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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2837/2013
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La
Torre, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2837/2013 R.G. introitata all'udienza del 21.10.2024 (con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in misura ridotta), e vertente
TRA
cf. nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina via I° settembre 37 presso lo studio dell'Avv. PETRANTONI
FABIO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
CONTRO
CF./P. Controparte_1 PartitaIVA_1
elettivamente domiciliata in Messina via C. Battisti 101 presso lo studio dell'Avv. DE FRANCESCO
ANTONINO che la rappresenta e difende come da procura in atti
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 402/2013 emesso in data 09-11/03/2013
CONCLUSIONI: le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 17/05/2013, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n° 402/13 emesso dal Tribunale di Messina in data 09- 11/03/2013 con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.527,00 oltre interessi in favore della
[...]
, per asseriti lavori effettuati sull'immobile di proprietà della Controparte_2
medesima, sito in Messina località Tono, come da fattura n. 2/bis del 17/01/2012. A Parte_1
fondamento della propria opposizione, la sig.ra rilevava: - di non aver mai conferito Parte_1 incarico al Sig. per l'esecuzione di lavori di qualsiasi natura Controparte_2 nell'immobile in oggetto;
- che, pertanto, nessun rapporto di prestazione d'opera si era mai costituito con il con la conseguenza che la fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo avrebbe CP_2
dovuto ritenersi priva di causale e giustificazione;
-che non rispondeva al vero la circostanza, riferita dal circa una presunta consegna dei lavori “in contraddittorio nel settembre 2011” in quanto CP_2
la Dott.ssa non avrebbe potuto consegnarsi lavori mai commissionati di cui, ad ogni modo, Parte_1
pagina1 di 5 veniva contestata l'esecuzione stessa e l'entità del valore, non avendone la stessa alcuna contezza;
- che la documentazione prodotta a sostegno del ricorso monitorio non si palesava idonea all'emissione dell'ingiunzione atteso che la stessa (n. 2 bis) presentava una descrizione generica, non recava una numerazione progressiva come imposto dall'art. 21, co. II, lett b), DPR 633/72 ed il codice fiscale della cessionaria non corrispondeva a quello dell'opponente.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del d.i. opposto stante l'insussistenza del credito reclamato dalla con vittoria di spese e compensi difensivi. CP_1
Con comparsa del 04/11/2013, si costituiva in giudizio la Controparte_2
rilevando che l'opponente aveva commissionato i lavori in forma orale e che la
[...] Parte_1
aveva presenziato stabilmente allo svolgimento degli stessi.
In subordine, essendo comunque la Dott. beneficiaria dei lavori eseguiti sull'immobile Parte_1 di sua proprietà, invocava l'applicazione di quanto previsto 936 c.c. (da considerarsi un'ipotesi tipica del disposto di cuia ll'art. 2041 c.c.) richiedendo la liquidazione dell'indennizzo pari al valore dei materiali e mano d'opera, oppure quello del valore del fondo.
Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecutorietà del d.i., la conferma dello stesso con vittoria di spese e compensi.
Con provvedimento del 29/11/2013, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
All'udienza dell'11/02/2016, venivano escussi i testi di parte opponente e quelli di parte opposta ad eccezione del Sig. di cui, successivamente, veniva formalizzata la rinuncia Testimone_1 all'escussione dal legale della . CP_1
Susseguitesi le fasi processuali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta in decisione all'udienza del 21.10.2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura ridotta (venti gg. per il deposito delle comparse conclusioni e ulteriori venti per l'eventuale deposito di memorie di replica).
