Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 481 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice rel./est.-
3) Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 481 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, riservata in decisione al Collegio con provvedimento del Giudice delegato del 3.04.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, e vertente
TRA
( c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. DI GENNARO MARIA GRAZIA , presso il cui studio, sito in Indirizzo Telematico
,elettivamente domicilia;
E
( c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti dall'avv. PUNZO MARIA ROSARIA , presso il cui studio, sito in Indirizzo Telematico, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/02/2025 i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Melito di Napoli in data
10/09/2011 e dal quale nascevano i figli, (Giugliano in Campania 11.07.2012) e Per_1 Per_2
1
(Giugliano in Campania 23.06.2017), alle condizioni riportate nel ricorso.
Il PM in data apponeva il suo visto.
Le parti comparivano personalmente all'udienza del 3.04.2025 e dichiaravano di voler divorziare alle condizioni riportate a verbale. Il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione al Collegio.
*** ***
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorso il termine di legge dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 comma 2 d. l. 132/2014 convertito con modificazioni dalla l.
162/2014; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine ai provvedimenti accessori, le parti all'udienza del 3.04.2025 hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di seguito riportate:
“a) Il IG. si obbliga alla corresponsione in favore dei figli minori dell'assegno di CP_1 mantenimento nella misura di € 400,00 mensili (€ 200,00 cadauno), da corrispondere anticipatamente alla IG.ra non oltre il giorno 18 di ciascun mese, a mezzo bonifico. La Pt_1
suddetta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
b) L'assegno unico sarà percepito in misura del 50% da ciascun genitore.
c) Il IG. si obbliga a trasferire entro il termine del 30.06.2025 ai figli e CP_1 Per_1 Per_2
in comune, indiviso e in parti uguali fra loro, la nuda proprietà della propria quota dei seguenti immobili siti in Giugliano in Campania (NA), alla Via San Vito, n.85: 1. Appartamento al piano terzo della scala B, interno, 5, della consistenza catastale di vani 5, riportato al N.C.E.U. del comune di Giugliano in Campania al Foglio 64, particella 2796, sub, 14, categoria A/2, r.c. €
426,08; 2. Posto auto coperto al piano terra della consistenza catastale di mq 19 riportato al
N.C.E.U. del comune di Giugliano in Campania al Foglio 64, particella 2796, sub 41, categoria
C/6, r.c. € 60,84; 3. Posto auto scoperto al piano terra della consistenza catastale di mq 11 riportato al N.C.E.U. del comune di Giugliano in Campania al Foglio 64, particella 2796, sub 30, categoria C/6, r.c. € 30,11. Con il precisato trasferimento il IG. è liberato da quanto CP_1 versato dai genitori della IG. pari ad € 85.115,80 (cfr. atto di compravendita) per cui nulla Pt_1
sarà dovuto dallo stesso a nessun titolo e/o causale;
d) La IG.ra , si obbliga a trasferire entro il 30.06.2025 ai figli e in Pt_1 Per_1 Per_2
comune, indiviso e in parti uguali fra loro, la nuda proprietà della propria quota dei predetti immobili, riservando per sé l'usufrutto generale vitalizio, accollandosi il pagamento integrale della
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rata di mutuo, come già in effetti sta facendo dal mese di novembre 2024.
e) L'usufrutto su detto immobile sarà riservato alla IG.ra , vita natural durante. Parte_1
f) I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale. I figli avranno la propria residenza presso la madre, in Giugliano in Campania, alla via San Vito, n. 85.
g) Le parti, sin d'ora, manifestano la volontà di volersi avvalere, per il trasferimento definitivo dei diritti reali, delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, conformemente alle sentenze della Corte Costituzionale n. 176/1992 e n. 154/1999 e della sentenza della Corte di
Cassazione n. 11458 del 30.5.2005 (che estendono l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro, e di ogni altra tassa, anche per gli atti i cui effetti sono favorevoli ai figli).
