Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29433/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 2 luglio 2021 promossa da:
nata a [...] in data [...] (cod.fisc. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. SABRINA SALA ed elettivamente domiciliata presso C.F._1 lo studio del predetto difensore in Cornaredo (MI), via Silvio Pellico n.10, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO nato a [...] in data [...] (cod. fisc. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSANDRA MASCETTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Milano, Corso Vercelli n. 11, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
(nata in data [...]), CP_2
(nato in data [...]) Controparte_3
Rappresentati dal CURATORE SPECIALE AVV. FEDERICA GABRIELLI, IN PROPRIO, con studio in
Milano, Viale Premuda n.2, nominato con provvedimento in atti del 23 febbraio 2023 e costituitosi con memoria depositata in data 17 marzo 2023;
pagina 1 di 40
[...]
, in persona del Sostituto-Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano Controparte_4 degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: SEPARAZIONE GUDIZIALE
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
Nel merito
In via principale
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. assegnare la casa coniugale, sita in Bareggio (Mi), Via S. Carlo 20, alla signora Parte_1 con tutto quanto l'arreda;
3. disporre l'affidamento congiunto dei figli e ai genitori, con collocamento prevalente anche ai CP_2 CP_3 fini anagrafici presso l'abitazione materna;
4. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati prelevandoli all'uscita di scuola il venerdì pomeriggio e riconducendoli a scuola il lunedì mattina;
nella settimana che termina con il fine settimana materno, li terrà con se per due pomeriggi (martedì e giovedì) con pernottamento, prelevandoli all'uscita da scuola e ivi riaccompagnandoli la mattina successiva;
nella settimana che termina con il fine settimana paterno, li terrà con sé un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento, prelevandoli all'uscita da scuola e ivi riaccompagnandoli la mattina seguente.
Qualora la madre per impegni lavorativi non possa accompagnare o ritirare da scuola i figli e non possa accompagnarli alle varie attività pomeridiane, la stessa si rivolgerà al padre dei OR, prima che ai nonni materni, per avere aiuto nella gestione dei figli.
Il padre trascorrerà con i figli 15 giorni durante le vacanze scolastiche estive, periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno.
Trascorrerà, inoltre, con i figli la metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre il primo e il secondo periodo.
Tutte le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con la madre.
5. disporre che i servizi sociali del Comune di Bareggio, in collaborazione con i , Controparte_5 ognuno per quanto di rispettiva competenza, mantengano un'efficace presa in carico del nucleo familiare dei OR, intervenendo in caso di conflitto e attivando o proseguendo tutti i percorsi necessari, o anche solo opportuni, socio-educativi e/o di supporto psicologico per i OR, nonché interventi di supporto alla genitorialità e/o interventi di supporto psicologico per i genitori, per il tempo ritenuto necessario nel solo pagina 2 di 40 interesse dei OR, con attento monitoraggio e segnalazione di eventuali situazioni di pregiudizio per i OR alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
6. Porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, corrispondendo alla CP_1 signora un importo mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo Pt_1
l'indice Istat costo-vita, o un importo maggiore ritenuto congruo dall'Ill.mo Tribunale adito determinato in seguito alle risultanze istruttorie;
7. Porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli contribuendo al 50% CP_1 delle spese straordinarie necessarie per gli stessi, come da disposizioni delle linee guida del Tribunale di
Milano ad oggi in vigore;
8. Porre l'assegno unico al 50% tra i coniugi come per legge;
9. Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti;
10. Con vittoria di spese di lite.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova.
Al fine di dimostrare che la signora non è una madre maltrattante. Pt_1
1. Vero che dal mese di settembre 2021, ad oggi la signora trascorre, a sabati alterni, le sere presso la Pt_1 pizzeria “Mar Rosso” di Bareggio (Via Andreea Doria 12) o al Roadhouse di Cornaredo (Mi) (Via Milano 19)
o al ristorante “Tourlè” di Ossona (Viale Europa 38), con i figli, i loro compagni di classe e le famiglie degli stessi e precisamente: con il bimbo con il bimbo EL, Controparte_6 Per_1 Controparte_7 Per_ con il bimbo Persona_2
2. Vero che dal mese di settembre 2021 ad oggi, almeno due pomeriggi a settimana dei giorni in cui la signora preleva i figli da scuola, conduce gli stessi ai parchetti di Bareggio, “Otto Marzo” (Via Novara 17) e Pt_1
“ ” (Via Sandro Perini), con i compagni di classe e le mamme degli stessi, ovvero le signore Persona_4 Per_
, mamma di mamma di e mamma di Persona_5 Per_6 Persona_7 Per_8 Persona_2
3. Vero che tutte le domeniche la signora porta i figli con lei alla messa delle ore 10,00 presso la Chiesa Pt_1 parrocchiale della Madonna PE (Via Vittorio Veneto 1 Bareggio) con i compagni di catechismo, nonché porta i figli tutti i giovedì pomeriggio, dalle ore 17,00 alle ore 17,45 presso, l'Oratorio della medesima
Parrocchia.
4. Vero che nelle occasioni di cui ai punti 1, 2 e 3 che precedono, e sono andati dalla madre CP_2 CP_3 chiedendole baci e abbracci che la signora ha dato loro. Pt_1
5. Vero che nelle occasioni di cui ai punti 1, 2 e 3 che precedono, e avevano le mani, il volto CP_2 CP_3 pulito (ovvero senza macchie di sporco) ed i capelli puliti (ovvero privi di unto) e nel periodo estivo in cui portavano pantaloncini, gonne e magliette corte, avevano le gambe e le braccia pulite (ovvero senza macchie di sporco).
6. Vero che nelle occasioni di cui ai punti 1, 2 e 3 che precedono, e avevano scarpe e vestiti puliti CP_2 CP_3
(ovvero senza macchie di sporco).
pagina 3 di 40 7. Vero che nelle occasioni di cui ai punti 1. 2 e 3 che precedono, la signora si è rivolta ai e Pt_1 CP_2 CP_3 utilizzando una terminologia priva di parolacce.
8. Vero che la signora dal giorno della nascita dei figli sino ad oggi, ha sempre portato i figli alle visite Pt_1 filtro di controllo annuali dalla pediatra Dottoressa Cofano Daniela, con Studio in Bareggio Via Magenta 45, nonché ha contattato la stessa via cavo, nei periodi invernali almeno uno volta al mese, ed almeno 5 volte nel periodo primaverile ed estivo, nelle occasioni in cui i bambini avevano febbre, tosse, mal di gola, dolori articolari, facendoli anche visitare, ed in tutte le predette occasioni i bambini erano curati nell'igiene personale e vestiti con indumenti puliti (ovvero privi di macchie di sporco).
9. Vero che nei giorni 24 novembre 2022 alle ore 8,00, 24 novembre 202 alle ore 15,30, 19 gennaio 2023 ore
8,00 e 26 gennaio 2023, la signora conduceva presso l'ambulatorio in Milano, Via Washington Pt_1 CP_3
70 presso dal Dott. , per una verruca al piede ed il piede di Controparte_8 Persona_9 era curato nell'igiene personale e vestito con indumenti puliti (ovvero privi di macchie di sporco). Pt_2
10. Vero che tutte le mattine si presenta a scuola con abiti puliti (ovvero privi di macchie di sporco), CP_2 curata nell'igiene personale e con il materiale occorrente per svolgere la lezione.
11. Vero che tutte le mattine si presenta a scuola con abiti puliti (ovvero privi di macchie di sporco, CP_3 curato nell'igiene personale e con il materiale occorrente per svolgere la lezione
12. Vero che i primi giorni di dicembre 2022 il giubbotto blu che si mostra al teste (doc. 16 resistente) si rompeva e voleva indossarlo dicendo che era il suo preferito, rifiutandosi di indossare gli altri giubbotti CP_3 in suo possesso che si mostra al teste (DOC. 3) acquistato sempre nel mese di dicembre 2022.
13. Vero che verso la metà del mese di dicembre 2022 la signora convinceva ad indossare il Pt_1 CP_3 giubbotto blu che si mostra al teste (doc. 16 resistente) nelle occasioni in cui doveva andare al parco.
14. Vero che la signora nel mese di agosto 2022, consegnava al padre nei giorni di spettanza Pt_1 CP_3 dello stesso come da provvedimento, con le scarpe nere bucate, di cui al documento 16 parte resistente che si mostra ala teste, indossate e un paio di scarpe nuove in una busta, chiedendogli di convincere anche lui il figlio a cambiarsi le scarpe con quelle nuove.
15. Vero che nel mese di luglio 2022, la signora acquistava i seggiolini dell'auto nuovo per Pt_1 Parte_3
e che si mostrano al teste (DOC. 5).
[...]
16. Vero che tutte le domeniche la signora aiuta la figlia a fare i compiti. Pt_1 CP_2
Al fine di dimostrare quanto e come i nonni materni accudiscono i nipoti
17. Vero che e da quando il padre ha lasciato la casa famigliare, ovvero dal mese di giugno 2021, CP_2 CP_3 ad oggi, hanno sempre dormito a casa della madre con lei.
18, Vero che e da quando il padre ha lasciato la casa famigliare ad oggi, sono accuditi dai nonni CP_2 CP_3 materni, presso la loro abitazione sita in Cornaredo (Mi) Via Fratelli Cervi 8/A, due giorni a settimana, dall'uscita da scuola, sino al rientro dal lavoro della madre, all'incirca alle ore 20,30, quando questa occupata sul lavoro nel turno dalle ore 12,15 alle ore 19,30.
pagina 4 di 40 19. Vero che la signora versa ai genitori € 200,00 mensili per le 8 cene al mese che i figli fanno presso la Pt_1 casa dei nonni, per evitare discussioni con il di lei fratello, signor Persona_10
20. Vero che, dal mese di dicembre 2022 ad oggi, almeno una volta a settimana, e riferiscono ai CP_3 CP_2 nonni che vogliono rimanere a vivere con la mamma e non vogliono trasferirsi a casa del papà.
Al fine di dimostrare il buon rapporto che si era instaurato tra la signora ed il signor , che va a Pt_1 Pt_4 stridere con il contenuto della memoria 183 comma 6 punto 1 del resistente.
21. Vero che in data 31ottobre 2022, la signora il signor ed i figli con i compagni d classe e le Pt_1 Pt_4 rispettive famiglie, festeggiavano al parco di Bareggio Halloween (come da documento 6 che si mostra al teste);
22. Vero che in data 19 novembre 2022, la signora ed il signor partecipavano insieme ad una Pt_1 Pt_4 festa di compleanno di un compagno di Viola al laser game di Bareggio;
23. Vero che dal mese di marzo 2022 sino al mese di luglio 2022, almeno un pomeriggio a settimana, la signora veniva raggiunta dal signor al parchetto “Otto Marzo” di Bareggio (Mi), dove la stessa si Pt_1 Pt_4 fermava dopo aver preso i bambini da scuola con gli amici dei figli e le di loro famiglie;
24. Vero che il signor e la signora partecipavano insieme ai figli seguenti eventi: Pt_4 Pt_1
- 30 aprile 2022, cena con ed il marito con il figlio , nonchè Persona_7 CP_9 Per_8 Per_2 Per_ e il figlio l Roud House di Cornaredo (Mi), Via Milano 19;
[...]
-15 maggio 2022 comunione di Viola presso la Chiesa Madonna PE di Bareggio e pomeriggio al parco del Centenario di Trezzano sul Naviglio;
-14 maggio pomeriggio dalle 15.30 presso il parco Arcadia di Bareggio per il Compleanno di una compagna di classe di Viola;
-19 maggio 2022 pomeriggio presso la Cascina Felice di Bareggio per il compleanno di EL di MA compagno di classe di CP_3
-23 settembre 2022 Compleanno di Viola presso la scuola di Danza Liscio Dance di Bareggio in via Redipuglia
n 10;
-23 dicembre 2022, compleanno di presso Fantasilandia in Vanzago via dei Donatori del Sangue 25; CP_3
-23 maggio 2022, gara di danza di Viola presso il Palazzetto dello Sport di Castellanza (Legnano);
-12 giugno 2022, festa di fine anno della scuola di danza con saggio presso la scuola elementare Collodi di
Bareggio.
-14 luglio 2022 festa di fine centro estivo presso l'oratorio San Luigi di Bareggio.
25. Vero che in data 11 maggio 2022 il signor ha riferito agli assistenti sociali Dott.a e Pt_4 Persona_11
Dott.a che voleva ricominciare una relazione sentimentale con la signora Persona_12 Pt_1
26. vero che i primi giorni di novembre 2022 la signora ed il signor concordavano che il 9 Pt_1 Pt_4 novembre 2022 il padre avrebbe portato i figli dal dentista per un controllo, mentre in data il 24 novembre
2022, sarebbe stata la madre a portare dal dermatologo;
CP_3
27. Vero che il 14 dicembre 2022, la signora ed il signor andavano insieme dal dentista di Pt_1 Pt_4
Dott presso il Centro Odontoiatrico Frustagli in via Alessandro Manzoni Bareggio, CP_3 Persona_13
pagina 5 di 40 nonché il 10 gennaio 2023 presso lo Studio dentistico My Smile di Settimo Milanese per un secondo parere medico sull'apparecchio che dovrà mettere. CP_3
28. Vero che la signora ed il signor , in data 15 dicembre 2022, partecipavano insieme al Pt_1 Pt_4 Per_1 controllo ortopedico al di e alla fine della visita il accompagnava la ricorrente ed il figlio CP_3 Pt_4 con la sua auto a Molino Dorino, dove la aveva la sua macchina parcheggiata. Pt_1
Si indicano a testi:
- su tutti i capitoli di prova i signori:
residente in [...]; Tes_1
, residente in [...]; Controparte_10
, Bareggio (MI) Via Concordia 7; Controparte_6
, Bareggio (Mi), Via Sant'Ambrogio 3; Controparte_11
, Bareggio (Mi), Via Milano 39 CP_12
residente in [...]; Persona_2
Dott. a COFANO DANIELA, Bareggio (Mi), Via Magenta 45;
residente in [...]; Persona_7
Dott. presso Raf First Clinic Milano, Via Wasshington 70; Persona_9
, , Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, , , , Controparte_17 CP_18 CP_19 CP_20 Controparte_21 [...]
presso scuola primaria scuola statale dell'istituto principale Giorgio Perlasca di CP_22 Persona_15
Bareggio, Via Mirabello;
Si chiede interrogatorio formale del signor sui capitoli di prova formulati. Controparte_1
Quanto ai capitoli di prova formulati dal signor CP_1
Capitolo di prova n. 14), inammissibile, poiché irrilevante e comunque circostanza riconosciuta come vera della signora e quindi pacifica;
Pt_1
Capitolo di prova n. 15), inammissibile, poiché documentale.
