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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 3722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3722 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8038/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
- SEZIONE SECONDA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa MONICA STOCCO - PRESIDENTE -
2) dott.ssa SIMONA MARIA CIPITÌ - GIUDICE REL./EST -
3) dott. STEFANO SAJEVA - GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 8031 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2021, rimessa al Collegio, per la decisione, previa concessione, ai sensi dell'art. 190, comma secondo, cod. proc. civ., avente ad oggetto “impugnazione di testamento olografo –riduzione per lesione di legittima, promossa
DA
(C.F.: ), nata a Parte_1 C.F._1
Palermo il 14.05.1942, residente in [...], e domiciliata, ai fini del presente giudizio in Palermo, Via Nicolò Turrisi
n. 48 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Trapani (PEC:
, che la rappresenta e difende giusta Email_1
procura in calce al presente atto
- ATTRICE -
CONTRO
(CF nata a Controparte_1 C.F._2
CA ID l'11/09/1966 e ivi residente in [...];
1 R.G. n. 8038/2021
(CF: ) nato a Parte_2 C.F._3
IL (CL) il 4/08/1969 e residente a [...]; CF: Parte_3
) nato a [...] il [...] ed ivi C.F._4
residente in [...]; Parte_4
(CF: nata a [...] il
[...] CodiceFiscale_5
15/08/1958 e residente a [...] in Via Ottavi
Giuseppe 9, tutti elettivamente domiciliati in CA ID (PA) alla
Via Pucci 44, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Giovanni Loforte,
(P.E.C. che li rappresenta e Email_2
difende per procura in atti
-
CONVENUTI-
*°*°*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), così come certamente quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia l'atto introduttivo dell'attrice, che la comparsa di costituzione della convenuta, sia, infine, i successivi atti e verbali di causa.
*°*°*
La presente controversia trae origine dall'atto introduttivo del presente giudizio con il quale ha Parte_1
2 R.G. n. 8038/2021
convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale in intestazione, i convenuti indicati in epigrafe, al fine di ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni di merito:
In via preliminare:
“dichiarare la nullità del testamento olografo del Sig. Per_1 nato a [...] il [...] e deceduto il 10.02.2018,
[...] pubblicato dal Notaio Dott.ssa il 27.03.2018 Rep. N. 5764 Persona_2
Raccolta n. 4375 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Palermo
1 il 03.04.2018 al n. 4004-1T, in quanto sottoposto a condizione sospensiva contra legem nonché in palese violazione della quota di legittima spettante alla ricorrente.
Per l'effetto, dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge.
Nel merito ed in via principale
- Ricostruire ed accertare l'intero patrimonio ereditario del de cuius e dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie nella parte in cui ledono le quote legittime.
- Disporre il reintegro della quota legittima dell'attore mediante la riduzione della disposizione testamentaria resa a favore dei nipoti
A fondamento della domanda proposta in giudizio, l'attrice ha dedotto che: (i) in data 10.02.2018 è deceduto Persona_1
(nato a [...] - Pa - il 22.03.1928), con cui era coniugata da oltre 40 anni;
(ii) di avere appreso dopo la morte del coniuge, che costui aveva inaspettatamente redatto testamento olografo, pubblicato a verbale del notaio del 27/03/2018 Rep. N. 5764 Persona_2
Raccolta n. 4375 su richiesta dei nipoti e Parte_2
figli di germana del de cuius; (iii) Controparte_1 Persona_3
che con il predetto testamento il de cuius aveva nominato quali suoi eredi universali i predetti nipoti e Parte_2 CP_1
nonché i di loro germani e
[...] Parte_3 Parte_2
3 R.G. n. 8038/2021
, seppure, come poi specificato con un'aggiunta in calce, solo alla Per_4
morte della propria moglie odierna attrice;
(iv) che, in particolare, con il predetto testamento, dopo avere istituito espressamente eredi i predetti nipoti, il de cuius, aggiungeva una precisazione del seguente tenore: “…tengo a precisare che alla morte di mia moglie tutti i beni vanno ai nipoti…”(v) che, pertanto, dal tenore del testamento emergeva che il de cuius aveva disposto che dopo il proprio decesso e quello della coniuge, tutti i beni dell'asse ereditario, costituiti per la gran parte da beni immobili in comunione con l'attrice sua coniuge in ragione del
50%, fossero attribuiti ai propri nipoti nominati eredi, così premettendo dalla propria successione la coniuge legittimaria, e ponendo altresì in essere un patto successorio, facendo di fatto sorgere un vinculum juris sulla di lei successione;
(vi) che vieppiù la disposizione integra una condizione sospensiva alla delazione ereditaria disposta in favore dei nipoti da considerarsi illecita, poiché posta in palese violazione di quanto sopra esposto nonché di quanto previsto dagli “artt. 590 e ss c.c. e 630 e ss c.c. per aver con detta condizione apposta, disposto anche della volontà della coniuge odierna ricorrente rendendo, pertanto, nulla detta disposizione testamentaria. Annullamento, questo, che rende de facto nullo anche tutto quanto disposto con la precedente parte del testamento oggi impugnato, per assoluta incompatibilità delle due disposizioni”; (vii) che con il testamento de quo, il de cuius ha violato anche la quota di legittima riservata all'odierna ricorrente, per aver ceduto l'intero asse ereditario ai nipoti, in violazione dei diritti successori riservati per legge all'attrice con conseguente diritto della stessa ad essere reintegrata nella quota ereditaria ad ella riservata sull'asse del coniuge deceduto.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio i convenuti indicati in epigrafe contestando la fondatezza, sotto ognuno dei profili dedotti da parte attrice, della domanda preliminare intesa alla declaratoria di nullità del testamento olografo del de cuius che li ha istituiti eredi, affermando che la clausola finale 4 R.G. n. 8038/2021
apposta nel testamento olografo (”tengo a precisare che alla morte di me e moglie tutti i miei beni vanno ai nipoti”) dal de cuius Persona_1
non possa essere affatto considerata condizione sospensiva apposta alla precedente istituzione ad erede;
né tantomeno presenta profili di contraddittorietà con la stessa;
dovendosi intendere piuttosto secondo il complessivo tenore letterale del testamento, ed avuto riguardo al canone interpretativo del c.d. favor testamenti, quale costituzione di usufrutto generale sull'intero asse ereditario del de cuius in favore della coniuge, riconducibile all'intento di tutela degli interessi della consorte ed odierna attrice . Parte_1
Alla stregua dell'opzione interpretativa rassegnata, i convenuti hanno altresì contestato la fondatezza della domanda proposta in via subordinata da parte attrice intesa alla riduzione delle disposizioni testamentarie, asseritamente lesive della quota ereditaria ad ella riservata ex lege;
dovendosi imputare alla sua quota ereditaria il valore dell'usufrutto generale sull'intero patrimonio relitto assegnatole dal testatore, di valore stimato da consulenza di parte in euro 15.981,00 (valore commerciale dei beni componenti l'asse), con esclusione della lamentata pretermissione.
Integrato il contraddittorio nei confronti di (non Persona_3
costituitasi in giudizio nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti dell'atto di citazione ad integrazione del contraddittorio) germana del de cuius e dunque Persona_1
litisconsorte necessaria nel presente giudizio, in relazione alla domanda di accertamento della nullità del testamento olografo di costui (comportante l'apertura della successione ex lege in favore di tutti i chiamati ex art. 582 c.c.); sono stati assegnati alle parti termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. indi, inutilmente tentata la conciliazione delle parti, poiché documentalmente istruita in ordine alla domanda preliminare intesa alla declaratoria di nullità del
5 R.G. n. 8038/2021
testamento del de cuis, la causa è stata spedita in decisione al Collegio con assegnazione alle parti di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*°*°*
Così sinteticamente riportati i termini della controversia, si ricorda che ai sensi dell'art. 189 c.p.c. la rimessione della causa in decisione per la decisione di una domanda preliminare, investe il
Collegio della decisione dell'intera controversia.
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Deve essere innanzitutto esaminata la domanda volta all'accertamento della nullità del titolo testamentario di devoluzione dell'asse ereditario relitto dal de cuius, avente carattere pregiudiziale rispetto all'ulteriore domanda, proposta da parte attrice, intesa alla riduzione delle medesime disposizioni testamentarie poiché lesive della quota riservata ex lege alla coniuge del testatore.
Lo scrutinio di tale domanda impone al Tribunale, attraverso un'attività di interpretazione della scheda testamentaria, di accertare e determinare se il testatore, con le disposizioni di ultima volontà, abbia imposto una condizione illecita comportante vincoli sui beni costituenti il proprio asse ereditario, idonei ad incorrere nel divieto di patti successori e di sostituzione fedecommissaria, come affermato - seppure genericamente - da parte attrice;
oppure, come sostenuto da parte convenuta, abbia inteso costituire in favore della coniuge l'usufrutto sua vita natural durante su tutti i propri beni, al contempo istituendo i nipoti eredi universali sui beni medesimi beni gravati dal detto diritto di godimento in favore della propria coniuge.
