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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta a ruolo al n. 10024/2015 R.G., avente ad oggetto: opposizione a d.i. n.r. 2534/2015, emesso in data
29.09.2015 dal giudice designato del Tribunale di Salerno
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Ludovico Montera;
Parte_1
Opponente
E
CP_
con sede in Buccino, alla C. da Eliceto n. Controparte_2
10 (P.IVA ) in persona del legale rappresentante, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Rosa Cristina Calella (C.F. ), come da C.F._1
mandato in calce al ricorso monitorio ed elettivamente domiciliata in Salerno alla via Sabatini 7;
Opposta
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.09.2024.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato i 03.09.2015 presso il Tribunale di Salerno la Flli. con sede in Buccino, alla C. da Eliceto n. Controparte_2
10 (P.IVA ) in persona del legale rappresentante, premesso di P.IVA_1
avere eseguito lavori di manutenzione ordinaria al Fabbricato sito in via
Mons. Palatucci di Palomonte (SA), commissionati dal Sig. Parte_1 , i quali ebbero inizio il 18/06/2012 – giusta comunicazione di inizio
[...]
lavori del 18/06/2012 prot. 4615 e successivi lavori di ordinaria manutenzione ed adeguamento funzionale di un locale ad uso commerciale sito in Via Mons.
alla Fraz. Bivio di Palomonte (SA), sempre su incarico del Sig. Parte_2
, chiedeva ingiungersi a il pagamento Parte_1 Parte_1
delle fatture : 1) fatt. n. 33 del 31/12/2013 per € 6.050,00; 2) fatt. n. 30 del
31/12/2014 per € 30.720,82, risultate non onorate, salvo che per un pagamento parziale di € 3.000,00.
La ricorrente, dunque, chiedeva che il Tribunale ingiungesse a Parte_1
la complessiva somma di € 33.770,82 ed interessi ex d.lgs del 9
[...]
ottobre 2002 n.231 a decorrere dalla data di maturazione del credito e fino all'effettivo soddisfo, oltre spese, compenso e 15% forfettario, IVA e Cpa come per legge, come da allegata nota spese.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Salerno emetteva il decreto ingiuntivo in questa sede opposto;
con atto di citazione ritualmente notificato spiegava opposizione avverso il decreto notificato, con la Parte_1
quale preliminarmente eccepiva la inammissibilità del monitorio per preteso difetto di procura alle liti del difensore;
eccepiva altresì la carenza dei presupposti per la emissione del decreto monitorio, per non costituire idonea prova scritta la produzione di mere fatture.
L'opponente, poi, in un primo momento negava di dovere alcunché all'opposta e, di poi, evidenziava che in relazione ai lavori eseguiti il valore era di soli € 28.745,00 a fronte dei 33.770,82 richiesti;
da tale somma poi andrebbe detratto l'importo di € 4.160,00 per lavori realizzati da altra ditta e la somma di € 3.000,00 già versati a titolo di anticipazione.
Inoltre, l'opponente contestava che per i lavori effettivamente eseguiti fossero stati applicati prezzi diversi da quelli indicati nel preventivo e che, comunque,
i lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte, essendosi verificate infiltrazioni d'acqua e cadute di intonaco.
L'opponente articolava le seguenti conclusioni: “1. In via principale, accogliere l'atto di opposizione così come formulato e per l'effetto dichiarare la nullità, l'improponibilità e l'inammissibilità del decreto ingiuntivo n.
2534/15 rg 7162/15 e per l'effetto revocarlo;
2. Condannare l'impresa edile al pagamento delle spese e competenze professionali del Controparte_3
presente giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la con Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta, con cui, quanto al difetto di procura alle liti eccepito, ne evidenziava l'infondatezza, facendo rilevare che il decreto era stato reso in forma telematica e che, dunque, la procura cartacea, pur sussistente, non era stata notificata all'ingiunto, ma era senz'altro stata depositata in uno al ricorso monitorio.
Inoltre, l'opposto evidenziava che l'opponente non aveva contestato la realizzazione dei lavori né aveva provveduto a contestare mai le fatture emesse stragiudizialmente;
inoltre, evidenziava che mai erano state prima contestate violazioni della regola dell'arte.
