TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
RG. 4390/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente Rel.
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4390/2025 promossa da:
(C.F. ) nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Località San Bernardo 57, Bogliasco (GE) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Paola Bruni Prencipe (C.F. ) e che lo rappresenta e difende, come C.F._2 da procura in atti
E
(C.F. , nata a [...], il [...], residente in CP_1 C.F._3
Via Bari 3/15 sc. sx, Genova (GE), elettivamente domiciliata presso e nello studio dall'Avv. Vincenzo
RI, (C.F. ), che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._4
E
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente Controparte_2 C.F._5 in Via Bari 3/15 sc. sx, Genova (GE) elettivamente domiciliato presso e nello studio dall'Avv.
Vincenzo RI, (C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._4 atti E con l'intervento ex lege del PM
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
- “Revocare e dichiarare non più dovuto dal Sig. con decorrenza dal 01 Parte_1
aprile 2025, il contributo mensile di mantenimento a favore del figlio come Controparte_2 previsto e disposto nella sentenza del Tribunale di Genova n. 3244/2016, RG. 3411/2026, pronunciata nei confronti di e , attuali ricorrenti;
Parte_1 CP_1
e, conseguentemente,
- Dichiarare esente da qualsivoglia contribuzione per il sopradetto titolo a Parte_1
favore del figlio Controparte_2
- Dichiarare che le parti non hanno più nulla a pretendere, per i titoli in questa sede dedotti,
l'uno nei confronti dell'altro.”
FATTO e DIRITTO
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla Sentenza n. 3244/2016 emessa da questo stesso Tribunale e depositato il 16.06.2025, i signori, Parte_1 CP_1
e chiedevano la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico
[...] Controparte_2 del signor e versato alla ex coniuge, signora quale Parte_1 CP_1 contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, signor nato il Controparte_2
27.01.2002, con decorrenza dal 1 aprile 2025.
Nel caso di specie le parti, in allegato al ricorso, depositano l'accordo transattivo intervenuto tra gli ex coniugi, il 10.04.2025, nel quale affermano che il figlio, signor dal Controparte_2
01.04.2025, è stato assunto a tempo indeterminato, quindi, danno atto che è venuto meno il presupposto alla necessaria contribuzione del padre a favore del figlio.
Con successive note depositate il 14.10.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe.
**********************
Sul contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni
Va anzitutto osservato che sussiste, nel nostro ordinamento, l'obbligo, in capo ai genitori, di mantenere la prole che trova anzitutto fondamento nell'art. 30 della Costituzione nella parte in cui prevede che “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché nelle norme del Codice Civile. Tale dovere non cessa, automaticamente, con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio (si vedano ex multis Cass. ord.,
32529/2018; Cazz. 8221/2006), in quanto la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni deve essere basata sull'accertamento di determinati elementi quale il conseguimento di un certo livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché facendo riferimento, più in generale, alla complessiva condotta tenuta dall'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass.
10207/2017).
Affinché poi vi sia, in capo al figlio maggiorenne una autosufficienza economica tale da far cessare l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori, occorre che il predetto percepisca un reddito corrispondente alla professionalità definitivamente acquisita (C. 24498/2006), senza che assuma alcuna rilevanza il tenore di vita goduto precedentemente, in costanza di matrimonio dei genitori ovvero durante la loro separazione (Cass. 496/1996). La cessazione dell'obbligo di contribuzione a favore dei figli maggiorenni cessa dunque, allorché è provata la raggiunta indipendenza economica del figlio, il quale, mediante un'attività lavorativa stabile, continuativa, sia in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze (Cass. 4555/2012).
Alla luce di tutto quanto sopra ritiene il Collegio che non persista il dovere da parte del signor a contribuire al mantenimento del figlio, visto che Parte_1 Controparte_2 quest'ultimo è divenuto economicamente indipendente a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato.
Spese
Considerata la natura della causa, si reputa equo compensare interamente le spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Revoca e dichiara non tenuto il signor con decorrenza dal 01.04.2025 Parte_1
a versare, in favore della signora a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento del figlio nato il [...] la somma di euro 300,00 oltre Controparte_2 rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai minori secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione
Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681);
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente Rel.
