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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 741/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6918/2020 depositato il 12/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 671/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 10/02/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 263161 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di 1° grado di Messina accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 , avverso l'intimazione di pagamento 263161 del 29-07-2019, emessa dall'Ricorrente_1 , per T.I.A. Anni 2008,2009,2010 ,2011 e 2012 .
Sollevava eccezioni pregiudiziali e di merito tra cui la la prescrizione del diritto per non aver ricevuto altri atti prima di quello impugnato .
Il 1° Giudice accoglieva il ricorso ritenendo le fatture atti presupposti dalla cui mancata notificazione derivava l'illegittimità dell'atto successivo. Condannava l'Ricorrente_1 alle spese di lite .
Avverso la sentenza l'Ricorrente_1 insorgeva, contestando l'erroneità della sentenza per non avere il 1° giudice valutato le fatture depositate. Produceva qualche relata di notifica per provare la notifica delle sottese fatture. Depositava anche l'intimazione n 000554/16 del 05/12/2016 relativa alle fatture : n.
2011097539 per il 2011 ; n. 2013016639 per saldo 2010 ; n. 2013063325 per saldo 2011 . Di detta intimazione veniva depositata relata per notifica diretta consegnata a persona di famiglia il 20/12/2016.
Chiedeva la riforma della sentenza con il favore delle spese.
Il contribuente non si costituiva .
Fissato il giudizio, la Corte , all'udienza del 21/1/2026 , decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, pur non ritenendo le fatture come atti la cui mancata notifica comporta la nullità dell'atto conseguente , attribuisce alle stesse valore interruttivo della prescrizione ed in tale prospettiva ne valuta l'avvenuta notifica.
L' intimazione n. 000554/16 del 05/12/2016 veniva notificata il 20/12/2016 così da risultare valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale per tre fatture con cui veniva richiesta la Tia per il 2011 , acconto e saldo e per saldo 2010 (n. 2011097539 per il 2011 ; n. 2013016639 per saldo 2010 ; n.
2013063325 per saldo 2011 ) . Per le restanti fatture n. 2010001653 del 16-03-10 ; n. 2010064050 del
22-06-2009 ; n. 2010126549 del 4-10-10 ; n. 2011002309 del 10-3-2011 ; n. 2017017037 e n.
2017024295 del 5-11-17 non vi è prova che né le fatture né altro atto interruttivo sia mai stato notificato;
conseguentemente deve dichiararsi fondata l'eccepita prescrizione. In appello l'appellante Ricorrente_1 ha versato al fascicolo busta su cui risultava la dizione “ rifiutato” ma senza che ci fosse il riferimento a quale dei documenti si riferisse;
anche le relate mancavano di afferenza con le fatture versate in atti .
Sulla prescrizione
La norma applicabile alla Tia è l'art. 2948 n.4 c.c. L'articolo 2948, n. 4, del codice civile, assoggetta alla prescrizione quinquennale tutto ciò che si paga a fronte di prestazioni «periodiche» o «di durata» ,come gli interessi per un debito di danaro, i canoni di locazione, i corrispettivi della somministrazione di beni o di servizi, e sempre che il corrispettivo maturi con periodicità annuale o infrannuale -a mese, a bimestre, a trimestre, a semestre.
I principi dell'articolo 2948 del codice sono stati applicati anche ad alcune prestazioni coattive ,fra cui quelle tributarie, purchè nascano da un titolo durevole nel tempo (Corte di cassazione, 23 febbraio 2010,
n. 4283).
La prescrizione quinquennale si applica a quei tributi periodici il cui ammontare è collegato a un presupposto stabile, per il quale non è necessario rinnovare annualmente la dichiarazione come nel caso della Tia che è collegata alla superficie di una casa;
dichiarazione che peraltro nella Tia - tanto nella versione del Dlgs 22 del 1997 (decreto "Ronchi", articolo 49), quanto nella versione del Dlgs 152 del 2006
("codice ambientale", articolo 238) - non è contemplata quale obbligo , né sono statuiti altri obblighi tipici delle normative tributarie.
L'Ricorrente_1 ha dato la prova di atti interruttivi conferenti alle pretese solo per le fatture n. 2011097539 per il 2011 ; n. 2013016639 per saldo 2010 ; n. 2013063325 per saldo 2011. La pretesa relativa alle altre fatture deve considerarsi prescritta essendo il primo atto notificato nel 2019.
Ciò conduce al parziale accoglimento dell'appello .
Considerato che la produzione dell'intimazione n. . 000554/16 del 05/12/2016 è avvenuta in grado d'appello , si conferma la condanna in 1° grado e si compensano in appello
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello dell'Ricorrente_1 . Spese compensate .
Così deciso in Camera di Consiglio il 21/1/2026
Il Presidente est.
