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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dr.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 576/2024 R.G.,
TRA
nato a [...] il [...], ivi domiciliato alla via Petrarca n. Parte_1
5, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo De Santis (cod. C.F._1
fisc. ), presso lo studio del quale elettivamente domicilia in C.F._2
IA (SA), alla via Plava n. 24, il tutto in virtù di procura ad litem(documento n. 01) redatta su supporto cartaceo con sottoscrizione della parte munita di certificazione del difensore e trasmessa/depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale, nella medesima busta telematica di cui al presente atto;
RICORRENTE
E
, ubicato alla via Lago n. 20, IA, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore pro tempore, sig. , via Udine n. 16, Controparte_2
IA (dom.inf. Email_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: All'udienza del 22.10.2024 la parte costituita concludeva come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 25.1.2014 presso il Tribunale di
Salerno ricorreva all'intestata autorità giudiziaria per sentire accolte, nei Parte_1 confronti del resistente, le seguenti conclusioni: “1) in via principale: accertare e CP_1 dichiarare l'inadempimento dell'amministratore condominiale all'obbligo previsto dall'art. 63 disp. att. c.c., e per l'effetto 2) accertato il diritto del ricorrente ad ottenere l'elenco nominativo dei condomini morosi, completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza, dell'indicazione dei millesimi di proprietà e della tabella applicabile e delle somme dovute da ciascun condomino moroso, ordinare e condannare l'amministratore pro tempore del , ubicato alla via Lago n. 20, IA, C.F. Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, sig. , via P.IVA_1 Controparte_2
Udine n. 16, IA, a fornire quanto richiesto;
3) condannare il resistente a corrispondere la somma di euro 190,32 per il costo della mediazione, oltre al pagamento delle relative competenze per detta attività, secondo il giudizio equitativo del tribunale;
4) condannare il resistente ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento della somma di euro 30,00, o a quella somma che il Giudice riterrà equa e di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'invocato accoglimento del presente ricorso, a decorrere da quindicesimo giorno successivo alla notifica dello stesso;
5) condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato.
Deduceva il ricorrente di avere richiesto ed ottenuto dal Giudice di Pace di Eboli il decreto ingiuntivo n. 760/2023 – iscritto al numero di R.G. 1846/2023 – provvisoriamente esecutivo, decreto che – unitamente ad atto di precetto datato 03.10.2023 - è stato notificato in data
08.11.2023; a fronte del persistere dell'inadempimento del resistente condominio, Pt_1 deduceva di avere rivolto all'amministratore condominiale la richiesta di ottenere
[...]
l'elenco nominativo dei condomini morosi, completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza, dell'indicazione dei millesimi di proprietà e della tabella applicabile e delle somme dovute da ciascun condomino moroso (il tutto a mezzo pec datata 29.11.2023 versata in atti).
Narrava il ricorrente che, in riscontro alla richiesta, l'amministratore condominiale con pec del 5.12.2023 richiedeva l'intestazione e l'IBAN su cui effettuare i pagamenti portati dal titolo menzionato;
tal ché esso ricorrente provvedeva, con pec del 6.12.2023, a comunicare i dati che erano stati richiesti per l'adempimento.
Cionondimeno, il ricorrente lamentava che, pur a fronte della successiva pec del 04.01.2024 con cui lo stesso rinnovava l'invito a comunicare i dati dei condomini morosi, alcun riscontro era formalizzato;
d'altro canto, senza esito si rivelava la procedura di mediazione obbligatoria preventivamente avviata.
Tutto ciò premesso e dedotto, il ricorrente articolava le conclusioni già sopra riportate, invocando il disposto dell'art. 63 disp. Att. C.c.
Fissata con decreto la prima udienza, instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio il resistente.
In prima udienza la parte ricorrente si riportava al ricorso, del quale chiedeva l'accoglimento ed, in carenza di attività di natura istruttoria da svolgersi, la causa perveniva per la decisione all'udienza del 22.10.2024, allorché era assegnata in decisione senza termini.
L'odierno ricorrente ha sollecitato il resistente ad ottenere la documentazione e i CP_1 dati dei condomini morosi, in forza del disposto dell'art. 63 disp. att. c.c..
La norma, infatti, legittima i creditori del condominio a chiedere all'amministratore, che è tenuto alla comunicazione, i dati dei condomini morosi: l'amministratore è tenuto a
"comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini".