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4390/2025 promossa da:
(C.F. ) nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Località San Bernardo 57, Bogliasco (GE) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Paola Bruni Prencipe (C.F. ) e che lo rappresenta e difende, come C.F._2 da procura in atti
E
(C.F. , nata a [...], il [...], residente in CP_1 C.F._3
Via Bari 3/15 sc. sx, Genova (GE), elettivamente domiciliata presso e nello studio dall'Avv. Vincenzo
RI, (C.F. ), che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._4
E
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente Controparte_2 C.F._5 in Via Bari 3/15 sc. sx, Genova (GE) elettivamente domiciliato presso e nello studio dall'Avv.
Vincenzo RI, (C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._4 atti E con l'intervento ex lege del PM
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
- “Revocare e dichiarare non più dovuto dal Sig. con decorrenza dal 01 Parte_1
aprile 2025, il contributo mensile di mantenimento a favore del figlio come Controparte_2 previsto e disposto nella sentenza del Tribunale di Genova n. 3244/2016, RG. 3411/2026, pronunciata nei confronti di e , attuali ricorrenti;
Parte_1 CP_1
e, conseguentemente,
- Dichiarare esente da qualsivoglia contribuzione per il sopradetto titolo a Parte_1
favore del figlio Controparte_2
- Dichiarare che le parti non hanno più nulla a pretendere, per i titoli in questa sede dedotti,
l'uno nei confronti dell'altro.”
FATTO e DIRITTO
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla Sentenza n. 3244/2016 emessa da questo stesso Tribunale e depositato il 16.06.2025, i signori, Parte_1 CP_1
e chiedevano la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico
[...] Controparte_2 del signor e versato alla ex coniuge, signora quale Parte_1 CP_1 contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, signor nato il Controparte_2
27.01.2002, con decorrenza dal 1 aprile 2025.
Nel caso di specie le parti, in allegato al ricorso, depositano l'accordo transattivo intervenuto tra gli ex coniugi, il 10.04.2025, nel quale affermano che il figlio, signor dal Controparte_2
01.04.2025, è stato assunto a tempo indeterminato, quindi, danno atto che è venuto meno il presupposto alla necessaria contribuzione del padre a favore del figlio.
Con successive note depositate il 14.10.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe.
**********************
Sul contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni
Va anzitutto osservato che sussiste, nel nostro ordinamento, l'obbligo, in capo ai genitori, di mantenere la prole che trova anzitutto fondamento nell'art. 30 della Costituzione nella parte in cui prevede che “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché nelle norme del Codice Civile. Tale dovere non cessa, automaticamente, con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio (si vedano ex multis Cass. ord.,
32529/2018; Cazz. 8221/2006), in quanto la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni deve essere basata sull'accertamento di determinati elementi quale il conseguimento di un certo livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché facendo riferimento, più in generale, alla complessiva condotta tenuta dall'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass.
10207/2017).
Affinché poi vi sia, in capo al figlio maggiorenne una autosufficienza economica tale da far cessare l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori, occorre che il predetto percepisca un reddito corrispondente alla professionalità definitivamente acquisita (C. 24498/2006), senza che assuma alcuna rilevanza il tenore di vita goduto precedentemente, in costanza di matrimonio dei genitori ovvero durante la loro separazione (Cass. 496/1996). La cessazione dell'obbligo di contribuzione a favore dei figli maggiorenni cessa dunque, allorché è provata la raggiunta indipendenza economica del figlio, il quale, mediante un'attività lavorativa stabile, continuativa, sia in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze (Cass. 4555/2012).
Alla luce di tutto quanto sopra ritiene il Collegio che non persista il dovere da parte del signor a contribuire al mantenimento del figlio, visto che Parte_1 Controparte_2 quest'ultimo è divenuto economicamente indipendente a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato.
Spese
Considerata la natura della causa, si reputa equo compensare interamente le spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Revoca e dichiara non tenuto il signor con decorrenza dal 01.04.2025 Parte_1
a versare, in favore della signora a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento del figlio nato il [...] la somma di euro 300,00 oltre Controparte_2 rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai minori secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione
Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681);
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini