Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
Il Collegio, composto da:
Dr. Fabio Civiletti - Presidente
Dr. Cinzia Soffientini - Giudice relatore
Dr. Giuseppe Tango - Giudice nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. avente ad oggetto il procedimento R.G.L. n. 1689/2025 pendente tra
, con l'avv. NADIA SPALLITTA Parte_1
contro con l'avv. LEANDRA DELL'OGLIO CP_1
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 03.03.2025, ha emesso la seguente ordinanza
Con il reclamo in esame parte ricorrente, riproponendo sostanzialmente quanto già articolato nella prima fase del procedimento, censura la procedura concorsuale in esame deducendone la illegittimità sotto plurimi profili.
In particolare, afferma parte reclamante che: non sarebbero state seguite le regole proprie dei concorsi pubblici e neppure quelle, in ogni caso obbligatorie anche per le società in house providing; di trasparenza, pubblicità e imparzialità, avendo la società operato ingiustificabili disparità di trattamento fra i candidati e avendo dettato per la loro valutazione criteri discriminatori e incongrui;
che, in quest'ambito, la scelta di riservare un punteggio particolare soltanto a
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che comunque non sarebbe stata seguita la scansione procedurale prevista dal bando;
che la scansione procedurale prescritta dal bando, come interpretata dalla RAP, è illegittima, atteso che in tal modo la società ha precluso l'accesso al concorso e alla partecipazione all'unica prova “preselettiva (“di idoneità”)
a candidati che erano in possesso dei requisiti di accesso (fra cui quello specifico del diploma di scuola media di primo grado), sulla scorta di altri criteri e requisiti non richiesti a tal fine, discriminatori, incongrui o incomprensibili;
che illegittima sarebbe, in ogni caso, la scelta di non procedere alla verifica dei titoli di tutti i partecipanti;
che gli atti della commissione non sarebbero stati approvati dagli organi direttivi della società. rilevato che
Con avviso di selezione pubblica per titoli e prova di idoneità la società in esecuzione della Parte_2
Determina 322 del 14 dicembre 2022 bandiva un concorso per la copertura di n. 306 posti di operaio livello J da assumere a tempo indeterminato presso la predetta Società. Il termine per la presentazione delle domande a seguito di proroga veniva fissato per la data del 28 febbraio 2024.
A) E' innanzi tutti opportuno, in via preliminare, richiamare quanto previsto dal bando in esame.
L'art. 1 dell'avviso individua così i requisiti generali per l'ammissione alla selezione:
1. età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle normative vigenti in materia di quiescenza al momento dell'eventuale assunzione;
2 2. cittadinanza italiana ovvero di uno stato membro della U.E.
(in tal caso si richiede un'adeguata conoscenza della lingua italiana);
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
5. assenza di interdizione dai pubblici uffici, nonché assenza di dichiarazione di temporanea interdizione o inabilitazione;
6. posizione regolare nei confronti del servizio di leva;
7. non essere mai stato destituito o dispensato da un impiego pubblico, né essere stato già dichiarato decaduto dallo stesso;
8. non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con la CP_1
9. idoneità fisica all'impiego
Tra i requisiti specifici sono invece previsti:
1. possesso di diploma di istruzione di Scuola Secondaria di primo grado (Licenza media);
2. possesso di patente di guida in corso di validità, con obbligo di indicazione degli estremi identificativi (numero, data di rilascio e data scadenza) esente da provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione.