È allora innanzi tutto a dirsi che secondo la giurisprudenza di legittimità: “nell'interpretazione del testamento il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art.
1362 c.c., - applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria - quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale "mortis causa", salvaguardando 6 R.G. n. 8038/2021
il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento (vedi "ex multis" Cass. 21-2-2007 n. 4022), dovendo quindi interpretare l'atto nel senso in cui esso possa avere un qualche effetto giuridico piuttosto che nel senso in cui non ne avrebbe alcuno (Cass. 28-8-1986 n. 5278; Cass. 30-5-
1987 n. 4814)” (Cass., n. 23278/2013).
In tema di interpretazione del testamento, caratterizzata rispetto all'interpretazione del contratto, da una più attenta e penetrante ricerca della effettiva volontà del de cuius, l'interprete è invero tenuto a valorizzare, procedendo a una loro globale valutazione, tutti gli elementi di carattere testuale (ed in via residuale ed extratestuale) che valgano comunque a rivelare e a chiarire sul piano logico quale sia stata la effettiva volontà del testatore, anche se espressa in termini impropri e inadeguati e comunque non rispondenti al significato letterale ed oggettivo e socialmente riconoscibile delle espressioni usate dal de cuius, con possibilità di attribuire alle parole della scheda testamentaria un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si prestino ad esprimere in modo più adeguato e coerente la reale intenzione del testatore, assicurando per quanto è possibile la conservazione dei relativi effetti e privilegiando, quindi, nei casi dubbi, a salvaguardia del favor testamenti, la interpretazione che conduca a un siffatto risultato (Cass., n. 12861/1993). La ricerca della reale intenzione dell'autore della scheda testamentaria e la concreta portata di questa vanno individuate in funzione degli scopi (criterio teleologico) che il de cuius ha inteso perseguire, tenendo conto della cultura, della mentalità, dell'ambiente di vita (Cass., n. 110/1984), della personalità e della condizione sociale del testatore (Cass., n.
3972/1984), nonché delle circostanze che furono presenti alla sua coscienza idonee ad influire sulla determinazione della sua volontà e che valgano e rilevare le ragioni e il contenuto delle disposizioni testamentarie e le finalità con esse perseguite ponendo attenzione al grado di parentela od affinità del testatore con i vari chiamati, al valore che ha inteso attribuire a tali rapporti, al suo modo di pensare in 7 R.G. n. 8038/2021
merito alla famiglia, ai bisogni e agli interessi che ha inteso garantire e soddisfare.
Alla stregua dei principi come sopra compendiati deve essere interpretata la scheda testamentaria redatta dal de cuius, che secondo la trascrizione contenuta in seno al verbale di sua pubblicazione del 27 marzo 2018 (rep. N. 5764, e racc. n. 4375 degli atti del Notaio Dott.ssa
) ha il seguente tenore: “In data 3/01/2008 nel pieno delle Persona_2
mie facoltà di intendere e di vuolere indico nel presente tutto le mie ultime volontà e cioè di lasciare Eredi Universali, tutti i miei bene Materiali,
Consistenti in beni mobilie immobili e denaro, ai miei nipoti figli di mia sorella che per me si sono prodiggiati nella vita, a sostenermi e curarmi. Per_3
I nipoti , Luigi, e Parte_5 CP_1 Parte_6
lascio la benedizione.
[...]
Palermo 03/01/2008. Tengo a precisare alla morte di me e moglie
tutti i miei beni vanno ai nipoti”. Persona_1
È pacifico tra le parti che il primo periodo della scheda contenga una chiara ed inequivoca istituzione ad eredi universali in favore dei nipoti del de cuius, odierni convenuti.
Le parti controvertono invece, nei termini sopra riportati, sulla portata (e le relative conseguenze in termini di validità dell'intera scheda) della chiosa aggiunta dal testatore, successivamente l'apposizione della data, con cui egli, con l'espresso intento di precisare la precedente disposizione ha disposto: “alla morte di me e moglie tutti i miei beni vanno ai nipoti”. Persona_1
Sotto un primo profilo, alla luce dei principi ermeneutici sopra compendiati, non emergono in seno alla scheda testamentaria indici di un patto commissorio, asseritamente avente ad oggetto il patrimonio della propria coniuge, odierna attrice, per il tempo in cui costei avrebbe cessato di vivere.
La tesi, argomentata dall'attrice, alla stregua della sola circostanza extratestuale attinente alla comproprietà in capo ai coniugi, in ragione della quota di ½ ciascuno, della gran parte dei
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beni immobili componenti l'asse ereditario relitto;
non trova alcun riscontro testuale in seno alla scheda testamentaria.
Avuto riguardo al tenore letterale delle disposizioni in esame, emerge invero che, a differenza di quanto affermato dall'attrice,
l'ultima disposizione recata dal testamento ha ad oggetto esclusivamente i beni a costui facenti capo, riferendosi egli espressamente a “i miei beni”, coerentemente con la precedente disposizione testamentaria con cui egli ha istituito i nipoti, odierni convenuti, suoi eredi universali, con riferimento letteralmente ai “miei beni materiali, consistenti i mobili e immobili e denaro”. L'aggettivo “miei” utilizzato espressamente dal de cuius con riguardo ai beni a cui si riferisce in entrambe le disposizioni, conduce ad escludere che quelli oggetto della disposizione finale possano essere intesi come beni appartenenti ad entrambi i coniugi, in contrasto con il tenore letterale del testo scritto e l'intenzione del de cuius che esso manifesta.
Sotto altro profilo, è destituita di fondamento la prospettazione, del tutto genericamente rassegnata da parte attrice, secondo cui il combinato delle due disposizioni testamentarie costituisce una sostituzione fedecommissaria tra l'istituita (la moglie) e i sostituti (i nipoti), vietata dalla legge ex art. 692 c.c., costituente condizione illecita idonea ad inficiare la validità dell'intero testamento.
Giova precisare al riguardo sul piano generale, che la sostituzione fedecommissaria è la disposizione testamentaria caratterizzata da una doppia istituzione, l'una in favore di un primo istituito, efficace fin dall'apertura della successione, l'altra in favore di un secondo istituito, efficace dal momento della morte del primo il quale, in caso di fedecommesso, non è libero di disporre del patrimonio relitto, dovendo conservarlo per restituirlo al secondo istituito.
L'istituzione posteriore, dunque, deve avere effetto dopo la morte dell'istituito anteriormente, il quale ha, perciò, l'obbligo di
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conservare l'eredità onde poterla restituire, così come gli è pervenuta, all'erede sostituito.
Dal fedecommesso tipico va tenuto distinto il c.d. fedecommesso de residuo, che si caratterizza, invero, al pari del fedecommesso tipico, per la duplice vocazione e per l'ordine successivo delle chiamate, ma si distingue, invece, da quest'ultimo in quanto non vi è per l'istituito l'obbligo di conservare ma solo di restituire: solo il c.d. residuo verrà, cioè, automaticamente, per effetto della morte del primo chiamato, sulla base dell'originaria disposizione testamentaria, devoluto al chiamato successivo. Il beneficiario istituito, sia esso erede o legatario, potrà pertanto liberamente disporre dei beni ricevuti per atti tra vivi, essendogli preclusa unicamente la possibilità di disporre dei medesimi per testamento.
Ai sensi dell'art. 692, comma 5, c.c., la sostituzione fedecommissaria che non presenti i ristretti e rigorosi requisiti del fedecommesso assistenziale (in favore dell'incapace) previsti nei precedenti commi della stessa disposizione normativa (ed introdotte per effetto della Legge di riforma del diritto di famiglia L. 19 maggio
1975, n. 151) è nulla, e non sanabile ex art. 590 c.c., perché contraria al generale divieto posto al testatore di prevedere vincoli alla libertà di alienazione dei beni devoluti all'erede.
Ciò posto, la nullità prescritta dalla legge, colpisce solo la sostituzione, lasciando valida l'istituzione ad erede.
Viceversa, la nullità all'intero testamento discenderebbe esclusivamente, secondo il principio generale sotteso dalle disposizioni di cui agli artt. 626 o 647 c.c., ove la sostituzione costituisse l'unico motivo che ha determinato il testatore a testare.
Dai principi sopra richiamati discende pertanto che perché si abbia sostituzione fedecommissaria, occorre la doppia vocazione (nel senso, cioè, che il testamento deve contenere due o più disposizioni dei medesimi beni a favore di due o più persone chiamate a succedere
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l'una dopo l'altra, di modo che al sostituito è devoluta l'eredità del testatore non già direttamente da costui, ma indirettamente a mezzo del chiamato anteriore, gravato dall'obbligo della restituzione),
l'obbligo di conservare per restituire i beni (obbligo che può evincersi anche implicitamente dal tenore della scheda e delle disposizioni contenute) e l'ordine successivo delle due chiamate, presenti contemporaneamente nelle disposizioni testamentarie: l'istituito ed il sostituito debbono venire chiamati in forza di un'unica volontà, nello stesso momento, per lo stesso oggetto e al medesimo titolo, in modo che il secondo succede solo dopo il decesso del primo, su cui grava l'obbligo di conservare per trasmettere i beni ereditari.