Indipendentemente, dunque, da eventuale previsione pattizia nel contratto con il terzo,
l'amministratore è espressamente tenuto a comunicare al creditore il nominativo dei condomini morosi: ne deriva che i condomini in regola con i pagamenti possono essere aggrediti solo dopo che il creditore abbia tentato di soddisfarsi sui condomini inadempienti. È stato osservato dai commentatori che dal momento che non è mutata con la riforma del 2012 la formulazione dell'articolo 1123 c.c., la disciplina modificata dell'articolo 63 disp. att. c.c. ha funzione di mitigare rispetto al terzo creditore l'esposizione dei singoli condomini in regola con i pagamenti, costringendo il creditore a soddisfarsi dapprima nei confronti dei condomini morosi. La riforma ha così tentato di riempire un vuoto normativo la cui rilevanza era emersa a maggior ragione dopo l'affermarsi dell'orientamento di legittimità Cass., sez. un., n. 9148/08 per il quale, com'è noto, "conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno", consentendosi così di azionare in sede esecutiva e rispetto ai singoli condomini il titolo conseguito nei confronti del : senza però che fosse chiaro, all'epoca, quali CP_1
strumenti il creditore avesse a disposizione per individuare il debitore cui rivolgersi.
È stato giustamente osservato che la questione involge diversi istituti tipici della materia condominiale, tra cui quello della inapplicabilità del principio dell'apparenza del diritto sia in relazione ai rapporti tra amministratore e condomini Cass., sez. un., n. 5035/02; Cass. n.
22089/07, n. 17039/07 , n. 23994/04 che nei rapporti tra condomini e terzi Cass., n.
23621/17; e, ancora, il tema delle concrete modalità di esecuzione nei confronti del singolo, in ordine al quale i giudici di legittimità hanno affermato Cass., n. 22856/17 che, se relativa alle obbligazioni contratte dall'amministratore, essa può avere luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale del e quindi, se il creditore ometta di specificarla o CP_1
proceda per il totale dell'importo portato dal titolo, l'esecutato può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615
, comma 1 c.c. deducendo di non essere condomino o contestando la misura della quota allegata dal creditore.
Secondo un orientamento oggi superato, la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore e non del , trattandosi di obbligo posto dalla legge a CP_1
carico dell'amministratore Tribunale di Catania, 16 gennaio 2018 e 15 dicembre 2017;
Tribunale di Napoli, 1 febbraio 2017 e 5 settembre 2016, poiché correlato all'obbligo di tenuta del registro dell'anagrafe condominiale.
Altro e maggioritario orientamento ritiene che legittimato passivo sia il CP_1
(ovviamente in persona dell'amministratore) Tribunale di Tivoli, 16 novembre 2015;
Tribunale di Roma, 1 febbraio 2017; Tribunale di Napoli, 15 febbraio 2019 e 21 luglio 2020, in quanto soggetto obbligato è sì l'amministratore, ma solo ed esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione.
L'orientamento che ravvisa nel condominio la legittimazione passiva è l'unico in grado di assicurare tutela al creditore di una prestazione (il terzo creditore dell'ente, per il caso di cui all' art. 63 disp. att. c.c.; ma anche il condomino richiedente accesso alla documentazione, caso speculare e che presenta la medesima questione) indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo gestorio e dalla eventuale sostituzione della persona fisica dell'amministratore.
È chiaro che l'obbligo posto dalla legge a carico dell'amministratore trova il suo fondamento giustificativo nel rapporto di mandato che lo lega al : sicché per il caso in cui CP_1
l'amministratore non ottemperi ai suoi doveri e il medesimo, in persona CP_1 dell'amministratore, venga condannato, rimane salva l'azione di responsabilità dovuta all'eventuale inerzia.
In relazione alla ratio della disciplina, l'obbligo è soddisfatto con la comunicazione delle generalità complete dei condomini, dei dati catastali degli immobili - come iscritti nell'anagrafe condominiale - delle quote millesimali e dell'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella.
Altri dati non sono previsti, sicché la domanda proposta va oltre il dato normativo e la consistenza dell'obbligo di cui si è detto.