Stabilisce ancora il bando che: “tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. Gli stessi devono, altresì, essere mantenuti fino al momento dell'immissione in servizio. L'accertamento della mancanza, nonché il venir meno il
3 momento successivo alla presentazione della domanda e fino all'assunzione in servizio, di uno dei suddetti requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. La verifica circa il mantenimento e il possesso dei requisiti generali e specifici per l'ammissione alla selezione sarà controllata nel corso della presente procedura e altresì all'atto dell'assunzione e il mancato possesso potrà determinare la decadenza dalla nomina…I titoli che danno diritto al punteggio devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione e all'atto dell'assunzione e il mantenimento del loro possesso verrà accertato anche in tale momento”
Lo stesso art. 1 prosegue poi precisando che “Come indicato nell'art. 5 del presente bando, concorreranno alla definizione della prima graduatoria di merito: • il voto di diploma di istruzione di Scuola
Secondaria di secondo grado;
• la categoria della patente di guida posseduta;
• il numero dei figli fiscalmente a carico;
• il non essere stato occupato a tempo indeterminato nel corso dell'intera vita lavorativa con contratto di lavoro subordinato;
•
l'età del candidato;
• eventuali titoli che danno diritto alla riserva dei posti previsti dall'Avviso di selezione;
• titoli di precedenza.”
La determinazione della graduatoria finale era poi espressamente condizionata alla verifica dei titoli allegati alla domanda di partecipazione alla selezione ed al superamento di una prova scritta di idoneità.
Infine, è espressamente prevista la possibilità di affidare a terzi le fasi di selezione.
L'art. 2 del bando precisa che la domanda può essere modificata fino alla scadenza, che è disponibile un manuale d'uso e che vi sono varie
4 procedure di aiuto per la compilazione.
Ancora, il richiamato art. 2 precisa, per quanto qui di interesse, che nella domanda deve essere indicato: “di essere in possesso del diploma di istruzione di scuola secondaria di primo grado;
di essere eventualmente in possesso del diploma di istruzione di scuola secondaria di secondo grado con indicazione della votazione, dell'anno e della sede di conseguimento;
di essere in possesso della patente di guida in corso di validità con indicazione della categoria e della data di scadenza (da indicare nella sezione “anagrafica“ e
“informazioni aggiuntive“ ed allegare nella sezione “allegati“); il numero dei figli a carico;
di non essere occupato a tempo indeterminato nel corso dell'intera vita lavorativa con contratto di lavoro subordinato, ai fini della valutazione del titolo…”.
Conclude il citato art. 2 chiarendo che “La RAP verificherà, prima della nomina e dell'immissione in servizio, il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione, nonché i titoli utili che hanno concorso alla stesura della graduatoria finale a seguito conclusione delle tre frasi di selezione prevista dall'articolo quattro del presente avviso. Nel caso in cui, a seguito di tale verifica, il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla selezione dei titoli dichiarati per l'attribuzione del ponteggio, risultasse non veritiero ovvero inesatto, si procederà all'esclusione del candidato nonché allo scorrimento della graduatoria al candidato successivo”.
Con riferimento alle modalità di svolgimento della selezione, l'art. 4 del bando stabilisce che “La selezione è suddivisa in tre fasi: la prima fase consisterà nella valutazione dei titoli auto-dichiarati dal candidato, sotto la propria responsabilità, nella domanda di ammissione alla selezione e indicate nell'articolo 1 dell'avviso. Al termine di tale prima
5 fase verrà redatto una prima graduatoria di merito secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo riportato da ciascun candidato a seguito della somma dei punteggi assegnata a ciascun titolo dichiarato e secondo l'ordine di precedenza indicato nell'articolo 5 dell'avviso di selezione;
la seconda fase consisterà nella verifica da parte della commissione esaminatrice dei titoli che, a pena di esclusione, devono essere allegati alla domanda e di quelli che hanno concorso la determinazione del punteggio dei concorrenti inseriti nella graduatoria definitiva a seguito di esperimento della prima fase;
la terza fase consisterà in una prova scritta di idoneità di 50 domande a risposta multipla alla quale saranno sottoposti esclusivamente i primi
3000 candidati posizionati nella graduatoria redatta a seguito conclusione delle precedenti fasi della selezione, a quali si aggiungono tutti coloro che hanno dichiarato il possesso di uno dei titoli che dà diritto alla riserva dei posti di cui all'articolo 1 dell'avviso di selezione.
I candidati che supereranno la prova scritta di idoneità con una valutazione di almeno 30 su 50 confermeranno il punteggio indicato nella graduatoria redatta a seguito conclusione della seconda fase della procedura di cui al punto 4.2. del presente avviso, gli altri verranno esclusi.
