Articolo 37 della Legge 26 luglio 1961, n. 709
Articolo 36Articolo 38
Versione
24 agosto 1961
Art. 37.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo e' soggetto ai seguenti obblighi di servizio:
a) in tempo di pace: rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze nonche' alle chiamate di controllo;
b) in tempo di guerra: rimanere costantemente a disposizione del Governo, per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.
I richiami sono disposti d'autorita' dal Ministro per l'interno nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro; lo stesso decreto determina la durata massima dei richiami.
Entrata in vigore il 24 agosto 1961