Se, invece, i titoli sono diversi e tra loro compatibili, come nel caso in cui uno abbia avuto attribuito l'usufrutto e l'altro la nuda proprietà, non si ha sostituzione fedecommissaria e in tal caso i chiamati non succedono l'uno dopo l'altro, ma contemporaneamente.
Ciò posto in termini generali, a sostegno della diversa prospettazione rassegnata, parte convenuta ha richiamato l'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la disposizione con la quale il "de cuius" lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene o dell'intero complesso dei beni ereditari non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria, ma quelli di una formale istituzione di erede, “quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, i chiamati non succedano l'uno all'altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della espansiva> della proprietà” (si vedano tra le altre, Cass. ord. n.
25698/2018; Cassazione civile, sez. II , 20/10/2014, n. 22168; Cass.
2.7.1991 n. 7276; 20.2.1993 n. 2088; nonché Cassazione civile sez. II,
18/09/1998, n.9320 che ha osservato come: “nella interpretazione di una disposizione testamentaria con riguardo alla previsione dell'attribuzione
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(separata) simultanea, a distinti soggetti, della nuda proprietà e dell'usufrutto dei beni ereditari oppure di una sostituzione fedecommissaria,
è decisivo il criterio secondo cui la sostituzione fedecommissaria non è ravvisabile quando, indipendentemente dalla terminologia usata, dalla struttura della disposizione emerga l'attribuzione ai chiamati in via successiva di due diritti diversi, rispettivamente di godimento - ancorché dell'intero compendio dei beni ereditari - al primo e di nuda proprietà al secondo, giacché in tale ipotesi erede è soltanto il nudo proprietario, il quale può esercitare i relativi poteri fin dall'apertura della successione. Al contrario, è ipotizzabile una istituzione con sostituzione fedecommissaria qualora il testatore, pur adoperando la terminologia corrispondente ad una attribuzione separata di usufrutto e di nuda proprietà, abbia attribuito all'onerato dell'usufrutto diritti ed obblighi incompatibili con la qualità di usufruttuario e spettanti invece all'erede oppure abbia condizionato
l'acquisto della qualità di erede del secondo alla sua sopravvivenza al primo”).
Orbene, passando all'esame della scheda testamentaria che ci occupa, e facendo applicazione dei principi affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità; i criteri ermeneutici di interpretazione del testamento, e dunque il criterio testuale e sistematico, in concorso con l'età e le condizioni culturali del de cuius desumibili dal testamento e dagli atti di causa, depongono a favore della prospettazione di parte convenuta, pur in assenza di un'espressa attribuzione alla coniuge dell'usufrutto generale sui beni componenti l'asse ereditario relitto dal de cuius.
In senso contrario alla configurabilità di una duplice chiamata in ordine successivo operata dal de cuius, la prima in favore dell'attrice, e la seconda in favore dei propri nipoti, depone innanzitutto il tenore testuale della scheda (Cassazione civile, sez. II , 20/10/2014 , n. 22168).
A fronte della chiara, inequivoca, oltre che motivata, istituzione ad eredi universali dei propri nipoti, la successiva diposizione finale
(“tengo a precisare che dopo morte mia e di mia moglie i miei beni vanno ai nipoti”), redatta dal testatore successivamente, non ha equivalente
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tenore espresso di istituzione ad erede della propria coniuge;
viceversa l'espressa locuzione utilizzata dal testatore per introdurla
(“tengo a precisare”) la pone necessariamente in posizione secondaria ed accessoria rispetto alla devoluzione a titolo universale della propria eredità prima disposta, in modo solenne e motivato, in favore degli odierni convenuti.
Inoltre, il testatore attribuisce la qualifica di erede in modo espresso esclusivamente ai propri nipoti, peraltro in modo solenne, mentre in nessuna parte del testamento si ritrova tale indicazione riferita alla coniuge
L'interpretazione testuale e sistematica delle due disposizioni depone pertanto nel senso di ritenere che la seconda abbia, nell'intenzione del testatore, la funzione di circoscrive la portata della prima, a tutela degli interessi successori della propria coniuge, potendo al più la disposizione finale avere la consistenza di una condizione sospensiva dell'unica delazione fatta in favore dei nipoti, ai sensi dell'art. 633 c.c..; e tuttavia gli ulteriori elementi di seguito compendiati conducono ad escludere che la chiamata disposta in favore dei nipoti del de cuius sia subordinata alla loro sopravvivenza alla coniuge del testatore, così incorrendo nel risultato vietato dall'art. 692 comma V c.c..
A fronte dell'intento, chiaramente manifestato de cuius con l'aggiunta della postilla in parola, di consentire vita natural durante alla coniuge di godere dei di lui beni, pur mantenendo fermo il lascito ereditario disposto in favore dei nipoti, ricorrono indici idonei a deporre nel senso della volontà del testatore di costituire in favore della coniuge un legato di usufrutto generale sui beni dallo stesso relitti. Depongono in tal senso: - il modesto livello culturale del testatore desumibile dal tenore letterale del testamento, l'età di costui
(avente l'età di ottanta anni al momento della redazione della scheda), che consentono di ritenere che il de cuius non avesse cognizioni
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giuridiche sufficienti a consentirgli di individuare compiutamente l'istituto corrispondente all'intento da costui perseguito;
- la presumibile epoca del matrimonio contratto con la coniuge, desumibile dalla di lei affermazione circa la perduranza del rapporto coniugale da oltre 40 anni all'epoca del decesso del de cuius, e dunque in epoca antecedente al 1978 (epoca di entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia) che consente di ritenere verosimile che, pur non essendo in grado di indicarlo compiutamente, al testatore fosse presente il preesistente istituto dell'usufrutto generale spettante al coniuge superstite, sull'asse relitto del de cuius.
Pertanto, a fronte del tenore letterale delle disposizioni testamentarie, tenuto conto: - del carattere accessorio della postilla finale redatta dal testatore rispetto alla disposizione principale contenente l'istituzione dei nipoti a propri eredi universali, espressa in modo chiaro, esplicito e motivato;
- dell'intento esplicito perseguito dal testatore con detta clausola finale consistente nell'evitare che la propria coniuge fosse estromessa dalla disponibilità dei beni da costui relitti per tutta la durata della sua vita;
ricorrono indici testuali, che in concorso con le condizioni del de cuius, alla luce del favor testamenti, inducono ad interpretare la disposizione accessoria come avente l'effetto di circoscrivere, sul piano oggettivo, l'istituzione ad eredi fatta dal de cuius in favore dei propri nipoti, gravando l'asse ereditario a costoro devoluto dal legato di usufrutto generale in favore della propria coniuge, tenuto altresì conto della prevedibile premorienza di costei, per ragioni anagrafiche, rispetto ai nipoti istituiti eredi.
Ad avviso del Collegio, l'interpretazione sopra compendiata è quella più conforme ai principi sopra compendiati che presiedono all'interpretazione del testamento e che impongono, come ricordato, di procedere una globale valutazione di tutti gli elementi di carattere testuale (ed in via residuale ed extratestuale) della scheda che valgano a rivelare e a chiarire sul piano logico quale sia stata la
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effettiva volontà del testatore, anche se espressa in termini impropri e inadeguati o comunque non rispondenti al significato letterale ed oggettivo e socialmente riconoscibile delle espressioni usate, al fine di attribuire alle parole della scheda testamentaria il significato, anche se diverso da quello letterale, più adeguato e coerente la reale intenzione del testatore, privilegiando, quindi, nei casi dubbi, a salvaguardia del favor testamenti, quella tra le possibili interpretazioni che assicuri per quanto è possibile la conservazione dei relativi effetti, piuttosto che l'inefficacia di talune o tutte le disposizioni testamentarie.
Pertanto, in ossequio al favor testamenti, il testamento olografo di (nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1
a Palermo deceduto in data 10.02.2018) datato 3.01.2008, pubblicato a verbale rep. N. 5764, e racc. n. 4375 del 27 marzo 2018 del Notaio
Dott.ssa , deve essere interpretato come contenente la Persona_2
devoluzione a titolo universale in favore degli odierni convenuti
, e Parte_2 Controparte_2
, dell'asse ereditario relitto dal de cuius, gravato da Parte_4
legato di usufrutto generale in favore della di lui coniuge, sua vita natural durante.
