Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere all'esito della camera di consiglio del 07.01.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 428/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del
07.01.2025 tra:
(CF. ), elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
Anagni, Viale Regina Margherita n. 66 c/o lo Studio dell'Avv. Renata Frattale che la rappresenta e difende giusta procura allegata al presente atto di citazione in appello.
- APPELLANTE -
CONTRO
P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la a n persona Controparte_2 della Dott.ssa Rosalba Zaffino elett.te dom.ta presso l'indirizzo pec quale domicilio digitale come indicato nella Email_1
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8638/2020
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene a materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 8638/2020 del Tribunale di Roma, con cui lo stesso ha rigettato l'opposizione a Decreto Ingiuntivo spiegata dalla stessa, ritenendo infondata l'eccezione di tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, meramente esplorativa la contestazione in merito agli interessi applicati al rapporto contestato nonché priva di fondamento l'eccezione sull'incompetenza territoriale del giudice adito in considerazione dell'impossibilità di qualificare la mutuataria quale consumatore, così statuendo:
“1- Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto;
2.- condanna l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida nella somma di 2.500,00, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.”
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto con un unico motivo di appello la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 33, comma 2, lett. u), D.
Lgs. n. 206/2005 e dell'art. 1341 c.c. sulla disciplina del foro del consumatore e sulla derogabilità della stessa.
Ha, pertanto, concluso, nelle note conclusive, nei seguenti termini:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, parzialmente riformare, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, la sentenza n. 8638/2020 pubblicata il 15.06.2020 dal Tribunale Ordinario di Roma, a definizione del giudizio RGN. 6645372016 e mai notificata nella parte in cui rigetta la eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di pag. 2/8 Frosinone, e, per l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione proposta e, accertata la incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e conseguentemente la competenza del Tribunale di Frosinone, per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare la nullità e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo, con pronuncia di ogni conseguenziale provvedimento di legge e con condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita la quale mandataria della in Controparte_2 Controparte_3 conseguenza di una serie di contratti di cessione di credito, tra i quali rientra quello oggetto della presente causa, la quale, nel chiedere il rigetto del gravame perché inammissibile nonché infondato, ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma: - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'avverso appello ex art.348 bis n.1) c.p.c. per le causali di cui in narrativa;
− in via principale e nel merito, accertata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avverso gravame, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 8638/2020, pubblicata in data 15.06.2020, oggetto del presente gravame, con il rigetto di tutte le richieste avversarie, in quanto infondate ed inammissibili per le ragioni esposte in narrativa.
-Nel merito, nella denegata ipotesi di condanna risarcitoria/restitutoria degli appellati, o di pronunce che attribuiscano agli appellati passività di ogni natura e specie, accertare e dichiarare carente di legittimazione passiva in merito a dette pronunce Controparte_3
e quindi indenne rispetto ad esse, quale soggetto subentrato a
[...]
nei limiti delle attività connesse al rapporto Controparte_4 ceduto. - In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio da liquidarsi ex D.M.
55/2014 e s.m.i., oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. al 4% ed
I.V.A. al 22% come per legge”
All'udienza a trattazione scritta del 07.01.2025, la Corte, a seguito di note conclusive depositate dalle parti, ha deciso la causa con motivazione contestuale.
L'appello è infondato e quindi non merita accoglimento.
Con l'unico motivo di gravame la ha inteso impugnare la sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma in merito alla competenza territoriale, sostenendo la necessaria applicazione del foro del Consumatore, e quindi la competenza in capo al Tribunale di Frosinone in quanto pag. 3/8 ivi residente, con la conseguente dichiarazione di nullità e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Alla base di tale pretesa l'appellante riporta la normativa in materia consumeristica che prevede nel caso in cui una parte contrattuale rivesta la qualifica di consumatore la competenza in capo al Tribunale del luogo in cui lo stesso ha la propria residenza o domicilio al momento della domanda giudiziale, quale foro speciale ed esclusivo destinato a prevalere su quello legale previsto dal codice civile e su qualsiasi altra pattuizione convenzionale tra le parti, laddove esistente, che sarebbe irrimediabilmente colpita da nullità in quanto considerata vessatoria.