L'opposta così concludeva: “in via preliminare conceda la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, o in subordine a esecuzione provvisori parziale della somma non contestata di € 21.585,04 oltre iva al
22%; nel merito, previa dichiarazione di intervenuta prescrizione del diritto e decadenza dall'azione per i vizi, rigetti l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
Condanni, in ogni caso, l'opponente al pagamento della somma di € 33.770,82 per i lavori eseguiti dalla impresa. Con vittoria di spese e compenso di lite, oltre accessori e 15% rimborso forfetario”.
Concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo nei limiti della somma di € 21.585,04, oltre IVA, assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., depositate le memorie, ammessa e raccolta la prova orale, la causa perveniva, infine, all'udienza dell'11.09.24, allorché era assegnata in decisione senza termini.
Va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda monitoria per difetto di procura alle liti, per essere stata depositata ritualmente la relativa procura nel fascicolo del procedimento monitorio telematico.
Mette, poi, conto in primo luogo ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c.. Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr. Tribunale , Bari , sez. lav. , 19/09/2018 , n. 2819). Peraltro, nel giudizio di opposizione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento
(cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
L'opposta ha dato prova del titolo della pretesa, non avendo l'opponente creditrice contestato di avere appaltato alla i lavori indicati nel CP_3
ricorso monitorio né, tantomeno, la loro effettiva realizzazione.
L'opposta, dunque, ha dato evidenza del proprio titolo ed ha allegato l'inadempimento della controparte alla obbligazione di pagamento del compenso.
D'altro canto, l'opponente ha eccepito l'inadempimento della opposta, la quale non avrebbe eseguito i lavori secondo le regole dell'arte, imputando alla stessa di avere causato criticità infiltrative e cadute di intonaco che avevano interessato gli immobili oggetto di lavori.
Occorre esaminare, a questo punto, le dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del procedimento. In particolare il teste , dichiara … Testimone_1
“nell'anno 2014 io ero alle dipendenze della con le Controparte_4 mansioni di muratore”…“personalmente ho lavorato sul cantiere”…“sono stati eseguiti i lavori riportati nel computo metrico e nei disegni consegnati all'impresa dell'Ing. direttore dei lavori”…“abbiamo eseguito i lavori Pt_3
a due locali commerciali dove il Sig. doveva aprire un forno…”. Parte_1
Ed ancora: “i lavori sono consistiti: nella demolizione della vecchia struttura, usando anche i mezzi meccanici, ossia un mini escavatore e una moto carriola. Dopo aver eseguito la demolizione abbiamo provveduto al rifacimento del locale”; “Voglio precisare che abbiamo anche provveduto al rifacimento delle fondamenta mediante scavo, parte a calcestruzzo. Poi prosciugamento e messa in opera di igloo. Tutti i materiali vennero forniti dall'impresa.....venivano presi dal magazzino di proprietà della CP_4 ”; “E' vero, l'opposta ha conseguito a favore del anche i
[...] Parte_1
lavori relativi a un fabbricato per civile abitazioni sito in Palomonte..... sistemazione tutta la parte esterna del fabbricato.... tutta la parte fognaria…collegamenti acque nere/bianche. I lavori eseguiti sono quelli che la S.V. mi elenca…”.
Di poi, il teste afferma: “ero alle dipendenze della società Testimone_2
e svolgevo mansioni di muratore”; “I lavori edili vennero CP_4 eseguiti al fabbricato del Sig. per l'adeguamento e il rifacimento di Parte_1 due locali da adibirsi a forno. Dopo l'esecuzione dei lavori effettivamente il locale venne aperto al pubblico dal Sig. . I lavori sono quelli Parte_1 ripartiti nel computo metrico dell'Ing. che dirigeva i lavori. È vera la Pt_3
circostanza dedotta al capo 2 della memoria istruttoria di parte opposta.
Posso dire che il locale adibito a forno, per come detto prima, già nel mese di agosto 2014 era aperto al pubblico in quanto il Sig. vendeva il Parte_1
pane prodotto nel panificio. Sono a conoscenza del costo dei lavori in quanto nel cantiere venne esposta “la tabella inerente ai lavori”.
