Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
dott.ssa RIluisa IT Pres.
dott. ssa Ginevra Chinè Cons. rel.
dott.ssa RI Antonietta Naso Cons.
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note 18/3/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 51/2023 R.G.L. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...] (CF
),rappresentata e difesa, per C.F. 1 mandato in calce, dall'Avv. Walter Tripodo (CF
- FAX: 0965/1811346 C.F. 2
Email 2 it) presso il quale è elettivamente domiciliata in
- PEC walter. Email 1
Reggio Calabria, via Pio XI trav. De Blasio, n. 4;
appellante
CP 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo;
appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
con ricorso in primo grado proponeva opposizione avverso il decreto Parte 1 ingiuntivo n. 225/2019 del 26.06.2019, emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di
Reggio Calabria, notificato il 26 luglio 2019, ad istanza dell' Controparte_2 con il quale viene ingiunto alla odierna ricorrente di pagare la somma
[...] di € 2.102,22 oltre interessi e spese, liquidate in € 246,50 per compensi ed esborsi, oltre accessori di legge. L'indebito concerneva la rata di pensione pagata per il mese di Marzo 2011 alla pensionata Persona 1 (coniugata Pt 1 , deceduta il 24.02.2011, somma indebitamente trattenuta dalla ricorrente che era cointestataria del conto corrente bancario sul quale la pensionata riceveva la pensione. A fondamento dell'opposizione eccepiva che secondo quanto dedotto a pag. 2 del ricorso per decreto ingiuntivo avanzato dall' CP_1 ai sensi dell'art. 1 comma 304 della 1. 23.12.2014 n. 190 “le prestazioni in denaro versate dall' CP_1 per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario o la società Controparte_3 sono tenuti alla loro restituzione all' CP_1 qualora esse siano state corrisposte sen io ne avesse diritto..." e deduce che l' CP_1 aveva avanzato la richiesta dapprima erroneamente alla Banca Carime e solo nel settembre 2017 al Banco di Napoli. Che "le somme, che l' CP_1 avrebbe dovuto prioritariamente richiedere all'Istituto Bancario titolare del rapporto, sono ancora giacenti (si suppone, atteso il lungo lasso di tempo trascorso e gli esosi oneri di tenuta di un conto corrente) presso il predetto Banco. Tale circostanza comporta, ulteriormente, che l'opponente non sia in grado di corrispondere quanto richiesto dall' CP_2 opposto.". Come secondo motivo di opposizione deduceva che la disciplina da applicarsi alle ipotesi di restituzione di indebito previdenziale stabilisce che il recupero delle somme non è consentito dopo che siano trascorsi due anni, salvo che nel caso di dolo dell'interessato.
Eccepisce, quindi, la decadenza dell'ente dalla facoltà di operare il recupero delle somme, atteso che l'indebito è stato contestato ben oltre l'anno successivo a quello di erogazione delle prestazioni, in violazione dell'art. 13 comma 2 della legge n. 412 del 1991 che pone tale limite annuale, e comunque l'irripetibilità dell'indebito per mancanza di dolo del pensionato.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' CP_1 che chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, chiedeva disporsi l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 225/2019. L CP 1 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione perché tardivamente proposta, in quanto "trattandosi di titolo emesso dal Giudice del lavoro non trova applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale per cui il decreto ingiuntivo così tardivamente opposto è divenuto inoppugnabile".
Con la sentenza appellata l'opposizione veniva dichiarata inammissibile sulla base della seguente motivazione: La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle cause di lavoro e previdenza. Il ricorso è stato depositato il 30.09.2019, ben oltre il perentorio termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo pacificamente avvenuta il 26.07.2019. Trattandosi di titolo emesso dal Giudice del lavoro in materia di previdenza non trova applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale, per cui il decreto ingiuntivo così tardivamente opposto è divenuto inoppugnabile dal 06.09.2019.
La difesa di parte ricorrente replica che sarebbe invece applicabile la sospensione feriale richiamando la giurisprudenza che si è occupata del diverso caso dell'opposizione a ordinanza ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale. Tale giurisprudenza non è applicabile alla presente fattispecie che concerne una causa rientrante nell'art. 442 c.p.c. Al fine della regolazione delle spese legali si rileva che, in ogni caso, i motivi di opposizione sono integralmente infondati. Del tutto fuorviante è il richiamo di parte ricorrente alla sola prima parte dell'art. 1 comma 304 della l. 190/2014, in quanto omette di riportare una parte fondamentale della norma che va letta nella sua interezza e che è del seguente tenore:
"304. Le prestazioni in denaro versate dall' CP_1 per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la societa' Controparte_3 sono tenuti alla loro restituzione all' CP_1 qualora ne avesse diritto. L'obbligo di restitesse siano state corrisposte senz sussiste nei limiti della disponibilita' esistente sul conto corrente. L'istituto bancario o la societa' [...] CP 3 non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti. Nei casi di periodi precedenti i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilita' sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell' CP_1 L'istituto bancario o la societa' Controparte_3 che rifiutino la richiesta per imposs sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all' CP_1 le generalita' del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente."
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo risulta che la rata è stata pagata al cointestatario del conto – l'odierna ricorrente - in data 1.3.2011 e
-
che il Banco di Napoli ne ha dato formale comunicazione all' CP_1 in conformità alla norma sopra citata, per cui l'odierna ricorrente è il solo soggetto tenuto alla restituzione della rata di pensione indebitamente percepita. Del tutto inconferente, poi, è il richiamo alle norme che consentono di trattenere l'indebito pensionistico per mancanza dolo o perché non richiesto nel termine di cui all'art. 13 L 412/1991, in quanto tale disciplina di settore non si applica nelle ipotesi come quelle per cui è causa in cui il percettore dell'indebito non è il titolare del rapporto previdenziale (cfr. in tal senso Cass. Sez. L, Sentenza n. 21453/2013). Pertanto, l'opposizione è inammissibile ed infondata>>
Avverso la sentenza propone appello Parte 1 ribadendo l'applicabilità ai termini per l'opposizione al decreto ingiuntivo della sospensione feriale così argomentando:
< Tutto tale ragionamento era stato già esplicato ed argomentato al Giudice di Prime Cure nelle note difensive autorizzate, il quale tuttavia non si è curato di approfondire adeguatamente la questione incorrendo così in un marchiano errore che deve comportare l'annullamento con la conseguente riforma del provvedimento impugnato>>. Si è difenso l' CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 18/3/2025, fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa in esito alla camera di consiglio successiva all'udienza cartolare.
Motivi della decisione
L'appello è inammissibile.
Non vi è contestazione sull'accertamento in fatto per come condotto, ovvero che il ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo sia stato depositato il 30.09.2019, ben oltre il perentorio termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso pacificamente avvenuta il 26.07.2019.
L'appellante richiama a fondamento della applicabilità della sospensione feriale all'opposizione a decreto ingiuntivo in materia previdenziale, la stessa giurisprudenza allegata già in primo grado riproponendo, così, la stessa identica eccezione, come già affermato dal Tribunale, del tutto inconferente e relativa alle opposizioni avverso ordinanza ingiunzione, senza per nulla confutare la motivazione offerta dal Tribunale ovvero che si tratta di causa di natura previdenziale, per la quale è pacifica la non applicazione della sospensione feriale.
Detto profilo è stato motivato nella sentenza appellata, come sopra riportato, ma nonostante ciò l'appellante ha continuato a sostenere il contrario, senza alcuna argomentazione giuridica, limitandosi a richiamare gli stessi precedenti- tutti su altre e differenti materie- cadendo nel vizio di inammissibilità e temerarietà del motivo di appello che risulta in quanto privo totalmente di argomentazioni ed in contrasto evidente con la normativa richiamata- del tutto inammissibile.
E' pacifico che il credito portato nel decreto ingiuntivo sia di natura previdenziale - circostanza non contestata neanche con l'appello, materia pacificamente riconducibile alle materie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., per le quali non trova applicazione la L. n. 742 del 1969, art. 3 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, in tal senso si è ripetutamente espressa la Corte di cassazione (Cass. n. 2376 del 1995 con riguardo alle controversie tra istituti previdenziali e datori di lavoro relativamente agli obblighi dei secondi in materia di previdenza obbligatoria;
Cass. n. 17953 del 2005; Cass. n. 5090 del 2009, relativa ad opposizione a cartella riguardante il pagamento di contributi previdenziali;
Cass. n. 9219 del 2016 in tema di pagamento dei contributi all'Enasarco da subagenti). Nonostante nella sentenza la questione è stata chiaramente spiegata l'appellante insiste riproponendo il motivo pedissequamente senza alcuna argomentazione. L'appello pertanto è inammissibile.
La sentenza va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza quantificate sulla base del dm 164/22 . scaglione fino a € 5.200 ai valori medi per tutte le fasi: studio, introduttiva, trattazione decisionale - sulla liquidazione della fase di trattazione e istruttoria cfr Cass., ordinanza n. 29857/2023.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto con ricorso depositato il 30/1/2023 da Parte 1
contro
CP_1 avverso la sentenza n. 1364 del 5.07.2022, depositata il 6.07.2022, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.915,00 oltre accessori come per legge in favore di CP_1 Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dell'appello, ove dovuto. Reggio Calabria, 19/3/2025.
Il relatore Il Presidente
(Dott. ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa RI SA IT)