Ebbene, è opinione di Questa Corte che la disciplina in materia di contratti del consumatore non possa trovare applicazione nella fattispecie su cui si controverte nel presente giudizio per assenza degli elementi qualificanti in capo al mutuatario, così come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la cui decisione si condivide.
Ed infatti, dall'analisi della documentazione in atti risulta più volte confermata la finalità non di consumo posta alla base della richiesta di mutuo, obbligazione principale ed oggetto della presente controversia.
Infatti, il mutuo stipulato e sottoscritto dalla Sig.ra in data Parte_1
18.02.2011 riporta nel documento di sintesi, nella sezione “tipologia”, la qualifica di
“mutuo chirografario a tasso fisso per finalità diverse da esigenze di consumo”.
È opportuno precisare che, sebbene contestualmente al mutuo veniva aperto anche il conto corrente n. 131/001598 nel quale il mutuo stesso veniva regolato, tale apertura risulta funzionale e strumentale alla stipulazione del contratto di fido ai fini dell'accredito della somma concessa, così come specificato nell'intestazione del contratto stesso.
Ciò impone, ai fini della valutazione della natura del rapporto creditizio e della relativa disciplina, di rivolgersi all'obbligazione principale, ossia il mutuo concesso, il quale, appunto, qualifica l'affidamento in termini non di consumo, risultando di conseguenza superflua e non pertinente l'argomentazione di parte appellante sul punto.
pag. 4/8 Inoltre, il fine commerciale del mutuo risulta da altri documenti depositati dalla che CP_1 il presente Collegio ritiene necessario valutare e che non sono stati oggetto di alcuna contestazione nel merito da parte dell'appellante.
Nel corso del giudizio di primo grado, la convenuta ha provveduto a depositare CP_1 ulteriore documentazione comprovante la finalità imprenditoriale sottesa alla richiesta e concessione del muto de quo, consistente nello specifico nell'apertura di un negozio di bomboniere.
Ed infatti, nell' istruttoria scritta deliberata dall' Agenzia, viene riportata la finalità della richiesta della che consisteva in “acquisto attività e lavori di ristrutturazione con Parte_1 preventivo allegato”.
Tale delibera faceva seguito alla suddetta richiesta di concessione di affidamento avanzata dalla richiedente in data 10.12.2010 nella quale anch'essa affermava di necessitare la somma di €30.000,00 e garantita per € 36.000,00 dal sig. importo pari e garantito alle Persona_1 medesime condizioni rispetto a quello riportato nel contratto di mutuo poi concesso, per l'avvio dell'attività commerciale.
Si ritiene opportuno evidenziare come, sempre dagli atti depositati dalla Banca, dal Dossier sui Protesti di Impresa la risulta titolare dell'impresa IE LI la cui Parte_1 iscrizione risale al giorno 08.02.2011 e l'inizio dell'attività decorre dal 25.02.2011, ovvero pochi giorni dopo l'ottenimento del mutuo richiesto, proprio come risultante dalla documentazione istruttoria sopra menzionata.
Ciò detto, appare con tutta evidenza, in quanto emergente da diversi elementi di prova il cui contenuto probatorio non è stato contestato specificatamente dalla parte appellante, che il contratto di mutuo oggetto di causa risulta essere stato concesso per finalità commerciali, quali sopra descritte, che per loro natura comportano l'esclusione della qualifica di consumatore della appellante.
Al contrario, la Corte non ritiene superato l'onere della prova in capo all'odierna appellante per quanto attiene alle richieste dalla stessa avanzate.
E infatti, si ricorda che, sebbene il presente giudizio sia stato instaurato a seguito di giudizio monitorio azionato dalla Banca, che rimane attore sostanziale, vige pur sempre la disciplina pag. 5/8 prevista dall'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova in capo a chiunque voglia far valere un diritto (cfr. fra tutte Cass. sentenza n. 9633 del 24 marzo 2022)
Nel caso di specie, se da un lato la Banca ha provveduto a depositare la documentazione attestante la finalità commerciale del mutuo de quo e quindi fondante la propria pretesa, stessa cosa non può dirsi dell'appellante, che nell'eccepire il difetto di competenza territoriale del giudice adito invoca l'applicazione della disciplina del consumatore sull'asserita qualificazione della stessa come tale, senza tuttavia fornirne prova.