In ordine al capo 3 della prova dedotta nella memoria istruttoria il medesimo teste risponde: “è vero tanto posso affermare in quanto io unitamente ad altri operai abbiamo eseguito le opere indicate nel computo metrico del
28/10/2013, e che la S.V. mi elenca e descrive, esposto in cantiere e redatto dal direttore dei lavori Ing. I lavori vennero eseguiti con materiali Pt_3 dell'impresa. Il Sig. e il direttore dei lavori sono stati sempre Parte_1 presenti nell'esecuzione delle opere e non hanno mai in mia presenza avanzato lagnanze circa l'esecuzione dei lavori”.
In ordine al capo 4 risponde: “sono vere le circostanze dedotte in tale capo, corrisponde al vero che i materiali impiegati nel cantiere vennero forniti dalla società opposta. Il Sig. in mia presenza non si è mai Parte_1 lamentato dei lavori eseguiti”.
Può, dunque, ritenersi comprovato che i lavori, dei quali l'opposta domanda il pagamento, siano stati dalla stessa effettivamente realizzati, dietro incarico dell'opponente.
L'opponente, d'altro canto, si limitava ad eccepire genericamente la sussistenza di vizi dell'opera, indicati in citazione come “una serie di pregiudizi derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte. In particolare infiltrazioni d'acqua piovana nonché caduta di intonaco, che si pongono in nesso causale con la realizzazione sconsiderata della ristrutturazione da parte della . Controparte_5
L'opponente, a ben vedere non chiarisce quale parte delle opere avrebbe lasciato emergere i pretesi vizi né quando tali criticità si sarebbero manifestate;
non risultando, poi, depositata la prima memoria 183, co. 6 c.p.c., la parte attrice in senso formale ha mancato di ulteriormente precisare le tipologie dei vizi lamentati, tal ché l'eccepito mancato rispetto della regola dell'arte è risultato del tutto generico.
Tale generica contestazione va letta in uno alla considerazione che, nell'articolare in seconda memoria 183, co. 6 c.p.c. la prova orale,
l'opponente non articolava alcun capo di prova relativo all'effettivo verificarsi delle criticità lamentate, le quali sono rimaste del tutto sfornite di prova.
Giova evidenziare che il debitore che eccepisca l'inadempimento della controparte, non può limitarsi a contestare l'inadempimento in modo eccessivamente generico, essendo, al contrario, tenuto, a chiarirne i profili, anche alla luce del fatto che, determinando l'eccezione ex art. 1460 c.c.
l'inversione degli oneri probatori, è indispensabile che la controparte sia posta in grado di conoscere quale profilo dell'adempimento dovrà provare, onde paralizzare l'eccezione ex art. 1460 c.c.
In difetto di precisa allegazione dell'inadempimento lamentato, non può sinanche ritenersi che la eccezione di inadempimento sia stata efficacemente sollevata.
Va, infine, considerato che l'opponente ha contestato, a ben vedere– senza contestare le quantità e la tipologia dei lavori contabilizzati – i prezzi applicati, assumendo che il totale dei lavori contabilizzati ammonterebbe a soli € 28.745,04, ai quale andava detratta la somma di € 4.160,00 per lavori realizzati da altra ditta e la somma di € 3.000,00 già versati dal a Parte_1
titolo di anticipazione.
L'opponente, in particolare, assumeva che sarebbero state applicate, a consuntivo, delle lavorazioni eseguite , voci di prezzi totalmente diversi rispetto a quelli offerti e presenti nel preventivo della Ditta esecutrice dei lavori;
i prezzi di categorie di lavorazioni aggiuntive, rispetto al preventivo dell'impresa esecutrice, non sarebbero stati preventivamente con la committenza ed il Direttore dei Lavori, né tantomeno contabilizzate con prezzi desunti da un tariffario attendibile.
A suffragare tale tesi, l'opponente produceva in giudizio una perizia di parte, a firma dell'arch. corredata di computo metrico con Persona_1
applicazione dei prezzi ritenuti corretti.