La RAP potrà avvalersi per l'espletamento delle fasi sopraindicate di enti o istituzioni pubbliche ovvero di aziende specializzate operanti nel settore della selezione del personale. A termine delle tre frasi verrà redatta una graduatoria definitiva di merito dalla quale la RAP attingerà i soggetti che verranno assunti a seguito di accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione e alla verifica dei titoli presentati e/o dichiarati che hanno concorso alla
6 stesura della graduatoria.”.
Per quanto concerne la valutazione dei titoli, l'art. 4.1 stabilisce che:
“Nella prima fase della selezione, la valutazione complessiva dei candidati consisterà nella valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di ammissione da parte dei candidati stessi. I titoli validi al fine dell'attribuzione del punteggio dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione e verranno accertati anche al momento dell'assunzione.
Il punteggio titoli massimo attribuibile è pari a 100 (cento), che sarà ripartito come segue: a) voto di diploma di istruzione di Scuola
Secondaria di secondo grado secondaria superiore (max 10 punti): • voto conseguito 60/60 oppure 100/100 punti 10 • voto conseguito da
50/60 a 59/60 oppure da 83/100 a 99/100 punti 5 • voto conseguito da 40/60 a 49/60 oppure da 67/100 a 82/100 punti 3 • voto conseguito da 36/60 a 39/60 oppure da 60/100 a 66/100 punti 1 …b)
Categoria della patente (max 20 punti): • categoria “A” * punti 10 • categoria “B” punti 8 • categoria “C” o superiore punti 2 *Chi ha conseguito la patente prima del 31/12/85 potrà dichiarare il possesso della Categoria “A” e della categoria “B”. …c) figlio a carico: punti 5 per ogni figlio fiscalmente a carico fino ad un massimo di punti 20
…d) situazione lavorativa: non essere stato occupato a tempo indeterminato nel corso dell'intera vita lavorativa con contratto di lavoro subordinato punti 20 …”.
In relazione a ciascuna voce è poi espressamente indicato che “Il punteggio sarà determinato sulla base di quanto dichiarato dai candidati all'atto della presentazione della domanda, e sarà verificato dall'Azienda all'atto dell'assunzione. Nel caso di non veridicità del
7 contenuto della dichiarazione, il concorrente decadrà dalla nomina. Le dichiarazioni mendaci potranno essere perseguite a norma di legge.”.
Con riferimento alla dichiarazione indicata sub d), è altresì precisato che: “Nel caso in cui il presente titolo non dovesse risultare posseduto all'atto dell'assunzione si procederà all'esclusione del candidato.”.
L'art. 4.2 disciplina la fase di verifica dei titoli, stabilendo che: “Nella seconda fase della selezione la Commissione esaminatrice verificherà i titoli presentati ed allegati alla domanda di partecipazione secondo l'ordine di inserimento nella prima graduatoria di merito. In caso di mancanza o non conformità degli allegati relativi ai titoli, il candidato sarà escluso dalla graduatoria. Tale controllo verrà effettuato fino alla determinazione di 3.000 concorrenti in regola con quanto previsto dal presente Avviso. La Commissione esaminatrice dovrà, altresì, esaminare le domande di tutti i concorrenti che hanno dichiarato il possesso di uno dei titoli che dà diritto alla riserva dei posti previsti dal presente Avviso di selezione utilmente posizionati nella prima graduatoria di merito. La potrà avvalersi, per CP_1
l'espletamento della verifica di enti o Istituzioni pubbliche ovvero di aziende specializzate operanti nel settore della selezione del personale.”.
Da ultimo, l'art. 4.3 disciplina la prova scritta di idoneità, stabilendo che la stessa “consisterà in 50 (cinquanta) domande a risposta multipla, vertenti sulle discipline di seguito elencate: ◦ Cultura generale. ◦ Nozioni di base di igiene ambientale, di gestione rifiuti e raccolta differenziata (Nozioni generali sulla gestione dei rifiuti, D.
