TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO Sezione Lavoro in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Silvia Codispoti, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio e della lettura delle note scritte autorizzate depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 241 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
(c.f.: , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
05.06.1975, residente in Pineto (TE), elettivamente domiciliato in Teramo alla
Via Vincenzo Pigliacelli, n.1, presso lo studio dell'Avv. Cinzia Tempera, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente CONTRO
Controparte_1
, ( c.f. con sede in Roma via
[...] P.IVA_1
IV Novembre n.144, in persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale
Rapporto Assicurativo dell' - Dott. in carica “pro- CP_1 Persona_1
tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale alle liti del 14 ottobre
2020 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Persona_2
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.90069, Racc.26298, dagli Avv.ti
Piera Di Sante e Luca Majorano, elettivamente domiciliato in Teramo, Via
Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale per l'Abruzzo CP_1
Resistente Oggetto: prestazioni previdenziali - malattia professionale
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.02.2022 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni, CP_1
vinte le spese di lite: “1) accertare e dichiarare che al ricorrente Pt_1
è affetto da malattia professionale (ernie discali) e che allo stesso
[...] compete l'attribuzione del danno biologico del 8% o in quello maggiore o minore che risulterà dalla consulenza medico legale che andrà a predisporsi 2) ordinare, di conseguenza all' , in persona del suo Direttore pro tempore, a CP_1
corrispondere quanto dovuto nonché di liquidare e pagare in favore di esso ricorrente il danno biologico indennizzato in capitale in base alle nuove tabelle del D.L. 58/2000 che risulterà dalla consulenza medico – legale che andrà a predisporsi, a far data dall'evento o quanto meno dall'accertamento giudiziale, il tutto con gli interessi e le integrazioni tutte di legge;
3) spese diritti ed onorario di lite da ascriversi al sottoscritto procuratore che ne dichiara
l'avvenuta antistazione, oltre I.V.A. e C.A.P.”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) che, da circa 30 anni, egli lavorava nel campo della edilizia con la qualifica di muratore manovale e di carpentiere e che aveva intrapreso tale attività da giovanissimo, in quanto dai 15 ai 19 anni (1990-1994) aveva lavorato per l'impresa di famiglia;
b) che il suo lavoro consisteva nel preparare la calce per le tamponature dei muri, posa di cordoli per la stesura dell'asfalto, posa di pavimentazione sia all'esterno che all'interno di abitazioni, posa di battiscopa, costruzione delle bancate, realizzazione di strutture in c.a., montaggio ferro per le strutture in c.a.;
c) che il tipo di lavoro svolto nel corso degli anni, gli aveva cagionato numerosi problemi muscolo scheletrici e, in particolare, problemi alla colonna vertebrale e diverse ernie discali;
2 d) che, pertanto, egli aveva presentato la domanda all' per ottenere CP_1
l'indennità per la malattia professionale contratta, ma che l'Istituto aveva rigettato la richiesta.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito l'insussistenza del nesso CP_1
causale tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e ha concluso chiedendo quindi il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e la prova orale. È stata poi espletata la consulenza medico-legale affidata al dott. Per_3
[...]
A seguito del rientro in servizio della scrivente Giudice dopo il congedo per maternità, la causa è stata rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. per la discussione. Lette le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico CP_1
conseguente ad infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al 9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m.
12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data 25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ. - l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento
3 marginale tra evento dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia.
Quando la malattia è indicata nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella;
l può fornire la prova contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori CP_1
patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, come quella in esame, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita invece di una concreta e specifica dimostrazione, di cui è onerato il lavoratore, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata".
2. Ciò posto e passando al merito della causa, deve rilevarsi che le prove orali hanno confermato lo svolgimento, da parte del ricorrente, dell'attività di manovale edile e di carpentiere, con conseguente necessità di mantenere, anche per diverse ore, posizioni incongrue e nocive per la schiena (quali, ad esempio, stare accovacciato con la schiena piegata per molte ore oppure sollevare materiali anche di 50 kg).
I testi escussi, e hanno confermato le mansioni Testimone_1 Testimone_2
svolte dal ricorrente e precisato di aver lavorato per lunghi periodi col ricorrente
(cfr. processi verbali delle udienze del 19.07.023 e del 17.02.2024).
Espletata la CTU, l'ausiliare del giudice ha innanzitutto confermato la risalenza nel tempo della sintomatologia dolorosa a carico della schiena, evidenziando la comparsa progressiva di lombalgia cronica, a partire dagli anni 1997-1998, lombalgia complicata dopo il 2004, con periodici blocchi funzionali completi che provocavano al ricorrente impotenza funzionale e necessità di riposo a letto per alcuni giorni.
4 In seconda analisi, il CTU ha poi accertato la sussistenza della patologia lamentata dal ricorrente (“ernie discali”), precisando che essa si concretizza sul piano clinico con il disturbo di: lombalgia cronica con piccole ernie intraspongiose, protrusioni discali multiple ad ampio raggio e manifestazioni spondilosiche del rachide lombo-sacrale.
