativi alla produzione degli impianti fotovoltaici di proprietà dell'istante (per quali erano in essere le convenzioni con il GSE), determinando un mancato incasso, con riferimento all'impianto da 1Mw, quantificato, in relazione alle “tariffe incentivanti”, in €. 69.156,30 e, relativamente al “ritiro dedicato”, in €. 11.216,56, per un totale di €. 80.372,86, oltre rivalutazione ed interessi legali, come per legge;
con riferimento all'impianto da 20kw, il danno da mancato guadagno veniva individuato dall'attrice in €. 872,55 in relazione alle “tariffe incentivanti”.
Oltre al danno da mancato guadagno, la lamentava ulteriori danni, TR
consistiti nei costi sostenuti per garantire il funzionamento del sistema di allarme e di videosorveglianza: €. 6.000,00 per l'utilizzo del gruppo elettrogeno, €. 5.831,71 per consumi di gasolio, €. 847,00 per l'installazione e la rimozione del gruppo elettrogeno, €. 822,80 per la verifica e la manutenzione dell'impianto di antintrusione alimentato dal gruppo elettrogeno ed €. 449,97 per l'intensificazione del servizio di vigilanza per mancanza di energia elettrica, il tutto per il complessivo importo 13.951,38, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Sulla scorta di tali allegazioni, la parte attrice rassegnava le proprie conclusioni, come riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.10.2014, si costituiva in giudizio la società contestando i fatti di causa riferiti dalla parte attrice ed Controparte_4
eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva e ad agire della TR
e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, ritenendo non imputabile alla
[...]
somministrante la responsabilità nella causazione dei danni lamentati dalla società attrice.
In ordine all'eccezione sulla carenza di legittimazione attiva e di legittimazione ad agire della la parte convenuta assumeva che la società attrice non aveva dimostrato TR in forza di quale atto fosse subentrata alla nell'esercizio degli impianti fotovoltaici CP_5
riferiti al contratto stipulato con Controparte_4
Nel merito, la convenuta contestava la fondatezza della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti, sostenendo che alcuna responsabilità le potesse essere ascritta in relazione ai danni lamentati dall'attrice, in quanto causati da fatti in nessun modo e a nessun titolo imputabili a
[...]
in quanto in data 01.09.2012 la linea che serviva gli impianti di produzione Controparte_4 della aveva subito un'interruzione dovuta al furto di un cavo conduttore del tipo CP_5
treccia di rame da 16 mmq, facente parte della linea MT denominata Santa GI rel 15031 nel
Comune di San Severo, per la lunghezza di 1 chilometro e 200 metri, per un valore stimato di €.
MO ME 2.700,00 e costi di ripristino, ipotizzati al momento della proposizione della denuncia penale per furto, per €. 8.800,00.
Deduceva la società convenuta che, a seguito della sottrazione dei cavi ad opera di ignoti, si era prontamente attivata per ripristinare la linea e riattivare le utenze servite dalla stessa, affidando i lavori, in data 04.09.2012, alla società appaltatrice del servizio Controparte_6
con sede in Roma, tanto che il 24.09.2012 le utenze intestate alla erano IÀ state CP_5
rialimentate.
L assumeva che il furto dei cavi, immediatamente denunciato Controparte_4 presso la Procura della Repubblica di Foggia, aveva determinato l'impossibilità oggettiva di distribuire energia elettrica, configurando a livello giuridico la fattispecie della causa di forza maggiore, esimente la responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c.; la previsione del furto come causa di forza maggiore, rappresentava la convenuta, era anche contemplata dall'art.
7.1 della
Delibera AEEG n. 198/2011.
Sulla tempistica adoperata per la risoluzione del disservizio, la parte convenuta evidenziava che non erano previsti termini perentori per il ripristino delle linee trafugate e che tali lavori erano equiparati ai cosiddetti “lavori complessi”, per i quali erano preventivabili fino a 60 gg., termine ampiamente superiore ai complessivi 23 gg. occorsi per riattivare le utenze della parte attrice.