M. EL Giacoponello
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6918/2020 depositato il 12/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 671/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 10/02/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 263161 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di 1° grado di Messina accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 , avverso l'intimazione di pagamento 263161 del 29-07-2019, emessa dall'Ricorrente_1 , per T.I.A. Anni 2008,2009,2010 ,2011 e 2012 .
Sollevava eccezioni pregiudiziali e di merito tra cui la la prescrizione del diritto per non aver ricevuto altri atti prima di quello impugnato .
Il 1° Giudice accoglieva il ricorso ritenendo le fatture atti presupposti dalla cui mancata notificazione derivava l'illegittimità dell'atto successivo. Condannava l'Ricorrente_1 alle spese di lite .
Avverso la sentenza l'Ricorrente_1 insorgeva, contestando l'erroneità della sentenza per non avere il 1° giudice valutato le fatture depositate. Produceva qualche relata di notifica per provare la notifica delle sottese fatture. Depositava anche l'intimazione n 000554/16 del 05/12/2016 relativa alle fatture : n.
2011097539 per il 2011 ; n. 2013016639 per saldo 2010 ; n. 2013063325 per saldo 2011 . Di detta intimazione veniva depositata relata per notifica diretta consegnata a persona di famiglia il 20/12/2016.
Chiedeva la riforma della sentenza con il favore delle spese.
Il contribuente non si costituiva .
Fissato il giudizio, la Corte , all'udienza del 21/1/2026 , decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, pur non ritenendo le fatture come atti la cui mancata notifica comporta la nullità dell'atto conseguente , attribuisce alle stesse valore interruttivo della prescrizione ed in tale prospettiva ne valuta l'avvenuta notifica.
L' intimazione n. 000554/16 del 05/12/2016 veniva notificata il 20/12/2016 così da risultare valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale per tre fatture con cui veniva richiesta la Tia per il 2011 , acconto e saldo e per saldo 2010 (n. 2011097539 per il 2011 ; n. 2013016639 per saldo 2010 ; n.
2013063325 per saldo 2011 ) . Per le restanti fatture n. 2010001653 del 16-03-10 ; n. 2010064050 del
22-06-2009 ; n. 2010126549 del 4-10-10 ; n. 2011002309 del 10-3-2011 ; n. 2017017037 e n.
2017024295 del 5-11-17 non vi è prova che né le fatture né altro atto interruttivo sia mai stato notificato;
conseguentemente deve dichiararsi fondata l'eccepita prescrizione. In appello l'appellante Ricorrente_1 ha versato al fascicolo busta su cui risultava la dizione “ rifiutato” ma senza che ci fosse il riferimento a quale dei documenti si riferisse;
anche le relate mancavano di afferenza con le fatture versate in atti .
Sulla prescrizione
La norma applicabile alla Tia è l'art. 2948 n.4 c.c. L'articolo 2948, n. 4, del codice civile, assoggetta alla prescrizione quinquennale tutto ciò che si paga a fronte di prestazioni «periodiche» o «di durata» ,come gli interessi per un debito di danaro, i canoni di locazione, i corrispettivi della somministrazione di beni o di servizi, e sempre che il corrispettivo maturi con periodicità annuale o infrannuale -a mese, a bimestre, a trimestre, a semestre.
I principi dell'articolo 2948 del codice sono stati applicati anche ad alcune prestazioni coattive ,fra cui quelle tributarie, purchè nascano da un titolo durevole nel tempo (Corte di cassazione, 23 febbraio 2010,
n. 4283).
La prescrizione quinquennale si applica a quei tributi periodici il cui ammontare è collegato a un presupposto stabile, per il quale non è necessario rinnovare annualmente la dichiarazione come nel caso della Tia che è collegata alla superficie di una casa;
dichiarazione che peraltro nella Tia - tanto nella versione del Dlgs 22 del 1997 (decreto "Ronchi", articolo 49), quanto nella versione del Dlgs 152 del 2006
("codice ambientale", articolo 238) - non è contemplata quale obbligo , né sono statuiti altri obblighi tipici delle normative tributarie.
L'Ricorrente_1 ha dato la prova di atti interruttivi conferenti alle pretese solo per le fatture n. 2011097539 per il 2011 ; n. 2013016639 per saldo 2010 ; n. 2013063325 per saldo 2011. La pretesa relativa alle altre fatture deve considerarsi prescritta essendo il primo atto notificato nel 2019.
Ciò conduce al parziale accoglimento dell'appello .
Considerato che la produzione dell'intimazione n. . 000554/16 del 05/12/2016 è avvenuta in grado d'appello , si conferma la condanna in 1° grado e si compensano in appello
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello dell'Ricorrente_1 . Spese compensate .
Così deciso in Camera di Consiglio il 21/1/2026
Il Presidente est.
M. EL Giacoponello