Si chiede inoltre di non ammettere la produzione in giudizio del documento 20, datato 1.12.2022, che parte resistente chiede venga mostrato al teste, poiché prodotto oltre il termine perentorio di cui all'art 183 comma 6 punto 2 cpc del 30 gennaio 2022.
Si precisa inoltre che gli accordi contenuti nel documento 20 sono intercorsi tra il signor ed il padre e CP_1 pertanto, il resistente potrebbe non provvedere alla restituzione del prestito, come spesso accade tra padre e figlio.
Capitoli di prova n. 16 e 17), inammissibili poiché irrilevanti e fatti non contestai dalla signora Pt_1
Il fatto, inoltre, che il padre faccia fare i compiti ai figli, non prova certamente che anche la signora non Pt_1 faccia altrettanto quando gli stessi stanno con lei.
Sul punto si rimanda al documento 2 prodotto dalla signora con memoria 183 comma 6 punto 2, che Pt_1 prova incontestabilmente che entrambi i genitori aiutano i figli nello svolgimento dei compiti.
pagina 6 di 40 Capitolo di prova n. 18), si chiede l'ammissione del seguente capitolo a prova contraria indiretta:
a)Vero che la signora frequenta con i figli solo il parco Otto Marzo di Bareggio in Via Novara 17, il Pt_1
Parco Paolo Borsellino in via Sandro Pertini di Bareggio e il parco Arcadia in via Giacomo Matteotti di
Bareggio.
Testi: , , , CP_12 Persona_7 Testimone_2 Controparte_7 Controparte_6 [...]
, Per_5 Testimone_3 Testimone_4
Capitolo di prova n. 19), inammissibile poiché generico, non collocato nel tempo e nello spazio.
Capitolo di prova n. 20), inammissibile poiché non collocato nello spazio.
Nell'ipotesi di ammissione dello stesso, si chiede vengano sentite come testi a prova contraria sul capitolo 20, le signore , , , CP_12 Persona_7 Testimone_2 Controparte_7 Persona_5 Testimone_3
Testimone_4
Si chiede inoltre l'ammissione dei seguenti capitoli a prova contraria indiretta, stessi testi immediatamente sopra indicati:
b) Vero che alla festa di carnevale di febbraio 2022, la signora era assente;
CP_23
c) Vero che la signora intrattiene con il signor una relazione sentimentale. CP_23 Controparte_1
Capitolo di prova n. 21), inammissibile poiché non viene indicata l'orario in cui la signora vede la CP_23 signora a prova contraria si chiede di sentire i testi Pt_1
Signori e . Tes_1 Controparte_10
Capitolo di prova n. 22), si chiede vengano sentite a prova contraria sul capitolo 22 Testi: le signore CP_12
, , , ,
[...] Persona_7 Testimone_2 Controparte_7 Controparte_6 Persona_5 [...]
Tes_3 Testimone_4
Nel caso venga ammessa la produzione in giudizio di chiavetta USB, si chiedono termini a difesa dopo l'audizione”.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ecc.mo adito, contrariis rejectis: in via provvisoria:
- pronunciare sentenza non definiva di separazione tra i coniugi e Controparte_1 Parte_1 con riguardo al matrimonio contratto il 24/09/2011 a Montefiorino (MO) – atto n. 3 parte 2 serie A – anno 2011
– Comune di Montefiorino (MO); in via provvisoria:
- disporre, da subito, che i figli trascorrano con padre anche il pernottamento del mercoledì e, in ogni caso, che sia ampliato quanto più possibile il diritto di visita del padre, anche nella misura del “pari-tempo” o comunque in quella maggiore o minore ritenuta più adatta nell'interesse dei OR;
Nel merito in via principale:
pagina 7 di 40 - pronunciare sentenza definiva di separazione tra i coniugi e con Controparte_1 Parte_1 riguardo al matrimonio contratto il 24/09/2011 a Montefiorino (MO) – atto n. 3 parte 2 serie A – anno 2011 –
Comune di Montefiorino (MO).
Tenuto conto che il tempo di permanenza dei figli presso il padre attualmente risulta essere il seguente: nei fine settimana di competenza paterna, il padre tiene con sé i figli dal martedì dall'uscita da scuola al mercoledì mattina, quando li riaccompagna a scuola, nonché dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina, quando li riaccompagna a scuola. Nei fine settimana di competenza materna, il padre tiene con sé i figli dal martedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina e dal giovedì dall'uscita da scuola al venerdì mattina.
Sempre nel merito in via principale:
- in ragione di quanto emerso nella CTU a firma della Dott.ssa , con particolare riferimento alle Persona_16 prevalenti criticità e limiti alla capacità genitoriale della madre, disporre che i figli siano affidati congiuntamente a entrambi i genitori e collocati prevalentemente presso il padre in Pegnana Milanese, Via
Cornaredo n. 35 (suggerendo il seguente calendario: ovvero, nei fine settimana di competenza paterna, dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina e dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, mentre nei fine settimana di competenza materna dal martedì all'uscita da scuola al venerdì mattina).
- in tal caso, disporre che la madre versi un contributo al mantenimento ordinario per entrambi i figli di € 200,
(o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia), oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilite dalle linee giuda del Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente richiamate e facenti parte del presente atto;
- in subordine: sempre tenuto conto di quanto della CTU, stabilire che i figli siano affidati a entrambi i genitori e collocati secondo una suddivisione partitaria del tempo e dei giorni presso ciascun genitore e precisamente
(si suggerisce il seguente calendario): disporre che i figli trascorrano col padre, nei fine settimana di competenza paterna dal martedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina e dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina (quando il padre riaccompagnerà i figli a scuola). Durante i fine settimana di competenza materna i figli trascorreranno col padre dal martedì all'uscita da scuola al venerdì mattina.
- in questo caso, caso, disporre che entrambi i genitori provvedano a mantenere i figli nella forma del mantenimento diretto (o in altro modo ritenuto di giustizia) nonché contribuiscano al mantenimento straordinario in egual misura, nei modi e termini di cui alle linee guida del Tribunale di Milano che qui si intendono richiamate e formano parte integrante dell'atto;
- in ogni caso,
- ridurre l'importo dell'assegno in capo al padre da euro 550,00 mensili a euro 200,00 mensili, tenuto conto delle spese che questi sostiene per vivere non abitando più con i genitori, del maggior tempo di permanenza dei figli presso di lui (6 pernottami nell'arco delle due settimane) rispetto a prima (cioè alla sola giornata del sabato senza pernottamento), nonché del fatto che la madre non sostiene più il costo della mensa per e dal CP_2
2026 neanche per si chiede che la riduzione dell'assegno sia retrodatata alla data della domanda CP_3
(29/12/2022) contenuta nella prima memoria ex 183 cpc.;
pagina 8 di 40 - disporre che il padre tenga con sé i figli nel periodo natalizio compreso tra il 23 dicembre e 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 06 gennaio ad anni alterni con la madre;
fatti salvi diversi accordi raggiunti tra i genitori anche tenendo conto delle richieste e delle abitudini di bambini;
- le vacanze pasquali, i ponti e le altre festività infrannuali, saranno suddivise equamente tra i genitori, secondo il criterio dell'alternanza;
- i figli trascorreranno inoltre col padre 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo e altrettanti giorni (15) spetteranno alla madre, sempre nell'arco del periodo estivo;
i giorni saranno da concordare tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
-sempre salvo diversi accordi raggiunti tra i genitori, anche tenendo conto delle richieste e il benessere dei bambini.
- con vittoria di spese e compensi maturati;
IN VIA ISTRUTTORIA;
Si chiede sia disposta l'acquisizione delle registrazioni audio contenute su file chiavetta;
Si chiede l'interrogatorio formale della signora sui capitoli di prova che saranno formulati nella Pt_1 successiva memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e che avranno principalmente ad oggetto gli episodi accaduti i giorni 14/05/22; 02/07/22; 17/07/22; 18/07/22.
Si chiede di ammettere il seguente teste: residenti in [...] nonché di essere ammessi ad eventuale prova Testimone_5 contraria sui testi di controparte;
- con riserva di integrare le istanze istruttorie nella memoria ex art 183 comma 6 cpc n. 2;
-Con vittoria di spese e compensi maturati;
Sempre in via istruttoria si chiede,
-ammettersi interrogatorio formale della signora sui seguenti capitoli di prova da 1 a 13: Pt_1
1. vero che a partire da aprile 2022 il sig. su richiesta dei OR e di comune accordo con la signora CP_1
si è recato presso l'abitazione della moglie per affiancare i bambini nello svolgimento dei compiti, far Pt_1 loro il bagnetto, metterli a letto e comunque aiutare la signora nella gestione dei bambini, su loro Pt_1 richiesta e della moglie e per la serenità degli stessi;
2 vero che dopo aver aiutato la moglie e messo a letto i bambini il sig. rientrava presso la propria CP_1 abitazione senza mai intrattenersi da solo con la signora;
3. vero che il 14/05/2022, mentre la madre stava preparando i bambini per uscire a cena tutti insieme col padre, alla presenza del padre, la madre sferrava un ceffone a dopo che la bambina le aveva dato della stupida;
CP_2
4. vero che in data 02/07/2022 la signora dopo essersi arrabbiata con , alla presenza del padre, Pt_1 CP_2 chiudeva la bambina a chiave in casa da sola e si allontanava attivando l'allarme dell'abitazione, desistendovi solo su richiesta del padre che interveniva in difesa della figlia;
5. vero che in data 02/07/2022 la signora inveiva contro la figlia dicendole “disgraziata, sei una Pt_1 disgrazia, disgraziata” mentre si rivolgeva alla madre dandole della “cretina”; CP_2
pagina 9 di 40 6. vero che in data 02/07/2022 il figlio chiedeva al padre di intervenire lamentando che la madre si CP_3 rivolge sempre loro con parolacce come “cretino, cretina, cazzo, merda;
7. vero che in data 27/05/22, 04/06/2022, 02/07/2022, 03/07,2022, 18/07/2022, 21/08/2022, alla Parte_1 presenza del padre si è rivolta alla figlia utilizzando la seguente terminologia: “rompicoglioni, stronza, CP_2 disgraziata, sei una disgrazia, adesso ti meno, ti arriva un ceffone, ti strappo tutti i capelli che hai in testa, ti accoppo, sono stanca di averti vicino, dio …(imprecazione), porca….(imprecazione)“;
8. vero che il 22/07/2022 alla vista del padre gli correva incontro dicendo che la madre gli aveva dato CP_3 botte “sul culo”;
9. vero che il 22/07/2022 rispondeva ai bambini “vi appendo al muro tutti e due” e a “ti Parte_1 CP_2 arriva una sberla che ti accoppo”;
10. vero che in data 18/07/22 il sig. si è recato dalla madre a prendere i figli e ha visto la signora CP_1 Pt_1 afferrare per la nuca , strattonarla e darle un calcio;
CP_2
11. vero che in quell'occasione vedendo il padre si metteva a piangere e andandogli incontro gridando CP_2
“papino”, indicava con il dito il livido che le aveva lasciato la madre con il calcio;
12. vero che i bambini nel quotidiano sono accuditi dai nonni materni;
13. vero che venerdì 28/10/2022 e 25/11/2022 ha impedito che i bambini andassero dal padre per Parte_1 poi far trascorrere loro la notte dai propri genitori anziché con sé.
Si chiede ammettersi a prova testimoniale sui capitoli di prova che seguono (da 14 a 17) il sig. Testimone_5 residente in [...] nonché di essere ammessi ad eventuale prova contraria sui testi di controparte;
14. vero che si è trasferito a vivere a Pregnana Milanese in un appartamento acquistato il Controparte_1
30/01/2023;
15. vero che il sig. ha contratto un debito nei confronti del padre di € 70.000 restituibili a € 500 al mese CP_1 nei termini e alle condizioni di cui al documento n. 20 che si rammostra al teste;
16. vero che il sig. trascorre i pomeriggi e giorni in cui è con i figli ad aiutarli a fare i compiti, Controparte_1
a far studiare e a interrogarla;
CP_2
17. vero che e dal padre devono fare i compiti assegnati loro anche diversi giorni prima. CP_2 CP_3
Si chiede ammettersi a prova testimoniale sui capitoli di prova che seguono la signora residente a [...]