°°°°°°°°°°
Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui al giudizio instauratosi in seguito a opposizione a d.i., si applichino le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione, tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c.. Il creditore opposto deve, dunque, fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente deve dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento.
pagina2 di 5 Qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo abbia ad oggetto il pagamento di forniture o servizi o prestazione di opera, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo (esistenza del contratto e del suo contenuto), non potendo la fattura, costituente titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa. (cfr.Tribunale Gela, civile
Sentenza 29 gennaio 2019, n. 43 in Lex24il sole24ore.com, Tribunale Rieti, civile Sentenza 31 gennaio 2019, n. 79 in Lex24il sole24ore.com, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Tenuto conto dei superiori consolidati principi e dell'assenza di pattuizioni scritte, deve verificarsi se -nel caso di specie- la convenuta opposta (attrice sostanziale), a fronte del contrasto tra le parti, abbia fornito idonea prova dei fatti costitutivi della domanda e quindi dell'esistenza del contratto del suo contenuto e della esecuzione delle prestazioni asseritamente pattuite.
L'unico teste di parte opposta, sig. escusso all'udienza dell'11.02.2016, Controparte_1
cugino del opposto , ha reso dichiarazioni tra loro contrastanti Controparte_2
affermando:- dapprima di aver lavorato alle dipendenze della nel corso della CP_1
realizzazione dei lavori oggetto di causa espletati presso un appartamento sito in Messina località
Tono; - successivamente, di aver lavorato per la Global service occasionalmente anche successivamente al 2011 due o tre volte e di non ricordare che tipologia di lavori ha eseguito nello specifico;
-infine di non aver mai lavorato, neppure occasionalmente per suo cugino (odierno opposto).
Il tenore della deposizione del teste rende la stessa inattendibile.
L'opposta, a giustificazione della suddetta contraddittorietà, deduce per la prima volta solo con la comparsa conclusionale dell'8.11.2024, che le le dichiarazioni del teste non sarebbero state verbalizzate in maniera completa.
Deve evidenziarsi che la verbalizzazione è stata effettuata direttamente dal giudice alla presenza dei procuratori delle parti e della stessa è stata data lettura, come evincibile dall'espresso riferimento agli artt. 126 e 207 c.p.c., in calce al verbale in cui le dichiarazioni sono state raccolte.
Né all'esito della prova né nelle udienze immediatamente successive a quella di escussione (cfr. verbali del 24.01.2027, 24.10.10.2017 e 28.01.2019) la parte opposta ha eccepito la incompletezza della verbalizzazione.
Solo nel verbale del 28.09.2020 l'opposto deduce argomentazioni volte a “interpretare” le contraddittorie dichiarazioni rese dal teste, senza tuttavia fare cenno alla incompletezza (asserita) della verbalizzazione.
Posto quanto sopra, anche a voler ritenere provato l'an della controversia (ma ciò non può affermarsi per la lacunosità della deposizione acquisita), deve rilevarsi come la parte opposta non pagina3 di 5 abbia, comunque, dato prova della congruità dell'ammontare della somma richiesta con il ricorso monitorio, né della solo dedotta consegna dei lavori in contraddittorio con l'opponente.
A tal riguardo, si rileva che all'esito dell'escussione dei testi la ha richiesto un CP_1
rinvio per la precisazione delle conclusioni rinunciando implicitamente a insistere nella richiesta di consulenza tecnica articolata in atti finalizzata, appunto, ad accertare l'esistenza e l'ammontare dei costi dei lavori asseritamente realizzati.
Parte opposta, inoltre, nel verbale di udienza del 24.10.2017 ha rinunciato all'escussione dell'altro teste indicato Testimone_2
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, non si ritengono acquisiti sufficienti elementi per poter ritenere assolto l'onere probatorio incombente sulla parte opposta volto a dimostrare la sussistenza dei fatti posti a fondamento della domanda introitata con il ricorso monitorio, in ottemperanza ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Anche le domande proposte, in via subordinata, nella comparsa di risposta (con cui la CP_1
service chiede un indennizzo pari al valore dei materiali e della manodopera impiegata o dell'aumento del valore del fondo ai sensi degli artt. 936 e 2041 c.c.) non si palesano meritevoli di accoglimento.
Sul punto, deve rilevarsi come di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte abbiano chiarito
(dirimendo il contrasto sul punto ) che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
Con specifico riguardo alla domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., la Corte
(cfr. Cass., Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22404), muovendo dai principi sopra passati in rassegna, ha affermato che tale domanda può essere proposta “in via subordinata, con la prima memoria ex art.
