Articolo 8 della Legge 25 marzo 1958, n. 329
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 maggio 1958
Art. 8.
Ove il trattamento complessivo annuo liquidato a norma delle disposizioni precedentemente in vigore, raffrontato a quello risultante dalla presente legge, esclusa la 13ª quota, risulti piu' favorevole, lo stesso continuera' ad applicarsi con l'unica aggiunta di un 12° del relativo importo, a titolo di 13ª mensilita'.
Entrata in vigore il 1 maggio 1958