Cornaredo, Via Pascoli 1 (da 18 a 21) nonché a signora residente in [...]
n. 1 limitatamente al capitolo n. 21 (nonché di essere ammessi ad eventuale prova contraria sui testi di controparte):
18. vero che la signora frequenta il parco di Piazza della Libertà a Cornaredo dove la signora CP_23 porta i bambini a giocare;
Pt_1
19. vero che la signora ha visto la signora mentre si trovava al parco di Cornaredo coi figli CP_23 Pt_1 schiaffeggiare , prenderla per i capelli urlare e insultare la bambina;
CP_2
pagina 10 di 40 20. vero che durante la festa di carnevale di febbraio 2022 la signora ha visto la signora sferrare CP_23 Pt_1 un ceffone a mentre la bambina stava giocando con gli amichetti;
CP_2
21. vero che in data 25 aprile 2022 al parcheggio del centro commerciale “Bennet” di Cornaredo la signora ha visto litigare con e prenderla per i capelli mentre la bambina urlava;
CP_23 Parte_1 CP_2
22. vero che la signora a luglio 2022 e ad agosto 2022 ha visto giocare al parco con le scarpe CP_23 CP_3 bucate o comunque nelle condizioni di cui alle fotografie che si rammostrano alla teste (all.16).
INOLTRE:
- sul proseguimento dell'incarico di monitoraggio ai Servizi Sociali, ci si rimette alla decisione del Tribunale”.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCUSIONI DEL CURATORE SPECIALE
“AFFIDARE i OR e congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente anche CP_2 Controparte_3 ai fini anagrafici presso l'abitazione materna.
DISPORRE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati prelevandoli all'uscita di scuola il venerdì pomeriggio e riconducendoli a scuola il lunedì mattina;
nella settimana che termina con il fine settimana materno, li terrà con sé per due pomeriggi (martedì e giovedì) con pernottamento, prelevandoli all'uscita da scuola e riaccompagnandoli a scuola la mattina successiva;
nella settimana che termina con il fine settimana paterno, potrà vedere e tenere con sé il figli un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento, prelevandoli all'uscita da scuola e riaccompagnandoveli la mattina seguente.
Qualora la madre per impegni lavorativi non possa accompagnare o ritirare da scuola i figli e non possa accompagnarli alle varie attività pomeridiane, la stessa si rivolgerà al padre dei OR (prima che ai nonni materni) per avere aiuto nella gestione dei figli.
Il padre trascorrerà con i figli 15 giorni durante le vacanze scolastiche estive, periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno.
Trascorrerà inoltre con i figli la metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre il primo e il secondo pe- riodo;
tutte le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con la madre.
DISPORRE che i Servizi Sociali del Comune di Bareggio, in collaborazione con i , Controparte_5 ognuno per quanto di rispettiva competenza, mantengano un'efficace presa in carico del nucleo familiare dei OR, intervenendo in caso di conflitto e attivando o proseguendo tutti i percorsi necessari o anche solo opportuni socio- educativi e/o di supporto psicologico per i OR, nonché interventi di supporto alla genitorialità e/o interventi di supporto psicologico per i genitori, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei OR, con attento monitoraggio e segnalazione di eventuali situazioni di pregiudizio per i OR alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni”.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e gli ulteriori provvedimenti del Giudice istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2 luglio 2021, premesso di aver contratto Parte_1
pagina 11 di 40 matrimonio con rito concordatario in Montefiorino (MO) in data 24 settembre 2011 (matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Montefiorino (MO), Anno 2011,atto n. 3, parte II ,Serie A) con in regime di separazione dei beni e dalla cui unione coniugale nascevano i figli (nata Controparte_1 CP_2 in data 5 agosto 2012) e (nato in data [...]), chiedeva a questo Tribunale, in via CP_3 preliminare ed urgente, di incaricare i Servizi Sociali competenti per territorio di provvedere all'immediata presa in carico del nucleo familiare. Nel merito, domandava di pronunciare la separazione personale tra i coniugi.
Domandava, altresì, di disporre l'affidamento super esclusivo alla madre dei figli OR con loro prevalente collocamento presso l'abitazione materna nonché l'assegnazione della casa familiare di Bareggio (MI), Via San
Carlo n.20. Chiedeva, inoltre, di disporre visite tra padre e figli con modalità osservata e protetta presso i Servizi
Sociali incaricati, con ordine per il padre di non avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli OR, con particolare riguardo agli ambienti lavorativi della signora nonché a Parte_1 quelli scolastici e ricreativi dei OR e CP_2 CP_3
Domandava, infine, di porre l'obbligo a carico del padre di un contributo, a titolo di mantenimento indiretto dei figli, nella misura di € 700,00 mensili (350,00 per ogni figlio), oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva ritualmente depositata in data 18 novembre 2021, in via Controparte_1 provvisoria ed urgente, chiedeva di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei OR con regolamentazione delle visite paterne come da memoria difensiva e di porre l'obbligo a carico del padre di un contributo a titolo di mantenimento dei figli OR nella misura d € 400,00 mensili (per entrambi i figli).
In via provvisoria, chiedeva la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione personale tra i coniugi.
In via definitiva, domandava quindi la pronuncia della sentenza di separazione personale tra i coniugi e reiterava le domande già formulate in via provvisoria ed urgente sopraindicate.
Con decreto del giorno 1 settembre 2021 il Presidente f.f. fissava udienza di prima comparizione personale dei coniugi per il 30 novembre 2021 con assegnazione dei termini per il contraddittorio e disponeva che i Servizi
Sociali del Comune di Bareggio (MI), già analiticamente incaricati con provvedimento del 6 luglio 2021 nell'ambito del proc. n. 8982/21 che era stato promosso ex artt. 342 bis c.c. e ter c.c., facessero pervenire entro il
25 novembre 2021 una relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare in ordine alle frequentazioni avviate tra il padre e i figli, agli interventi svolti ed al progetto elaborato, con invito per le parti, nelle more del giudizio, ad addivenire ad ipotesi di soluzioni concordate e conciliative nell'interesse dei figli OR.
Successivamente i difensori di entrambe le parti, con istanza congiunta del 25 novembre 2021, dando atto del mancato deposito della richiesta relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali incaricati, chiedevano un rinvio dell'udienza del 30 settembre 2021 ad altra successiva data.
Il Presidente f.f., con decreto del 26 novembre 2021, rilevato l'effettivo mancato deposito della richiesta relazione dei Servizi Sociali e ritenuta comunque opportuna la celebrazione dell'udienza presidenziale, tenuto anche conto dell'agenda del giudice, per acquisire le verbalizzazioni delle parti, eventualmente anche con il raggiungimento di accordi provvisori delle parti medesime in attesa dell'esito degli accertamenti, confermava pagina 12 di 40 l'udienza presidenziale del 30 novembre 2021, riservando all'esito ogni determinazione e valutazione.
All'udienza presidenziale del 30 novembre 2021, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, dato atto dell'effettiva comunicazione dei Servizi Sociali in ordine all'impossibilità di completamento degli accertamenti delegati entro il termine assegnato e rilevata la volontà congiunta delle parti di mantenimento del regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli OR come da accordo raggiunto dalle medesime nell'ambito del procedimento ex art. 342 bis c.c. nonché la richiesta del signor di ampliamento dei tempi di frequentazione paterna come previsti nel suddetto accordo con possibilità CP_1 di qualche visita paterna senza la necessaria presenza dei di lui genitori, sentiva ampiamente e direttamente in modo congiunto i coniugi.
Dopo ampia discussione, le parti si accordavano nei seguenti termini:
“Le parti concordano che – sulla base dei tempi attuali di frequentazione e dal momento che il sig. non CP_1 ha onere locativo - il padre versi un contributo al mantenimento indiretto dei figli nella misura di € 550 mensili con decorrenza da dicembre 2021 entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee
Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017, dando atto che la signora provvederà al pagamento della Pt_1 mensa scolastica per i figli (circa € 200 al mese). Le parti concordano altresì, in attesa degli esiti degli accertamenti delegati, per l'affido condiviso dei figli OR con collocamento presso la madre. La madre chiede la conferma dei tempi e delle modalità di frequentazione paterna come da accordo del 6.07.2021. il sig. CP_1 chiede un ampliamento o comunque di poterli vedere anche senza la necessaria presenza del padre qualche volta.
Le parti chiedono pertanto che il Presidente conferisca tutti gli incarichi ai Servizi Sociali e Specialistici. La difesa di parte ricorrente e la parte, stante l'accordo raggiunto, rinunciano al momento alla domanda di imporre al sig. il divieto di avvicinamento alla signora e ai luoghi dalla medesima frequentati.” CP_1
Il Presidente f.f., dato atto, visto l'accordo raggiunto dalle parti, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e si riservava la decisione in ordine alle ulteriori domande.
A scioglimento della riserva assunta a detta udienza, il Presidente f.f., pronunciava in pari data ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. che dava anche atto del precedente procedimento che era stato incardinato dalla stessa signora con richiesta di ordine di protezione e che si riporta nella parte motiva: Pt_1
“LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITE le parti e i loro difensori;
RILEVATO come le stesse parti siano state sentite all'udienza del 6 luglio 2021 (cfr. verbale in atti) nell'ambito del procedimento ex artt. 342 bis c.c. e 736 bis c.p.c., aperto su istanza della signora nei confronti del Pt_1 marito, e all'esito della quale raggiungevano il seguente accordo:
“Il sig si obbliga a rimanere a vivere presso la casa dei propri genitori in Cornaredo via Ghisolfa n 78, CP_1 non rientrando più nella casa coniugale e non avvicinandosi alla moglie.
La signora rimarrà nella casa coniugale, di sua proprietà, unitamente ai propri figli e Il Pt_1 CP_2 CP_3 sig. potrà vedere e tenere con sé i due figli, alla presenza del nonno paterno, due pomeriggi CP_1
pagina 13 di 40 (indicativamente il lunedì e il giovedì dall'uscita dell'oratorio o comunque dalle 17,00 fino alle 21,00) nonché tuti i sabati dalle ore 11,00 alle ore 19,00). Il nonno paterno andrà sempre a prendere i bambini dall'oratorio e a riportarli a casa.
Il sig. si obbliga a versare alla signora entro il 5 di ogni mese dal mese di luglio 2021 a Controparte_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento indiretto dei due figli la somma di € 400,00 (annualmente rivalutazione con indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del 14.11.2017..
I difensori si riservano di mettersi d'accordo per consentire al sig. di ritirare i propri effetti personali CP_1 dalla casa coniugale alla presenza dei difensori o di terze persone;
Stante il pieno accordo tra le parti, parte ricorrente dichiara a questo punto di rinunciare al presente ricorso e parte resistente dichiara di accettare la rinuncia, con dichiarazione di estinzione del presente procedimento e venir meno del provvedimento emesso. Le parti medesime chiedono che il Tribunale conferisca comunque delega ai Servizi Sociali di Bareggio per una presa in carico e per l'avvio di tutti gli accertamenti e interventi necessari anche in punto di visite.”
Il Giudice, dato atto, così provvedeva:
“Dato atto, visto l'accordo raggiunto dalle parti medesime, viste le richieste
1) RECEPISCE l'accordo raggiunto dalle parti sopra esteso, da intendersi qui integralmente richiamato
2) PRENDE ATTO della rinuncia al ricorso e contestuale accettazione e, per l'effetto,
DICHIARA l'estinzione del presente procedimento, a spese compensate stante l'accordo, con conseguente perdita di efficacia del provvedimento emesso inaudita altera parte in data 24 giugno 2021;
4) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Bareggio (competenti territorialmente) di prendere immediatamente in carico la situazione del nucleo familiare e dei OR, predisponendo sin da subito, in collaborazione con i Servizi Specialistici, tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto socio-
[... educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per i figli OR (nata in data [...]) CP_2
(nato in data [...]) nonché soprattutto interventi di supporto alla genitorialità e Pt_3 interventi di supporto psicoterapeutico per entrambi i genitori, con anche una presa in carico di entrambi presso il Servizio Specialistico del NO, DEMANDANDO altresì ai medesimi di vigilare sulla regolarità e serenità delle frequentazioni tra il padre e i OR, intervenendo immediatamente nel caso di situazioni di pregiudizio e comunque provvedendo a rimodulare tempi e modalità nel modo più confacente alle esigenze e ai bisogni dei figli, anche con eventuale possibile graduale ampliamento ove le condizioni psicofisiche dei OR lo permettano, in attesa poi tutti gli interventi che verranno delegati dal Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione già promosso, segnalando immediatamente in ogni caso alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i OR”.
OSSERVATO come i Servizi Sociali delegati, anche sollecitati con provvedimento di fissazione udienza del 1 settembre 2021, hanno comunicato con nota del 17.11.2021 di aver preso in carico la situazione del nucleo e dei OR, avendo già avviato vari colloqui ma di non riuscire, stante la complessità, a completare gli accertamenti e a trasmettere la richiesta relazione entro il termine assegnato.
pagina 14 di 40 OSSERVATO che le parti all'udienza del 30 novembre 2021, dopo essere state ampiamente sentite e dopo aver dato atto di aver osservato finora l'accordo raggiunto alla precedente udienza, hanno raggiunto il seguente accordo provvisorio precisando le rispettive domande nei seguenti termini:
“Le parti concordano che – sulla base dei tempi attuali di frequentazione e dal momento che il sig. non CP_1 ha onere locativo - il padre versi un contributo al mantenimento indiretto dei figli nella misura di € 550 mensili con decorrenza da dicembre 2021 entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee
Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017, dando atto che la signora provvederà al pagamento della Pt_1 mensa scolastica per i figli (circa € 200 al mese).
Le parti concordano altresì, in attesa degli esiti degli accertamenti delegati, per l'affido condiviso dei figli OR con collocamento presso la madre. La madre chiede la conferma dei tempi e delle modalità di frequentazione paterna come da accordo del 6.07.2021. il sig. chiede un ampliamento o comunque di CP_1 poterli vedere anche senza la necessaria presenza del padre qualche volta.
Le parti chiedono pertanto che il Presidente conferisca tutti gli incarichi ai Servizi Sociali e Specialistici.
