Art. 44.
Per l'esercizio 1960-61 il contributo previsto a carico dello Stato dall'articolo 38, lettera, a) per ciascun assistibile ai sensi della presente legge e' stabilito, limitatamente al semestre 1 gennaio-30 giugno 1961, nella misura di lire 750.
La eccedenza tra l'ammontare dei contributi corrisposti ai sensi del precedente comma e i quattro miliardi di lire stanziati per l'esercizio 1960-61 sara' portata a maggiorazione del massimale previsto dall'articolo 38, lettera a), nell'esercizio 1961-62, e l'eventuale ulteriore eccedenza risultante per questo ultimo esercizio sara' portata a maggiorazione del massimale stesso per l'esercizio 1962-63.
Per l'esercizio 1960-61 il contributo previsto a carico dello Stato dall'articolo 38, lettera, a) per ciascun assistibile ai sensi della presente legge e' stabilito, limitatamente al semestre 1 gennaio-30 giugno 1961, nella misura di lire 750.
La eccedenza tra l'ammontare dei contributi corrisposti ai sensi del precedente comma e i quattro miliardi di lire stanziati per l'esercizio 1960-61 sara' portata a maggiorazione del massimale previsto dall'articolo 38, lettera a), nell'esercizio 1961-62, e l'eventuale ulteriore eccedenza risultante per questo ultimo esercizio sara' portata a maggiorazione del massimale stesso per l'esercizio 1962-63.