Va evidenziato, in proposito, che la parte opposta non ha dimostrato con testi l'esistenza di un accordo in ordine alle voci di prezzo applicabili, ma deve evidenziarsi il contegno extragiudiziale dell'opponente, il quale, con missiva del 06.05.2015 (prodotta dallo stesso opponente), in risposta al sollecito di pagamento ricevuto dalla società per tramite del proprio Controparte_3
procuratore contestava le fatture ricevute genericamente, dichiarando di nulla dovere;
cionondimeno, spiegando opposizione al decreto ingiuntivo che ha dato la stura all'odierno giudizio, l'opponente si difendeva contestando il valore totale dei lavori contabilizzati, assumendo che essi ammontassero ad €
28.745,04 e non alla maggiore somma indicata dall'opposta, eccependo cha a tale somma andasse detratta la somma di € 4.160,00 per lavori realizzati da altra ditta (del tutto imprecisati) ed € 3.000,00 già anticipati dalla opponente.
Vi è, dunque, completa discrasia tra gli assunti dell'opponente, il quale, in effetti, ammette di avere versato solo € 3.000,00 a fronte del totale comunque dovuto.
Tale contegno stragiudiziale, in uno alla genericità dei vizi lamentati ed alla genericità della contestazione dei prezzi applicati, persuade il Tribunale della complessiva infondatezza della opposizione.
Va evidenziato, all'uopo, che, pur a fronte dei solleciti di pagamento ricevuti nel 2014, l'opponente non ha mai stragiudizialmente contestato i profili di inadempimento mossi nel presente giudizio e neppure ha mai contestato la corretta contabilizzazione dei lavori ed i prezzi applicati.
Neppure l'opponente ha dimostrato, in questo giudizio, che altri lavori sarebbero stati realizzati da un'altra ditta né, tampoco, ha dato evidenza di anticipazioni di pagamento, pur eccepite.
In definitiva, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 147/22, tenuto conto dei valori medi per tutte le voci, fuorché per la decisionale, da liquidare ai minimi, alla luce dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. nr. n.r. 2534/2015, emesso in data
29.09.2015 dal giudice designato del Tribunale di Salerno, che dichiara esecutivo;
2) Condanna l'opponente al rimborso in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in €
6.164,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Salerno, 07.01.2025
Il GU
Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta a ruolo al n. 10024/2015 R.G., avente ad oggetto: opposizione a d.i. n.r. 2534/2015, emesso in data
29.09.2015 dal giudice designato del Tribunale di Salerno
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Ludovico Montera;
Parte_1
Opponente
E
CP_
con sede in Buccino, alla C. da Eliceto n. Controparte_2
10 (P.IVA ) in persona del legale rappresentante, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Rosa Cristina Calella (C.F. ), come da C.F._1
mandato in calce al ricorso monitorio ed elettivamente domiciliata in Salerno alla via Sabatini 7;
Opposta
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.09.2024.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato i 03.09.2015 presso il Tribunale di Salerno la Flli. con sede in Buccino, alla C. da Eliceto n. Controparte_2
10 (P.IVA ) in persona del legale rappresentante, premesso di P.IVA_1
avere eseguito lavori di manutenzione ordinaria al Fabbricato sito in via
Mons. Palatucci di Palomonte (SA), commissionati dal Sig. Parte_1 , i quali ebbero inizio il 18/06/2012 – giusta comunicazione di inizio
[...]
lavori del 18/06/2012 prot. 4615 e successivi lavori di ordinaria manutenzione ed adeguamento funzionale di un locale ad uso commerciale sito in Via Mons.
alla Fraz. Bivio di Palomonte (SA), sempre su incarico del Sig. Parte_2
, chiedeva ingiungersi a il pagamento Parte_1 Parte_1
delle fatture : 1) fatt. n. 33 del 31/12/2013 per € 6.050,00; 2) fatt. n. 30 del
31/12/2014 per € 30.720,82, risultate non onorate, salvo che per un pagamento parziale di € 3.000,00.