La difesa di parte ricorrente e la parte, stante l'accordo raggiunto, rinunciano al momento alla domanda di imporre al sig. il divieto di avvicinamento alla signora e ai luoghi dalla medesima frequentati”. CP_1
RILEVATO, pertanto, che, allo stato, in questa fase, nelle more degli approfondimenti che verranno completati, può essere recepito il contenuto degli accordi raggiunti dalle parti all'udienza presidenziale, pur emergendo ancora una precarietà del nucleo familiare anche per i fatti pregressi che li hanno coinvolte con accuse reciproche e con un procedimento penale attualmente pendente a carico del marito (con avviso ex art. 415 bis c.p.c. per il reato di maltrattamento), tenuto anche conto del raggiungimento dell'accordo raggiunto in precedenza avendo le parti medesime dimostrato di essere in grado di superare per il bene dei OR le contrapposizioni esistenti, disponendo pertanto l'affido condiviso dei figli OR ad entrambi i genitori, non essendovi d'altronde al momento elementi univoci e certi per derogare al regime ordinario previsto dal legislatore a tutela del superiore interesse dei OR alla c.d. bigenitorialità, non emergendo profili di accertata incapacità e/o inadeguatezza genitoriale di uno o di entrambi i genitori, fatta salva ogni diversa valutazione all'esito di quanto verrà disposto e acquisito in seguito.
RILEVATO altresì che deve essere confermato il collocamento prevalente dei OR presso la madre presso cui sono rimasti a vivere nella casa di sua proprietà, a far data dall'allontanamento del marito che si è trasferito presso la casa dei genitori, essendo sotto tale aspetto convergenti le domande con assegnazione alla stessa della casa coniugale ex art. 337 sexies c.c. e che devono al momento essere altresì anche confermati i tempi di frequentazione paterna come attualmente vigenti in conformità all'accordo raggiunto recentemente dalle parti, con specifico incarico ai Servizi Sociali di verificarne con urgenza il rispetto e di rimodularne tempi e anche modalità, con un auspicabile ampliamento e con la possibilità per il padre di vedere i figli nella casa dei genitori dove vive anche senza sempre la necessaria presenza del nonno paterno, attese anche le precarie condizioni di salute dello stesso;
OSSERVATO che deve essere dato nuovo e più preciso incarico ai servizi Sociali competenti, di mantenere la pagina 15 di 40 presa in carico, avviando tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico per i OR e tutti gli interventi di sostegno alla genitorialità per i coniugi (cui i medesimi hanno prestato adesione) al fine di aiutarli a dirimere la conflittualità e a maturare in un ruolo genitoriale più sereno e condiviso.
RITENUTO, altresì, che a fronte delle deduzioni delle parti e tenuto conto delle verbalizzazioni e delle pregresse emergenze, appare opportuno che i Servizi Sociali del Comune di Bareggio in collaborazione con i Servizi
Specialistici della ASST competente per territorio svolgano e completino un approfondimento psicosociale e psicodiagnostico, sulla situazione del nucleo familiare e dei OR e sulle effettive capacità genitoriali di entrambe le parti al fine fornire al Tribunale gli elementi utili per accertare se il regime di affidamento e collocamento disposto e oggetto di accordo siano effettivamente rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita dei OR ovvero se debbano essere apportate delle modifiche con l'intervento di un
Ente terzo ovvero con altro regime, con i suggerimenti e le indicazioni del caso anche in ordine agli interventi necessari e all'esito di quelli attivati, con relazione da far pervenire entro il termine indicato in dispositivo.
OSSERVATO, altresì, che anche tenuto conto dell'accordo apprezzabilmente raggiunto dalle parti all'udienza del 6 luglio 2021 finora rispettato e di quello raggiunto alla presente udienza presidenziale, considerato anche che non risultano più allegate o dedotte comportamenti inadeguati del sig. deve prendersi atto della CP_1 rinuncia della parte ricorrente formalizzata alla domanda di imporre al medesimo la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla signora e dai figli.
RILEVATO, inoltre, sotto l'aspetto economico che la signora lavora come impiegata presso l' Ospedale Pt_1
San Raffaele Resnati srl di Milano, con contratto a tempo indeterminato part-time dal lunedì al venerdì dalle ore
8,00 alle ore 15,15, oltre un sabato al mese per quattro ore, orario e giorni confermati sino al 30.06.2022 con uno stipendio che ha dichiarato di circa € 1300 al mese. Dal 730 2018 risulta aver percepito un reddito da lavoro dipendente pari a € 23.071,00; dal 730 2019 un reddito da lavoro dipendente pari a € 22.573,00; dal 730
2020 risulta un reddito da lavoro dipendente pari a € 21.684,00. E' proprietaria della casa coniugale.
RILEVATO che quanto al signor lo stesso è grafico pubblicitario con partita Iva, titolare della CP_1
Cartotecnica Ellegi di NI OR di Cesano Boscone, con uno stipendio riferito prima di € 2500, attualmente in flessione di circa € 2000 (circa 1600 netti mensili riferiti in udienza). Riferisce infatti riduzione dei redditi del 38% essendo passato da un reddito di € 35.761,00 ad € 22.437,00 lordi;
dal CU 2019 risulta un reddito complessivo di € 33.428, reddito imponibile pari a € 26.503; dal PF 2020 un reddito complessivo di €
35.761,00; reddito imponibile pari a € 27.173,00; dal PF 2021 un reddito complessivo di € 22.437,00; reddito imponibile pari a € 15.728. E' proprietario anche di una casa a Cornaredo in locazione da cui percepisce € 400 lordi al mese. Vive a casa dei suoi genitori senza oneri locativi.
RITENUTO, pertanto, quanto al mantenimento indiretto dei figli sulla base degli elementi acquisiti e dei documenti prodotti, tenuto conto della rispettiva condizione lavorativa ed economica come emersa delle parti, che possa essere recepito l'accordo raggiunto dalle parti medesime sopra riportato del tutto equo e congruo.
visto l'art. 708 c.p.c.
pagina 16 di 40
PQM
richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale udienza del 30 novembre
2021), anche recependo l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza presidenziale:
1) AFFIDA i figli OR (nata in data [...]) e (nato in data [...]) in via CP_2 CP_3 condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in Bareggio via San Carlo n. 20, essendosi già allontanato il sig. in base all'accordo CP_1 raggiunto dalle parti all'udienza del 6 luglio 2021 nell'ambito del procedimento ex art. 342 bis c.c. in seguito estinto;
2) CONFERMA quanto già stabilito sull'accordo delle parti all'udienza del 6 luglio 2021 disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé i due figli, alla presenza del nonno paterno, due pomeriggi (indicativamente il lunedì e il giovedì dall'uscita dell'oratorio o comunque dalle 17,00 fino alle 21,00) nonché tuti i sabati dalle ore 11,00 alle ore 19,00. Il nonno paterno andrà sempre a prendere i bambini dall'oratorio e a riportarli a casa, ciò in attesa della diversa urgente rimodulazione dei tempi e delle modalità da parte dei Servizi Sociali anche in punto di regolamentazione per i periodi di sospensione scolastica e per il prossimo periodo natalizio come di seguito indicato.
3) ASSEGNA la casa familiare di Bareggio via San Carlo n. 20 con tutti gli arredi alla madre, che ne è
l'esclusiva proprietaria;
4) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Bareggio (in relazione al luogo di residenza dei OR) di mantenere un'attenta presa in carico dei OR e del nucleo familiare con stretto monitoraggio, demandando agli stessi in collaborazione con i tra cui anche il NO (anche eventualmente con Controparte_5 quelli di Cornaredo in relazione al luogo di attuale domicilio del padre), ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di verificare il rispetto del calendario disposto, provvedendo comunque CON URGENZA E
IMMEDIATAMENTE a rimodularne, ove necessario e opportuno, tempi e modalità di frequentazione nel modo ritenuto più rispondente all'interesse dei OR e con progressivo e graduale ampliamento e con possibilità per il padre di vedere e tenere i figli anche senza la necessaria presenza del nonno paterno, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i OR e per i genitori e della situazione psicofisica dei OR e con specifica regolamentazione per i periodi di sospensione scolastica e per il prossimo periodo natalizio;
- di attuare tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico per i OR nonché interventi di supporto alla genitorialità al fine di aiutare le parti a dirimere la conflittualità ancora esistente e ad assumere un ruolo genitoriale più sereno e collaborativo e presa in carico presso il Noa;
- di svolgere e completare un'approfondita indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione dei OR e la qualità della relazione tra i figli e ciascun genitore, al fine di fornire al Tribunale tutti gli elementi utili per accertare se il pagina 17 di 40 regime di affidamento (e collocamento) attualmente disposto oggetto di accordo sia più rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita dei OR ovvero se debbano essere apportate modifiche (con l'intervento di un Ente terzo) e in generale sulle modalità e i tempi di frequentazione tra il minore e il genitore non collocatario con relazione da trasmettere entro e non oltre il 25 MARZO 2022, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i OR;
5) PONE, sull'accordo delle parti, a carico di l'obbligo di contribuire, a decorrere dalla Controparte_1 mensilità dicembre 2021 al mantenimento indiretto dei figli mediante versamento a Parte_1 entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 550,00 (importo da rivalutarsi annualmente
[...] secondo gli indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano del
14.11.2017, dando atto che la signora provvederà al pagamento della retta della mensa scolastica per i Pt_1 figli, circa 200,00 al mese, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per pagina 18 di 40 iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) PRENDE ATTO della rinuncia della ricorrente alla domanda di impartire al resistente il divieto di avvicinarsi alla stessa e ai luoghi frequentati.”.
Nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava udienza di comparizione e trattazione in data 14 aprile 2022.
Con decreto del 7 febbraio 2022 il Giudice Istruttore, preso atto delle disposizioni emergenziali emanate in relazione alla pandemia da Covid-19 e visto, in particolare, l'art. 221, comma 4° della Legge 77/20 del 17 luglio
2020 di conversione del D.L. 34/20, come succ. prorogato (da ultimo con l'art. 16 D.L. 30 dicembre 221 n. 228) disponeva lo svolgimento della suindicata udienza del 14 aprile 2022 in modalità di trattazione scritta ai sensi delle citate disposizioni.
Con provvedimento del 14 aprile 2022 il Giudice Istruttore, dato atto che i procuratori delle parti avevano ritualmente depositato le note di trattazione scritte con le loro istanze e conclusioni congiunte, chiedendo un rinvio della causa a dopo il periodo estivo fatti salvi i diritti di prima udienza anche in vista di un'auspicabile accordo tra le parti ed esaminate le relazioni dei Servizi Sociali incaricati, conferiva nuova delega ai Servizi
Sociali per trasmettere gli esiti degli accertamenti sul nucleo familiare entro il 12 settembre 2022, con ordine per i medesimi a provvedere all'inserimento di un pernottamento dei OR presso la casa del padre nel giorno del venerdì di competenza dalle 19.30 al sabato alle ore 19.00 con attenta vigilanza. Rinviava, dunque, la causa per i medesimi incombenti all'udienza di comparizione e trattazione del 28 settembre 2022, facendo salvi i diritti di prima udienza delle parti, da svolgersi con modalità di trattazione scritta assegnando ad entrambe le parti termine per il deposito delle note di trattazione scritte contenenti istanze e conclusioni.
Con provvedimento del 23 settembre 2022 il Giudice Istruttore, letta l'istanza congiunta dei procuratori delle parti di differimento dell'udienza fissata per il 28 settembre 2022 atteso anche il mancato deposito della richiesta relazione dei Servizi Sociali e rilevato l'effettivo mancato pervenimento della richiesta relazione dei Servizi
Sociali incaricati, differiva su istanza di parte la suddetta udienza, fatti salvi i diritti di prima udienza, al giorno 9 novembre 2022 da svolgersi in modalità di trattazione scritta con assegnazione ad entrambe le parti del termine per il deposito telematico delle note di trattazione scritte contenenti le istanze e conclusioni e conferiva nuova delega ai Servizi Sociali per trasmettere gli esiti degli accertamenti sul nucleo familiare entro il 12 settembre
2022.
pagina 19 di 40 Con provvedimento del 9 novembre 2022 il Giudice Istruttore, rilevato che i procuratori delle parti avevano ritualmente depositato le note di trattazione scritte autorizzate con le loro istanze e conclusioni, chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e lette le relazioni dei Servizi Sociali incaricati, concedeva i suddetti termini istruttori con riserva di provvedere con ordinanza ai sensi dell'art. 183, 7 comma c.p.c. alla scadenza dell'ultimo termine istruttorio e conferiva nuova delega ai Servizi Sociali per trasmettere gli esiti degli accertamenti sul nucleo familiare entro il 31 gennaio 2023.
Il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva assunta, alla scadenza dell'ultimo termine concesso, così provvedeva con ordinanza del 23 febbraio 2023 che si riporta nella parte motiva:
“RILEVATA l'ammissibilita' di tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza.