183, sesto comma, c.p.c., nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa a quella inizialmente formulata”. (cfr. Sezioni Unite, sentenza del
15 ottobre 2024, n. 26727).
Posto quanto sopra in ordine all'ammissibilità della proposizione della domanda e art. 2041
c.c., se ne deve rilevare la infondatezza nel merito atteso che, come detto, l'opposta non ha fornito idonea prova delle specifiche lavorazioni effettuate e della congruità dell'ammontare delle somme richieste, in ragione dell'inattendibilità del teste (come sopra argomentato) e della rinuncia CP_2
al teste agli altri mezzi di prova. Tes_2
pagina4 di 5 Sempre le Sezioni Unite della Corte (cfr. sentenza 33954 del 05 dicembre 2023), inoltre, ribadendo la residualità de rimedio previsto dalla norma di cui all'art. 2041 c.c. proponibile solo ed esclusivamente qualora non vi sia un'altra azione tipica, esperibile nel concreto, fondata su contratto, sulla legge o su clausola di carattere generale (come le domande risarcitorie fondate su responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale), chiariscono nella medesima pronuncia, che l'azione in oggetto non può essere esperita quando il rigetto della domanda principale, nel merito sia derivato dal mancato assolvimento, come nel caso in oggetto, di qualche onere cui la legge subordinava la difesa
Co nel suo interesse (ad. la mancata prova del danno subito in caso di responsabilità contrattuale).
Da tutto quanto sopra discende l'accoglimento dell'opposizione (cui consegue la revoca del d.i. emesso) e il rigetto delle domande alternative proposte nella comparsa di risposta della . Parte_2
Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 e aggiornati con D.M. n. 147 del 13.08.2022, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 402/2013 emesso in data 09-11/03/2013
Condanna la convenuta opposta a rifondere all'attrice opponente le spese di giudizio che liquida in € 120,00 per spese, € 5.077,00 per compensi oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge
Così deciso in Messina il 31.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Carolina La Torre
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La
Torre, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2837/2013 R.G. introitata all'udienza del 21.10.2024 (con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in misura ridotta), e vertente
TRA
cf. nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina via I° settembre 37 presso lo studio dell'Avv. PETRANTONI
FABIO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
CONTRO
CF./P. Controparte_1 PartitaIVA_1
elettivamente domiciliata in Messina via C. Battisti 101 presso lo studio dell'Avv. DE FRANCESCO
ANTONINO che la rappresenta e difende come da procura in atti
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 402/2013 emesso in data 09-11/03/2013
CONCLUSIONI: le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 17/05/2013, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n° 402/13 emesso dal Tribunale di Messina in data 09- 11/03/2013 con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.527,00 oltre interessi in favore della
[...]
, per asseriti lavori effettuati sull'immobile di proprietà della Controparte_2
medesima, sito in Messina località Tono, come da fattura n. 2/bis del 17/01/2012. A Parte_1
fondamento della propria opposizione, la sig.ra rilevava: - di non aver mai conferito Parte_1 incarico al Sig. per l'esecuzione di lavori di qualsiasi natura Controparte_2 nell'immobile in oggetto;
- che, pertanto, nessun rapporto di prestazione d'opera si era mai costituito con il con la conseguenza che la fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo avrebbe CP_2
dovuto ritenersi priva di causale e giustificazione;
-che non rispondeva al vero la circostanza, riferita dal circa una presunta consegna dei lavori “in contraddittorio nel settembre 2011” in quanto CP_2
la Dott.ssa non avrebbe potuto consegnarsi lavori mai commissionati di cui, ad ogni modo, Parte_1
pagina1 di 5 veniva contestata l'esecuzione stessa e l'entità del valore, non avendone la stessa alcuna contezza;
- che la documentazione prodotta a sostegno del ricorso monitorio non si palesava idonea all'emissione dell'ingiunzione atteso che la stessa (n. 2 bis) presentava una descrizione generica, non recava una numerazione progressiva come imposto dall'art. 21, co. II, lett b), DPR 633/72 ed il codice fiscale della cessionaria non corrispondeva a quello dell'opponente.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del d.i. opposto stante l'insussistenza del credito reclamato dalla con vittoria di spese e compensi difensivi. CP_1
Con comparsa del 04/11/2013, si costituiva in giudizio la Controparte_2
rilevando che l'opponente aveva commissionato i lavori in forma orale e che la
[...] Parte_1
aveva presenziato stabilmente allo svolgimento degli stessi.