Le spese di giudizio si liquidano dunque come da dispositivo secondo le tariffe di cui al D.M.
n. 55 del 2014 , tenuto conto dell'effettivo valore della controversia ai sensi dell'articolo 5 e applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, con la massima riduzione delle fasi decisionale (del 50%) e istruttoria (del
70%) attesa la semplicità del caso e la concreta bassa complessità degli atti di causa e delle istanze istruttorie e decisionali.
Merita parimenti accoglimento anche l'istanza della ricorrente di ottenere la fissazione, ai sensi dell' articolo 614 bis c.p.c., di una somma a carico dell'obbligato per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;
somma che, tenuto conto dell'importo del credito vantato e del significativo ritardo che l'inerzia prima e il comportamento processuale poi hanno causato nel soddisfacimento delle pretese del creditore, si determina in Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notifica dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
a) accoglie la domanda così come precisata dal ricorrente per l'effetto condanna il
, ubicato alla via Lago n. 20, IA, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, sig. , via Udine n. 16, Controparte_2
IA (dom.inf. , a fornire entro quindici giorni dalla comunicazione Email_1
del presente provvedimento al ricorrente, con riferimento alla obbligazione di pagamento discendente dal decreto ingiuntivo nr. 760 del 2023 (r.g. 1846/2023) del 03.10.2023 emesso dal giudice onorario di pace di Eboli nei confronti del resistente condominio, l'elenco nominativo dei condomini morosi completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza o domicilio, della indicazione dei millesimi di proprietà e della tabella applicabile e delle somme dovute da ciascuno;
b) visto l'articolo 614 bis c.p.c. fissa in Euro 50,00 la somma dovuta al ricorrente dal resistente condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notificazione dello stesso;
c) condanna il convenuto , ubicato alla via Lago n. 20, Controparte_1
IA, C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore, sig. P.IVA_1 [...]
, via Udine n. 16, IA (dom.inf. al pagamento in favore CP_2 Email_1
del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in Euro 125,00 per Parte_1 esborsi, € 1.278,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario come per legge, IVA
e CPA, con attribuzione ex articolo 93 c.p.c. all'avv. Cosimo De Santis, dichiaratosi anticipatario.
Salerno, 07.01.2025
Il Giudice Unico
Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dr.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 576/2024 R.G.,
TRA
nato a [...] il [...], ivi domiciliato alla via Petrarca n. Parte_1
5, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo De Santis (cod. C.F._1
fisc. ), presso lo studio del quale elettivamente domicilia in C.F._2
IA (SA), alla via Plava n. 24, il tutto in virtù di procura ad litem(documento n. 01) redatta su supporto cartaceo con sottoscrizione della parte munita di certificazione del difensore e trasmessa/depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale, nella medesima busta telematica di cui al presente atto;
RICORRENTE
E
, ubicato alla via Lago n. 20, IA, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore pro tempore, sig. , via Udine n. 16, Controparte_2
IA (dom.inf. Email_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: All'udienza del 22.10.2024 la parte costituita concludeva come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 25.1.2014 presso il Tribunale di
Salerno ricorreva all'intestata autorità giudiziaria per sentire accolte, nei Parte_1 confronti del resistente, le seguenti conclusioni: “1) in via principale: accertare e CP_1 dichiarare l'inadempimento dell'amministratore condominiale all'obbligo previsto dall'art. 63 disp. att. c.c., e per l'effetto 2) accertato il diritto del ricorrente ad ottenere l'elenco nominativo dei condomini morosi, completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza, dell'indicazione dei millesimi di proprietà e della tabella applicabile e delle somme dovute da ciascun condomino moroso, ordinare e condannare l'amministratore pro tempore del , ubicato alla via Lago n. 20, IA, C.F. Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, sig. , via P.IVA_1 Controparte_2
Udine n. 16, IA, a fornire quanto richiesto;
3) condannare il resistente a corrispondere la somma di euro 190,32 per il costo della mediazione, oltre al pagamento delle relative competenze per detta attività, secondo il giudizio equitativo del tribunale;
4) condannare il resistente ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento della somma di euro 30,00, o a quella somma che il Giudice riterrà equa e di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'invocato accoglimento del presente ricorso, a decorrere da quindicesimo giorno successivo alla notifica dello stesso;
5) condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato.
