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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 31/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1528/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ruocco, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Foggia, via
Lustro n. 29;
Ricorrente contro
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto,
Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Serena
Daminelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mauro Luciani, sito in Campobasso alla Cardarelli n. 23;
Convenuto
Oggetto: contratto di credito al consumo, carta revolving
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 20.9.2024, Parte_1 convenendo in giudizio ha chiesto accertare e dichiarare la Controparte_1 nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire la sola sorte capitale maggiorata del tasso BOT ex art. 117 co. 7 TUB ovvero del tasso legale ex art. 1284 c.c.; in subordine, accertare e dichiarare l'illegittima applicazione dello ius variandi ad opera della parte convenuta. Ha premesso la parte ricorrente di aver stipulato il 23.3.2009, con CP_1
un contratto di finanziamento con collegata linea di credito, da utilizzare
[...] mediante carta revolving.
A sostegno della domanda ha dedotto: la mancata pattuizione scritta della clausola di determinazione degli interessi e del TAEG, in violazione dell'art. 117
TUB e/o dell'art. 1284 c.c.; il conseguente diritto a restituire le ulteriori rate al solo tasso BOT ex art. 117 co. 7 TUB ovvero al tasso legale;
l'intervenuta illegittima modifica, nel corso del contratto, del tasso di interesse effettivamente applicato, in assenza di preavviso e giustificazione, in violazione dell'art. 118 TUB;
la procedibilità della domanda anche in assenza della mediazione, non dovendo trovare applicazione, quest'ultima, nel caso di credito al consumo.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed Controparte_1 evidenziando: la nullità del ricorso introduttivo per assoluta indeterminatezza dell'oggetto della domanda e mancanza di una chiara esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della stessa;
l'intervenuta prescrizione dell'avversa pretesa restitutoria;
la genericità delle doglianze e il mancato assolvimento dell'onere della prova;
l'espressa previsione scritta di tutte le condizioni economiche del contratto;
il mancato deposito del contratto di conto corrente, contenente le condizioni economiche applicate alla carta revolving; che la mancata indicazione dell'ISC/TAEG potrebbe essere, al più, produttiva di non paventate conseguenze risarcitorie, non anche di invalidità del contratto o di parte di esso;
la non applicabilità dell'art. 125bis TUB, posto che il contratto contestato sarebbe stato stipulato prima della sua entrata in vigore;
la genericità della doglianza relativa all'illegittimo esercizio dello ius variandi, non avendo indicato specificamente alcuna variazione in senso sfavorevole al cliente;
di avere, di contro, comunicato al correntista, tutte le proposte di variazione unilaterale del contratto.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 25.3.2025, celebrata in modalità cartolare, previo deposito di scritti difensivi finali.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta per tutte le ragioni che seguono.
Preliminarmente si rappresenta che, a fronte del richiamo operato dall'art. 281 terdecies c.p.c. all'art. 281 sexies c.p.c., il Giudice emette sentenza all'esito della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ovvero, ove non provveda ai sensi del primo comma, emette sentenza nei successivi trenta giorni.
Il deposito della presente sentenza deve pertanto ritenersi eseguito ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., come novellato dal d. lgs. 149/2022.
Ancora in via preliminare, si richiama la migliore giurisprudenza di merito, in base alla quale, nel caso di contenzioso avente ad oggetto contratti di credito al consumo, la mediazione ex d. lgs. 28/2010 non costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
ed invero, “Parimenti infondata è
l'eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, considerato come il D.L.vo
28/2010 abbia previsto tale condizione con riferimento alle controversie rientranti in alcune materie tassativamente indicate, fra le quali non è riconducibile la causa in esame, vertente su un rapporto di finanziamento al consumo. In particolare va ricordato come i contratti di finanziamento non siano riconducibili alle controversie finanziarie, per le quali, invece, è prevista la condizione di procedibilità in esame, considerato come queste ultime riguardino solo il contenzioso intercorrente con intermediari finanziari in relazione a operazioni negoziali che trovano la loro disciplina nel Testo Unico Finanziario (D.L.vo 58/1998)” (cfr. Tribunale di Milano,
10.02.2022; nel medesimo senso, cfr. Tribunale Firenze, sent. 2803/2024) – il tutto, nonostante la genericità della domanda, anche con riferimento ai contratti oggetto di doglianza, sulla scorta di quanto si dirà - .
Ritiene il giudicante di poter definire la causa in epigrafe facendo applicazione della ragione più liquida, da individuarsi nei termini che seguono.
La domanda si rivela estremamente generica e non supportata da idoneo substrato probatorio.
Il ricorrente rappresenta di aver stipulato un contratto di finanziamento
(verosimilmente, un contratto di credito al consumo), che non allega agli atti di causa, e si duole genericamente della nullità delle clausole di determinazione degli interessi con riferimento probabilmente - e l'avverbio dubitativo è d'obbligo -
, alla carta di credito revolving, emessa all'esito dell'apertura di credito in conto corrente. Il ricorrente si limita ad allegare il modulo sottoscritto di richiesta della carta revolving, contenente le relative condizioni generali, carta di credito a tutta evidenza collegata ad un contratto di conto corrente, che tuttavia non è in atti.
