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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/07/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1006 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 5.3.2025 (svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta) con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme, Via Misiano presso lo studio dell'avv. Domenico Villella che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ATTORE CONTRO (C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), piazza Mazzini n. 28, C.F._3 presso lo studio dell'avv. Nicolina Perri, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti CONVENUTI E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._4
Lamezia Terme (CZ), via Fusco n. 59 presso lo studio dell'avv. Valerio Francesco De Grazia che lo rappresenta e difende giusta procura in atti CONVENUTO OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione. CONCLUSIONI: come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, e innanzi all'intestato Tribunale per sentire accogliere
[...] Controparte_2 Controparte_3 le seguenti conclusioni: “a) Procedere alla divisione giudiziale delle due unità immobiliari site in Contrada Contrada Guerrieri Serra snc di Lamezia Terme e contraddistinte al NCEU al foglio di mappa 8, particella 565, sub 2 e sub 3 e dei due terreni contraddistinti al NCEU di Lamezia Terme- Nicastro al foglio di mappa 8, particella 446 e 449, attribuendo a ciascuno dei condividendi la relativa quota, e qualora ciò non sia possibile in natura, mediante conferimenti delle corrispondenti quote in denaro;
b) Procedere alla divisione giudiziale dell'unità immobiliare sita in Via Madonna della Spina n° 17 di Lamezia Terme contraddistinta al NCEU al foglio di mappa 8, particella 313, sub.3, attribuendo a ciascuno dei comproprietari la relativa quota ed in particolare la quota di un mezzo dell'intero a favore del Sig. e la quota di un mezzo a favore del Sig. Parte_1 CP_1
, e qualora ciò non sia possibile in natura, mediante conferimenti delle corrispondenti quote in
[...] denaro;
c) Porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti e onorari del giudizio.” Si costituivano e i quali chiedevano il rigetto della domanda Controparte_1 Controparte_2 in quanto infondata, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Si costituiva altresì , il quale chiedeva di procedere alla divisione con spese a Controparte_3 carico di tutti i condividenti. Con ordinanza del 5.7.2019, il giudice istruttore diversamente impersonato, ritenendo di poter risolvere la controversia sulla base delle sole questioni di diritto, rinviava per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 5.3.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e va, conseguentemente, rigettata. Rileva, invero, questo Tribunale che nessun documento probante la proprietà dei beni immobili (indicati in citazione) in capo al de cuius al momento della morte, è stato prodotto dalle parti, e in particolare dall'attore. Invero, l'imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di divisione, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, di rapporti giuridici;
nel caso di specie, alcuna prova è stata invece offerta in ordine all'effettiva appartenenza al de cuius dei beni per i quali è stato chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria. Alcun documento effettivamente dimostrativo della proprietà in capo al de cuius è stato, infatti, prodotto, non potendosi di certo attribuire una qualche rilevanza all'ispezione per dati anagrafici della conservatoria dei RR.II. contenuta nella produzione dell'attore, che nulla dimostra in merito al titolo di provenienza del bene oggetto di divisione in capo ai soggetti della cui eredità si tratta. Sarebbe, invece, stato necessario produrre, ai fini della prova della proprietà del diritto, oltre al titolo di provenienza in favore del sig. e di genitori degli attuali CP_1 Persona_1 condividenti, degli immobili indicati in citazione, nonché regolare certificazione notarile (ovvero rilasciata direttamente dal Conservatore dei Registri Immobiliari) contenente l'indicazione delle trascrizioni, a favore e contro, sui beni oggetto della chiesta divisione, a far tempo dalla data dell'acquisto di tale cespite da parte del de cuius fino a quella di apertura della successione, nonché di quelle contro i successori a far tempo dalla data di apertura della successione fino a quella di trascrizione della domanda, ovvero di instaurazione del giudizio di divisione, poiché, solamente attraverso tale documentazione, è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del de cuius e, dunque, delle parti al momento dell'instaurazione del giudizio di scioglimento di comunione ereditaria. Ciò posto, nessuno di detti documenti è stato prodotto in atti. Al riguardo, occorre innanzi tutto evidenziare la non necessità di sottoporre al contradditorio delle parti, ex art. 101 comma 2 c.p.c., la questione rilevata d'ufficio, relativa alla improcedibilità della domanda. Infatti, come evidenziato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101 comma 2 c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto. Il giudice è infatti tenuto a promuovere il contraddittorio solo quando le questioni rilevate d'ufficio implicano la necessità di acquisire nuove prove o di valutare il materiale probatorio sotto una luce differente, non già quando si tratta di questioni di puro diritto, le quali possono essere decise sulla base delle norme giuridiche applicabili e dell'interpretazione delle stesse (da ultimo, a titolo esemplificativo, Cass. civ. sez. III, 18/03/2025, n. 7200; Cass. civ. sentenza n. 822 del 2024). Nel caso di specie, a venire in rilievo è una questione squisitamente giuridica, che non introduce alcun ulteriore elemento di fatto e neppure di diritto rispetto a quelle sottese alla domanda formulata. D'altra parte, non si può ritenere neanche che la documentazione di cui si tratta fosse suscettibile di essere acquisita ad opera di un ausiliario incaricato di espletare una Consulenza Tecnica d'Ufficio finalizzata alla predisposizione di un progetto di divisione del compendio immobiliare. Difatti, lo scopo della consulenza tecnica d'ufficio è quello di fornire ausilio al giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze di natura tecnica: di conseguenza, tale mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2005, n. 7097). In tal senso, dunque, il giudicante non ha ritenuto di dover disporre alcuna indagine tecnica, dal momento che l'evidente carenza probatoria in ordine alla dimostrazione della titolarità dei beni oggetto di divisione in capo al soggetto indicato come de cuius, non poteva certamente essere sopperita mediante accertamenti demandati al Consulente Tecnico d'Ufficio. Dunque, in mancanza della documentazione sopra indicata, nessuna divisione può essere disposta, non avendo né l'attore né i convenuti prodotto i titoli di provenienza del bene in favore del de cuius. Orbene, poiché la titolarità del bene si pone non già come requisito di legittimazione attiva, ma piuttosto come oggetto della controversia, le parti hanno l'onere di fornire una prova rigorosa della proprietà, non potendo tale ineludibile circostanza neppure essere surrogata dalla dimostrazione del titolo in via meramente presuntiva;
ciò preclude altresì al giudice di desumere l'esistenza della proprietà in capo ai condividenti dalla mancata contestazione delle parti sul punto. Invero, la controversia in ordine alla proprietà in un giudizio di scioglimento di comunione non può prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà dei suddetti beni in capo ai comproprietari. Del resto, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con l'espressione “giudizio petitorio” deve intendersi ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa, cosicché in tale nozione deve ricomprendersi altresì il giudizio di divisione, il quale ha, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. II, 18 novembre 1982, n. 6202). Ne deriva, pertanto, che, nell'ambito di un giudizio siffatto, sussiste, a carico delle parti, l'onere di fornire la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità di diritto reale. In mancanza di tale dimostrazione, la domanda deve essere rigettata. La peculiarità della vicenda e la natura dei rapporti tra le parti integra giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- dichiara inammissibile la domanda proposta da Parte_1
- compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Lamezia Terme, 10 luglio 2025. Il Giudice
Teresa Valeria Grieco