Rappresentava, inoltre, l' di dover fronteggiare quotidianamente, Controparte_4
in particolare nella provincia di Foggia, un vero e proprio fenomeno di sciacallaggio, costituito dagli innumerevoli furti di rame ricavato dai cavi elettrici, nonostante l'impegno profuso per contrastarlo, con l'ausilio delle istituzioni locali e delle forze di polizia nonché tramite l'installazione di appositi sistemi di allarme e l'utilizzo del servizio di vigilanza sulla rete elettrica;
con riferimento alle operazioni successive ai furti, la convenuta precisava che l'attività di ricostruzione delle linee richiedeva una preventiva progettazione tecnica e l'adempimento di varie fasi preliminari - come la verifica della stabilità ed idoneità dei supporti interessati dall'asportazione dei cavi, la rimozione dei residui dei conduttori trafugati e l'approvvigionamento di tutto il materiale necessario alla ricostruzione della linea - oltre alla posa e alla tesatura della nuova linea, interventi che rimanevano in ogni caso condizionati, per quanto riguardava la tempistica di esecuzione, dalla situazione ortografica dei siti interessati dai furti, dalle condizioni metereologiche presenti e dall'approvvigionamento delle materie prime necessarie.
La società convenuta sosteneva, dunque, di essersi trovata nella temporanea impossibilità sopravvenuta di adempiere l'obbligazione contrattuale per causa alla stessa non imputabile ex art. 1256 c.c., essendo il furto qualificabile come causa di forza maggiore dalla normativa di settore e dalle norme del codice civile.
[...] contestava, altresì, il quantum debeatur della pretesa Parte_2
risarcitoria di parte attrice, ritenuto non provato e, comunque, determinato dalla controparte attraverso una quantificazione errata.
La società convenuta, pertanto, così concludeva: “- Accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e/o legittimazione ad agire della , condannando parte TR
attrice al rimborso delle spese di giudizio;
- Nel merito, rigettare la domanda con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio”.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il precedente Giudice, con ordinanza del
13.05.2016, rigettando le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle parti, riteneva ammissibile e rilevante la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice - diretta a verificare, sulla base della documentazione in atti, l'asserito danno subito dalla società attrice con riguardo ai mancati incassi dovuti all'interruzione della fornitura di energia elettrica per il periodo indicato, nonché ai costi sostenuti nello stesso periodo - e nominava Consulente Tecnico d'Ufficio l'ing. . Persona_1
Depositato l'elaborato peritale ad opera del C.T.U. incaricato, la causa veniva rinviata all'udienza del 22.03.2017 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 10.10.2017, il precedente Giudice - verificato che nell'elaborato peritale il
C.T.U., pur indicando le previsioni contrattuali relative ai tempi di ripristino, non aveva dato conto, in relazione al dedotto ritardo nel ripristino della fornitura sostenuto dalla parte attrice, di quali fossero i tempi tecnici necessari con riferimento all'entità del furto denunciato e non aveva meglio chiarito in quale modo il mancato rispetto delle prescrizioni del Distributore, da parte della società attrice, avesse potuto incidere sul danno lamentato e sull'esclusione della responsabilità - rimetteva la causa sul ruolo disponendo la comparizione del C.T.U. per l'udienza del 21.11.2017, ove veniva assegnato a quest'ultimo il termine di 45 gg. per rendere per iscritto i chiarimenti necessari ai fini della decisione della controversia.
Resi dal Consulente d'Ufficio i chiarimenti richiesti e conclusosi con esito negativo il tentativo delle parti di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, la causa, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, veniva rinviata all'udienza del 12.09.2024 per la precisazione delle conclusioni, con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
[... Tanto premesso in punto di fatto, preliminarmete va rilevato che la società convenuta
(IÀ , nella propria comparsa conclusionale Controparte_7 Controparte_4
depositata il 22.07.2017, ha rinunciato espressamente all'eccezione preliminare sulla carenza di
MO ME legittimazione attiva e/o di titolarità, dal lato attivo, del rapporto giuridico dedotto in giudizio, alla luce della documentazione prodotta in giudizio dalla parte attrice in allegato all'atto introduttivo, dalla quale si evinceva che “ (ora TR Controparte_1
) rappresentava la nuova denominazione sociale della società così
[...] Controparte_5 come risultante dall'atto a rogito del notaio dott. in Roma del 19.07.2010, rep. n. Persona_2
83999, racc. n. 19597 (cfr. doc. n. 3, allegato al fascicolo di parte attrice).