Dal tenore della documentazione ora richiamata, si evince che alcune delle condizioni economiche della carta facciano riferimento al contratto di conto corrente, di cui tuttavia nulla è dato sapere, come parimenti non è dato sapere se la carta medesima risulti collegata al finanziamento solo citato in apertura del ricorso – né le condizioni economiche di detto contratto potrebbero essere desunte per relationem dagli estratti conto in atti - . Ed invero, l'art. 8 delle predette condizioni è rubricato “autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario”: non vi è dubbio, allora, che si tratti di contratti collegati e che la cognizione delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale è impedita dalla mancanza del contratto di conto corrente, della relativa apertura di credito e del contratto di finanziamento, non essendo sufficienti, ai fini che occupano, le mere condizioni generali della carta di credito e non essendo chiaramente individuate le doglianze del ricorrente.
In altri termini, la domanda è genericamente formulata, ai limiti della nullità dell'atto introduttivo. Il ricorrente non allega tutta la documentazione necessaria e non circostanzia le difese rispetto al caso concreto, limitandosi a mere affermazioni di diritto che, tuttavia, si rivelano mere petizioni di principio.
In assenza del contratto di conto corrente, sulla scorta del quale sarebbe stato possibile avere una cognizione completa delle condizioni economiche dell'apertura di credito e del funzionamento della carta revolving, come anche del contratto di finanziamento, non è possibile analizzare neanche le doglianze relative all'esercizio dello ius variandi.
È noto che, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., chi intenda far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari-finanziari, l'attore assolve l'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico, nonché gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo.
Nel caso che occupa, la parte ricorrente non ha depositato tutta la documentazione contrattuale necessaria, come sopra illustrato, limitandosi alla mera contestazione teorica e generica di cui si è detto, venendo meno, in tal modo, prima ancora che all'onere della prova, all'onere di allegazione specifica gravante sulla parte ricorrente medesima e, in generale, su chiunque voglia far valere un diritto in giudizio ex art. 2697 c.c..
In conclusione, la domanda deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, valori medi, riconoscendo le sole fasi studio, introduttiva e decisionale, avuto riguardo al carattere prettamente documentale della causa e all'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna la parte ricorrente, alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 3.397,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Campobasso, il 30 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1528/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ruocco, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Foggia, via
Lustro n. 29;
Ricorrente contro
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto,
Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Serena
Daminelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mauro Luciani, sito in Campobasso alla Cardarelli n. 23;
Convenuto
Oggetto: contratto di credito al consumo, carta revolving
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 20.9.2024, Parte_1 convenendo in giudizio ha chiesto accertare e dichiarare la Controparte_1 nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire la sola sorte capitale maggiorata del tasso BOT ex art. 117 co. 7 TUB ovvero del tasso legale ex art. 1284 c.c.; in subordine, accertare e dichiarare l'illegittima applicazione dello ius variandi ad opera della parte convenuta. Ha premesso la parte ricorrente di aver stipulato il 23.3.2009, con CP_1
un contratto di finanziamento con collegata linea di credito, da utilizzare
[...] mediante carta revolving.
A sostegno della domanda ha dedotto: la mancata pattuizione scritta della clausola di determinazione degli interessi e del TAEG, in violazione dell'art. 117
TUB e/o dell'art. 1284 c.c.; il conseguente diritto a restituire le ulteriori rate al solo tasso BOT ex art. 117 co. 7 TUB ovvero al tasso legale;
l'intervenuta illegittima modifica, nel corso del contratto, del tasso di interesse effettivamente applicato, in assenza di preavviso e giustificazione, in violazione dell'art. 118 TUB;
la procedibilità della domanda anche in assenza della mediazione, non dovendo trovare applicazione, quest'ultima, nel caso di credito al consumo.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed Controparte_1 evidenziando: la nullità del ricorso introduttivo per assoluta indeterminatezza dell'oggetto della domanda e mancanza di una chiara esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della stessa;
l'intervenuta prescrizione dell'avversa pretesa restitutoria;
la genericità delle doglianze e il mancato assolvimento dell'onere della prova;
l'espressa previsione scritta di tutte le condizioni economiche del contratto;
il mancato deposito del contratto di conto corrente, contenente le condizioni economiche applicate alla carta revolving; che la mancata indicazione dell'ISC/TAEG potrebbe essere, al più, produttiva di non paventate conseguenze risarcitorie, non anche di invalidità del contratto o di parte di esso;
la non applicabilità dell'art. 125bis TUB, posto che il contratto contestato sarebbe stato stipulato prima della sua entrata in vigore;
la genericità della doglianza relativa all'illegittimo esercizio dello ius variandi, non avendo indicato specificamente alcuna variazione in senso sfavorevole al cliente;
di avere, di contro, comunicato al correntista, tutte le proposte di variazione unilaterale del contratto.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 25.3.2025, celebrata in modalità cartolare, previo deposito di scritti difensivi finali.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta per tutte le ragioni che seguono.