Lgs.152/2006 e s.m.i.). ◦ Nozioni di base in materia di sicurezza sul lavoro (Principi di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). ◦
Diritti e doveri dei lavoratori (Elementi di diritto del lavoro: in
8 particolare dei doveri del dipendente e sul mancato rispetto dei predetti). ◦ Elementi del codice della strada (D. Lgs.285/1992 e ss.mm.ii. – L.120/2010 e ss.mm.ii.). Per la soluzione dei quesiti i candidati avranno a disposizione 50 minuti. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da tre risposte, delle quali solo una è esatta. La valutazione della prova scritta è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date e -0,33 punti per le risposte errate. I candidati che supereranno la prova scritta di idoneità con una votazione di almeno 30/50, confermeranno il punteggio indicato nella graduatoria redatta a seguito conclusione della seconda fase della procedura selettiva di cui al punto 4.2 del presente
Avviso; gli altri verranno esclusi.”.
Il successivo art. 5 (Definizione delle Graduatorie) stabilisce che: “La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni effettuate dai concorrenti all'atto della presentazione della domanda.
Sulla scorta di tali dichiarazioni verrà redatta una prima graduatoria di merito secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo riportato da ciascun candidato a seguito della somma dei punteggi assegnati a ciascun titolo dichiarato e secondo l'ordine di precedenza sottoindicato. A parità di titoli dichiarati, sarà data precedenza, in ordine:
1. al candidato più giovane d'età;
2. a parità di età dei candidati
(nati nello stesso giorno, mese, anno) sarà considerato il numero dei figli a carico;
3. in caso di ulteriore parità sarà considerato l'ordine di invio delle domande.”.
B) Deve preliminarmente affermarsi l'esistenza del requisito del periculum in mora, poiché è circostanza non contestata che la società reclamata ancora non ha proceduto all'assunzione dei vincitori, con la conseguenza che la eventuale rimodulazione della graduatoria risulta in
9 astratto ancora possibile. Peraltro, da un lato è stato consentito l'intervento nel giudizio di eventuali controinteressati, mediante la notifica del ricorso effettuata con la disposta pubblicazione sul sito web istituzionale della e, dall'altro, la documentazione in CP_1
atti dimostra il pregiudizio cui sarebbe sottoposta parte reclamante nell'attesa dell'esito del giudizio di merito
C) Passando all'esame delle censure, occorre in primo luogo richiamare l'orientamento reiteratamente espresso da questo
Tribunale, anche in composizione collegiale, circa la non applicabilità ai concorsi indetti da soggetti diversi da quelli pubblici, della disciplina di cui al DPR 165/2001, conformemente a quanto affermato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 18749 del
03/07/2023, secondo cui “In tema di società cd. in house providing, le procedure seguite per l'assunzione del personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, in quanto alla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l'esclusione dell'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando, invece, applicazione le regole di cui all' art.
18 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008”
Precisa la Corte, richiamando la precedente giurisprudenza, che
“Sempre le Sezioni unite, nella sopra ricordata decisione n. 24591/2016, hanno affermato che il procedimento di reclutamento previsto del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, conv. dalla L. n. 133 del 2008, non è equiparabile a quello del concorso pubblico in quanto la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 167 del 2013, punto 3 del Considerato in diritto), ha escluso la possibilità di passaggio alle dipendenze della p.a. di personale assunto da società partecipate nel rispetto del
D.L. n. 112 del 2008, art. 18, proprio in quanto questo non garantisce il pieno rispetto delle procedure concorsuali, ma solo dei principi. Lo stesso risultato
10 interpretativo è stabilito dalla sentenza n. 227 del 2013, dove la procedura dell'art. 18, viene indicata come "paraconcorsuale". Pertanto, hanno affermato le
Sezioni Unite, il procedimento di cui del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, non coincide con quello concorsuale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35: si tratta di un procedimento "intermedio", che rispetta i principi del concorso pubblico ma non l'intera disciplina da esso imposta ed in particolare il D.P.R. n. 487 del
1994.