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
È pacifico che l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica lamentata dalla parte attrice sia stata determinata dal furto perpetrato ad opera di ignoti, avvenuto in data 01.09.2012, di un cavo conduttore del tipo treccia di rame da 16 mmq, facente parte della linea MT denominata Santa GI rel 15031 nel Comune di San Severo (Fg), per la lunghezza di 1 chilometro e 200 metri.
Mette conto rilevare che il servizio elettrico rientra tra i servizi fondamentali che non possono essere interrotti senza congrue motivazioni e tempestivi avvisi che consentono alla parte, che riceve la fornitura, di adottare le misure ritenute più adeguate al fine di evitare o limitare i danni derivanti dal disservizio.
La fattispecie concreta contestata dalla parte attrice è quella dell'inadempimento contrattuale dell' (IÀ , che per 25 giorni non ha erogato, senza Controparte_3 Controparte_4
alcun preavviso, energia elettrica alla società attrice, la quale, in conseguenza della mancata erogazione di energia elettrica nel suddetto periodo, ha subito i danni lamentati con l'atto introduttivo del presente giudizio.
A mente dell'art. 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Va precisato che, per quanto attiene agli oneri probatori ricadenti sulle parti in base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni contrattuali, il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 13533/2001, Cass. n.
MO ME 2387/2004, Cass. Civ. n. 1743/2007, Cass. Civ. n. 9351/2007, Cass. Civ. n. 26953/2008, Cass. Civ.
n. 936/2010).
Nella fattispecie, pertanto, la prova liberatoria che l' avrebbe dovuto Controparte_3
fornire era quella che qualificava il furto di cavi della linea elettrica come caso fortuito nonché di aver adottato tutte le misure possibili per evitare l'inadempimento.
Sul punto, la giurisprudenza più recente è concorde nel ritenere che il furto, la cui prova venga coerentemente fornita anche sulla base del principio civilistico del “più probabile che non” (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., n. 582/2008), rientri nella definizione di caso fortuito, “escludendo ogni responsabilità della società di distribuzione a fronte dell'essere l'interruzione prolungata della corrente dovuta ad un fatto esterno, indipendente dalla volontà del distributore e riconducibile al caso fortuito (il furto), esimente dalla responsabilità” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 7831/2024).
La società convenuta ha provato per tabulas che l'interruzione della fornitura era avvenuta per causa imputabile al fatto doloso di terzi, versando in atti la denuncia per furto dei conduttori di linea avvenuto in data 01.09.2012 nel territorio del Comune di San Severo nelle contrade Imperio e
Triolo, inoltrata tramite raccomandata a.r. alla Procura delle Repubblica di Foggia (cfr. doc. n. 2, allegato al fascicolo di parte convenuta), sicché ha sufficientemente provato Controparte_3 che l'inadempimento era stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa alla stessa non imputabile, in quanto, ai fini della prova liberatoria, il fatto doloso del terzo è idoneo ad integrare il caso fortuito che esclude l'imputabilità dell'inadempimento.
Del resto, anche la normativa di settore vigente ratione temporis, citata dalla convenuta nei propri scritti difensivi, prevedeva il furto come causa di “forza maggiore” (recte caso fortuito) in caso di interruzioni della somministrazione di energia elettrica (v. art.
7.1 della Delibera A.E.E.G n.
198/2011; doc. n. 4, allegato al fascicolo di parte convenuta).
Ancora sul punto, va rilevato che lo stesso contratto stipulato tra la società attrice (allora denominata e la società convenuta (allora denominata Controparte_5 Controparte_4
, alla clausola 16 (punti nn. 16.1 e 16.2), prevedeva espressamente la “forza maggiore” come
[...]
circostanza esimente la responsabilità nonché la possibilità per la società somministrante di interrompere la fornitura per ragioni di servizio, forza maggiore o causa non imputabile, senza dar luogo a risarcimento del danno in favore della somministrata (cfr. doc. n. 1, allegato al fascicolo di parte convenuta).