h) In merito alle spese condominiali straordinarie, esse saranno ripartite al 50% fino al 31.12.2024
e successivamente saranno a carico della;
Pt_1
i) la IG.ra si obbliga, altresì, a contribuire in misura di € 610,00, al pagamento di quanto Pt_1 dovuto dal IG. a titolo di TARI, per l'immobile – casa familiare - sito in Giugliano in CP_1
Campania (NA), alla Via San Vito n. 85. La provvederà a bonificare il suddetto importo Pt_1 contestualmente all'esibizione da parte del di ricevuta di pagamento. CP_1
l) Il IG. contribuirà al 50% al pagamento solo ed esclusivamente per questo anno CP_1
scolastico 2024/2025 della scuola privata, ove studia il figlio . A seguito provvederà la Per_2
IG.ra , se riterrà di continuare presso una scuola privata. Pt_1
m) Il IG. inoltre, parteciperà - nella misura del 50% - alle spese straordinarie relative ai CP_1
figli, come da Protocollo di Intesa in adozione presso il Tribunale di Napoli Nord che forma parte integrante del presente accordo;
all'uopo esse parti chiariscono e concordano espressamente che le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate, ad eccezione di quelle aventi carattere d'urgenza e di quelle che, come previsto nel ridetto Protocollo d'Intesa, non richiedono il preventivo consenso;
concordano, altresì che il unitamente all'assegno di mantenimento, CP_1
quindi con le stesse modalità e scadenze, verserà alla il 50% delle seguenti spese Pt_1 straordinarie: spese odontoiatriche con rata mensile di € 50,00 cadauno, per l'anno scolastico
2024-2025 la retta scolastica per comprensiva dell'attività sportiva del basket (€ Per_2
210,00), successivamente il padre condividerà solo il 50% del costo dell'attività sportiva, doposcuola pomeridiano di (€ 120,00), corso nuoto di (€ 195,00 trimestrale). Inoltre Per_1 Per_1 gli istanti condivideranno in misura del 50% i costi dell'attività sportiva di , che Per_2
attualmente sta valutando tra nuoto e calcetto.
n) Il padre espleterà il proprio diritto di visita infrasettimanalmente: il martedì e i giovedì dalle ore
18,30 alle ore 21:30, quando il provvederà a riaccompagnare i figli presso il domicilio CP_1
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materno. Se durante i tempi di permanenza presso il papà i minori hanno impegni extrascolastici
(ludici, sportivi, sociali ecc..) il papà sarà tenuto a rispettarli e a ottemperarvi curando l'accompagnamento e il prelievo dei figli dalle varie attività e tanto compatibilmente con gli impegni lavorativi del E per vero, occasionalmente, quando il IG. su CP_1 CP_1
disposizione del datore di lavoro, dovrà recarsi fuori Napoli lo stesso lo comunicherà tempestivamente alla IG. che si dichiara -sin d'ora- disponibile a far trascorrere lo stesso Pt_1
periodo al IG. con i propri figli, compatibilmente con gli impegni dei figli e quelli della CP_1
madre.
- Weekend alternati, salvo diverso accordo tra i ricorrenti per improrogabili impegni di lavoro, il sabato con prelievo dei minori alle 16,00 e rientro la domenica sera alle ore 21,00, dopo cena;
- Festività natalizie: ad anni alterni il 24 dicembre dalle ore 18,00 all'una di notte del 25; il 26 dicembre e il 1° gennaio dalle ore 10,00 alle ore 20,00; o il 25 dicembre dalle ore 10,00 alle ore
21,00 e il 31 dicembre dalle ore 18,00 all'una di notte del 1" gennaio;
- Festività pasquali: ad anni alterni o la Domenica di Pasqua dalle ore 10,00 alle ore 20,00 o il
Lunedi in Albis dalle ore 10,00 alle ore 20,00;
- Ferie estive : una settimana consecutiva ed i periodi andranno concordati tra essi genitori, anno per anno, entro il 30 maggio;
Festività personali dei genitori: con il festeggiato dalle ore 10,00 alle ore 20,00;
- Festività personali dei minori: preferibilmente con entrambi i genitori;
in alternativa, ad anni alterni con l'uno o con l'altro in orari da concordare, consentendo comunque ad entrambi i genitori di passare circa due ore con il festeggiato;
o) I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, a consultarsi reciprocamente e tempestivamente relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, che riguardano e riguarderanno i figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesime;
p) Visto l'art. 3 lett. B della l. 21/11/1967 n. 1185, così come novellato dall'art.24, l. 3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del documento valido per l'espatrio.
q) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento e dichiarano di non aver più null'altro a pretendere reciprocamente”.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni sopra riportate, verificato che esse sono conformi all'interesse dei figli minori e non sono contrarie alla legge.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Melito di Napoli il
10/09/2011 ( ANNO 2011, N. 61, P. II, S. A) tra (nata a [...]_1
(NA) il 28/12/1986 ) e ( nato a [...] il [...] ) Controparte_1
alle condizioni indicate in parte motiva, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melito di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, alla camera di conIGlio del 03/04/2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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