La ricorrente, dunque, chiedeva che il Tribunale ingiungesse a Parte_1
la complessiva somma di € 33.770,82 ed interessi ex d.lgs del 9
[...]
ottobre 2002 n.231 a decorrere dalla data di maturazione del credito e fino all'effettivo soddisfo, oltre spese, compenso e 15% forfettario, IVA e Cpa come per legge, come da allegata nota spese.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Salerno emetteva il decreto ingiuntivo in questa sede opposto;
con atto di citazione ritualmente notificato spiegava opposizione avverso il decreto notificato, con la Parte_1
quale preliminarmente eccepiva la inammissibilità del monitorio per preteso difetto di procura alle liti del difensore;
eccepiva altresì la carenza dei presupposti per la emissione del decreto monitorio, per non costituire idonea prova scritta la produzione di mere fatture.
L'opponente, poi, in un primo momento negava di dovere alcunché all'opposta e, di poi, evidenziava che in relazione ai lavori eseguiti il valore era di soli € 28.745,00 a fronte dei 33.770,82 richiesti;
da tale somma poi andrebbe detratto l'importo di € 4.160,00 per lavori realizzati da altra ditta e la somma di € 3.000,00 già versati a titolo di anticipazione.
Inoltre, l'opponente contestava che per i lavori effettivamente eseguiti fossero stati applicati prezzi diversi da quelli indicati nel preventivo e che, comunque,
i lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte, essendosi verificate infiltrazioni d'acqua e cadute di intonaco.
L'opponente articolava le seguenti conclusioni: “1. In via principale, accogliere l'atto di opposizione così come formulato e per l'effetto dichiarare la nullità, l'improponibilità e l'inammissibilità del decreto ingiuntivo n.
2534/15 rg 7162/15 e per l'effetto revocarlo;
2. Condannare l'impresa edile al pagamento delle spese e competenze professionali del Controparte_3
presente giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la con Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta, con cui, quanto al difetto di procura alle liti eccepito, ne evidenziava l'infondatezza, facendo rilevare che il decreto era stato reso in forma telematica e che, dunque, la procura cartacea, pur sussistente, non era stata notificata all'ingiunto, ma era senz'altro stata depositata in uno al ricorso monitorio.
Inoltre, l'opposto evidenziava che l'opponente non aveva contestato la realizzazione dei lavori né aveva provveduto a contestare mai le fatture emesse stragiudizialmente;
inoltre, evidenziava che mai erano state prima contestate violazioni della regola dell'arte.
L'opposta così concludeva: “in via preliminare conceda la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, o in subordine a esecuzione provvisori parziale della somma non contestata di € 21.585,04 oltre iva al
22%; nel merito, previa dichiarazione di intervenuta prescrizione del diritto e decadenza dall'azione per i vizi, rigetti l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
Condanni, in ogni caso, l'opponente al pagamento della somma di € 33.770,82 per i lavori eseguiti dalla impresa. Con vittoria di spese e compenso di lite, oltre accessori e 15% rimborso forfetario”.
Concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo nei limiti della somma di € 21.585,04, oltre IVA, assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., depositate le memorie, ammessa e raccolta la prova orale, la causa perveniva, infine, all'udienza dell'11.09.24, allorché era assegnata in decisione senza termini.
Va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda monitoria per difetto di procura alle liti, per essere stata depositata ritualmente la relativa procura nel fascicolo del procedimento monitorio telematico.
Mette, poi, conto in primo luogo ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c.. Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr. Tribunale , Bari , sez. lav. , 19/09/2018 , n. 2819). Peraltro, nel giudizio di opposizione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento
(cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
L'opposta ha dato prova del titolo della pretesa, non avendo l'opponente creditrice contestato di avere appaltato alla i lavori indicati nel CP_3
ricorso monitorio né, tantomeno, la loro effettiva realizzazione.
L'opposta, dunque, ha dato evidenza del proprio titolo ed ha allegato l'inadempimento della controparte alla obbligazione di pagamento del compenso.
D'altro canto, l'opponente ha eccepito l'inadempimento della opposta, la quale non avrebbe eseguito i lavori secondo le regole dell'arte, imputando alla stessa di avere causato criticità infiltrative e cadute di intonaco che avevano interessato gli immobili oggetto di lavori.