In ragione delle suesposte considerazioni, la società somministrante convenuta è da ritenersi non responsabile dei danni derivanti dal furto dei cavi.
Nondimeno, il diritto al risarcimento del danno non può essere riconosciuto nemmeno in relazione alla mancanza di diligenza nell'adempimento, lamentata dalla parte attrice, avendo
[...]
[...] adottato tutte le misure astrattamente idonee per garantire la corretta esecuzione Controparte_8
del contratto.
Va infatti rilevato come abbia compiutamente allegato in atti di aver Controparte_3 approntato tutte le misure possibili per evitare l'inadempimento, prodigandosi attivamente, anche con l'ausilio delle Forze dell'Ordine e della Prefettura, allo scopo di neutralizzare il fenomeno dei furti di cavi conduttori tesi all'estrazione di rame, provvedendo alla ricostruzione delle linee con cavi di alluminio (non appetibili, come il rame, sul mercato della ricettazione), all'installazione di sistemi di allarme, alla stipula di contratti di vigilanza sulle linee, alla sottoscrizione di protocolli di legalità e paternariato nonché alla stipula di contratti di appalto, senza gara per singolo affidamento, con consorzi specializzati nella ricostruzione e manutenzione delle linee elettriche di media e di bassa tensione (cfr. doc. nn. 6, 7, 8, allegati al fascicolo di parte convenuta).
Infondato si è rivelato anche rilievo di parte attrice circa l'asserita incongruenza tra quanto oggetto della denuncia di furto e quanto oggetto dei lavori di ripristino della linea;
infatti, la Lettera di Consegna Lavori - ovvero la comunicazione con la quale la committente Controparte_4
aveva consegnato alla società appaltatrice la partita di lavoro, Controparte_6 indicandone l'importo e la data di inizio, nonché fissandone i tempi di esecuzione - contemplava esclusivamente i lavori di ripristino della linea MT Santa GI a seguito del furto dei cavi perpetrato in data 01.09.2012 (cfr. doc. n. 3, allegato al fascicolo di parte convenuta).
Va comunque rilevato come la circostanza asserita dall'attrice - benché infondata, come poc'anzi argomentato - non sia stata oggetto di tempestiva contestazione nella prima difesa utile a seguito del deposito della comparsa di costituzione e risposta da parte della società convenuta, ma sia stata allegata dalla parte attrice solamente nella comparsa conclusionale depositata in occasione della prima rimessione della causa in decisione.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita;
tale principio fonda le proprie radici sulla lettera dell'art. 416 c.p.c. (quanto al rito lavoro) e dell'art. 167 c.p.c. (per il rito ordinario), che impongono al convenuto di prendere posizione (rispettivamente nella memoria di costituzione o nella comparsa di risposta) sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
Dalla succitata regola, si trae la conseguenza che la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile.
Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti, attore o convenuto, un onere di allegazione
(e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (cfr. Cass.
Civ., n. 1540/2007; Cass. Civ., n. 8647/2016; Cass. Civ., n.16782/2019).
MO ME Tutte le parti in causa, infatti, sono chiamate a concorrere per la delimitazione dell'oggetto del processo, in quanto “l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il Giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato), è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo - comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c., - che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti - ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost.” (cfr. Cass. Civ., n. 1540/2007; Cass. Civ., n. 23638/2007).
Esclusa ogni responsabilità della società convenuta sotto il profilo della causazione dell'interruzione della fornitura, rimane da esaminare il comportamento dalla stessa tenuto successivamente e diretto al ripristino dell'erogazione, atteso che l'eventuale prolungata inerzia della società somministrante nel ripristinare l'erogazione di corrente elettrica può configurare un inadempimento contrattuale, meritevole di risarcimento del danno.