Il T.U. del 2016, al fine di eliminare, a monte, ogni questione di riparto della giurisdizione, ha espressamente previsto all'art. 19, comma 4, che: "Salvo quanto previsto dall'art. 2126 c.c., ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale". Si è così trasformato in norma quello che era stato
l'orientamento maggioritario già espresso nella vigenza della regolamentazione del
2008.”
Dunque, “… la disciplina che ha introdotto vincoli, limiti e procedure ad hoc in materia di reclutamento del personale, al fine di mettere un freno a situazioni di scarsa considerazione delle risorse pubbliche, non ha comportato una qualificazione delle previste selezioni quali pubblicistiche (e ciò a prescindere dalla terminologia eventualmente utilizzata per il reclutamento medesimo)”
Occorre poi in via generale evidenziare che il bando – come sopra riportato – prevede una chiara scansione temporale della procedura di selezione: attribuzione del punteggio in base alle autodichiarazioni;
esame delle stesse soltanto per un congruo numero di canditati, superiore ai posti disponibili;
verifica dei titoli auto-dichiarati e conseguenziale eventuale esclusione prima di procedere alla prova preselettiva.
Ebbene, non si può ritenere che tale previsione si ponga ex se in
11 contrasto con principi non derogabili dell'ordinamento: come evidenziato, la procedura è chiaramente illustrata nel bando, sono indicati i titoli, i criteri, la scansione temporale. Inoltre, il bando indica altrettanto chiaramente di quali ausili potevano avvalersi i candidati per la compilazione della domanda.
Peraltro, si osserva che la scelta di procedere come indicato, come si è detto, di per sé legittima, si è rivelata ex post necessitata dall'elevatissimo numero di domande di partecipazione proposte.
Infine, la documentazione prodotta dimostra l'avvenuta pubblicazione delle diverse graduatorie.
Ancora in via generale, per quanto concerne il cd. “soccorso istruttorio”, osserva il Collegio che – come già affermato dal Giudice di prime cure – “Nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall' art. 6, comma 1, lettera b), l. n. 241 del 1990 non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell' autoresponsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost. , che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti.” (così per esempio Consiglio di
Stato, sez. V, 06/09/2024, n. 7471)
Nel caso di specie, dunque, tenuto conto del superiore principio e dell'elevatissimo numero di domande di partecipazione, non può che ribadirsi l'onere in capo all'istante di curare la correttezza della propria documentazione e della domanda alla stessa allegata.
D) Osserva, tuttavia, il Collegio che non è dubbio che alla procedura
12 selettiva, pur non applicandosi direttamente la normativa che disciplina i concorsi pubblici, vanno certamente applicati i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, così come devono applicarsi i divieti di discriminazione, previsti dall'art. 3 Cost., dall'art. 21 della
Carta di Nizza, dalla direttiva 2000/78/CE, dal d.l.vo n. 2016/2003 e succ. mod., che del resto si applicano a datori di lavoro pubblici e privati.
Appare, pertanto, fondata la censura rivolta da parte reclamante in relazione alla natura discriminatoria, oltre che irrazionale, della scelta di attribuire rilevanza (anzi, una particolare rilevanza) al fatto di non avere mai avuto contratti a tempo indeterminato.
Tale clausola, peraltro formulata in termini assoluti, senza alcun riferimento temporale rispetto al bando, o alla durata del rapporto, o ancora alla risalenza nel tempo – come pure la clausola che prevede l'obbligatorio mantenimento del requisito sino alla data di assunzione, pena l'esclusione dalla selezione -, rappresenta una ingiustificata disparità di trattamento e conduce, di fatto, ad una discriminazione in regione della condizione di lavoro.
Le ragioni della previsione di detta clausola di differenziazione – che risulta del resto in astratto del tutto irrazionale in una procedura selettiva che deve sempre privilegiare il merito dei candidati, per il dare valore a una circostanza del tutto casuale ed estrinseca rispetto alla stessa volontà del candidato, del tutto ininfluente in relazione all'idoneità al posto – non è stata in alcun modo giustificata dalla società resistente, sulla scorta di criteri oggettivi relativi alla tipologia dell'attività lavorativa propria dei posti messi a concorso, né sotto un altro qualsivoglia profilo legittimo, con la conseguenza che la clausola in oggetto deve ritenersi nulla, per il fatto di attuare una
13 discriminazione vietata.