Per queste ragioni la domanda attorea intesa all'accertamento della nullità del testamento olografo redatto da Persona_1 datato 3.01.2008, pubblicato a verbale rep. N. 5764, e racc. n. 4375 del
27 marzo 2018 del Notaio Dott.ssa attrice è infondata, Persona_2 sotto tutti i profili dedotti, e come tale deve essere rigettata, al pari della conseguenziale domanda intesa alla declaratoria di apertura della successione ex lege del de cuius.
*°*°*
Aldilà delle espressioni utilizzate, l'ulteriore domanda proposta in via gradata da parte attrice, va qualificata come intesa alla declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, del testamento del de
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cuius per lesione della quota ad ella riservata sull'asse relitto dal coniuge, ed al conseguimento della reintegra di detta quota, nella misura a ciò necessaria.
Parte attrice ha formulato la domanda sul presupposto di essere pretermessa dalla successione proprio coniuge. il Tribunale ritiene che detta domanda non possa essere vagliata per le ragioni di seguito esposte.
Dalla ritenuta portata della scheda testamentaria di Per_1
discende egli ha istituito eredi i propri nipoti attribuendogli
[...]
la proprietà (nuda) di tutti i propri beni;
indi ha lasciato al coniuge l'usufrutto generale sui medesimi beni, disposizione, quest'ultima, da qualificarsi in termini di legato, atteso che, secondo l'opinione maggiormente consolidata, “il lascito avente ad oggetto l'usufrutto, generale o pro quota, dell'asse ereditario costituisce legato, poiché
l'usufruttuario non subentra in rapporti qualitativa-mente eguali a quelli del defunto e la sua responsabilità per i debiti deriva dal meccanismo dell'art.
1010 c.c. e non dalla qualità di erede (cfr, Cass., 33011 del 2023Cass., n.
13868 del 2018; Cass. n. 1557 del 2010Cass. n. 4435 del 2009).
Secondo orientamento già espresso da questo Tribunale, il
Collegio ritiene che la fattispecie venutasi a delineare coincida con quella descritta al comma secondo dell'art. 550, avendo il testatore disposto in favore dei figli della “nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile”.
Secondo l'opinione più accreditata, infatti -data l'identità di ratio- l'art. 550 si applica anche allorquando al legittimario (nella specie ) sia attribuito un legato e non Parte_1 soltanto nell'ipotesi in cui il legittimario sia istituito erede.
Ebbene, in presenza dei presupposti delineati dall'art. 550 c.c., al legittimario compete la scelta -comunemente nota come cautela sociniana- tra l'eseguire la disposizione testamentaria, ovvero abbandonare la disponibile, os-sia -in tal ultimo caso- conseguire la quota corrispondente alla legittima in piena proprietà (si veda, 16 R.G. n. 8038/2021
esemplificativamente Cass., sent. n. 3894/2012: “la cautela sociniana, disciplinata dall'art. 550 cod. civ., si inserisce nel sistema successorio come strumento di garanzia del diritto al-la legittima in piena proprietà. Tale disposizione, nell'ipotesi che il testatore abbia disposto di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile
(comma 1) o della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile
(comma 2), attribuisce al legittimario, al quale, rispettivamente, sia stata assegnata la nuda proprietà ovvero l'usufrutto della disponibile (o di parte di essa), il potere di incidere unilateralmente sulla successione, senza ricorrere all'azione di riduzione. In sostanza il riservatario, senza verificare oggettivamente se vi sia stata o meno una le-sione della quota di legittima, esercita un diritto potestativo sulla base di una valutazione soggettiva e può cosi pretendere la legittima in piena proprietà, "abbandonando" il resto, cioè la nuda proprietà o l'usufrutto della disponibile, ovvero conseguire la disposizione che lo riguarda (Cass., Sez. 2, 29 dicembre 1970, n. 2782) Questa
Corte ha già affermato (Sez. 2, 7 ottobre I960, n. 2599; Sez. 2, 18 gennaio
1995, n. 511, cit.; e v. , per la stessa soluzione sotto il vigore del codice del
1865, Sez. 1, 3 dicembre 1937) che la scelta non si sostanzia in una rinunzia all'eredità, ma in una opzione di cui la legge non determina la forma;
non sono quindi necessario le solennità richieste dall'art. 519 cod. civ., potendo la scelta stessa provarsi con testimoni o per presunzioni, anche se trattasi di usufrutto o nuda proprietà riflettenti beni immobili, e potendo essa effettuarsi sia espressamente che tacita-mente. Ora, la formulazione della domanda giudiziale può anche e di per sè costituire manifestazione della volontà del legittimario di avvalersi, ricorrendone i presupposti, del rimedio di cui all'art.550 cod. civ., al fine di conseguire il diritto alla legittima in piena proprietà”).
Ciò posto, ai fini che qui interessano, si evidenzia che cautela sociniana e azione di riduzione hanno presupposti e finalità del tutto differenti, poiché la prima prescinde dalla sussistenza di una lesione quantitativa e, permettendo al legittimario di acquisire in forza di una semplice scelta (qualificabile in termini di diritto potestativo) la piena
17 R.G. n. 8038/2021
proprietà della quota di riserva, persegue un evidente scopo di semplificazione, accordandogli tutela senza dovere darsi corso a quelle complesse operazioni che notoria-mente occorrono ai fini della verifica della lesione e per l'esperimento dell'azione di riduzione.
Soprattutto, data la radicale diversità (di presupposti, finalità e meccanismo di operatività) tra i due istituti, l'opinione cui si dà seguito in questa sede ritiene non ammissibile il concorso tra le due
“azioni”.
Difatti, ove il legittimario si trovi nella situazione delineata dall'art. 550 c.c., l'unica scelta che l'ordinamento gli concede -in dipendenza della valutazione di impronta soggettiva allo stesso rimessa- è tra l'eseguire la disposizione testamentaria ovvero abbandonare la disponibile, dovendosi, per converso, ritenere precluso l'esercizio dell'azione di riduzione (in tal senso, v. Cass., sent.
n. 28962/23 e ancor più chiaramente Cass., sent. n. 33011/23, ove si legge “Così riassunta la ratio che sottende la norma in esame, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, deve piuttosto sottolinearsi come sia del tutto costante l'orientamento del giudice di legittimità, sebbene manifestatosi in non frequenti occasioni, per cui il potere attribuito dalla norma al legittimario di incidere unilateralmente sulla successione, prescinde dall'esercizio dell'azione di riduzione, la quale, impostata sul concetto di lesione quantitativa, non assicura al legittimario la qualità (piena proprietà) oltre che la quantità della legittima. Risulta perciò conforme a diritto la soluzione del giudice di appello che ha sostenuto che, a voler inquadrare le previsioni testamentarie oggetto di causa nella disciplina di cui all'art. 550 c.c., risultava escluso che l'attrice potesse far valere il diritto alla quota di riserva avvalendosi dell'azione di riduzione, dovendo piuttosto esercitare il diritto potestativo di abbandono della parte di nuda proprietà eccedente la legittima”).
Per quanto sopra, la domanda di riduzione spiegata dall'attrice deve essere dichiarata inammissibile.
*°*°*
18 R.G. n. 8038/2021
In ragione della natura definitiva della presente sentenza, con la quale sono state definite tutte le domande proposte dalle parti, in questa sede devono essere ripartiti gli oneri di lite.
Tenuto conto della complessità delle questioni trattate, e della condotta processuale di parte attrice adoperatasi per la conciliazione della causa (non andata a buon fine), ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. (come interpolato dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018) per disporre la compensazione parziale, in ragione di ½, delle spese di lite tra le parti.
Per la restante parte, gli oneri processuali sono posti a carico della parte attrice (soccombente), e si liquidano, come in dispositivo secondo valori compresi tra i parametri minimi (in relazione alla sola fase istruttoria in considerazione della natura documentale della controversia) e medi recati, per lo scaglione di riferimento (da determinarsi come compreso tra euro 52.001,00 ed 260.000,00 in ragione del valore dell'intero asse risultanti dalle perizie di stima rispettivamente prodotte dalle parti), dalle tabelle allegate al D.M. n.
147/2022, applicabili ratione temporis.
Non merita accoglimento la domanda proposta dai convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sia per difetto dei presupposti relativi o alla colpa grave, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche oggetto del giudizio;
sia in ragione della mancata allegazione di un danno ulteriore rispetto alla sopportazione degli oneri di difesa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI PALERMO - SEZIONE SECONDA CIVILE -, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, nel contradditorio delle parti, nella controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
1) RIGETTA, per le ragioni di cui in parte motiva, le domande proposte da parte attrice;
2) COMPENSA parzialmente, in ragione di ½, le spese di lite tra le parti,
19 R.G. n. 8038/2021
3) NA l'attrice , alla rifusione, Parte_1
in favore dei convenuti, in solido tra loro della restante parte delle spese di lite che liquida in euro che liquida in euro 5.634,00 (pari ad ½ di 11.268,00) per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
4) RIGETTA la domanda proposta dai convenuti ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 13.12.2024.
IL GIUDICE EST./REL.
