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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/12/2024, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 7661 /2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott. ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7661/2019 R.G.A.C. introitata per la decisione con ordinanza del
14.11.2024, senza concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali
TRA
, nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Argese ed elettivamente domiciliata, coma da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, presso lo studio della stessa sito in RT
RA (TA) al Viale della Libertà n. 29;
ricorrente
E
, nato a [...] l'[...], CF: Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, come da mandato dall'Avv. Donato Antonio Muschio Schiavone ed elettivamente domiciliato, come da mandato allegato in atti, presso lo studio dello stesso sito in
RT RA (TA) al Viale dei Lecci n. 56;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto
Oggetto: “Separazione Giudiziale”.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione di udienza del 13.11.2024 e con visto del P.M. del
28.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con sentenza parziale n. 2327/2021, depositata in data 15.10.2021, il Collegio dichiarava la separazione dei coniugi e con separata ordinanza, la causa veniva rimessa innanzi al Giudice Istruttore designato. Va premesso che precedentemente l'emissione della sentenza parziale di status venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c e la causa veniva istruita mediante acquisizione di informative dai Servizi Sociali e dal Consultorio Familiare competenti, già interessati dal Tribunale per i Minorenni di Taranto. Successivamente le parti addivenivano ad un accordo riguardante le questioni accessorie , al contempo dichiarando e riconoscendo validi ed efficaci i provvedimenti giudiziali intervenuti all'attualità concernenti i l'affido, la collocazione e il diritto di visita della figlia minore , nata a [...] il [...] (cfr all. decreto Tribunale per i Persona_1
minorenni di Taranto del 30.01.2023e del 16.09.2024) .
All'udienza cartolare del 13.11.2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano pertanto definirsi il giudizio recependo il suddetto accordo. La causa veniva quindi rimessa al Collegio senza assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
***********
L'unica domanda su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status, riguarda i rapporti economici tra le parti e quelli concernenti l'affido, la collocazione e il diritto di visita della minore, che sono stati regolamentati secondo l'accordo depositato telematicamente il
13.11.2024, sottoscritto dalle stesse. Tale accordo non risulta contrastare con alcuna disposizione di legge e corrisponde all'interesse della figlia minore sicchè può intendersi Persona_1
integralmente recepito nel presente provvedimento per farne parte integrante.
Le spese del giudizio vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- Dispone che i rapporti tra le parti vengano regolati come da accordo depositato telematicamente il 13.11.2024, sottoscritto dalle stesse, da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto;
- Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 05/12/2024
Il Giudice est. Il Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott. ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7661/2019 R.G.A.C. introitata per la decisione con ordinanza del
14.11.2024, senza concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali
TRA
, nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Argese ed elettivamente domiciliata, coma da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, presso lo studio della stessa sito in RT
RA (TA) al Viale della Libertà n. 29;
ricorrente
E
, nato a [...] l'[...], CF: Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, come da mandato dall'Avv. Donato Antonio Muschio Schiavone ed elettivamente domiciliato, come da mandato allegato in atti, presso lo studio dello stesso sito in
RT RA (TA) al Viale dei Lecci n. 56;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto
Oggetto: “Separazione Giudiziale”.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione di udienza del 13.11.2024 e con visto del P.M. del
28.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con sentenza parziale n. 2327/2021, depositata in data 15.10.2021, il Collegio dichiarava la separazione dei coniugi e con separata ordinanza, la causa veniva rimessa innanzi al Giudice Istruttore designato. Va premesso che precedentemente l'emissione della sentenza parziale di status venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c e la causa veniva istruita mediante acquisizione di informative dai Servizi Sociali e dal Consultorio Familiare competenti, già interessati dal Tribunale per i Minorenni di Taranto. Successivamente le parti addivenivano ad un accordo riguardante le questioni accessorie , al contempo dichiarando e riconoscendo validi ed efficaci i provvedimenti giudiziali intervenuti all'attualità concernenti i l'affido, la collocazione e il diritto di visita della figlia minore , nata a [...] il [...] (cfr all. decreto Tribunale per i Persona_1
minorenni di Taranto del 30.01.2023e del 16.09.2024) .
All'udienza cartolare del 13.11.2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano pertanto definirsi il giudizio recependo il suddetto accordo. La causa veniva quindi rimessa al Collegio senza assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
***********
L'unica domanda su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status, riguarda i rapporti economici tra le parti e quelli concernenti l'affido, la collocazione e il diritto di visita della minore, che sono stati regolamentati secondo l'accordo depositato telematicamente il
13.11.2024, sottoscritto dalle stesse. Tale accordo non risulta contrastare con alcuna disposizione di legge e corrisponde all'interesse della figlia minore sicchè può intendersi Persona_1
integralmente recepito nel presente provvedimento per farne parte integrante.
Le spese del giudizio vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- Dispone che i rapporti tra le parti vengano regolati come da accordo depositato telematicamente il 13.11.2024, sottoscritto dalle stesse, da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto;
- Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 05/12/2024
Il Giudice est. Il Presidente
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