Deduceva il ricorrente di avere richiesto ed ottenuto dal Giudice di Pace di Eboli il decreto ingiuntivo n. 760/2023 – iscritto al numero di R.G. 1846/2023 – provvisoriamente esecutivo, decreto che – unitamente ad atto di precetto datato 03.10.2023 - è stato notificato in data
08.11.2023; a fronte del persistere dell'inadempimento del resistente condominio, Pt_1 deduceva di avere rivolto all'amministratore condominiale la richiesta di ottenere
[...]
l'elenco nominativo dei condomini morosi, completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza, dell'indicazione dei millesimi di proprietà e della tabella applicabile e delle somme dovute da ciascun condomino moroso (il tutto a mezzo pec datata 29.11.2023 versata in atti).
Narrava il ricorrente che, in riscontro alla richiesta, l'amministratore condominiale con pec del 5.12.2023 richiedeva l'intestazione e l'IBAN su cui effettuare i pagamenti portati dal titolo menzionato;
tal ché esso ricorrente provvedeva, con pec del 6.12.2023, a comunicare i dati che erano stati richiesti per l'adempimento.
Cionondimeno, il ricorrente lamentava che, pur a fronte della successiva pec del 04.01.2024 con cui lo stesso rinnovava l'invito a comunicare i dati dei condomini morosi, alcun riscontro era formalizzato;
d'altro canto, senza esito si rivelava la procedura di mediazione obbligatoria preventivamente avviata.
Tutto ciò premesso e dedotto, il ricorrente articolava le conclusioni già sopra riportate, invocando il disposto dell'art. 63 disp. Att. C.c.
Fissata con decreto la prima udienza, instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio il resistente.
In prima udienza la parte ricorrente si riportava al ricorso, del quale chiedeva l'accoglimento ed, in carenza di attività di natura istruttoria da svolgersi, la causa perveniva per la decisione all'udienza del 22.10.2024, allorché era assegnata in decisione senza termini.
L'odierno ricorrente ha sollecitato il resistente ad ottenere la documentazione e i CP_1 dati dei condomini morosi, in forza del disposto dell'art. 63 disp. att. c.c..
La norma, infatti, legittima i creditori del condominio a chiedere all'amministratore, che è tenuto alla comunicazione, i dati dei condomini morosi: l'amministratore è tenuto a
"comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini".
Indipendentemente, dunque, da eventuale previsione pattizia nel contratto con il terzo,
l'amministratore è espressamente tenuto a comunicare al creditore il nominativo dei condomini morosi: ne deriva che i condomini in regola con i pagamenti possono essere aggrediti solo dopo che il creditore abbia tentato di soddisfarsi sui condomini inadempienti. È stato osservato dai commentatori che dal momento che non è mutata con la riforma del 2012 la formulazione dell'articolo 1123 c.c., la disciplina modificata dell'articolo 63 disp. att. c.c. ha funzione di mitigare rispetto al terzo creditore l'esposizione dei singoli condomini in regola con i pagamenti, costringendo il creditore a soddisfarsi dapprima nei confronti dei condomini morosi. La riforma ha così tentato di riempire un vuoto normativo la cui rilevanza era emersa a maggior ragione dopo l'affermarsi dell'orientamento di legittimità Cass., sez. un., n. 9148/08 per il quale, com'è noto, "conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno", consentendosi così di azionare in sede esecutiva e rispetto ai singoli condomini il titolo conseguito nei confronti del : senza però che fosse chiaro, all'epoca, quali CP_1
strumenti il creditore avesse a disposizione per individuare il debitore cui rivolgersi.
È stato giustamente osservato che la questione involge diversi istituti tipici della materia condominiale, tra cui quello della inapplicabilità del principio dell'apparenza del diritto sia in relazione ai rapporti tra amministratore e condomini Cass., sez. un., n. 5035/02; Cass. n.
22089/07, n. 17039/07 , n. 23994/04 che nei rapporti tra condomini e terzi Cass., n.
23621/17; e, ancora, il tema delle concrete modalità di esecuzione nei confronti del singolo, in ordine al quale i giudici di legittimità hanno affermato Cass., n. 22856/17 che, se relativa alle obbligazioni contratte dall'amministratore, essa può avere luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale del e quindi, se il creditore ometta di specificarla o CP_1
proceda per il totale dell'importo portato dal titolo, l'esecutato può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615
, comma 1 c.c. deducendo di non essere condomino o contestando la misura della quota allegata dal creditore.