Dott.ssa NA MA IT
IL PRESIDENTE
Dott.ssa CC CA
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
- SEZIONE SECONDA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa MONICA STOCCO - PRESIDENTE -
2) dott.ssa SIMONA MARIA CIPITÌ - GIUDICE REL./EST -
3) dott. STEFANO SAJEVA - GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 8031 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2021, rimessa al Collegio, per la decisione, previa concessione, ai sensi dell'art. 190, comma secondo, cod. proc. civ., avente ad oggetto “impugnazione di testamento olografo –riduzione per lesione di legittima, promossa
DA
(C.F.: ), nata a Parte_1 C.F._1
Palermo il 14.05.1942, residente in [...], e domiciliata, ai fini del presente giudizio in Palermo, Via Nicolò Turrisi
n. 48 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Trapani (PEC:
, che la rappresenta e difende giusta Email_1
procura in calce al presente atto
- ATTRICE -
CONTRO
(CF nata a Controparte_1 C.F._2
CA ID l'11/09/1966 e ivi residente in [...];
1 R.G. n. 8038/2021
(CF: ) nato a Parte_2 C.F._3
IL (CL) il 4/08/1969 e residente a [...]; CF: Parte_3
) nato a [...] il [...] ed ivi C.F._4
residente in [...]; Parte_4
(CF: nata a [...] il
[...] CodiceFiscale_5
15/08/1958 e residente a [...] in Via Ottavi
Giuseppe 9, tutti elettivamente domiciliati in CA ID (PA) alla
Via Pucci 44, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Giovanni Loforte,
(P.E.C. che li rappresenta e Email_2
difende per procura in atti
-
CONVENUTI-
*°*°*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), così come certamente quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia l'atto introduttivo dell'attrice, che la comparsa di costituzione della convenuta, sia, infine, i successivi atti e verbali di causa.
*°*°*
La presente controversia trae origine dall'atto introduttivo del presente giudizio con il quale ha Parte_1
2 R.G. n. 8038/2021
convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale in intestazione, i convenuti indicati in epigrafe, al fine di ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni di merito:
In via preliminare:
“dichiarare la nullità del testamento olografo del Sig. Per_1 nato a [...] il [...] e deceduto il 10.02.2018,
[...] pubblicato dal Notaio Dott.ssa il 27.03.2018 Rep. N. 5764 Persona_2
Raccolta n. 4375 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Palermo
1 il 03.04.2018 al n. 4004-1T, in quanto sottoposto a condizione sospensiva contra legem nonché in palese violazione della quota di legittima spettante alla ricorrente.
Per l'effetto, dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge.
Nel merito ed in via principale
- Ricostruire ed accertare l'intero patrimonio ereditario del de cuius e dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie nella parte in cui ledono le quote legittime.
- Disporre il reintegro della quota legittima dell'attore mediante la riduzione della disposizione testamentaria resa a favore dei nipoti
A fondamento della domanda proposta in giudizio, l'attrice ha dedotto che: (i) in data 10.02.2018 è deceduto Persona_1
(nato a [...] - Pa - il 22.03.1928), con cui era coniugata da oltre 40 anni;
(ii) di avere appreso dopo la morte del coniuge, che costui aveva inaspettatamente redatto testamento olografo, pubblicato a verbale del notaio del 27/03/2018 Rep. N. 5764 Persona_2
Raccolta n. 4375 su richiesta dei nipoti e Parte_2
figli di germana del de cuius; (iii) Controparte_1 Persona_3
che con il predetto testamento il de cuius aveva nominato quali suoi eredi universali i predetti nipoti e Parte_2 CP_1
nonché i di loro germani e
[...] Parte_3 Parte_2
3 R.G. n. 8038/2021
, seppure, come poi specificato con un'aggiunta in calce, solo alla Per_4
morte della propria moglie odierna attrice;
(iv) che, in particolare, con il predetto testamento, dopo avere istituito espressamente eredi i predetti nipoti, il de cuius, aggiungeva una precisazione del seguente tenore: “…tengo a precisare che alla morte di mia moglie tutti i beni vanno ai nipoti…”(v) che, pertanto, dal tenore del testamento emergeva che il de cuius aveva disposto che dopo il proprio decesso e quello della coniuge, tutti i beni dell'asse ereditario, costituiti per la gran parte da beni immobili in comunione con l'attrice sua coniuge in ragione del
50%, fossero attribuiti ai propri nipoti nominati eredi, così premettendo dalla propria successione la coniuge legittimaria, e ponendo altresì in essere un patto successorio, facendo di fatto sorgere un vinculum juris sulla di lei successione;
(vi) che vieppiù la disposizione integra una condizione sospensiva alla delazione ereditaria disposta in favore dei nipoti da considerarsi illecita, poiché posta in palese violazione di quanto sopra esposto nonché di quanto previsto dagli “artt. 590 e ss c.c. e 630 e ss c.c. per aver con detta condizione apposta, disposto anche della volontà della coniuge odierna ricorrente rendendo, pertanto, nulla detta disposizione testamentaria. Annullamento, questo, che rende de facto nullo anche tutto quanto disposto con la precedente parte del testamento oggi impugnato, per assoluta incompatibilità delle due disposizioni”; (vii) che con il testamento de quo, il de cuius ha violato anche la quota di legittima riservata all'odierna ricorrente, per aver ceduto l'intero asse ereditario ai nipoti, in violazione dei diritti successori riservati per legge all'attrice con conseguente diritto della stessa ad essere reintegrata nella quota ereditaria ad ella riservata sull'asse del coniuge deceduto.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio i convenuti indicati in epigrafe contestando la fondatezza, sotto ognuno dei profili dedotti da parte attrice, della domanda preliminare intesa alla declaratoria di nullità del testamento olografo del de cuius che li ha istituiti eredi, affermando che la clausola finale 4 R.G. n. 8038/2021
apposta nel testamento olografo (”tengo a precisare che alla morte di me e moglie tutti i miei beni vanno ai nipoti”) dal de cuius Persona_1
non possa essere affatto considerata condizione sospensiva apposta alla precedente istituzione ad erede;
né tantomeno presenta profili di contraddittorietà con la stessa;
dovendosi intendere piuttosto secondo il complessivo tenore letterale del testamento, ed avuto riguardo al canone interpretativo del c.d. favor testamenti, quale costituzione di usufrutto generale sull'intero asse ereditario del de cuius in favore della coniuge, riconducibile all'intento di tutela degli interessi della consorte ed odierna attrice . Parte_1
Alla stregua dell'opzione interpretativa rassegnata, i convenuti hanno altresì contestato la fondatezza della domanda proposta in via subordinata da parte attrice intesa alla riduzione delle disposizioni testamentarie, asseritamente lesive della quota ereditaria ad ella riservata ex lege;
dovendosi imputare alla sua quota ereditaria il valore dell'usufrutto generale sull'intero patrimonio relitto assegnatole dal testatore, di valore stimato da consulenza di parte in euro 15.981,00 (valore commerciale dei beni componenti l'asse), con esclusione della lamentata pretermissione.
Integrato il contraddittorio nei confronti di (non Persona_3
costituitasi in giudizio nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti dell'atto di citazione ad integrazione del contraddittorio) germana del de cuius e dunque Persona_1
litisconsorte necessaria nel presente giudizio, in relazione alla domanda di accertamento della nullità del testamento olografo di costui (comportante l'apertura della successione ex lege in favore di tutti i chiamati ex art. 582 c.c.); sono stati assegnati alle parti termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. indi, inutilmente tentata la conciliazione delle parti, poiché documentalmente istruita in ordine alla domanda preliminare intesa alla declaratoria di nullità del
5 R.G. n. 8038/2021
testamento del de cuis, la causa è stata spedita in decisione al Collegio con assegnazione alle parti di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*°*°*
Così sinteticamente riportati i termini della controversia, si ricorda che ai sensi dell'art. 189 c.p.c. la rimessione della causa in decisione per la decisione di una domanda preliminare, investe il
Collegio della decisione dell'intera controversia.
*°*°*
Deve essere innanzitutto esaminata la domanda volta all'accertamento della nullità del titolo testamentario di devoluzione dell'asse ereditario relitto dal de cuius, avente carattere pregiudiziale rispetto all'ulteriore domanda, proposta da parte attrice, intesa alla riduzione delle medesime disposizioni testamentarie poiché lesive della quota riservata ex lege alla coniuge del testatore.
Lo scrutinio di tale domanda impone al Tribunale, attraverso un'attività di interpretazione della scheda testamentaria, di accertare e determinare se il testatore, con le disposizioni di ultima volontà, abbia imposto una condizione illecita comportante vincoli sui beni costituenti il proprio asse ereditario, idonei ad incorrere nel divieto di patti successori e di sostituzione fedecommissaria, come affermato - seppure genericamente - da parte attrice;
oppure, come sostenuto da parte convenuta, abbia inteso costituire in favore della coniuge l'usufrutto sua vita natural durante su tutti i propri beni, al contempo istituendo i nipoti eredi universali sui beni medesimi beni gravati dal detto diritto di godimento in favore della propria coniuge.