La richiesta da parte dell'appellante dell'invocato diritto al foro del consumatore, comportava che la stessa si adoperasse per dimostrarne il fondamento, quantomeno allegando fatti e documenti in grado di dimostrare quanto affermato.
Non appare, al contrario, sufficiente quanto argomentato dalla mutuataria che si è limitata ad indicare il rapporto in c.c. quale elemento giustificatore delle proprie pretese, ma la cui natura meramente strumentale si è tuttavia già evidenziata, rimanendo invece carente la difesa di qualsivoglia elemento che provi una finalità estranea allo svolgimento dell'attività commerciale.
Ed ancora, dalla documentazione contabile integrale certificata ai sensi dell'art. 50 TUB depositata in fase monitoria e riprodotta nel giudizio di merito risultano estratti conto e certificati di mutuo e conto corrente intestati alla , Controparte_5 ed anche in tal caso l'appellante non ha provveduto ad alcuna contestazione.
Si ritiene opportuno menzionare che avverso il medesimo Decreto Ingiuntivo aveva proposto opposizione il fideiussore Sig. dichiarato improcedibile con Sent. n. Persona_1
11601/2017 RG 4276/2016 del 07.06.2017 per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Nel suddetto procedimento il Tribunale, con ordinanza del 08.09.2016 e depositata in data 09.09.2016 così rilevava “l'eccezione di incompetenza territoriale appare prima facie infondata atteso che la incompetenza va determinata sulla base dell'obbligazione principale garantita, con la conseguenza che trattandosi di credito ottenuto in relazione all'impresa esercitata dal debitore non appare in alcun modo invocabile il foro del consumatore.; -la deroga pattizia della competenza appare validamente formulata atteso che il debitore principale rivestiva la qualità di imprenditore e non di consumatore e che la pattuizione risulta specificamente approvata per iscritto”.
pag. 6/8 Anche nel suddetto giudizio, pertanto, la qualifica di consumatore della mutuataria veniva esclusa rinvenendosi alla base dell'obbligazione principale, ovvero quella concernente il contratto di mutuo, una finalità tipicamente imprenditoriale.
In conclusione, è opinione di Questa Corte che oggetto della presente controversia sia il contratto di mutuo de quo e gli inadempimenti ad esso connessi e di conseguenza sia lo stesso a costituire il parametro ai fini della disciplina applicabile, confermando, come sopra evidenziato, la natura “non di consumo” del fido in questione.
A ciò si aggiunga che dall'analisi complessiva della documentazione in atti non si può non evincere la natura commerciale del mutuo in oggetto non essendo stati forniti dalla richiedente diversi elementi probatori idonei e sufficienti a provare il contrario.
Ciò detto, esclusa la qualifica di consumatore della mutuataria odierna appellante, tutte le argomentazioni sul punto risultano prive di fondamento.
Di conseguenza si ritengono legittime le clausole convenzionali presenti nel contratto di mutuo ed in quello di apertura del c.c. le quali prevedano quale foro competente rispettivamente “il Foro di Roma” e “l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione ha sede legale la che per la creditrice al tempo della CP_1 Controparte_1 stipula e in sede giudiziale prima dell'intervenuta cessione del credito, risulta essere appunto
CP_1
In conclusione, a parere di Questa Corte il presente gravame non merita accoglimento e, per l'effetto si conferma la sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 8638/2020 del Tribunale di Roma contro Parte_1
e per essa la uale cessionaria Controparte_1 Controparte_2 del credito, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pag. 7/8 -condanna l'appellante alla rifusione in favore della quale cessionaria Controparte_2 del credito della , delle spese del presente grado di giudizio Controparte_1 che liquida in € 6.946,00 secondo i valori medi vista la non pregnante complessità della materia controversa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 07.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 8/8