Secondo un orientamento oggi superato, la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore e non del , trattandosi di obbligo posto dalla legge a CP_1
carico dell'amministratore Tribunale di Catania, 16 gennaio 2018 e 15 dicembre 2017;
Tribunale di Napoli, 1 febbraio 2017 e 5 settembre 2016, poiché correlato all'obbligo di tenuta del registro dell'anagrafe condominiale.
Altro e maggioritario orientamento ritiene che legittimato passivo sia il CP_1
(ovviamente in persona dell'amministratore) Tribunale di Tivoli, 16 novembre 2015;
Tribunale di Roma, 1 febbraio 2017; Tribunale di Napoli, 15 febbraio 2019 e 21 luglio 2020, in quanto soggetto obbligato è sì l'amministratore, ma solo ed esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione.
L'orientamento che ravvisa nel condominio la legittimazione passiva è l'unico in grado di assicurare tutela al creditore di una prestazione (il terzo creditore dell'ente, per il caso di cui all' art. 63 disp. att. c.c.; ma anche il condomino richiedente accesso alla documentazione, caso speculare e che presenta la medesima questione) indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo gestorio e dalla eventuale sostituzione della persona fisica dell'amministratore.
È chiaro che l'obbligo posto dalla legge a carico dell'amministratore trova il suo fondamento giustificativo nel rapporto di mandato che lo lega al : sicché per il caso in cui CP_1
l'amministratore non ottemperi ai suoi doveri e il medesimo, in persona CP_1 dell'amministratore, venga condannato, rimane salva l'azione di responsabilità dovuta all'eventuale inerzia.
In relazione alla ratio della disciplina, l'obbligo è soddisfatto con la comunicazione delle generalità complete dei condomini, dei dati catastali degli immobili - come iscritti nell'anagrafe condominiale - delle quote millesimali e dell'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella.
Altri dati non sono previsti, sicché la domanda proposta va oltre il dato normativo e la consistenza dell'obbligo di cui si è detto.
Le spese di giudizio si liquidano dunque come da dispositivo secondo le tariffe di cui al D.M.
n. 55 del 2014 , tenuto conto dell'effettivo valore della controversia ai sensi dell'articolo 5 e applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, con la massima riduzione delle fasi decisionale (del 50%) e istruttoria (del
70%) attesa la semplicità del caso e la concreta bassa complessità degli atti di causa e delle istanze istruttorie e decisionali.
Merita parimenti accoglimento anche l'istanza della ricorrente di ottenere la fissazione, ai sensi dell' articolo 614 bis c.p.c., di una somma a carico dell'obbligato per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;
somma che, tenuto conto dell'importo del credito vantato e del significativo ritardo che l'inerzia prima e il comportamento processuale poi hanno causato nel soddisfacimento delle pretese del creditore, si determina in Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notifica dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
a) accoglie la domanda così come precisata dal ricorrente per l'effetto condanna il
, ubicato alla via Lago n. 20, IA, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, sig. , via Udine n. 16, Controparte_2
IA (dom.inf. , a fornire entro quindici giorni dalla comunicazione Email_1
del presente provvedimento al ricorrente, con riferimento alla obbligazione di pagamento discendente dal decreto ingiuntivo nr. 760 del 2023 (r.g. 1846/2023) del 03.10.2023 emesso dal giudice onorario di pace di Eboli nei confronti del resistente condominio, l'elenco nominativo dei condomini morosi completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza o domicilio, della indicazione dei millesimi di proprietà e della tabella applicabile e delle somme dovute da ciascuno;
b) visto l'articolo 614 bis c.p.c. fissa in Euro 50,00 la somma dovuta al ricorrente dal resistente condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notificazione dello stesso;
c) condanna il convenuto , ubicato alla via Lago n. 20, Controparte_1
IA, C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore, sig. P.IVA_1 [...]
, via Udine n. 16, IA (dom.inf. al pagamento in favore CP_2 Email_1
del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in Euro 125,00 per Parte_1 esborsi, € 1.278,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario come per legge, IVA
e CPA, con attribuzione ex articolo 93 c.p.c. all'avv. Cosimo De Santis, dichiaratosi anticipatario.
Salerno, 07.01.2025
Il Giudice Unico
Dr.ssa Giuseppina Valiante