In ordine a tale aspetto, la parte attrice ha asserito che l'interruzione era iniziata il 01.09.2012
e si era protratta per 25 giorni, arco temporale da prendere in considerazione ai predetti fini.
All'esito delle operazioni peritali svolte nell'ambito della c.t.u. espletata in corso di giudizio, il Consulente d'Ufficio ha accertato che il disservizio si era verificato a partire dal giorno 01.09.2012
e che l' aveva affidato l'incarico di effettuare i lavori di ripristino della linea Controparte_4
Cont all'impresa appaltatrice con del 04.09.2012, provvedendo Controparte_6 in tre giorni a rilevare e stimare i danni e a contattare e affidare i lavori alla quest'ultima CP_6
aveva poi impiegato 20 giorni per ripristinare la linea, benché la L.C.L. del 04.09.2012 avesse previsto, come data presunta di fine lavori, il 05.10.2012.
In merito alla prolungata inerzia della società somministrante nel ripristinare l'erogazione di corrente elettrica, contestata nell'atto di citazione, questo Giudice ritiene di doversi attenere a quanto riportato nella c.t.u. espletata in corso di causa e, in particolare, ai chiarimenti resi dal
Consulente d'Ufficio, alle cui conclusioni deve essere fatto pieno ed integrale riferimento, in quanto esitate da adeguate indagini e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici.
Il C.T.U. ha evidenziato come la tempistica di 20 giorni “per eseguire il lavoro di posa in opera di tre linee di cavi da 16 mm per 1.200 m ad una quota che va da 25 a 30 m, con l'utilizzo di elevatori da impiegare su viottoli dissestati di campagna, che lavorino con chiari problemi di stabilità ed equilibrio, sia da considerarsi un tempo equo. Se inoltre in tale finestra temporale ci si deve
MO ME approvvigionare di oltre 3.600 m di cavo nudo da 16 mm (1.200 m per 3 cavi), che sicuramente non era materiale a piè d'opera, allora risulta evidente come 20 gg. siano un periodo assolutamente corretto” (cfr. pag. 4 dei chiarimenti alla c.t.u., depositati il 21.12.2017).
Dunque, l'arco temporale di complessivi 25 giorni appare, con evidenza, un periodo di tempo niente affatto eccessivo, in considerazione dell'entità e della tipologia dei lavori da effettuare e del fatto che gli stessi avevano richiesto un'ulteriore tempistica per l'affidamento all'appaltatrice; atteso che “la società convenuta appaltò i lavori di ripristino della linea dopo 3/4 gg. dalla data del furto all'impresa manutentrice” e “la tra approvvigionamento del Controparte_10
materiale e posa in opera dello stesso, impiegò circa 20 gg. per ripristinare la linea di 1.200m” …
“si evince, da quanto su argomentato, che non vi sia stata negligenza né da parte di
[...] né da parte di (cfr. pag. 4 dei Controparte_4 Controparte_10
chiarimenti alla c.t.u., depositati il 21.12.2017).
Va anche considerato che il furto dei cavi aveva causato, oltre alla sottrazione dei cavi stessi, il danneggiamento irreversibile di ulteriori componenti della linea, che erano stati sostituiti da nuovi componenti, che necessitavano di essere reperiti.
Sulla contestazione attorea circa il mancato ripristino dello stato di ridondanza di alimentazione degli impianti fotovoltaici di proprietà della , a seguito del furto dei cavi CP_2 conduttori della rete di alimentazione a cui erano connessi, il C.T.U. ha precisato che “non vi è nessun motivo né contrattuale, né strategico, né giuridico che renda necessario il servizio di ridondanza di alimentazione per impianti del nostro tipo”, in quanto “l'alimentazione di impianti fotovoltaici non rientra in nessuna delle categorie per le quali è obbligatorio assicurare una alimentazione continua
e ridondante”, come inequivocabilmente comunicato allo stesso Consulente d'Ufficio dall' (Autorità Energia Elettrica del Gas e del Servizio Idrico) con nota del 06.02.2016; CP_11 pertanto, “non vi era alcuna motivazione per cui la società convenuta avrebbe dovuto assicurare agli impianti della società attrice un'alimentazione senza soluzione di continuità” (cfr. pagg. 5 e 6 dei chiarimenti alla c.t.u., depositati il 21.12.2017).