Occorre esaminare, a questo punto, le dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del procedimento. In particolare il teste , dichiara … Testimone_1
“nell'anno 2014 io ero alle dipendenze della con le Controparte_4 mansioni di muratore”…“personalmente ho lavorato sul cantiere”…“sono stati eseguiti i lavori riportati nel computo metrico e nei disegni consegnati all'impresa dell'Ing. direttore dei lavori”…“abbiamo eseguito i lavori Pt_3
a due locali commerciali dove il Sig. doveva aprire un forno…”. Parte_1
Ed ancora: “i lavori sono consistiti: nella demolizione della vecchia struttura, usando anche i mezzi meccanici, ossia un mini escavatore e una moto carriola. Dopo aver eseguito la demolizione abbiamo provveduto al rifacimento del locale”; “Voglio precisare che abbiamo anche provveduto al rifacimento delle fondamenta mediante scavo, parte a calcestruzzo. Poi prosciugamento e messa in opera di igloo. Tutti i materiali vennero forniti dall'impresa.....venivano presi dal magazzino di proprietà della CP_4 ”; “E' vero, l'opposta ha conseguito a favore del anche i
[...] Parte_1
lavori relativi a un fabbricato per civile abitazioni sito in Palomonte..... sistemazione tutta la parte esterna del fabbricato.... tutta la parte fognaria…collegamenti acque nere/bianche. I lavori eseguiti sono quelli che la S.V. mi elenca…”.
Di poi, il teste afferma: “ero alle dipendenze della società Testimone_2
e svolgevo mansioni di muratore”; “I lavori edili vennero CP_4 eseguiti al fabbricato del Sig. per l'adeguamento e il rifacimento di Parte_1 due locali da adibirsi a forno. Dopo l'esecuzione dei lavori effettivamente il locale venne aperto al pubblico dal Sig. . I lavori sono quelli Parte_1 ripartiti nel computo metrico dell'Ing. che dirigeva i lavori. È vera la Pt_3
circostanza dedotta al capo 2 della memoria istruttoria di parte opposta.
Posso dire che il locale adibito a forno, per come detto prima, già nel mese di agosto 2014 era aperto al pubblico in quanto il Sig. vendeva il Parte_1
pane prodotto nel panificio. Sono a conoscenza del costo dei lavori in quanto nel cantiere venne esposta “la tabella inerente ai lavori”.
In ordine al capo 3 della prova dedotta nella memoria istruttoria il medesimo teste risponde: “è vero tanto posso affermare in quanto io unitamente ad altri operai abbiamo eseguito le opere indicate nel computo metrico del
28/10/2013, e che la S.V. mi elenca e descrive, esposto in cantiere e redatto dal direttore dei lavori Ing. I lavori vennero eseguiti con materiali Pt_3 dell'impresa. Il Sig. e il direttore dei lavori sono stati sempre Parte_1 presenti nell'esecuzione delle opere e non hanno mai in mia presenza avanzato lagnanze circa l'esecuzione dei lavori”.
In ordine al capo 4 risponde: “sono vere le circostanze dedotte in tale capo, corrisponde al vero che i materiali impiegati nel cantiere vennero forniti dalla società opposta. Il Sig. in mia presenza non si è mai Parte_1 lamentato dei lavori eseguiti”.
Può, dunque, ritenersi comprovato che i lavori, dei quali l'opposta domanda il pagamento, siano stati dalla stessa effettivamente realizzati, dietro incarico dell'opponente.
L'opponente, d'altro canto, si limitava ad eccepire genericamente la sussistenza di vizi dell'opera, indicati in citazione come “una serie di pregiudizi derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte. In particolare infiltrazioni d'acqua piovana nonché caduta di intonaco, che si pongono in nesso causale con la realizzazione sconsiderata della ristrutturazione da parte della . Controparte_5
L'opponente, a ben vedere non chiarisce quale parte delle opere avrebbe lasciato emergere i pretesi vizi né quando tali criticità si sarebbero manifestate;
non risultando, poi, depositata la prima memoria 183, co. 6 c.p.c., la parte attrice in senso formale ha mancato di ulteriormente precisare le tipologie dei vizi lamentati, tal ché l'eccepito mancato rispetto della regola dell'arte è risultato del tutto generico.
Tale generica contestazione va letta in uno alla considerazione che, nell'articolare in seconda memoria 183, co. 6 c.p.c. la prova orale,
l'opponente non articolava alcun capo di prova relativo all'effettivo verificarsi delle criticità lamentate, le quali sono rimaste del tutto sfornite di prova.