Preliminarmente si rappresenta che, a fronte del richiamo operato dall'art. 281 terdecies c.p.c. all'art. 281 sexies c.p.c., il Giudice emette sentenza all'esito della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ovvero, ove non provveda ai sensi del primo comma, emette sentenza nei successivi trenta giorni.
Il deposito della presente sentenza deve pertanto ritenersi eseguito ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., come novellato dal d. lgs. 149/2022.
Ancora in via preliminare, si richiama la migliore giurisprudenza di merito, in base alla quale, nel caso di contenzioso avente ad oggetto contratti di credito al consumo, la mediazione ex d. lgs. 28/2010 non costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
ed invero, “Parimenti infondata è
l'eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, considerato come il D.L.vo
28/2010 abbia previsto tale condizione con riferimento alle controversie rientranti in alcune materie tassativamente indicate, fra le quali non è riconducibile la causa in esame, vertente su un rapporto di finanziamento al consumo. In particolare va ricordato come i contratti di finanziamento non siano riconducibili alle controversie finanziarie, per le quali, invece, è prevista la condizione di procedibilità in esame, considerato come queste ultime riguardino solo il contenzioso intercorrente con intermediari finanziari in relazione a operazioni negoziali che trovano la loro disciplina nel Testo Unico Finanziario (D.L.vo 58/1998)” (cfr. Tribunale di Milano,
10.02.2022; nel medesimo senso, cfr. Tribunale Firenze, sent. 2803/2024) – il tutto, nonostante la genericità della domanda, anche con riferimento ai contratti oggetto di doglianza, sulla scorta di quanto si dirà - .
Ritiene il giudicante di poter definire la causa in epigrafe facendo applicazione della ragione più liquida, da individuarsi nei termini che seguono.
La domanda si rivela estremamente generica e non supportata da idoneo substrato probatorio.
Il ricorrente rappresenta di aver stipulato un contratto di finanziamento
(verosimilmente, un contratto di credito al consumo), che non allega agli atti di causa, e si duole genericamente della nullità delle clausole di determinazione degli interessi con riferimento probabilmente - e l'avverbio dubitativo è d'obbligo -
, alla carta di credito revolving, emessa all'esito dell'apertura di credito in conto corrente. Il ricorrente si limita ad allegare il modulo sottoscritto di richiesta della carta revolving, contenente le relative condizioni generali, carta di credito a tutta evidenza collegata ad un contratto di conto corrente, che tuttavia non è in atti.
Dal tenore della documentazione ora richiamata, si evince che alcune delle condizioni economiche della carta facciano riferimento al contratto di conto corrente, di cui tuttavia nulla è dato sapere, come parimenti non è dato sapere se la carta medesima risulti collegata al finanziamento solo citato in apertura del ricorso – né le condizioni economiche di detto contratto potrebbero essere desunte per relationem dagli estratti conto in atti - . Ed invero, l'art. 8 delle predette condizioni è rubricato “autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario”: non vi è dubbio, allora, che si tratti di contratti collegati e che la cognizione delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale è impedita dalla mancanza del contratto di conto corrente, della relativa apertura di credito e del contratto di finanziamento, non essendo sufficienti, ai fini che occupano, le mere condizioni generali della carta di credito e non essendo chiaramente individuate le doglianze del ricorrente.
In altri termini, la domanda è genericamente formulata, ai limiti della nullità dell'atto introduttivo. Il ricorrente non allega tutta la documentazione necessaria e non circostanzia le difese rispetto al caso concreto, limitandosi a mere affermazioni di diritto che, tuttavia, si rivelano mere petizioni di principio.
In assenza del contratto di conto corrente, sulla scorta del quale sarebbe stato possibile avere una cognizione completa delle condizioni economiche dell'apertura di credito e del funzionamento della carta revolving, come anche del contratto di finanziamento, non è possibile analizzare neanche le doglianze relative all'esercizio dello ius variandi.
È noto che, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., chi intenda far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari-finanziari, l'attore assolve l'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico, nonché gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo.
Nel caso che occupa, la parte ricorrente non ha depositato tutta la documentazione contrattuale necessaria, come sopra illustrato, limitandosi alla mera contestazione teorica e generica di cui si è detto, venendo meno, in tal modo, prima ancora che all'onere della prova, all'onere di allegazione specifica gravante sulla parte ricorrente medesima e, in generale, su chiunque voglia far valere un diritto in giudizio ex art. 2697 c.c..
In conclusione, la domanda deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, valori medi, riconoscendo le sole fasi studio, introduttiva e decisionale, avuto riguardo al carattere prettamente documentale della causa e all'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna la parte ricorrente, alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 3.397,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Campobasso, il 30 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi