Art. 8.
Ove il trattamento complessivo annuo liquidato a norma delle disposizioni precedentemente in vigore, raffrontato a quello risultante dalla presente legge, esclusa la 13ª quota, risulti piu' favorevole, lo stesso continuera' ad applicarsi con l'unica aggiunta di un 12° del relativo importo, a titolo di 13ª mensilita'.
Ove il trattamento complessivo annuo liquidato a norma delle disposizioni precedentemente in vigore, raffrontato a quello risultante dalla presente legge, esclusa la 13ª quota, risulti piu' favorevole, lo stesso continuera' ad applicarsi con l'unica aggiunta di un 12° del relativo importo, a titolo di 13ª mensilita'.