Giova evidenziare che il debitore che eccepisca l'inadempimento della controparte, non può limitarsi a contestare l'inadempimento in modo eccessivamente generico, essendo, al contrario, tenuto, a chiarirne i profili, anche alla luce del fatto che, determinando l'eccezione ex art. 1460 c.c.
l'inversione degli oneri probatori, è indispensabile che la controparte sia posta in grado di conoscere quale profilo dell'adempimento dovrà provare, onde paralizzare l'eccezione ex art. 1460 c.c.
In difetto di precisa allegazione dell'inadempimento lamentato, non può sinanche ritenersi che la eccezione di inadempimento sia stata efficacemente sollevata.
Va, infine, considerato che l'opponente ha contestato, a ben vedere– senza contestare le quantità e la tipologia dei lavori contabilizzati – i prezzi applicati, assumendo che il totale dei lavori contabilizzati ammonterebbe a soli € 28.745,04, ai quale andava detratta la somma di € 4.160,00 per lavori realizzati da altra ditta e la somma di € 3.000,00 già versati dal a Parte_1
titolo di anticipazione.
L'opponente, in particolare, assumeva che sarebbero state applicate, a consuntivo, delle lavorazioni eseguite , voci di prezzi totalmente diversi rispetto a quelli offerti e presenti nel preventivo della Ditta esecutrice dei lavori;
i prezzi di categorie di lavorazioni aggiuntive, rispetto al preventivo dell'impresa esecutrice, non sarebbero stati preventivamente con la committenza ed il Direttore dei Lavori, né tantomeno contabilizzate con prezzi desunti da un tariffario attendibile.
A suffragare tale tesi, l'opponente produceva in giudizio una perizia di parte, a firma dell'arch. corredata di computo metrico con Persona_1
applicazione dei prezzi ritenuti corretti.
Va evidenziato, in proposito, che la parte opposta non ha dimostrato con testi l'esistenza di un accordo in ordine alle voci di prezzo applicabili, ma deve evidenziarsi il contegno extragiudiziale dell'opponente, il quale, con missiva del 06.05.2015 (prodotta dallo stesso opponente), in risposta al sollecito di pagamento ricevuto dalla società per tramite del proprio Controparte_3
procuratore contestava le fatture ricevute genericamente, dichiarando di nulla dovere;
cionondimeno, spiegando opposizione al decreto ingiuntivo che ha dato la stura all'odierno giudizio, l'opponente si difendeva contestando il valore totale dei lavori contabilizzati, assumendo che essi ammontassero ad €
28.745,04 e non alla maggiore somma indicata dall'opposta, eccependo cha a tale somma andasse detratta la somma di € 4.160,00 per lavori realizzati da altra ditta (del tutto imprecisati) ed € 3.000,00 già anticipati dalla opponente.
Vi è, dunque, completa discrasia tra gli assunti dell'opponente, il quale, in effetti, ammette di avere versato solo € 3.000,00 a fronte del totale comunque dovuto.
Tale contegno stragiudiziale, in uno alla genericità dei vizi lamentati ed alla genericità della contestazione dei prezzi applicati, persuade il Tribunale della complessiva infondatezza della opposizione.
Va evidenziato, all'uopo, che, pur a fronte dei solleciti di pagamento ricevuti nel 2014, l'opponente non ha mai stragiudizialmente contestato i profili di inadempimento mossi nel presente giudizio e neppure ha mai contestato la corretta contabilizzazione dei lavori ed i prezzi applicati.
Neppure l'opponente ha dimostrato, in questo giudizio, che altri lavori sarebbero stati realizzati da un'altra ditta né, tampoco, ha dato evidenza di anticipazioni di pagamento, pur eccepite.
In definitiva, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 147/22, tenuto conto dei valori medi per tutte le voci, fuorché per la decisionale, da liquidare ai minimi, alla luce dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. nr. n.r. 2534/2015, emesso in data
29.09.2015 dal giudice designato del Tribunale di Salerno, che dichiara esecutivo;
2) Condanna l'opponente al rimborso in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in €
6.164,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Salerno, 07.01.2025
Il GU
Dr.ssa Giuseppina Valiante