RITENUTO che il quadro emerso dagli atti, dalle verbalizzazioni delle parti, dalle allegazioni difensive e dagli atti pervenuti (anche dalla Procura presso il Tribunale ex art. 64 bis disp. c.p.p.), nonostante i pronti interventi dei Servizi Sociali, evidenzia come la situazione di conflittualità tra i genitori sia non solo ancora sussistente ma finanche si sia ulteriormente acuita con ulteriori nuove accuse rivolte nello specifico di agiti maltrattanti della madre in danno dei figli, con scarsa possibilità di intervento dei Servizi incaricati della riattivazione di una solida e più ampia comunicazione tra le parti;
RITENUTO, pertanto, nell'interesse dei tre figli OR, tenuto conto delle domande contrapposte, alla luce della grave situazione come emersa con segnali di disagio dei figli, evidentemente invischiati nel conflitto genitoriale, che ha origini lontane, al fine di acquisire elementi di valutazione tecnica e clinica che consentano di individuare i provvedimenti a tutela dei OR maggiormente tutelanti sia quanto al regime di responsabilità sia in termini di collocamento/frequentazioni sia quanto ad eventuali ulteriori interventi di supporto, assolutamente necessario disporre a questo punto consulenza tecnica psicodiagnostica – chiesta anche da parte ricorrente - nominando a tal fine la dottoressa , nota all'ufficio, con formulazione del quesito Persona_16 come in dispositivo indicato e con fissazione di udienza per il conferimento dell'incarico e il giuramento da sostituire con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
RILEVATO come il quadro emerso, come sopra già evidenziato, con una situazione di grave precarietà e complessità del nucleo familiare e una condizione di disagio dei figli OR, evidenzia una situazione di concreto conflitto di interessi tra i genitori, incapaci al momento di poter di rappresentare realmente e concretamente l'interesse dei figli, e la necessità di garantire che tutti gli interventi necessari per la tutela dei figli siano effettivamente attuati con anche un fattivo e responsabile impegno dai genitori e un efficiente lavoro di rete e coordinamento e per intervenire nelle operazioni peritali, impone a tutela del sano e sereno percorso di crescita di e - che devono trovare spazio e tutela come soggetto di diritti propri nel presente CP_2 CP_3 procedimento - la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c., qui qui nominato dal Tribunale nella persona dell'avvocato FEDERICA GABRIELLI del Foro di Milano - che dovrà rappresentare i OR anche in giudizio, costituendosi nel presente procedimento e ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale;
pagina 20 di 40 OSSERVATO pertanto che deve essere assegnato un termine al curatore speciale per costituirsi;
RITENUTO infine di riservarsi all'esito della CTU la decisione in ordine alle prove orali chieste da entrambe la parti ordinando comunque sin da ora alle parti medesime all'aggiornamento del modello di disclosure;
OSSERVATO come vada comunque confermata la delega già conferita ai Servizi Sociali.
PQM
1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza.
2) DISPONE CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare e sui OR per le finalità sopra indicate e nomina quale consulente tecnico di ufficio la dott.ssa , nota all'ufficio, formulando sin d'ora il Persona_16 seguente quesito da sottoporre al consulente tecnico:
"Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata la documentazione, sentite le parti e i OR (nata il CP_2
5.08.2012) e (nato in data [...]) nelle forme ritenute più opportune con specifica delega CP_3 all'ascolto, previa informazione circa le finalità dell'audizione e sempre che ciò non sia di pregiudizio in relazione all'età e alla situazione personale dei OR (Cass. civ. sez. I sentenza 15 maggio 2013 n. 11687,
Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 marzo 2014 n. 5097) sentite eventuali altre figure significative di riferimento per i OR o con le quali i OR abbiano abitudini di vita, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito -eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di Pa terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità- e segnalando all' con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali,
1) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provveda inoltre a descriverli e precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità;
3) quali siano le condizioni psichiche dei OR, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del loro stato, dell'età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui è portatrice;
4) quali siano le caratteristiche del legame tra i OR e ciascuno dei genitori indicandone qualità,
punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali;
pagina 21 di 40 5) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per i OR uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
6) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso;
7) indichi il CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza dei OR
con ciascun genitore e del relativo collocamento;
8) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi dei OR, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance;
9) fornisca il CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili.
10) Autorizza il CTU ad eventualmente diversamente regolamentare, nel corso delle operazioni peritali, in stretto coordinamento con i Servizi già incaricati le modalità e i tempi di frequentazione tra i genitori e i figli, rispetto a quanto nel corso delle operazioni verrà attuato;
3) NOMINA in favore dei i OR (nata il [...]) e (nato in data [...]) un CP_2 CP_3 curatore speciale, individuato nella persona dell'avvocato FEDERICA GABRIELLI, iscritta all'albo degli
Avvocati di Milano, che avrà il compito di rappresentare e tutelare i OR nel corso degli incarichi conferiti all'Ente Affidatario, di gestire nell'interesse dei OR i rapporti con gli operatori dei Servizi Sociali del
Comune di Bareggio, in modo da assicurare anche la tempestiva adozione e attuazione di tutte le decisioni relative alla cura, alla salute, all'istruzione e all'educazione del minore e di garantire l'interesse dei medesimi anche nel corso delle operazioni peritali;
4) ASSEGNA al curatore speciale termine fino al 20 MARZO 2023 per il deposito di memoria difensiva;
5) RISERVA nel prosieguo, dopo l'espletamento della CTU, la decisione sulle ulteriori istanze di prove orali delle parti;
6) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere entro il 30 maggio 2023 alla compilazione del MODELLO
PER LA DISCLOSURE come da Linee Guida per la redazione degli atti introduttivi approvate nel marzo
2019 dalla Corte di appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine di Milano e dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano, con il deposito di tutte le dichiarazioni fiscali presentate ancora non versate in atti e degli estratti conto;
7) DISPONE che i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Bareggio proseguano nell'attività già compiutamente delegata con ordinanza presidenziale del 30 novembre 2021 e successivi provvedimenti, con relazioni da far pervenire ogni tre mesi, segnalando immediatamente ogni situazione di pregiudizio per i OR che non sia emendabile con l'intervento dei Servizi delegati.
pagina 22 di 40 8) DISPONE che il CTU accetti l'incarico e presti il proprio giuramento all'udienza del 12 APRILE 2023 che viene sin d'ora sostituita ex art. 127 ter c.p.c. per le parti dal deposito in telematico entro la data sopraindicata del 12 aprile 2023 di note scritte con eventuali osservazioni sulla nomina e/o sul quesito e con la nomina eventuale di proprio CTP e per il consulente tecnico con dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente, disponendo che la cancelleria abiliti il CTU nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico.”
Con memoria ritualmente depositata in data 17 marzo 2023, si costituiva il Curatore Speciale dei OR avv.
Federica Gabrielli riservandosi di precisare le proprie conclusioni all'esito della già disposta C.T.U.
Con provvedimento del 12 aprile 2023 il Giudice Istruttore, preso atto che il CTU aveva accettato l'incarico e che le parti avevano nominato i propri CTP, dott.ssa per parte attrice e dott.ssa Persona_17 Per_18
per parte convenuta, fissava come termine al CTU la data del 25 ottobre 2023 per il deposito della
[...] versione definitiva della relazione peritale, delle osservazioni delle parti ricevute e di una sintetica valutazione sulle stesse, rinviando all'udienza del 16 novembre 2023 per esame della CTU e ulteriore trattazione.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio e depositata la stessa in data 16 febbraio 2024, previa reiterata autorizzazione alla proroga dei termini, si perveniva all'udienza differita del 14 maggio 2024 ove, innanzi al
Giudice Istruttore, comparivano personalmente le parti e i loro rispettivi difensori nonché il nominato Curatore
Speciale.
Il Giudice Istruttore procedeva alla discussione in ordine alla CTU e sentiva, pertanto, ampiamente ed in modo congiunto le parti. Le parti confermavano che nel corso delle operazioni peritali la CTU aveva concordemente modificato da gennaio 2024 i tempi nel weekend alternato del padre prevedendo che il padre tenesse i figli non più fino alla domenica ma fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Si evidenziava, peraltro, come durante la settimana il padre vedesse già i figli quando il weekend era di competenza materna il martedì con pernottamento e il giovedì con pernottamento;
nelle altre settimane con weekend paterno li vedesse invece il martedì con pernottamento e dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando li riaccompagnava a scuola.
Il difensore del sig. riteneva, altresì, opportuno, sulla base di quanto evidenziato dalla CTU a pag. 67, CP_1
l'introduzione sin da subito quanto meno del mercoledì con pernottamento nei fine settimana di competenza materna e comunque un ampliamento dei tempi paterni.
Seguivano discussioni tra le parti in ordine alle indicazioni date dal CTU in ordine all'inserimento di un ulteriore giorno, secondo interpretazioni diverse.
Dopo essere state sentite le parti raggiungevano un ulteriore accordo secondo cui: “Le parti concordano a questo punto che a settimane alterne quando la madre ha i turni di lavoro che finiscono alle 18,00, sarà il padre ad andare a prendere, nei giorni di spettanza della madre medesima, i figli a scuola e a riportarli a casa della mamma verso le 18,30 ovvero li porterà alle varie attività per loro previste, ciò compatibilmente con gli impegni di lavoro del sig. ” La signora si impegnava quindi a rivolgersi in prima battuta al papà prima dei CP_1 Pt_1 nonni materni per farsi aiutare nella gestione dei figli nelle settimane con i turni di lavoro differenti. Le parti pagina 23 di 40 concordavano, inoltre, che i figli avessero bisogno di avviare un sostegno individuale rimettendo ai Servizi pubblici non ritenendo opportuna la scelta di terapeuti privati.
All'esito quindi il difensore di parte attrice con la signora aderiva integralmente alle conclusioni della CTU, concordando in ordine alla vigilanza e al monitoraggio dei Servizi e ad un graduale ampliamento dei tempi paterni a cura dei medesimi Servizi
Il difensore di parte convenuta riteneva che le conclusioni della CTU fossero in difformità rispetto CP_1 all'elaborato avendo messo in evidenza una maggiore inadeguatezza materna a fronte di una maggiore adeguatezza del padre, chiedendo il collocamento prevalente presso il padre, in via graduale ampliando ulteriormente l'attuale diritto di visita inserendo il mercoledì e poi a seguire ulteriori ampliamenti sotto la vigilanza e monitoraggio con potere di intervento dei Servizi su cui concorda.
Tutte le parte e la curatrice speciale concordavano sulla non necessità dell'ascolto dei OR peraltro già ampiamente sentiti dalla curatrice speciale, dalla CTU e dai Servizi, ritenendolo anzi pregiudizievole per loro.
I Procuratori delle parti chiedevano dunque la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni, impegnandosi a produrre la documentazione economica e patrimoniale aggiornata, preannunciando il difensore di parte convenuta che avrebbe formulato in sede di precisazione delle conclusioni richiesta di riduzione del contributo al mantenimento a carico del padre e riservandosi entrambi di trovare accordi in punto economico anche in ordine all'AU.
All'esito, il Giudice Istruttore rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il 27 novembre 2024 e conferiva nuova delega ai
Servizi Sociali per trasmettere entro il 30 ottobre 2024 gli esiti degli accertamenti sul nucleo familiare, demandando agli stessi Servizi, anche alla luce della CTU, la valutazione di un eventuale graduale ampliamento dei tempi di permanenza dei OR presso il padre.
Con provvedimento del 27 novembre 2024 il Giudice Istruttore, lette le note scritte autorizzate delle parti ex art. 127 ter c.p.c. con le istanze e con la precisazione delle conclusioni e le relazioni dei Servizi Sociali incaricati, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di respingere, in quanto inammissibili, le istanze di prove orali come dedotte e formulate da entrambe le parti, su cui entrambe le parti hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni, senza avervi peraltro insistito all'udienza di discussione della CTU chiedendo invece la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni, non superando comunque le stesse il vaglio pagina 24 di 40 di ammissibilità in quanto attinenti a circostanze in parte del tutto irrilevanti e superflue, superate dalle risultanze già ampiamente acquisite in atti, in parte anche dal contenuto valutativo e genericamente formulate.
In punto di responsabilità genitoriale sui figli OR, gli accertamenti svolti dai Servizi Sociali incaricati, gli ulteriori elementi di valutazione acquisiti per il tramite dell'approfondimento peritale a mezzo CTU, nonché quelle parimenti rese dalla Curatrice che si è spesa nell'interesse dei OR, consentono certamente a Pt_6 questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione conforme e tutelante per il percorso di crescita dei OR.
Non si è ritenuto in alcun modo necessario l'ascolto dei OR, in conformità alle valutazioni rese dal Curatore
Speciale in sede di udienza del 14 maggio 2024, avendo unitamente alle parti richiesto di non procedersi a tale incombente atteso che i medesimi sono stati ampiamente sentiti dalla curatrice speciale e dagli operatori sociali delegati che ne hanno raccolto le opinioni oltre che nel corso delle operazioni peritali, rendendo quindi l'ascolto degli stessi in sede giudiziale manifestamente superfluo oltre che pregiudizievole per la loro serenità e tranquillità essendo stati già pesantemente coinvolti nel difficile quadro familiare. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore.
Quanto poi alle domande di contenuto economico, ritiene, altresì, il Collegio che la documentazione complessivamente acquisita agli atti del giudizio consenta di operare una corretta valutazione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali delle parti ai fini di adottare una motivata decisione in punto di statuizioni economiche dovendosi sul punto richiamare il più che consolidato orientamento della Suprema Corte (da ultimo
Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021), secondo cui, ai fini delle determinazioni di natura economica non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti. Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e delle verbalizzazioni delle parti.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in Montefiorino (MO) in data 24 settembre 2011 (trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Montefiorino (MO), anno 2011- N.
3- Parte II -Serie A), in regime di separazione legale dei beni.
Dalla loro unione coniugale sono nati i figli (nata in data [...]) e (nato in [...] 13 CP_2 CP_3 dicembre 2015).
pagina 25 di 40 Deve, altresì, rilevarsi che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, i motivi del ricorso e le deduzioni delle parti, l'interruzione della convivenza e di una effettiva comunione di vita morale e materiale, hanno reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, domandando, pertanto, entrambe la pronuncia della separazione, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti ex. art. 151 comma 1, c.c.., come da richiesta di entrambe le parti.
La responsabilità genitoriale
Per quanto concerne l'affidamento dei figli OR della coppia, e ritiene il Collegio di dover CP_2 CP_3 confermare le statuizioni attualmente vigenti come disposte con l'ordinanza presidenziale soprariportata, di cui si condividono le motivazioni, che ha disposto l'affido condiviso, con la conferma altresì della necessaria presenza dei Servizi Sociali come già incaricati.
