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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2422/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 25.7.2024 da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. FIAMMA GRETA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DE CESARO Parte_2 C.F._2
CARLO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 25.7.2024, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Sassari in data 8/12/2001, trascritto nel registro dello stato civile di Sassari all'atto n. 405, parte 2, Serie A, anno
2001, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari l'annotazione della emananda sentenza in calce all'originale dell'atto di matrimonio e negli atti dello Stato civile del predetto
Comune.
pagina 1 di 3
2. Disporre che i genitori provvedano al mantenimento in via diretta della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente così come già da tempo viene attuato, in ragione del fatto che Per_1
trascorre pari tempo sia con la madre che con il padre. Per_1
3. Disporre che l'assegno unico universale e ogni altra indennità erogata a favore della figlia Per_1
siano percepiti interamente dalla sig.ra . Parte_1
4. Disporre che le spese straordinarie, come individuate dal protocollo CNF e da assumersi nell'interesse della figlia siano suddivise in parti uguali tra i genitori”. Per_1
All'udienza del 3.4.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data Parte_1 Parte_2
8.12.2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2001, n. 405, P 2
Serie A), dalla cui unione sono nate le figlie (1.3.2002) e (3.4.2006), entrambe Per_2 Per_1
maggiorenni, ma solo economicamente autosufficiente. Per_2
Le parti si sono in seguito separate giudizialmente con sentenza n. 351/2021 emessa in data 8.4.2021.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole (anche considerata l'età di e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, Per_1 ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio in Sassari in data 8.12.2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune di Sassari – anno 2001, n. 405, P. 2, serie A);
2) omologa l'accordo di divorzio intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
pagina 2 di 3 3) compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 25.7.2024 da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. FIAMMA GRETA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DE CESARO Parte_2 C.F._2
CARLO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 25.7.2024, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Sassari in data 8/12/2001, trascritto nel registro dello stato civile di Sassari all'atto n. 405, parte 2, Serie A, anno
2001, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari l'annotazione della emananda sentenza in calce all'originale dell'atto di matrimonio e negli atti dello Stato civile del predetto
Comune.
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2. Disporre che i genitori provvedano al mantenimento in via diretta della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente così come già da tempo viene attuato, in ragione del fatto che Per_1
trascorre pari tempo sia con la madre che con il padre. Per_1
3. Disporre che l'assegno unico universale e ogni altra indennità erogata a favore della figlia Per_1
siano percepiti interamente dalla sig.ra . Parte_1
4. Disporre che le spese straordinarie, come individuate dal protocollo CNF e da assumersi nell'interesse della figlia siano suddivise in parti uguali tra i genitori”. Per_1
All'udienza del 3.4.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data Parte_1 Parte_2
8.12.2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2001, n. 405, P 2
Serie A), dalla cui unione sono nate le figlie (1.3.2002) e (3.4.2006), entrambe Per_2 Per_1
maggiorenni, ma solo economicamente autosufficiente. Per_2
Le parti si sono in seguito separate giudizialmente con sentenza n. 351/2021 emessa in data 8.4.2021.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole (anche considerata l'età di e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, Per_1 ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio in Sassari in data 8.12.2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune di Sassari – anno 2001, n. 405, P. 2, serie A);
2) omologa l'accordo di divorzio intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
pagina 2 di 3 3) compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
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