Art. 55. (Applicabilita' delle norme ai mezzadri e ai coloni)
I contributi e le altre agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili a favore dei mezzadri e coloni anche nei casi previsti dall' articolo 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756 , ed a favore degli affittuari nei casi previsti dall' articolo 1632 del codice civile .
I contributi e le altre agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili a favore dei mezzadri e coloni anche nei casi previsti dall' articolo 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756 , ed a favore degli affittuari nei casi previsti dall' articolo 1632 del codice civile .