È allora innanzi tutto a dirsi che secondo la giurisprudenza di legittimità: “nell'interpretazione del testamento il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art.
1362 c.c., - applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria - quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale "mortis causa", salvaguardando 6 R.G. n. 8038/2021
il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento (vedi "ex multis" Cass. 21-2-2007 n. 4022), dovendo quindi interpretare l'atto nel senso in cui esso possa avere un qualche effetto giuridico piuttosto che nel senso in cui non ne avrebbe alcuno (Cass. 28-8-1986 n. 5278; Cass. 30-5-
1987 n. 4814)” (Cass., n. 23278/2013).
In tema di interpretazione del testamento, caratterizzata rispetto all'interpretazione del contratto, da una più attenta e penetrante ricerca della effettiva volontà del de cuius, l'interprete è invero tenuto a valorizzare, procedendo a una loro globale valutazione, tutti gli elementi di carattere testuale (ed in via residuale ed extratestuale) che valgano comunque a rivelare e a chiarire sul piano logico quale sia stata la effettiva volontà del testatore, anche se espressa in termini impropri e inadeguati e comunque non rispondenti al significato letterale ed oggettivo e socialmente riconoscibile delle espressioni usate dal de cuius, con possibilità di attribuire alle parole della scheda testamentaria un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si prestino ad esprimere in modo più adeguato e coerente la reale intenzione del testatore, assicurando per quanto è possibile la conservazione dei relativi effetti e privilegiando, quindi, nei casi dubbi, a salvaguardia del favor testamenti, la interpretazione che conduca a un siffatto risultato (Cass., n. 12861/1993). La ricerca della reale intenzione dell'autore della scheda testamentaria e la concreta portata di questa vanno individuate in funzione degli scopi (criterio teleologico) che il de cuius ha inteso perseguire, tenendo conto della cultura, della mentalità, dell'ambiente di vita (Cass., n. 110/1984), della personalità e della condizione sociale del testatore (Cass., n.
3972/1984), nonché delle circostanze che furono presenti alla sua coscienza idonee ad influire sulla determinazione della sua volontà e che valgano e rilevare le ragioni e il contenuto delle disposizioni testamentarie e le finalità con esse perseguite ponendo attenzione al grado di parentela od affinità del testatore con i vari chiamati, al valore che ha inteso attribuire a tali rapporti, al suo modo di pensare in 7 R.G. n. 8038/2021
merito alla famiglia, ai bisogni e agli interessi che ha inteso garantire e soddisfare.
Alla stregua dei principi come sopra compendiati deve essere interpretata la scheda testamentaria redatta dal de cuius, che secondo la trascrizione contenuta in seno al verbale di sua pubblicazione del 27 marzo 2018 (rep. N. 5764, e racc. n. 4375 degli atti del Notaio Dott.ssa
) ha il seguente tenore: “In data 3/01/2008 nel pieno delle Persona_2
mie facoltà di intendere e di vuolere indico nel presente tutto le mie ultime volontà e cioè di lasciare Eredi Universali, tutti i miei bene Materiali,
Consistenti in beni mobilie immobili e denaro, ai miei nipoti figli di mia sorella che per me si sono prodiggiati nella vita, a sostenermi e curarmi. Per_3
I nipoti , Luigi, e Parte_5 CP_1 Parte_6
lascio la benedizione.
[...]
Palermo 03/01/2008. Tengo a precisare alla morte di me e moglie
tutti i miei beni vanno ai nipoti”. Persona_1
È pacifico tra le parti che il primo periodo della scheda contenga una chiara ed inequivoca istituzione ad eredi universali in favore dei nipoti del de cuius, odierni convenuti.
Le parti controvertono invece, nei termini sopra riportati, sulla portata (e le relative conseguenze in termini di validità dell'intera scheda) della chiosa aggiunta dal testatore, successivamente l'apposizione della data, con cui egli, con l'espresso intento di precisare la precedente disposizione ha disposto: “alla morte di me e moglie tutti i miei beni vanno ai nipoti”. Persona_1
Sotto un primo profilo, alla luce dei principi ermeneutici sopra compendiati, non emergono in seno alla scheda testamentaria indici di un patto commissorio, asseritamente avente ad oggetto il patrimonio della propria coniuge, odierna attrice, per il tempo in cui costei avrebbe cessato di vivere.
La tesi, argomentata dall'attrice, alla stregua della sola circostanza extratestuale attinente alla comproprietà in capo ai coniugi, in ragione della quota di ½ ciascuno, della gran parte dei
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beni immobili componenti l'asse ereditario relitto;
non trova alcun riscontro testuale in seno alla scheda testamentaria.
Avuto riguardo al tenore letterale delle disposizioni in esame, emerge invero che, a differenza di quanto affermato dall'attrice,
l'ultima disposizione recata dal testamento ha ad oggetto esclusivamente i beni a costui facenti capo, riferendosi egli espressamente a “i miei beni”, coerentemente con la precedente disposizione testamentaria con cui egli ha istituito i nipoti, odierni convenuti, suoi eredi universali, con riferimento letteralmente ai “miei beni materiali, consistenti i mobili e immobili e denaro”. L'aggettivo “miei” utilizzato espressamente dal de cuius con riguardo ai beni a cui si riferisce in entrambe le disposizioni, conduce ad escludere che quelli oggetto della disposizione finale possano essere intesi come beni appartenenti ad entrambi i coniugi, in contrasto con il tenore letterale del testo scritto e l'intenzione del de cuius che esso manifesta.
Sotto altro profilo, è destituita di fondamento la prospettazione, del tutto genericamente rassegnata da parte attrice, secondo cui il combinato delle due disposizioni testamentarie costituisce una sostituzione fedecommissaria tra l'istituita (la moglie) e i sostituti (i nipoti), vietata dalla legge ex art. 692 c.c., costituente condizione illecita idonea ad inficiare la validità dell'intero testamento.
Giova precisare al riguardo sul piano generale, che la sostituzione fedecommissaria è la disposizione testamentaria caratterizzata da una doppia istituzione, l'una in favore di un primo istituito, efficace fin dall'apertura della successione, l'altra in favore di un secondo istituito, efficace dal momento della morte del primo il quale, in caso di fedecommesso, non è libero di disporre del patrimonio relitto, dovendo conservarlo per restituirlo al secondo istituito.
L'istituzione posteriore, dunque, deve avere effetto dopo la morte dell'istituito anteriormente, il quale ha, perciò, l'obbligo di
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conservare l'eredità onde poterla restituire, così come gli è pervenuta, all'erede sostituito.
Dal fedecommesso tipico va tenuto distinto il c.d. fedecommesso de residuo, che si caratterizza, invero, al pari del fedecommesso tipico, per la duplice vocazione e per l'ordine successivo delle chiamate, ma si distingue, invece, da quest'ultimo in quanto non vi è per l'istituito l'obbligo di conservare ma solo di restituire: solo il c.d. residuo verrà, cioè, automaticamente, per effetto della morte del primo chiamato, sulla base dell'originaria disposizione testamentaria, devoluto al chiamato successivo. Il beneficiario istituito, sia esso erede o legatario, potrà pertanto liberamente disporre dei beni ricevuti per atti tra vivi, essendogli preclusa unicamente la possibilità di disporre dei medesimi per testamento.
Ai sensi dell'art. 692, comma 5, c.c., la sostituzione fedecommissaria che non presenti i ristretti e rigorosi requisiti del fedecommesso assistenziale (in favore dell'incapace) previsti nei precedenti commi della stessa disposizione normativa (ed introdotte per effetto della Legge di riforma del diritto di famiglia L. 19 maggio
1975, n. 151) è nulla, e non sanabile ex art. 590 c.c., perché contraria al generale divieto posto al testatore di prevedere vincoli alla libertà di alienazione dei beni devoluti all'erede.
Ciò posto, la nullità prescritta dalla legge, colpisce solo la sostituzione, lasciando valida l'istituzione ad erede.
Viceversa, la nullità all'intero testamento discenderebbe esclusivamente, secondo il principio generale sotteso dalle disposizioni di cui agli artt. 626 o 647 c.c., ove la sostituzione costituisse l'unico motivo che ha determinato il testatore a testare.
Dai principi sopra richiamati discende pertanto che perché si abbia sostituzione fedecommissaria, occorre la doppia vocazione (nel senso, cioè, che il testamento deve contenere due o più disposizioni dei medesimi beni a favore di due o più persone chiamate a succedere
10 R.G. n. 8038/2021
l'una dopo l'altra, di modo che al sostituito è devoluta l'eredità del testatore non già direttamente da costui, ma indirettamente a mezzo del chiamato anteriore, gravato dall'obbligo della restituzione),
l'obbligo di conservare per restituire i beni (obbligo che può evincersi anche implicitamente dal tenore della scheda e delle disposizioni contenute) e l'ordine successivo delle due chiamate, presenti contemporaneamente nelle disposizioni testamentarie: l'istituito ed il sostituito debbono venire chiamati in forza di un'unica volontà, nello stesso momento, per lo stesso oggetto e al medesimo titolo, in modo che il secondo succede solo dopo il decesso del primo, su cui grava l'obbligo di conservare per trasmettere i beni ereditari.