Quanto poi al nesso di causalità tra la suddetta patologia e l'attività lavorativa svolta, l'ausiliare ha concluso che esso sussiste con elevato grado di probabilità
(cfr. relazione peritale in atti ove si legge: “essendo stato il sottoposto a Pt_1
causa di lavoro, dalla giovanissima età a quotidiani ripetuti sforzi, talora movimentando pesi notevoli di decine di kg che hanno comportato il superamento della soglia individuale di rischio, il rapporto eziologico ha un elevato grado di probabilità, per cui il periziando è affetto da una tecnopatia di origine professionale “ernie discali” che è un termine semplificativo di quanto descritto (…) Il tipo di attività lavorativa svolta dall'istante non è esattamente tabellata, tuttavia l'attività lavorativa di muratore/carpentiere/piastrellista svolta dall'età di 14 anni dal ricorrente comporta sia la movimentazione manuale di carichi durante il turno lavorativo, che posture incongrue con necessità di sforzi ripetuti, pertanto ha un origine professionale”). Il professionista incaricato ha inoltre escluso la concomitanza di altre cause o concause extra-lavorative, evidenziando l'assenza di patologie comuni predisponenti.
Il CTU ha infine concluso che il danno biologico riportato risultante dalla tecnopatia predetta è quantificabile nella misura del 7%, con decorrenza dal 12-
03-2021, ossia dalla data di esecuzione dell'esame RM della colonna vertebrale che ha documentato l'esistenza certa delle protrusioni ad ampio raggio,
l'accentuazione fenomeni spondilosici, nonché le ernie discali intraspongiose.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'espletata indagine è stata correttamente eseguita e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
Nessuna contestazione è stata sollevata dall' in sede di osservazioni alla CP_1
CTU.
5 3. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per la malattia professionale, calcolato sulla base di una invalidità permanente del 7% ex art.13 del D. Lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dal 12.03.2021. Di conseguenza, l' va condannato a CP_1
corrispondere allo stesso ricorrente il predetto indennizzo, da erogarsi in capitale con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8.3.2018 n. 37, tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - e delle fasi del giudizio;
alla luce del medesimo criterio, vanno poste a carico dell' le CP_1
spese di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di , nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni
[...] CP_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per malattia professionale, nella misura del 7% e, per l'effetto, condanna l' alla CP_1
corresponsione in suo favore del predetto indennizzo, da erogarsi in capitale, nella misura e con decorrenza dal, oltre interessi legali dal dovuto e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, CP_1 che si liquidano in complessivi €.2.000,00, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Cinzia Tempera dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separato decreto, a carico dell . CP_1
Teramo, 29 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
6
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 241 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
(c.f.: , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
05.06.1975, residente in Pineto (TE), elettivamente domiciliato in Teramo alla
Via Vincenzo Pigliacelli, n.1, presso lo studio dell'Avv. Cinzia Tempera, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente CONTRO
Controparte_1
, ( c.f. con sede in Roma via
[...] P.IVA_1
IV Novembre n.144, in persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale
Rapporto Assicurativo dell' - Dott. in carica “pro- CP_1 Persona_1
tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale alle liti del 14 ottobre
2020 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Persona_2
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.90069, Racc.26298, dagli Avv.ti
Piera Di Sante e Luca Majorano, elettivamente domiciliato in Teramo, Via
Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale per l'Abruzzo CP_1
Resistente Oggetto: prestazioni previdenziali - malattia professionale
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.02.2022 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni, CP_1
vinte le spese di lite: “1) accertare e dichiarare che al ricorrente Pt_1
è affetto da malattia professionale (ernie discali) e che allo stesso
[...] compete l'attribuzione del danno biologico del 8% o in quello maggiore o minore che risulterà dalla consulenza medico legale che andrà a predisporsi 2) ordinare, di conseguenza all' , in persona del suo Direttore pro tempore, a CP_1
corrispondere quanto dovuto nonché di liquidare e pagare in favore di esso ricorrente il danno biologico indennizzato in capitale in base alle nuove tabelle del D.L. 58/2000 che risulterà dalla consulenza medico – legale che andrà a predisporsi, a far data dall'evento o quanto meno dall'accertamento giudiziale, il tutto con gli interessi e le integrazioni tutte di legge;
3) spese diritti ed onorario di lite da ascriversi al sottoscritto procuratore che ne dichiara
l'avvenuta antistazione, oltre I.V.A. e C.A.P.”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) che, da circa 30 anni, egli lavorava nel campo della edilizia con la qualifica di muratore manovale e di carpentiere e che aveva intrapreso tale attività da giovanissimo, in quanto dai 15 ai 19 anni (1990-1994) aveva lavorato per l'impresa di famiglia;
b) che il suo lavoro consisteva nel preparare la calce per le tamponature dei muri, posa di cordoli per la stesura dell'asfalto, posa di pavimentazione sia all'esterno che all'interno di abitazioni, posa di battiscopa, costruzione delle bancate, realizzazione di strutture in c.a., montaggio ferro per le strutture in c.a.;
c) che il tipo di lavoro svolto nel corso degli anni, gli aveva cagionato numerosi problemi muscolo scheletrici e, in particolare, problemi alla colonna vertebrale e diverse ernie discali;
2 d) che, pertanto, egli aveva presentato la domanda all' per ottenere CP_1
l'indennità per la malattia professionale contratta, ma che l'Istituto aveva rigettato la richiesta.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito l'insussistenza del nesso CP_1
causale tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e ha concluso chiedendo quindi il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e la prova orale. È stata poi espletata la consulenza medico-legale affidata al dott. Per_3
[...]