Alla luce, infatti, di quanto già argomentato in sede di ordinanza presidenziale e dei successivi provvedimenti e del quadro emerso, all'esito di un lungo ed articolato procedimento, il Collegio ritiene del tutto corrispondente all'interesse dei figli OR confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori, regime privilegiato dal
Legislatore.
Anche in sede di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti ed il Curatore Speciale, hanno avanzato conclusioni convergenti in punto di affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli OR e CP_2 CP_3
Ritiene, dunque, il Collegio che le parti siano dotate di sufficienti ed adeguate risorse genitoriali, legate entrambe da un autentico e sincero affetto per i figli e che nonostante le criticità e le fragilità riscontrate sia sul versante materno sia sul versante paterno ed una ancora non del tutto rientrata conflittualità, possano però continuare a pagina 26 di 40 condividere, pur ancora con il supporto dei Servizi Sociali come di seguito meglio specificato, la responsabilità genitoriale sui figli e CP_2 CP_3
L'intervento dei Servizi Sociali, richiesto congiuntamente da entrambe le parti già in sede di udienza nell'ambito del precedente procedimento ex artt. 342 bis e ter c.c. incardinato dalla signora poi in seguito, su accordo Pt_1 delle parti medesime, dichiarato estinto per rinuncia e contestuale accettazione nonché nei loro rispettivi atti difensivi del presente giudizio, si era reso infatti necessario a causa dell'inasprirsi dei rapporti tra le parti con una serie di accuse reciproche e finanche di denunce presentate.
Ovviamente, opposte, erano le ricostruzioni dei genitori che si rimpallavano la responsabilità sulle motivazioni che avevano portato al consolidamento di una tale situazione.
La madre riferiva di un persistente disinteresse del padre per i figli tanto da essere stata coadiuvata per il loro accudimento quotidiano dall'ausilio dei nonni materni, con una serie poi di agiti aggressivi lamentati e addebitati al marito.
Il padre, invece, sosteneva una ricostruzione diversa ritenendo sussistere in capo alla madre un'incapacità di gestione del rapporto con i figli, soprattutto con la figlia e lamentando un'impossibilità per lo svolgimento CP_2 del proprio ruolo genitoriale attesa la perdurante presenza sostitutiva dei nonni materni, con comportamenti provocatori della moglie e atteggiamenti troppo permissivi nei confronti dei figli.
Alla luce, dunque, delle loro diverse ricostruzioni e della accertata difficoltà da parte di entrambi nella gestione del loro conflitto con inevitabile coinvolgimento dei figli OR, il Giudice riteneva pertanto opportuno delegare sin da subito, con l'ordinanza presidenziale, i Servizi Sociali e Specialistici per l'avvio di tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni per i OR e per i genitori nonché per lo svolgimento di ogni opportuno approfondimento sul nucleo familiare, con conferma allo stato del regime di responsabilità genitoriale condivisa.
I primi approfondimenti svolti sul nucleo familiare dagli operatori sociali delegati avevano subito consentito di acclarare che il nucleo familiare stava vivendo un momento molto critico legato ad un conflitto genitoriale che faceva fatica ad attenuarsi, anche a causa della presenza dei nonni materni, su cui la signora si appoggiava Pt_1
e che invece il sig. riteneva in parte responsabili della sua asserita estromissione. CP_1
Più nello specifico, nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di Magenta del 30 marzo 2022 veniva evidenziato “La signora pare essersi realizzata come madre e si è dedicata ai figli escludendo il sig. CP_1 dalla vita familiare, non riuscendo a tutelare la propria famiglia dalle incursioni dei propri genitori, in particolare dalla figura del nonno materno. D'altro canto il sig. non pare essere riuscito a trovare una CP_1 modalità adeguata per esprimere la sua sofferenza e disappunto per la perdita del suo ruolo di marito e di padre…tale situazione ha portato nel tempo incomprensioni e reciproche accuse di inadeguatezza in una escalation di rabbia e rivendicazioni reciproche”.
I Servizi Sociali, nella suddetta relazione del 30 marzo 2022, segnalavano comunque un primo miglioramento nella situazione del nucleo familiare ritenendo che “al momento la separazione parrebbe aver attenuato la conflittualità, anche se la comunicazione rimane tramite messaggi per l'organizzazione del tempo dei figli. Il pregiudizio per i OR consiste nell'aver assistito alle liti tra i genitori e non essere stati preparati alla pagina 27 di 40 separazione. I fattori protettivi osservati fin da ora riguardano il cambiamento di atteggiamento da parte di entrambi i genitori nei reciproci confronti. Questo ha consentito ai OR di ritrovare un minimo di serenità”.
In ordine al rapporto con i figli OR, veniva altresì evidenziato che “entrambi i genitori sono apparsi significativamente legati ai figli e desiderosi di trascorrere del tempo di qualità con gli stessi” ed ancora che
“non sono emerse condizioni di pregiudizio tali da motivare limitazioni della responsabilità genitoriale”.
Stante il progressivo miglioramento dei rapporti tra le parti con un'attenuazione della conflittualità, anche dovuto all'interruzione della convivenza, veniva disposto un primo ampliamento dei tempi di frequentazione paterna, come inizialmente previsti, con inserimento di un pernottamento dei OR presso la casa del padre il venerdì del weekend di competenza dalle 19.30 al sabato alle 19.00 (vedi decreto in atti del 14 aprile 2022).
Nella successiva relazione dei Servizi Sociali del Comune di Magenta del 27 settembre 2022, emergeva ancora una evoluzione positiva del nucleo familiare connotato da un clima più disteso e sereno anche per i figli OR, favorito anche dall'esito degli esami tossicologici a cui si era sottoposto il signor avendo la signora CP_1 dichiarato di “sentirsi più tranquilla nel lasciare i bambini con il padre ….rassicurata dalla presenza dei Pt_1
Servizi”, tanto che la stessa signora si era dichiarata concorde nel ritenere che non fosse più indispensabile la concordata presenza del nonno paterno durante gli incontri tra il padre ed i figli, come suggerito dagli stessi
Servizi e quindi attuato.
Sempre nella medesima relazione del 27 settembre 2022, emergeva che gli stessi genitori stavano valutando finanche ipotesi conciliative in ordine ad un ulteriore ampliamento dei tempi di frequentazione paterna nel rispetto della volontà dei figli e tenendo conto della serenità degli stessi, di fatto poi man mano attuata.
Anche e infatti, come riferito dai Servizi Sociali nella suindicata relazione, apparivano “sereni e CP_2 CP_3 contenti di poter trascorrere del tempo con il papà e del nuovo clima che si è instaurato tra i genitori”, nonostante le riferite manifestazioni di rabbia di dovute al precedente vissuto connotato da “inadeguate CP_3 situazioni del passato”.
Tuttavia, nella successiva relazione dei Servizi Sociali del 27 gennaio 2023, se da una parte si metteva in evidenza che il nuovo clima familiare aveva favorito un ulteriore ampliamento dei tempi della frequentazione paterna con annesso ulteriore pernottamento dei OR presso la casa del padre, dall'altra però si metteva in guardia dal pericolo di un riaccendersi di una conflittualità (già riferita dagli stessi Servizi Sociali nella loro precedente relazione del 28 ottobre 2022), a seguito delle accuse mosse dal signor alla signora CP_1 Pt_1 relative ad asseriti agiti maltrattanti della madre in danno dei figli nonchè alla sua mala gestio degli stessi OR, specie nei confronti di , con comportamenti ritenuti non consoni. CP_2
Più nello specifico i Servizi Sociali sul punto ritenevano che “seppur ci siano evidenti aspetti migliorativi rispetto alla comunicazione tra gli ex coniugi, permangono delle difficoltà riguardante la gestione e l'organizzazione dei figli, in particolare, emergono delle incomprensioni tra il metodo educativo della signora nei confronti di e quello del signor che spesso sono ragione di discussione. Le Pt_1 CP_2 CP_1 preoccupazioni che emergono da parte del signor riguardano anche la cura e la pulizia dei bambini, CP_1 durante i colloqui con i bambini non sono state però riscontrate degli elementi di trascuratezza fisica”.
pagina 28 di 40 Nel corso della presa in carico, i medesimi Servizi Sociali nelle loro varie relazioni di aggiornamento avevano comunque suggerito ad entrambi i genitori di intraprendere un percorso alla genitorialità condivisa e dei percorsi individuali per entrambi (cfr. relazione del 27 settembre 2022 e 28 ottobre 2022), ritenuti necessari anche all'esito della psico-diagnosi svolta da entrambi presso il Consultorio (vedi relazione del 27 gennaio 2023). Più in particolare, nella successiva relazione dei Servizi Sociali del 30 ottobre 2024, emergeva come la signora Pt_1 avesse proseguito in maniera positiva il percorso di sostegno proposto presso il Consultorio di Arluno e differenza, invece, del signor che riteneva in quel momento di non intraprendere un percorso di CP_1 supporto.
Gli stessi Servizi, nella suindicata relazione, riferivano quanto riportato dalla coppia genitoriale ossia di “sentirsi in grado di organizzare la quotidianità condividendo informazioni in merito ai figli, pur poi portando a colloquio diverse letture dei comportamenti, soprattutto di , e occasioni di conflitto per divergenze di CP_2 opinioni”, riferendo infatti i medesimi Servizi che “i signori sono riusciti a dialogare in modo costruttivo, pur necessitando di un'attività di facilitazione di alcune tematiche quale la presenza dei nonni, che secondo il padre non dovrebbero vedere nipoti del tutto”.
Sul punto i Servizi Sociali concludevano che “la coppia genitoriale mostra una certa capacità di dialogo rispetto all'organizzazione della quotidianità e alla disponibilità a degli incontri con gli operatori, pur faticando ancora nel reperimento di soluzioni di mediazione su alcuni punti di vista differenti e di fiducia nell'operato dell'altro, oltre che nella capacità di mettere da parte il conflitto al fine di ipotizzare aspetti organizzativi e di alternanza dei tempi di permanenza sulla base del solo interesse o funzionalità per i OR”, reputando però necessaria la partecipazione della coppia ad “un percorso di terapia familiare o di Coordinazione Genitoriale in grado di agevolare il dialogo e l'armonizzazione degli stili educativi e normativi”.
Stante il quadro rappresentato e la suindicata riemersa grave conflittualità tra i genitori a seguito anche delle summenzionate accuse mosse dal signor alla signora si rendeva opportuno dare ingresso ad una CP_1 Pt_1 consulenza tecnica d'ufficio psicodiagnostica e provvedere, atteso che i genitori non sembravano in grado a volte di rappresentare adeguatamente gli interessi dei figli, alla nomina di Curatore Speciale che potesse adeguatamente rappresentare nel giudizio l'interesse dei OR, individuato nella persona dell'avvocato
Federica Gabrielli. Veniva, pertanto, nominato quale consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa e Persona_16 formulato il quesito come in atti con l'assegnazione dei termini per la garanzia del contraddittorio tecnico. Dopo motivate richieste di proroghe, stante la complessità delle operazioni peritali, veniva quindi depositato e poi discusso dalle parti l'elaborato peritale.
Sul punto il Collegio ritiene di condividere integralmente le conclusioni della relazione peritale del CTU nominato Dott.ssa depositato in data 16 febbraio 2024, le cui valutazioni sono state peraltro Persona_16 condivise anche dalle parti e dal Curatore Speciale, seppur con una divergenza in punto di collocamento e regolamentazione della frequentazione paterna manifestata dal padre (vedi verbale udienza del 14 maggio 2024 e comparse conclusionali).
pagina 29 di 40 La stessa CTU dopo aver svolto colloqui clinici congiunti con i genitori e con i OR nonché colloqui individuali di approfondimento e osservazione sulle due figure genitoriali e sui figli e su altre figure di riferimento (in specie sui nonni) è giunta ad illustrare un quadro personologico delle parti secondo cui “da un lato vi è una coppia di ex partners molto provata da un acceso conflitto e reciproche accuse, dall'altro due genitori amorevoli, seriamente impegnati nel compito di mettere i figli al riparo delle negative conseguenze del conflitto e capaci di interagire fra loro in modo “civile” seppur con “due diversi stili genitoriali, che si riflettono nel clima emotivo più pacato e contenuto con il padre e più eccitato con la madre” (vedi pagg. 39 e 55
CTU) ed entrambi accomunati da una rappresentazione di personalità di livello nevrotico (vedi pag. 58 CTU).
Nello specifico, la CTU ha messo in evidenza che la madre presenti “un funzionamento di personalità lievemente compromesso, con limitazione o scarsa flessibilità in più aree delle capacità mentali…. È incline a una dipendenza relazionale che può portarla a esprimere l'aggressività in modo obliquo, con comportamenti passivo-aggressivi atti a suscitare nell'altro reazioni ostili alimentando in lei sentimenti di rabbia. Funziona meglio in situazioni che non la attivano particolarmente sul piano emotivo e che ella non percepisce conflittuali” (vedi pag. 58 CTU).
Quanto al padre si legge “ ha un funzionamento mentale adeguato, benché con alcune problematiche verosimilmente connesse alle situazioni di vita. È presente uno screzio depressivo di tipo introiettivo, con prevalenza di sentimenti di colpa e tendenza all'autocritica; i sentimenti di rabbia sono coperti da meccanismi di difesa come la formazione reattiva. È incline a minimizzare o ignorare l'influenza dell'esperienza interna e a non preoccuparsi a sufficienza della soddisfazione dei propri bisogni. Nelle situazioni di stress o ambigue può essere confuso e apparire sulla difensiva, faticando a interpretare gli stati mentali propri e altrui. Se adeguatamente stimolato e motivato, ha generalmente una discreta capacità di autoosservazione ed è in grado di comprendere costrutti psicologici (vedi pagg. 58 e 59 CTU).