In definitiva, non è ascrivibile alcuna responsabilità alla società convenuta, né con riferimento alla causazione dell'evento interruttivo della fornitura né con riferimento al comportamento successivamente tenuto per garantire il ripristino della stessa nel più breve tempo possibile.
In ragione di quanto esposto, la domanda attorea deve essere rigettata.
Deve seguire la sorte del rigetto anche la domanda di risarcimento del danno per responsabilità ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte convenuta nella propria comparsa conclusionale.
Va osservato che la norma, nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un
MO ME giudizio di cognizione, non deroga al principio secondo il quale colui che intenda ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an debeatur che del quantum debeatur.
Il potere concesso dall'indicata norma al Giudice di procedere d'ufficio alla liquidazione - quando l'interessato, pur avendone fatto domanda, non abbia precisato l'entità del danno - non comporta che ciò possa farsi qualora manchino gli elementi all'uopo necessari, ma presuppone, oltre alla dimostrazione dell'an, la possibilità che dagli atti possa trarsi la prova dell'esistenza del danno derivato alla parte vittoriosa dalla lite temeraria, danno che, in tal caso, può essere liquidato anche equitativamente (cfr. Cass. Civ., n. 4443/2015).
Nel caso di specie, la parte istante non ha fornito adeguata prova né dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave sottesa all'azione giurisdizionale (anche ammessa la totale infondatezza della domanda), né di quello oggettivo, non essendo possibile ravvisare quegli elementi di quantificazione economica dell'asserito pregiudizio ingiusto e del danno ulteriore rispetto a quello eliminabile con la statuizione relativa alle spese di lite.
D'altronde, di recente, è intervenuto nuovamente il Supremo Consesso per ribadire il principio secondo cui “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, di natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr. Cass. Civ.
n. 2805/2018).
La domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. avanzata dalla convenuta va, dunque, respinta.
In ordine alle spese del giudizio, non si ravvisano elementi tali da consentire al Giudicante di pervenire alla compensazione integrale delle stesse in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. vigente ratione temporis, come invece richiesto dalla parte attrice in caso di rigetto della domanda risarcitoria avanzata, atteso che la sussistenza del danno subito dalla società attrice, accertato e quantificato in €. 82.832,03 dal C.T.U., non può rappresentare una delle ragioni richieste ai fini della compensazione delle spese nella totale assenza di imputabilità di tale danno alla società convenuta, né tantomeno può rappresentarla la mancata riattivazione, da parte di del Controparte_3
servizio di ridondanza di alimentazione per gli impianti fotovoltaici di proprietà della società attrice, essendo un servizio non dovuto dalla società convenuta, come accertato dal Consulente d'Ufficio.
In considerazione dell'esito della lite, ovvero del rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice e del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta, le spese del giudizio, comprese le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, devono essere compensate per 1/4 tra le parti;
i restanti 3/4 seguono, invece, il principio della soccombenza e devono essere posti a carico della parte attrice , Controparte_1
prevalentemente soccombente.
MO ME Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a
€. 260.000,00) con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (IÀ Controparte_1 [...]
e con atto di citazione notificato in data 13.12.2013 e Controparte_1 TR
atto di citazione in riassunzione notificato il 15.04.2014 nei confronti di (IÀ Controparte_3
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_4
1) RIGETTA la domanda avanzata da parte attrice;
2) RIGETTA la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. avanzata da parte convenuta;
3) COMPENSA nella misura di 1/4 le spese del presente giudizio - che liquida per l'intero in
€. 14.103,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori come per legge - CONDANNANDO la parte attrice , al Controparte_1
pagamento, in favore della parte convenuta dei restanti 3/4; Controparte_3
4) COMPENSA nella misura di 1/4 le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto in corso di causa, PONENDO i restanti 3/4 a carico della parte attrice
[...]
. Controparte_1
Così deciso in Bari, il 24.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa MO ME
MO ME