Se, invece, i titoli sono diversi e tra loro compatibili, come nel caso in cui uno abbia avuto attribuito l'usufrutto e l'altro la nuda proprietà, non si ha sostituzione fedecommissaria e in tal caso i chiamati non succedono l'uno dopo l'altro, ma contemporaneamente.
Ciò posto in termini generali, a sostegno della diversa prospettazione rassegnata, parte convenuta ha richiamato l'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la disposizione con la quale il "de cuius" lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene o dell'intero complesso dei beni ereditari non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria, ma quelli di una formale istituzione di erede, “quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, i chiamati non succedano l'uno all'altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della espansiva> della proprietà” (si vedano tra le altre, Cass. ord. n.
25698/2018; Cassazione civile, sez. II , 20/10/2014, n. 22168; Cass.
2.7.1991 n. 7276; 20.2.1993 n. 2088; nonché Cassazione civile sez. II,
18/09/1998, n.9320 che ha osservato come: “nella interpretazione di una disposizione testamentaria con riguardo alla previsione dell'attribuzione
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(separata) simultanea, a distinti soggetti, della nuda proprietà e dell'usufrutto dei beni ereditari oppure di una sostituzione fedecommissaria,
è decisivo il criterio secondo cui la sostituzione fedecommissaria non è ravvisabile quando, indipendentemente dalla terminologia usata, dalla struttura della disposizione emerga l'attribuzione ai chiamati in via successiva di due diritti diversi, rispettivamente di godimento - ancorché dell'intero compendio dei beni ereditari - al primo e di nuda proprietà al secondo, giacché in tale ipotesi erede è soltanto il nudo proprietario, il quale può esercitare i relativi poteri fin dall'apertura della successione. Al contrario, è ipotizzabile una istituzione con sostituzione fedecommissaria qualora il testatore, pur adoperando la terminologia corrispondente ad una attribuzione separata di usufrutto e di nuda proprietà, abbia attribuito all'onerato dell'usufrutto diritti ed obblighi incompatibili con la qualità di usufruttuario e spettanti invece all'erede oppure abbia condizionato
l'acquisto della qualità di erede del secondo alla sua sopravvivenza al primo”).
Orbene, passando all'esame della scheda testamentaria che ci occupa, e facendo applicazione dei principi affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità; i criteri ermeneutici di interpretazione del testamento, e dunque il criterio testuale e sistematico, in concorso con l'età e le condizioni culturali del de cuius desumibili dal testamento e dagli atti di causa, depongono a favore della prospettazione di parte convenuta, pur in assenza di un'espressa attribuzione alla coniuge dell'usufrutto generale sui beni componenti l'asse ereditario relitto dal de cuius.
In senso contrario alla configurabilità di una duplice chiamata in ordine successivo operata dal de cuius, la prima in favore dell'attrice, e la seconda in favore dei propri nipoti, depone innanzitutto il tenore testuale della scheda (Cassazione civile, sez. II , 20/10/2014 , n. 22168).
A fronte della chiara, inequivoca, oltre che motivata, istituzione ad eredi universali dei propri nipoti, la successiva diposizione finale
(“tengo a precisare che dopo morte mia e di mia moglie i miei beni vanno ai nipoti”), redatta dal testatore successivamente, non ha equivalente
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tenore espresso di istituzione ad erede della propria coniuge;
viceversa l'espressa locuzione utilizzata dal testatore per introdurla
(“tengo a precisare”) la pone necessariamente in posizione secondaria ed accessoria rispetto alla devoluzione a titolo universale della propria eredità prima disposta, in modo solenne e motivato, in favore degli odierni convenuti.
Inoltre, il testatore attribuisce la qualifica di erede in modo espresso esclusivamente ai propri nipoti, peraltro in modo solenne, mentre in nessuna parte del testamento si ritrova tale indicazione riferita alla coniuge
L'interpretazione testuale e sistematica delle due disposizioni depone pertanto nel senso di ritenere che la seconda abbia, nell'intenzione del testatore, la funzione di circoscrive la portata della prima, a tutela degli interessi successori della propria coniuge, potendo al più la disposizione finale avere la consistenza di una condizione sospensiva dell'unica delazione fatta in favore dei nipoti, ai sensi dell'art. 633 c.c..; e tuttavia gli ulteriori elementi di seguito compendiati conducono ad escludere che la chiamata disposta in favore dei nipoti del de cuius sia subordinata alla loro sopravvivenza alla coniuge del testatore, così incorrendo nel risultato vietato dall'art. 692 comma V c.c..
A fronte dell'intento, chiaramente manifestato de cuius con l'aggiunta della postilla in parola, di consentire vita natural durante alla coniuge di godere dei di lui beni, pur mantenendo fermo il lascito ereditario disposto in favore dei nipoti, ricorrono indici idonei a deporre nel senso della volontà del testatore di costituire in favore della coniuge un legato di usufrutto generale sui beni dallo stesso relitti. Depongono in tal senso: - il modesto livello culturale del testatore desumibile dal tenore letterale del testamento, l'età di costui
(avente l'età di ottanta anni al momento della redazione della scheda), che consentono di ritenere che il de cuius non avesse cognizioni
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giuridiche sufficienti a consentirgli di individuare compiutamente l'istituto corrispondente all'intento da costui perseguito;
- la presumibile epoca del matrimonio contratto con la coniuge, desumibile dalla di lei affermazione circa la perduranza del rapporto coniugale da oltre 40 anni all'epoca del decesso del de cuius, e dunque in epoca antecedente al 1978 (epoca di entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia) che consente di ritenere verosimile che, pur non essendo in grado di indicarlo compiutamente, al testatore fosse presente il preesistente istituto dell'usufrutto generale spettante al coniuge superstite, sull'asse relitto del de cuius.
Pertanto, a fronte del tenore letterale delle disposizioni testamentarie, tenuto conto: - del carattere accessorio della postilla finale redatta dal testatore rispetto alla disposizione principale contenente l'istituzione dei nipoti a propri eredi universali, espressa in modo chiaro, esplicito e motivato;
- dell'intento esplicito perseguito dal testatore con detta clausola finale consistente nell'evitare che la propria coniuge fosse estromessa dalla disponibilità dei beni da costui relitti per tutta la durata della sua vita;
ricorrono indici testuali, che in concorso con le condizioni del de cuius, alla luce del favor testamenti, inducono ad interpretare la disposizione accessoria come avente l'effetto di circoscrivere, sul piano oggettivo, l'istituzione ad eredi fatta dal de cuius in favore dei propri nipoti, gravando l'asse ereditario a costoro devoluto dal legato di usufrutto generale in favore della propria coniuge, tenuto altresì conto della prevedibile premorienza di costei, per ragioni anagrafiche, rispetto ai nipoti istituiti eredi.
Ad avviso del Collegio, l'interpretazione sopra compendiata è quella più conforme ai principi sopra compendiati che presiedono all'interpretazione del testamento e che impongono, come ricordato, di procedere una globale valutazione di tutti gli elementi di carattere testuale (ed in via residuale ed extratestuale) della scheda che valgano a rivelare e a chiarire sul piano logico quale sia stata la
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effettiva volontà del testatore, anche se espressa in termini impropri e inadeguati o comunque non rispondenti al significato letterale ed oggettivo e socialmente riconoscibile delle espressioni usate, al fine di attribuire alle parole della scheda testamentaria il significato, anche se diverso da quello letterale, più adeguato e coerente la reale intenzione del testatore, privilegiando, quindi, nei casi dubbi, a salvaguardia del favor testamenti, quella tra le possibili interpretazioni che assicuri per quanto è possibile la conservazione dei relativi effetti, piuttosto che l'inefficacia di talune o tutte le disposizioni testamentarie.
Pertanto, in ossequio al favor testamenti, il testamento olografo di (nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1
a Palermo deceduto in data 10.02.2018) datato 3.01.2008, pubblicato a verbale rep. N. 5764, e racc. n. 4375 del 27 marzo 2018 del Notaio
Dott.ssa , deve essere interpretato come contenente la Persona_2
devoluzione a titolo universale in favore degli odierni convenuti
, e Parte_2 Controparte_2
, dell'asse ereditario relitto dal de cuius, gravato da Parte_4
legato di usufrutto generale in favore della di lui coniuge, sua vita natural durante.