Alla nullità della clausola consegue l'attribuzione del relativo punteggio indistintamente a tutti i candidati (così di fatto rendendo neutro il criterio in esame).
E) Anche l'attribuzione del punteggio per la tipologia di patente posseduta – patente il cui possesso rientra fra i requisiti generali di partecipazione senza distinzione di tipologia - appare incongruo e poco chiaro: la patente A, infatti, si distingue in patente AM, patente
A1, patente A2 o patente A3 detta anche A, ove il modulo di domanda – come il bando - contemplava solo la dicitura patente A, senza consentire ai candidati di precisare in alcun modo di quale tipo di patente A fossero in possesso.
Risulta, quindi, evidente come la limitazione nel bando dell'indicazione patente A, senza ulteriori precisazioni, fosse idonea a determinare confusione, inducendo i candidati a non dichiarare un titolo posseduto o a dichiarare il possesso di un titolo che la società non ha ritenuto veritiero.
Al fine di neutralizzare la suddetta illegittima indeterminatezza del criterio in questione, come le incongrue e ingiustificate successive distinzioni operate dalla resistente in merito alla tipologia della patente
A posseduta, ritiene il Collegio che il punteggio di 10 punti per la patente A vada attribuito ai candidati titolari di un qualsiasi tipo di patente A, AM, A1, A2 o A3, senza distinzioni.
F) La graduatoria redatta dalla società resistente all'esito della fase 1 deve dunque essere rideterminata in conformità a quanto sopra detto, attribuendo 20 punti in più a tutti i candidati (indipendentemente dalla loro condizione di disoccupazione o lavorativa) e attribuendo 10 punti a ciascun candidato in possesso di un qualsiasi tipo di patente A (AM,
14 A1, A2 e A3 o A).
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Applicando al caso di specie i principi generali ora esposti, occorre innanzi tutto evidenziare che al reclamante sono stati attributi nella graduatoria finale, confermati a seguito della verifica dei titoli e del positivo superamento della prova scritta di idoneità, 61 punti: - 30 punti per l'età (nato nell'anno 1993); - 8 punti per la patente di categoria B;
- 3 punti per il diploma di scuola secondaria superiore posseduto con il punteggio conseguito di 70/100, - 20 punti per non aver mai stipulato contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mentre non gli è stato attribuito il punteggio di 10 punti per il possesso della patente A1.
Tuttavia, poiché il reclamante è in possesso della patente A1, dichiarata come tale in domanda, per la quale spetta come detto il punteggio di 10 punti, come per tutti gli altri tipi di patente cat. A, al medesimo andrebbero attribuiti 71 punti (3 per il diploma di scuola secondaria superiore conseguito con il punteggio di 70/100, più 18 per le patenti (10 punti per la A1 e 8 punti per la B), 30 per età e 20 per la situazione occupazionale, come a tutti gli altri candidati), che gli danno diritto di essere inserito con detto punteggio nel posto della graduatoria spettante sulla scorta dei criteri di precedenza stabiliti dal bando.
Il reclamo va, quindi, accolto come in parte dispositiva, ordinando alla società resistente di inserire la parte reclamante nella graduatoria finale con il punteggio spettante, come sopra determinato, nella posizione di graduatoria cui ha diritto sulla scorta dei criteri di preferenza stabiliti dal bando.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono liquidarsi per
15 l'intera fase cautelare come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc.civ.
PQM
In accoglimento del reclamo, ordina alla società resistente di procedere alla collocazione della parte ricorrente nella graduatoria finale con il punteggio di punti 71, nel posto spettante sulla scorta dei criteri di precedenza del bando.
Condanna la reclamata alla rifusione in favore della CP_1
reclamante delle spese di lite dell'intera fase cautelare, che liquida in complessivi € 2.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. SPALLITTA NADIA, antistataria.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 03.03.2025
Il Presidente
Fabio Civiletti
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