Tali difficoltà e fragilità di entrambi i genitori, se pur con caratteristiche e modalità diverse, non risultano però impattare sulle competenze genitoriali e non appaiono pertanto ad avviso dello stesso CTU essere di ostacolo a mantenere l'affidamento condiviso, non essendo peraltro emersi elementi di pregiudizio per i OR.
Infatti, quanto alle competenze genitoriali, “I genitori hanno competenze adeguate o sufficienti, con qualche area di miglioramento specie per la madre quanto alla funzione riflessiva e alla funzione organizzativa, che è invece più sviluppata nel padre…..Nessuno dei due genitori ostacola l'accesso dei figli all'altro, anche se nell'ambiente materno, specie da parte del nonno, la figura del padre viene svalutata. La bigenitorialità è nell'attualità sostanziata da un'adesione formale a un comportamento congruo e rispettoso, ma non da un assetto relazionale che consenta la dialettica, la condivisione di regole e l'armonizzazione degli stili genitoriali.
Di conseguenza, ognuno dei genitori si regola in modo autonomo, così perpetrando dinamiche di rapporti duali che non favoriscono la crescita dei OR e il loro progressivo inserimento nella società. Occorre pertanto avviare una dinamica più virtuosa, che prevede la costituzione di una coppia genitoriale in senso proprio” (vedi pag. 59 CTU).
pagina 30 di 40 Quanto ai figli OR e pur essendo emerso nelle varie relazioni di aggiornamento dei Servizi CP_2 CP_3
Sociali un loro graduale miglioramento, risentono comunque della conflittualità ancora persistente tra i genitori, in quanto appare come “una ragazzina sofferente, che alla valutazione psicodiagnostica appare in CP_2 difficoltà nel comprendere i genitori e il loro rapporto e a definirsi all'interno della famiglia. La psicodiagnosta sottolinea inoltre che la minore vive sentimenti di gelosia ed esclusione che ostacolano i processi di separazione-individuazione. Ha preoccupanti comportamenti aggressivi, che verosimilmente tradiscono emozioni rabbiose non esplicitate” (vedi pag. 60 CTU).
“ha, secondo la valutazione psicodiagnostica, un funzionamento adeguato sia sotto il profilo cognitivo CP_3 che emotivo. All'osservazione appare gravato da una costante attività di mediazione o prevenzione dei conflitti che va a scapito dell'espressione delle sue istanze e bisogni” (vedi pag. 60 CTU).
Sostiene ancora la CTU, che “tali comportamenti di entrambi i bambini sono sintomatici di ciò che manca, ossia la funzione del terzo”.
Quindi, in risposta pertanto ai quesiti posti, il CTU alla luce degli approfonditi accertamenti, pur dando atto delle ancora evidenti difficoltà dei genitori, riteneva non sussistere elementi suggerenti l'adozione di un regime di affidamento diverso da quello condiviso, ritenuto essere comunque l'assetto maggiormente rispondente agli interessi dei OR, come da richiesta di entrambe le parti e su cui ha anche aderito la . Parte_7
Quanto ai diritti di visita del padre, punto nodale della vicenda familiare, la CTU concludeva ritenendo che “ la regolamentazione attuale possa venire mantenuta, con la sola variazione, già introdotta a partire dal mese di gennaio e comunicata anche ai Servizi contestualmente al colloquio di rete, del pernottamento dei OR dal padre la domenica sera del week end di sua competenza con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina. Il mantenimento della regolamentazione in essere tiene conto anche del desiderio dei OR, esplicitato in sede di ascolto, che non vengano apportati cambiamenti;
è un'aspettativa di stabilità che almeno per il momento va rispettata e nei limiti del possibile preservata”.
Stante il quadro comunque di peculiare criticità, lo stesso consulente tecnico riteneva comunque opportuno mantenere un attento monitoraggio e coordinamento degli interventi da parte dei Servizi territoriali con proseguimento dell'intervento educativo in essere, con presa in carico di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori nonché di un supporto psicologico per ciascuno dei OR, peraltro, come riferito dalle parti, già avviati (vedi comparse conclusionali).
Da ultimo, considerata la perdurante conflittualità tra i genitori anche in ordine alla presenza nella vita dei OR dei nonni, soprattutto materni, la stessa professionista valutava anche che “ il Servizio dovrebbe anche vigilare sul ruolo dei nonni materni, sensibilizzandoli alle esigenze dei OR e all'opportunità che essi si limitino a svolgere una funziona di servizio senza interferire con i ruoli genitoriali e adeguandosi a loro volta allo sforzo dei genitori di non mostrarsi conflittuali al cospetto dei bambini”.
Tutto ciò a garanzia di una positiva evoluzione della situazione familiare e dunque di maggiore serenità dei OR. Se infatti, rileva la CTU, il nonno paterno si pone in modo pacato e si relaziona ai nipoti attraverso il figlio, il nonno materno dà l'impressione di posizionarsi in sostituzione del genitore. Orbene, non si dubita pagina 31 di 40 dell'affetto verso i nipoti, ma è fondamentale nella vicenda de qua che i nonni si adeguino agli sforzi profusi dai genitori per instaurare un rapporto di reciproco rispetto, tenendo per sé ogni ostilità e rammentando che le decisioni educative spettano ai genitori. Ne deriva e si condivide l'assoluta importanza del Servizio anche sotto tale profilo. Tanto più che questo Tribunale nulla deve provvedere in punto di frequentazioni tra i nonni e i nipoti.
All'esito di questo complesso procedimento, preme a questo punto evidenziare, come anche confermato dalla medesima CTU, che grazie all'impegno profuso dagli operatori sociali delegati, si è comunque giunti ad un'evoluzione positiva del percorso intrapreso, partendo da un inizio più difficile ad una situazione attuale caratterizzata da una collaborazione dei genitori ed un progressivo coinvolgimento dei bambini, avendo CP_2 manifestato una maggiore propensione rispetto al percorso a cui è stata sottoposta, a differenza della sua iniziale fatica manifestata ( vedi rel. Servizi Sociali del 28 ottobre 2022, 1 giugno 2023, 30 ottobre 2024) ed essendo anche migliorato di conseguenza l'iniziale rapporto conflittuale esistente tra la medesima e la madre.
Tale positiva evoluzione ha favorito dunque, come già anticipato, anche il graduale ampliamento dei tempi di frequentazione paterna, essendo partiti da una situazione con tempi molto ristretti per il padre (inizialmente addirittura con la presenza del nonno) all'attuale regolamentazione che prevede ampi tempi di frequentazione paterna ed avendo raggiunto gli stessi un ulteriore accordo in sede di udienza del 14 maggio 2024 in ordine alla gestione dei figli nelle settimane alterne consentendo dunque al padre di trascorrere ancora più tempo con i propri figli.
Si segnala inoltre, per completezza come, a seguito delle denunce-querele presentate dalla signora nei Pt_1 confronti del marito, sono scaturiti due procedimenti penali a carico del signor uno (proc. n. 34577/20 CP_1
RG) conclusosi con sentenza di assoluzione per i reati di cui agli artt. 61 n. 11 quinques e 572 commi 1 e 2 c.p. nonche per i reati di cui agli artt. 582, 585, 576 comma 1 n. 1 e 577 comma 1 n. 1 c.p.; il secondo (proc. n.
20549/21 RG) per reati meno gravi di cui agli artt. 81 cpv, 571 c.p. nonché 81 cpv, 612 comma 2 c.p., ancora pendente. Ogni valutazione in ordine alla responsabilità penale del signor deve necessariamente essere CP_1 rimessa alla valutazione dell'AG penale competente. In ordine al procedimento penale a carico della signora per i reati di cui all'art. 572 c.p. scaturito a seguito della denuncia-querela del 2022 presentata dal signor Pt_1 alla parte attrice, risulta essere stata emessa invece ordinanza di archiviazione del Giudice per le CP_1 indagini preliminari in data 30.11.2024.
Orbene, tutto ciò premesso, alla luce delle sopracitate evidenze e tenuto conto di quanto emerso in sede di accertamento peritale e di ulteriori accertamenti e verifiche da parte del servizio sociale incaricato nonché delle valutazioni rese dal Curatore Speciale, il Collegio ritiene pertanto che debbano essere confermate le statuizioni assunte in fase presidenziale per quanto attiene l'affidamento condiviso di e trattandosi del regime CP_2 CP_3 ordinario previsto dal legislatore al fine di garantire un'effettiva biogenitorialità nell'esclusivo interesse dei OR, nell'ottica anche di una sempre maggiore responsabilizzazione dei genitori e per accompagnare in modo più efficace e diretto il percorso di crescita di e CP_2 CP_3
pagina 32 di 40 Quanto, invece, al collocamento prevalente dei OR presso la madre, oggetto di accordo tra le parti nell'ambito del procedimento ex art 342 bis c.c. in seguito estinto e poi disposto e confermato con ordinanza presidenziale sopra riportata, è invece emersa una divergenza tra le parti avendo il padre chiesto disporsi, successivamente all'ordinanza presidenziale del 30 novembre 2021 e da ultimo in sede di precisazione delle conclusioni, il collocamento presso di sé o in subordine la collocazione paritaria di entrambi i figli OR,
avendo di contro la madre chiesto la conferma con i tempi paterni.
Così ELneato il quadro delle domande, il Tribunale, in adesione alle conclusioni della stessa CTU e del
Curatore Speciale, il Tribunale che, nell'interesse dei figli OR medesimi, debba essere confermato il collocamento prevalente dei OR presso la madre, presso cui gli stessi sono rimasti pacificamente a vivere sin dall'inizio della crisi di coppia, senza che siano emersi elementi per apportare modifiche a tale assetto e senza così che vengano alterate le loro radicate consuetudini ed abitudini di vita anche organizzative, in conformità agli stessi desideri e esigenze dei figli che hanno chiesto di mantenere una stabilità e consuetudine di vita, pur dovendosi assicurare un mantenimento di una relazione sempre forte, stabile e continuativa con il padre con i tempi vigenti.
D'altronde la giustificazione posta dal convenuto a sostegno della sua domanda di collocamento presso di sé o in subordine, della collocazione dei OR con tempi paritari, relativa alla lamentata inidoneità genitoriale della madre nella gestione dei figli, tale da alterarne il collocamento, non ha trovato alcun riscontro nelle risultanze acquisite né nelle conclusioni peritali che piuttosto ha evidenziato fragilità e criticità di entrambi i genitori nella gestione della loro conflittualità che ha radici lontane e che, lungi dal richiedere l'alterazione di un assetto consolidato, convince invece sulla necessità del mantenimento di un incarico di vigilanza e intervento dei Servizi
Sociali come di seguito verrà disposto.
Va, conseguentemente confermato il collocamento prevalente presso la madre, ritenuto corrispondente all'interesse dei OR attesa anche la loro manifestazione di volontà in ordine al mantenimento dell'assetto vigente.
Quanto, poi, alle frequentazioni paterne, su cui le domande delle parti parimenti divergono, avendo la parte convenuta reiteratamente avanzato anche in sede di precisazione delle conclusioni domanda (in via subordinata in caso di collocamento presso la madre) di un ulteriore ampliamento dei tempi di frequentazione paterna, il
Collegio stima opportuna, anche in adesione a quanto chiesto dalla curatrice speciale, la conferma dei tempi e modalità di visita come attualmente vigenti del tutto adeguati ad uno stabile ed equilibrato rapporto padre-figli, come meglio indicati in dispositivo, salvo comunque il potere di intervento dei Servizi di ulteriore modulazione e anche ampliamento nel rispetto delle condizioni psicoemotive dei figli e tenuto conto dell'esito dei percorsi.
Alla luce, infatti, della persistente conflittualità tra i coniugi che insistono nel rivolgersi recriminazioni reciproche e che nonostante i miglioramenti manifestati devono ancora crescere in un ruolo genitoriale più sereno e collaborativo, il Collegio ritiene opportuno confermare gli incarichi già conferiti ai Servizi Sociali del
Comune di Bareggio in collaborazione con i e con i Servizi Sociali e Specialistici del Controparte_5
Comune dove risiede il padre (Pregnana Milanese) meglio indicati in dispositivo, con l'attivazione e pagina 33 di 40 prosecuzione di tutti gli interventi socio educativi domiciliari e psicologici necessari o anche solo opportuni per i OR e per entrambi i genitori, al fine di evitare che i notevoli progressi compiuti siano vanificati, con conseguente pregiudizio per un sereno percorso di crescita degli stessi figli OR.
Il Tribunale auspica, veramente, che i genitori ripongano finalmente da parte il conflitto coniugale, facendosi aiutare e supportare dagli operatori dei Servizi Sociali e Specialistici, in una concreta e reale consapevolezza circa la nocività delle loro dinamiche disfunzionali, assumendo un ruolo genitoriale effettivamente più maturo e responsabile nei confronti dei figli, venendo incontro alle loro istanze e comprendendo le loro richieste ed i loro bisogni effettivi, sforzandosi di condividere ed armonizzare criteri educativi e le scelte.
Si provvede pertanto come da dispositivo.
Assegnazione della casa coniugale
Attesa la conferma del collocamento di e presso la madre, deve altresì confermarsi l'assegnazione CP_2 CP_3 alla medesima della casa coniugale sita in Bareggio, via San Carlo n.20, peraltro di sua esclusiva proprietà, ove i figli sono sempre rimasti a vivere con la madre, così da garantire ai OR la conservazione dell'habitat in cui vivono ormai da anni e preservare le loro abitudini di vita, secondo quanto disposto dall'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli OR, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano, salvo poi eventuale futuro trasferimento presso la nuova abitazione sita in Bareggio, via Diaz, attesa l'intenzione della signora di definire i rispettivi Pt_1 contratti preliminari di vendita e di acquisto dei suindicati immobili.