A seguito del rientro in servizio della scrivente Giudice dopo il congedo per maternità, la causa è stata rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. per la discussione. Lette le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico CP_1
conseguente ad infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al 9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m.
12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data 25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ. - l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento
3 marginale tra evento dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia.
Quando la malattia è indicata nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella;
l può fornire la prova contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori CP_1
patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, come quella in esame, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita invece di una concreta e specifica dimostrazione, di cui è onerato il lavoratore, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata".
2. Ciò posto e passando al merito della causa, deve rilevarsi che le prove orali hanno confermato lo svolgimento, da parte del ricorrente, dell'attività di manovale edile e di carpentiere, con conseguente necessità di mantenere, anche per diverse ore, posizioni incongrue e nocive per la schiena (quali, ad esempio, stare accovacciato con la schiena piegata per molte ore oppure sollevare materiali anche di 50 kg).
I testi escussi, e hanno confermato le mansioni Testimone_1 Testimone_2
svolte dal ricorrente e precisato di aver lavorato per lunghi periodi col ricorrente
(cfr. processi verbali delle udienze del 19.07.023 e del 17.02.2024).
Espletata la CTU, l'ausiliare del giudice ha innanzitutto confermato la risalenza nel tempo della sintomatologia dolorosa a carico della schiena, evidenziando la comparsa progressiva di lombalgia cronica, a partire dagli anni 1997-1998, lombalgia complicata dopo il 2004, con periodici blocchi funzionali completi che provocavano al ricorrente impotenza funzionale e necessità di riposo a letto per alcuni giorni.
4 In seconda analisi, il CTU ha poi accertato la sussistenza della patologia lamentata dal ricorrente (“ernie discali”), precisando che essa si concretizza sul piano clinico con il disturbo di: lombalgia cronica con piccole ernie intraspongiose, protrusioni discali multiple ad ampio raggio e manifestazioni spondilosiche del rachide lombo-sacrale.
Quanto poi al nesso di causalità tra la suddetta patologia e l'attività lavorativa svolta, l'ausiliare ha concluso che esso sussiste con elevato grado di probabilità
(cfr. relazione peritale in atti ove si legge: “essendo stato il sottoposto a Pt_1
causa di lavoro, dalla giovanissima età a quotidiani ripetuti sforzi, talora movimentando pesi notevoli di decine di kg che hanno comportato il superamento della soglia individuale di rischio, il rapporto eziologico ha un elevato grado di probabilità, per cui il periziando è affetto da una tecnopatia di origine professionale “ernie discali” che è un termine semplificativo di quanto descritto (…) Il tipo di attività lavorativa svolta dall'istante non è esattamente tabellata, tuttavia l'attività lavorativa di muratore/carpentiere/piastrellista svolta dall'età di 14 anni dal ricorrente comporta sia la movimentazione manuale di carichi durante il turno lavorativo, che posture incongrue con necessità di sforzi ripetuti, pertanto ha un origine professionale”). Il professionista incaricato ha inoltre escluso la concomitanza di altre cause o concause extra-lavorative, evidenziando l'assenza di patologie comuni predisponenti.
Il CTU ha infine concluso che il danno biologico riportato risultante dalla tecnopatia predetta è quantificabile nella misura del 7%, con decorrenza dal 12-
03-2021, ossia dalla data di esecuzione dell'esame RM della colonna vertebrale che ha documentato l'esistenza certa delle protrusioni ad ampio raggio,
l'accentuazione fenomeni spondilosici, nonché le ernie discali intraspongiose.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'espletata indagine è stata correttamente eseguita e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
Nessuna contestazione è stata sollevata dall' in sede di osservazioni alla CP_1
CTU.
5 3. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per la malattia professionale, calcolato sulla base di una invalidità permanente del 7% ex art.13 del D. Lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dal 12.03.2021. Di conseguenza, l' va condannato a CP_1
corrispondere allo stesso ricorrente il predetto indennizzo, da erogarsi in capitale con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8.3.2018 n. 37, tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - e delle fasi del giudizio;
alla luce del medesimo criterio, vanno poste a carico dell' le CP_1
spese di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di , nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni
[...] CP_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per malattia professionale, nella misura del 7% e, per l'effetto, condanna l' alla CP_1
corresponsione in suo favore del predetto indennizzo, da erogarsi in capitale, nella misura e con decorrenza dal, oltre interessi legali dal dovuto e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, CP_1 che si liquidano in complessivi €.2.000,00, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Cinzia Tempera dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separato decreto, a carico dell . CP_1
Teramo, 29 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
6