In subordine, essendo comunque la Dott. beneficiaria dei lavori eseguiti sull'immobile Parte_1 di sua proprietà, invocava l'applicazione di quanto previsto 936 c.c. (da considerarsi un'ipotesi tipica del disposto di cuia ll'art. 2041 c.c.) richiedendo la liquidazione dell'indennizzo pari al valore dei materiali e mano d'opera, oppure quello del valore del fondo.
Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecutorietà del d.i., la conferma dello stesso con vittoria di spese e compensi.
Con provvedimento del 29/11/2013, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
All'udienza dell'11/02/2016, venivano escussi i testi di parte opponente e quelli di parte opposta ad eccezione del Sig. di cui, successivamente, veniva formalizzata la rinuncia Testimone_1 all'escussione dal legale della . CP_1
Susseguitesi le fasi processuali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta in decisione all'udienza del 21.10.2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura ridotta (venti gg. per il deposito delle comparse conclusioni e ulteriori venti per l'eventuale deposito di memorie di replica).
°°°°°°°°°°
Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui al giudizio instauratosi in seguito a opposizione a d.i., si applichino le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione, tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c.. Il creditore opposto deve, dunque, fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente deve dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento.
pagina2 di 5 Qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo abbia ad oggetto il pagamento di forniture o servizi o prestazione di opera, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo (esistenza del contratto e del suo contenuto), non potendo la fattura, costituente titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa. (cfr.Tribunale Gela, civile
Sentenza 29 gennaio 2019, n. 43 in Lex24il sole24ore.com, Tribunale Rieti, civile Sentenza 31 gennaio 2019, n. 79 in Lex24il sole24ore.com, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Tenuto conto dei superiori consolidati principi e dell'assenza di pattuizioni scritte, deve verificarsi se -nel caso di specie- la convenuta opposta (attrice sostanziale), a fronte del contrasto tra le parti, abbia fornito idonea prova dei fatti costitutivi della domanda e quindi dell'esistenza del contratto del suo contenuto e della esecuzione delle prestazioni asseritamente pattuite.
L'unico teste di parte opposta, sig. escusso all'udienza dell'11.02.2016, Controparte_1
cugino del opposto , ha reso dichiarazioni tra loro contrastanti Controparte_2
affermando:- dapprima di aver lavorato alle dipendenze della nel corso della CP_1
realizzazione dei lavori oggetto di causa espletati presso un appartamento sito in Messina località
Tono; - successivamente, di aver lavorato per la Global service occasionalmente anche successivamente al 2011 due o tre volte e di non ricordare che tipologia di lavori ha eseguito nello specifico;
-infine di non aver mai lavorato, neppure occasionalmente per suo cugino (odierno opposto).
Il tenore della deposizione del teste rende la stessa inattendibile.
L'opposta, a giustificazione della suddetta contraddittorietà, deduce per la prima volta solo con la comparsa conclusionale dell'8.11.2024, che le le dichiarazioni del teste non sarebbero state verbalizzate in maniera completa.
Deve evidenziarsi che la verbalizzazione è stata effettuata direttamente dal giudice alla presenza dei procuratori delle parti e della stessa è stata data lettura, come evincibile dall'espresso riferimento agli artt. 126 e 207 c.p.c., in calce al verbale in cui le dichiarazioni sono state raccolte.
Né all'esito della prova né nelle udienze immediatamente successive a quella di escussione (cfr. verbali del 24.01.2027, 24.10.10.2017 e 28.01.2019) la parte opposta ha eccepito la incompletezza della verbalizzazione.
Solo nel verbale del 28.09.2020 l'opposto deduce argomentazioni volte a “interpretare” le contraddittorie dichiarazioni rese dal teste, senza tuttavia fare cenno alla incompletezza (asserita) della verbalizzazione.
Posto quanto sopra, anche a voler ritenere provato l'an della controversia (ma ciò non può affermarsi per la lacunosità della deposizione acquisita), deve rilevarsi come la parte opposta non pagina3 di 5 abbia, comunque, dato prova della congruità dell'ammontare della somma richiesta con il ricorso monitorio, né della solo dedotta consegna dei lavori in contraddittorio con l'opponente.
A tal riguardo, si rileva che all'esito dell'escussione dei testi la ha richiesto un CP_1
rinvio per la precisazione delle conclusioni rinunciando implicitamente a insistere nella richiesta di consulenza tecnica articolata in atti finalizzata, appunto, ad accertare l'esistenza e l'ammontare dei costi dei lavori asseritamente realizzati.
Parte opposta, inoltre, nel verbale di udienza del 24.10.2017 ha rinunciato all'escussione dell'altro teste indicato Testimone_2
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, non si ritengono acquisiti sufficienti elementi per poter ritenere assolto l'onere probatorio incombente sulla parte opposta volto a dimostrare la sussistenza dei fatti posti a fondamento della domanda introitata con il ricorso monitorio, in ottemperanza ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Anche le domande proposte, in via subordinata, nella comparsa di risposta (con cui la CP_1
service chiede un indennizzo pari al valore dei materiali e della manodopera impiegata o dell'aumento del valore del fondo ai sensi degli artt. 936 e 2041 c.c.) non si palesano meritevoli di accoglimento.
Sul punto, deve rilevarsi come di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte abbiano chiarito
(dirimendo il contrasto sul punto ) che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
Con specifico riguardo alla domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., la Corte
(cfr. Cass., Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22404), muovendo dai principi sopra passati in rassegna, ha affermato che tale domanda può essere proposta “in via subordinata, con la prima memoria ex art.
183, sesto comma, c.p.c., nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa a quella inizialmente formulata”. (cfr. Sezioni Unite, sentenza del
15 ottobre 2024, n. 26727).
Posto quanto sopra in ordine all'ammissibilità della proposizione della domanda e art. 2041
c.c., se ne deve rilevare la infondatezza nel merito atteso che, come detto, l'opposta non ha fornito idonea prova delle specifiche lavorazioni effettuate e della congruità dell'ammontare delle somme richieste, in ragione dell'inattendibilità del teste (come sopra argomentato) e della rinuncia CP_2
al teste agli altri mezzi di prova. Tes_2
pagina4 di 5 Sempre le Sezioni Unite della Corte (cfr. sentenza 33954 del 05 dicembre 2023), inoltre, ribadendo la residualità de rimedio previsto dalla norma di cui all'art. 2041 c.c. proponibile solo ed esclusivamente qualora non vi sia un'altra azione tipica, esperibile nel concreto, fondata su contratto, sulla legge o su clausola di carattere generale (come le domande risarcitorie fondate su responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale), chiariscono nella medesima pronuncia, che l'azione in oggetto non può essere esperita quando il rigetto della domanda principale, nel merito sia derivato dal mancato assolvimento, come nel caso in oggetto, di qualche onere cui la legge subordinava la difesa
Co nel suo interesse (ad. la mancata prova del danno subito in caso di responsabilità contrattuale).
Da tutto quanto sopra discende l'accoglimento dell'opposizione (cui consegue la revoca del d.i. emesso) e il rigetto delle domande alternative proposte nella comparsa di risposta della . Parte_2
Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 e aggiornati con D.M. n. 147 del 13.08.2022, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 402/2013 emesso in data 09-11/03/2013
Condanna la convenuta opposta a rifondere all'attrice opponente le spese di giudizio che liquida in € 120,00 per spese, € 5.077,00 per compensi oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge
Così deciso in Messina il 31.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Carolina La Torre
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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