Il contributo al mantenimento dei figli OR
Quanto al mantenimento dei OR e con l'ordinanza presidenziale del 30 novembre 2021, CP_2 CP_3 veniva provvisoriamente confermato, come da accordo delle parti raggiunto in sede di udienza presidenziale, un contributo a carico del padre per il mantenimento indiretto dei figli OR nella misura di € 550,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie.
In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha chiesto un contributo mensile nella misura di € 500,00
(€ 250,00 per figlio) oltre al 50 % delle spese straordinarie ed invece, parte convenuta ha chiesto una riduzione a
€ 200,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie lamentando un peggioramento della sua situazione economica e tenuto conto degli attuali tempi e modalità di frequentazione paterna nonché delle sopravvenute spese abitative a suo carico.
A fronte delle contrapposte domande, il Collegio osserva quanto segue in ordine alla rispettiva situazione economica, patrimoniale e lavorativa, richiamando sul punto l'ordinanza del 30 novembre 2021 che aveva già dettagliatamente e specificamente riportato i dati reddituali delle parti e le rispettive situazioni lavorative, abitative e patrimoniali, cui, pertanto, non può che rimandarsi. Nel proseguo del giudizio, il G.I. con i provvedimenti che qui si richiamano, ritenendo comunque necessario acquisire un quadro più chiaro e specifico pagina 34 di 40 in ordine alla complessiva situazione economica delle parti, ordinava a queste ultime di integrare e aggiornare la documentazione depositata.
La signora continua a svolgere la professione di dipendente, presso l'Ospedale San Parte_1
Raffaele Resnati srl” di Milano, presso cui è stata assunta con contratto a tempo indeterminato part-time.
Richiamati i dati reddituali già indicati, dalla documentazione aggiornata prodotta in atti, risulta che la medesima ha percepito dal 730/2021 (per l'anno di imposta 2020) un reddito annuo lordo complessivo di € 22.471,00 (€
16.836,00 reddito da lavoro dipendente e € 4.600,00 reddito derivante da attività occasionali o da obblighi di fare, non fare e permettere); dal 730/2022 ( per l'anno di imposta 2021) un reddito annuo lordo complessivo di €
18.669,00 (€ 17.634,00 reddito da lavoro dipendente); dal 730/2023 ( per l'anno d'imposta 2022) un reddito annuo lordo complessivo di € 18.749,00 ( € 17.714,00 reddito da lavoro dipendente) pari ad un reddito netto mensile su 12 mensilità di circa € 1.430,00; dal 730/2024 ( per l'anno d'imposta 2023) un reddito annuo lordo complessivo di € 19.065,00 (€ 18.030,00 reddito da lavoro dipendente) pari ad un reddito netto mensile su 12 mensilità di circa € 1.430,00. Continua a vivere nella ex casa coniugale di Bareggio (MI), via San Carlo n.20 insieme ai due figli OR e di sua esclusiva proprietà, di cui ha dichiarato in atti di aver CP_2 CP_3 sottoscritto un contratto preliminare di vendita per € 310.000,00 riferendo anche di aver sottoscritto un contratto preliminare di acquisto di un immobile sito a Bareggio, via Diaz per € 320.000,00 (vedi comparsa conclusionale, docc. 1 e 2 di parte attrice). Quanto alla titolarità in capo alla convenuta di conti bancari, la signora
[...] continua ad essere titolare di un conto presso la Banca Intesa San Paolo con ultimo saldo finale Parte_1 al 31 dicembre 2023 di € 34.826,73.
Il signor ha riferito nei suoi atti conclusivi che la signora non è più gravata dal Controparte_1 Pt_1 pagamento della mensa scolastica riferita a di € 100,00, continuando a pagare soltanto la mensa scolastica CP_2 riferita a nella misura di € 100,00. Sul punto, nessuna contestazione è stata avanzata dalla stessa signora CP_3 CP_2
Percepisce l'assegno unico universale corrisposto dall' a sostegno dei figli a carico nella misura del Pt_1
50 % pari ad € 108,00 circa, insieme al signor CP_1
Quanto al signor lo stesso ha dichiarato di continuare a svolgere la professione di grafico Controparte_1 pubblicitario, titolare dell'azienda “Cartotecnica Ellegi di NI OR” sita a Cesano Boscone (MI).
Premessa la titolarità in capo al convenuto di Partita Iva atteso lo svolgimento della sua libera professione, dalla documentazione reddituale aggiornata, risultava per l'anno d'imposta 2021 un reddito annuo lordo complessivo di € 39.247, 00 (€ 33.990,00 reddito imponibile e € 4.560 redditi da locazione a tassazione ordinaria); dal PF
2023 per l'anno d'imposta 2022 risultava un reddito complessivo di € 29.240 (reddito di riferimento per agevolazioni fiscali per € 35.596; € 19.761,00 reddito imponibile nonché € 4.560,00 redditi da locazione a tassazione ordinaria a cui devono essere aggiunti i redditi da locazione a cedolare secca con imposta del 21 % per € 6.347,00; dal PF 2024 risulta un complessivo reddito € 37.514,00 (€ 25.057,00 reddito imponibile ed €
4.560,00 redditi da locazione a tassazione ordinaria a cui devono essere aggiunti i redditi da locazione a cedolare secca con imposta del 21 % per € 6.600,00 (imposta € 1.386,00 netto per € 5.214,00), con una disponibilità
pagina 35 di 40 mensile netta calcolata su 12 mensilità decurtati i contributi e le tasse ammontante a circa € 2035,00. E' andato a vivere nell'immobile di Pregnana Milanese (MI), via Cornaredo n.35, di sua esclusiva proprietà.
Lo stesso ha riferito di aver acquistato il suindicato immobile nell'anno 2023 con prezzo di acquisto pari a €
190.000,00 (contratto di acquisto non depositato in atti), acquistato attraverso l'utilizzo del corrispettivo ricevuto dai di lui genitori di € 179.000,00, di cui € 70.000,00 a titolo di prestito personale, con rimborso mensile di €
500,00. Su tale immobile, il medesimo sostiene il pagamento delle spese condominiali pari ad € 3.200,00 annuali. Lo stesso è proprietario oltre che del suddetto immobile anche degli immobili entrambi siti a Cornaredo, via Vittime delle Foibe n.11 e, via Pascoli n 1, concessi in locazione con rispettivi canoni di locazione mensili di
€ 450,00 e di € 550,00 (vedi contratti di affitto depositati in data 8 giugno 2023). Lo stesso risulta inoltre essere proprietario di un altro fabbricato sito a Cornaredo, via Giovanni delle Foibe ( vedi modello per la disclosure aggiornata). Il signor ha poi dichiarato di sostenere il pagamento a titolo di canone di locazione Controparte_1 riferito all'immobile ove è ubicato il suo ufficio lavorativo per la somma annuale di € 3.600,00, attinente alla sua attività professionale.
Quanto alla titolarità in capo al signor di conti bancari, lo stesso continua ad essere titolare dei Controparte_1 due conti correnti presso Banca Intesa San Paolo con rispettivo saldo finale al 31 dicembre 2023 di € 1.463,86 ed
€ 3.613,38 (vedi modello per la disclosure, all. 23 e 24 di parte convenuta). CP_2 Percepisce l'assegno unico universale corrisposto dall' a sostegno dei figli a carico nella misura del 50 % pari ad € 108,00 circa, insieme alla signora Pt_1
Alla luce di tutti i dati sopra indicati e valorizzati, tenuto conto della rispettiva situazione reddituale, economica e patrimoniale delle parti come emersa, considerati i tempi di frequentazione paterna che sono stati ampliati, tenuto altresì conto di tuti gli oneri e le spese rispettivamente sostenuti dalle parti e considerate anche le esigenze del OR, il Collegio ritiene di dover rideterminare il contributo al mantenimento dei figli OR nella somma ritenuta equa e congrua di € 400,00 complessivi (200,00 per ciascun figlio) (importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat), ciò con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, essendo stato stabilito tale importo all'esito del presente giudizio sulla base di tutti gli elementi qui valutati. Deve altresì confermarsi la partecipazione al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano del
14.11.2017 e AU ancora ripartito come per legge al 50% tra i genitori.
Le spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e il tenore della presente decisione che vede la prevalente soccombenza del Signor in punto di collocamento e la reciproca soccombenza delle Controparte_1 parti in punto economico, sussistono giustificati motivi per compensare nella misura di 2/3 le spese di lite e condannare il medesimo alla rifusione della residua parte in favore della signora CP_1 Parte_1
[...]
Spese della CTU
pagina 36 di 40 Le spese della CTU, già liquidate con provvedimento in atti del 13 marzo 2024, disposta nell'interesse della prole e utile per entrambe le parti, debbono essere definitivamente poste a carico nella misura indicata nel relativo provvedimento, in via solidale.
Le spese del Curatore Speciale
Entrambi i genitori devono, infine, essere condannati nella misura del 50% ciascuno al pagamento in favore dello Stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore speciale dei OR, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, che verranno liquidate con separato provvedimento in favore della Curatrice
Speciale Avvocato FEDERICA GABRIELLI.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o istanza e/o eccezione rigettata e disattesa, , così decide:
1) DICHIARA la separazione giudiziale, ex art. 151, 1° comma c.c., dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Montefiorino (MO) in data 24 Controparte_1 settembre 2011 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Montefiorino (MO), anno 2011- N. 3-
Parte II -Serie A);
2) CONFERMA l'affidamento condiviso dei figli OR ( nata in data [...]) e ( nato in [...]_2 CP_3
13 dicembre 2015) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: a fine settimana alternati prelevandoli all'uscita di scuola il venerdì pomeriggio e riaccompagnandoli a scuola il lunedì mattina;
nella settimana che termina con il fine settimana materno, li terrà con sé per due pomeriggi (martedì e giovedì) con pernottamento, prelevandoli all'uscita da scuola e riaccompagnandoli a scuola la mattina successiva;
nella settimana che termina con il fine settimana paterno, potrà vedere e tenere con sé i figli un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il martedì, in caso di contrasto tra le parti interverranno i Servizi ad individuare il giorno della settimana in base alle esigenze dei OR), con pernottamento, prelevandoli all'uscita da scuola e riaccompagnandoli la mattina seguente. Ponti collegati ai weekend di pertinenza. Qualora la madre, come da accordo tra le parti, per impegni lavorativi non possa accompagnare o ritirare da scuola i figli e non possa accompagnarli alle varie attività pomeridiane, la stessa si rivolgerà al padre dei OR (prima che ai nonni materni) per avere aiuto nella gestione dei figli. Il padre trascorrerà con i figli 15 giorni (anche consecutivi)
pagina 37 di 40 durante le vacanze scolastiche estive, periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
Trascorrerà inoltre con i figli la metà delle vacanze scolastiche natalizie dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, alternando di anno in anno con la madre il primo e il secondo periodo;
tutte le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni tra i genitori, Pasqua 2025 staranno con il padre. Sono sempre fatti salvi e migliori accordi tra le parti, fatto salvo sempre il potere di vigilanza e di intervento dei Servizi come meglio di seguito disposto;
4) CONFERMA l'assegnazione della ex casa coniugale sita a Bareggio (MI), Via San Carlo .20, con tutto quanto l'arreda, alla madre signora he ne è anche l'esclusiva proprietaria;
Parte_1
5) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Bareggio (in relazione al luogo di residenza dei OR) di mantenere un'efficace presa in carico del nucleo e della situazione dei OR e, in collaborazione con i CP_5
e con i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Pregnana Milanese ( in relazione al Controparte_5
Comune di residenza del padre), ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano a:
- vigilare sul rispetto del calendario disposto, verificando la regolarità e la serenità delle frequentazioni con il padre, intervenendo immediatamente a rimodulare, ove necessario e opportuno, tempi e modalità di frequentazione nel modo ritenuto più rispondente all'interesse dei OR e con anche progressivo eventuale ampliamento, anche con inserimento di altro giorno infrasettimanale, sempre compatibilmente alle esigenze ed ai bisogni dei OR, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i OR e per i genitori e della situazione psicofisica dei OR medesimi;
- avviare/proseguire tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari (ADM) e/o di supporto psicologico per i OR nonché interventi di supporto alla genitorialità al fine di aiutare le parti a dirimere la conflittualità ancora esistente e ad assumere un ruolo genitoriale più sereno e collaborativo;
- svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei OR, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i OR;
6) RIDETERMINA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e Controparte_1 CP_2
con decorrenza dalla mensilità della pubblicazione della presente sentenza, mediante versamento a CP_3
in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € Parte_1
400,00 (200,00 per ciascun figlio) importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)
pagina 38 di 40 occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d)
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) DISPONE che l'assegno unico per la famiglia venga ripartito tra entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno come per legge;
8) RESPINGE le domande istruttorie avanzate dalle parti come in motivazione;
pagina 39 di 40 9) CONDANNA a rifondere in favore di 1/3 delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 che liquida per tale quota € 2.500,00 per compenso professionale, oltre il 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, rimanendo compensata tra le parti la misura dei 2/3;
10) PONE definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno, in via solidale, le spese della consulenza tecnica d'ufficio psicodiagnostica svolta in corso di causa, già liquidata con decreto del 13 marzo
2024 in atti;
11) CONDANNA le parti a rifondere all'Erario, nella misura del 50% ciascuno, la somma che verrà liquidata a titolo di compenso con separato decreto di liquidazione in favore dell'avv. FEDERICA GABRIELLI, curatore speciale EL OR (ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con ELbere in atti);
12) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
13) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montefiorino (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
14) MANDA alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza ai Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del
Comune di Bareggio e di Pregnana Milanese sopra incaricati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 febbraio .2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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