Per queste ragioni la domanda attorea intesa all'accertamento della nullità del testamento olografo redatto da Persona_1 datato 3.01.2008, pubblicato a verbale rep. N. 5764, e racc. n. 4375 del
27 marzo 2018 del Notaio Dott.ssa attrice è infondata, Persona_2 sotto tutti i profili dedotti, e come tale deve essere rigettata, al pari della conseguenziale domanda intesa alla declaratoria di apertura della successione ex lege del de cuius.
*°*°*
Aldilà delle espressioni utilizzate, l'ulteriore domanda proposta in via gradata da parte attrice, va qualificata come intesa alla declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, del testamento del de
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cuius per lesione della quota ad ella riservata sull'asse relitto dal coniuge, ed al conseguimento della reintegra di detta quota, nella misura a ciò necessaria.
Parte attrice ha formulato la domanda sul presupposto di essere pretermessa dalla successione proprio coniuge. il Tribunale ritiene che detta domanda non possa essere vagliata per le ragioni di seguito esposte.
Dalla ritenuta portata della scheda testamentaria di Per_1
discende egli ha istituito eredi i propri nipoti attribuendogli
[...]
la proprietà (nuda) di tutti i propri beni;
indi ha lasciato al coniuge l'usufrutto generale sui medesimi beni, disposizione, quest'ultima, da qualificarsi in termini di legato, atteso che, secondo l'opinione maggiormente consolidata, “il lascito avente ad oggetto l'usufrutto, generale o pro quota, dell'asse ereditario costituisce legato, poiché
l'usufruttuario non subentra in rapporti qualitativa-mente eguali a quelli del defunto e la sua responsabilità per i debiti deriva dal meccanismo dell'art.
1010 c.c. e non dalla qualità di erede (cfr, Cass., 33011 del 2023Cass., n.
13868 del 2018; Cass. n. 1557 del 2010Cass. n. 4435 del 2009).
Secondo orientamento già espresso da questo Tribunale, il
Collegio ritiene che la fattispecie venutasi a delineare coincida con quella descritta al comma secondo dell'art. 550, avendo il testatore disposto in favore dei figli della “nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile”.
Secondo l'opinione più accreditata, infatti -data l'identità di ratio- l'art. 550 si applica anche allorquando al legittimario (nella specie ) sia attribuito un legato e non Parte_1 soltanto nell'ipotesi in cui il legittimario sia istituito erede.
Ebbene, in presenza dei presupposti delineati dall'art. 550 c.c., al legittimario compete la scelta -comunemente nota come cautela sociniana- tra l'eseguire la disposizione testamentaria, ovvero abbandonare la disponibile, os-sia -in tal ultimo caso- conseguire la quota corrispondente alla legittima in piena proprietà (si veda, 16 R.G. n. 8038/2021
esemplificativamente Cass., sent. n. 3894/2012: “la cautela sociniana, disciplinata dall'art. 550 cod. civ., si inserisce nel sistema successorio come strumento di garanzia del diritto al-la legittima in piena proprietà. Tale disposizione, nell'ipotesi che il testatore abbia disposto di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile
(comma 1) o della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile
(comma 2), attribuisce al legittimario, al quale, rispettivamente, sia stata assegnata la nuda proprietà ovvero l'usufrutto della disponibile (o di parte di essa), il potere di incidere unilateralmente sulla successione, senza ricorrere all'azione di riduzione. In sostanza il riservatario, senza verificare oggettivamente se vi sia stata o meno una le-sione della quota di legittima, esercita un diritto potestativo sulla base di una valutazione soggettiva e può cosi pretendere la legittima in piena proprietà, "abbandonando" il resto, cioè la nuda proprietà o l'usufrutto della disponibile, ovvero conseguire la disposizione che lo riguarda (Cass., Sez. 2, 29 dicembre 1970, n. 2782) Questa
Corte ha già affermato (Sez. 2, 7 ottobre I960, n. 2599; Sez. 2, 18 gennaio
1995, n. 511, cit.; e v. , per la stessa soluzione sotto il vigore del codice del
1865, Sez. 1, 3 dicembre 1937) che la scelta non si sostanzia in una rinunzia all'eredità, ma in una opzione di cui la legge non determina la forma;
non sono quindi necessario le solennità richieste dall'art. 519 cod. civ., potendo la scelta stessa provarsi con testimoni o per presunzioni, anche se trattasi di usufrutto o nuda proprietà riflettenti beni immobili, e potendo essa effettuarsi sia espressamente che tacita-mente. Ora, la formulazione della domanda giudiziale può anche e di per sè costituire manifestazione della volontà del legittimario di avvalersi, ricorrendone i presupposti, del rimedio di cui all'art.550 cod. civ., al fine di conseguire il diritto alla legittima in piena proprietà”).
Ciò posto, ai fini che qui interessano, si evidenzia che cautela sociniana e azione di riduzione hanno presupposti e finalità del tutto differenti, poiché la prima prescinde dalla sussistenza di una lesione quantitativa e, permettendo al legittimario di acquisire in forza di una semplice scelta (qualificabile in termini di diritto potestativo) la piena
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proprietà della quota di riserva, persegue un evidente scopo di semplificazione, accordandogli tutela senza dovere darsi corso a quelle complesse operazioni che notoria-mente occorrono ai fini della verifica della lesione e per l'esperimento dell'azione di riduzione.
Soprattutto, data la radicale diversità (di presupposti, finalità e meccanismo di operatività) tra i due istituti, l'opinione cui si dà seguito in questa sede ritiene non ammissibile il concorso tra le due
“azioni”.
Difatti, ove il legittimario si trovi nella situazione delineata dall'art. 550 c.c., l'unica scelta che l'ordinamento gli concede -in dipendenza della valutazione di impronta soggettiva allo stesso rimessa- è tra l'eseguire la disposizione testamentaria ovvero abbandonare la disponibile, dovendosi, per converso, ritenere precluso l'esercizio dell'azione di riduzione (in tal senso, v. Cass., sent.
n. 28962/23 e ancor più chiaramente Cass., sent. n. 33011/23, ove si legge “Così riassunta la ratio che sottende la norma in esame, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, deve piuttosto sottolinearsi come sia del tutto costante l'orientamento del giudice di legittimità, sebbene manifestatosi in non frequenti occasioni, per cui il potere attribuito dalla norma al legittimario di incidere unilateralmente sulla successione, prescinde dall'esercizio dell'azione di riduzione, la quale, impostata sul concetto di lesione quantitativa, non assicura al legittimario la qualità (piena proprietà) oltre che la quantità della legittima. Risulta perciò conforme a diritto la soluzione del giudice di appello che ha sostenuto che, a voler inquadrare le previsioni testamentarie oggetto di causa nella disciplina di cui all'art. 550 c.c., risultava escluso che l'attrice potesse far valere il diritto alla quota di riserva avvalendosi dell'azione di riduzione, dovendo piuttosto esercitare il diritto potestativo di abbandono della parte di nuda proprietà eccedente la legittima”).
Per quanto sopra, la domanda di riduzione spiegata dall'attrice deve essere dichiarata inammissibile.
*°*°*
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In ragione della natura definitiva della presente sentenza, con la quale sono state definite tutte le domande proposte dalle parti, in questa sede devono essere ripartiti gli oneri di lite.
Tenuto conto della complessità delle questioni trattate, e della condotta processuale di parte attrice adoperatasi per la conciliazione della causa (non andata a buon fine), ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. (come interpolato dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018) per disporre la compensazione parziale, in ragione di ½, delle spese di lite tra le parti.
Per la restante parte, gli oneri processuali sono posti a carico della parte attrice (soccombente), e si liquidano, come in dispositivo secondo valori compresi tra i parametri minimi (in relazione alla sola fase istruttoria in considerazione della natura documentale della controversia) e medi recati, per lo scaglione di riferimento (da determinarsi come compreso tra euro 52.001,00 ed 260.000,00 in ragione del valore dell'intero asse risultanti dalle perizie di stima rispettivamente prodotte dalle parti), dalle tabelle allegate al D.M. n.
147/2022, applicabili ratione temporis.
Non merita accoglimento la domanda proposta dai convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sia per difetto dei presupposti relativi o alla colpa grave, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche oggetto del giudizio;
sia in ragione della mancata allegazione di un danno ulteriore rispetto alla sopportazione degli oneri di difesa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI PALERMO - SEZIONE SECONDA CIVILE -, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, nel contradditorio delle parti, nella controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
1) RIGETTA, per le ragioni di cui in parte motiva, le domande proposte da parte attrice;
2) COMPENSA parzialmente, in ragione di ½, le spese di lite tra le parti,
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3) NA l'attrice , alla rifusione, Parte_1
in favore dei convenuti, in solido tra loro della restante parte delle spese di lite che liquida in euro che liquida in euro 5.634,00 (pari ad ½ di 11.268,00) per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
4) RIGETTA la domanda proposta dai convenuti ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 13.12.2024.
IL GIUDICE EST./REL.
Dott.ssa NA MA IT
IL PRESIDENTE
Dott.ssa CC CA
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