Art. 2.
Il Fondo centrale di garanzia previsto dall'articolo 1 della presente legge e' amministrato da un Comitato nominato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, composto da sette membri di cui uno designato dal Ministro dei trasporti, con funzioni di presidente, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Mediocredito centrale, tre dal comitato centrale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi fra i rappresentanti degli autotrasportatori.
Il comitato di cui al precedente comma ha il compito di deliberare in ordine ai criteri ed alle modalita' degli interventi del Fondo centrale di garanzia, nonche' in ordine ai limiti di intervento del Fondo stesso.
Le spese per il funzionamento del comitato sono a carico del Fondo centrale di garanzia.
Il Fondo centrale di garanzia previsto dall'articolo 1 della presente legge e' amministrato da un Comitato nominato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, composto da sette membri di cui uno designato dal Ministro dei trasporti, con funzioni di presidente, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Mediocredito centrale, tre dal comitato centrale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi fra i rappresentanti degli autotrasportatori.
Il comitato di cui al precedente comma ha il compito di deliberare in ordine ai criteri ed alle modalita' degli interventi del Fondo centrale di garanzia, nonche' in ordine ai limiti di intervento del Fondo stesso.
Le spese per il funzionamento del comitato sono a carico del Fondo centrale di garanzia.