TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario
Giorgia Imperiale
All'udienza del giorno 26 marzo 2025 svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.;
Nella causa per opposizione a comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Pagliarulo come Parte_1
da mandato in atti contro in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. G. Morgillo come da mandato in atti nonchè
– TRIBUNALE DI LECCE UFFICIO Controparte_2
CREDITI, in persona del Ministro pro tempore,
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione il Sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso cartella di pagamento n. 05920220026373472000 relativa al ruolo n.
2022/002641 - notificata il 13/6/2023, con la quale si richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 38.270,00 a titolo di spese e ammende.
Con comparsa di riposta del 19.02.2024 si costituiva in giudizio
[...]
per contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto. Controparte_3
Rigettata la istanza di sospensione della efficacia esecutiva e dichiarata la contumacia del , la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 Controparte_2
sexies c.p.c. per le precisazioni delle conclusioni e la discussione orale.
Con l'unico motivo di opposizione, il sig. eccepisce la intervenuta Pt_1
prescrizione del credito azionato.
In particolare, assume che la cartella esattoriale opposta sarebbe stata notificata oltre i 5 anni dal momento in cui la sentenza di condanna all'ammenda di € 35.000,00 nei confronti dell'opponente, sarebbe divenuta irrevocabile, a suo dire in data
7/7/2017.
Deduce, pertanto, che la pretesa di pagamento avanzata con la cartella notificatagli in data 13.06.2023 è infondata, non essendo il Controparte_4
Tribunale di Lecce più titolare di alcun diritto di procedere all'esecuzione della detta pena a far data dal 07.07.2022. Orbene, dalla documentazione offerta alla valutazione del Giudicante – vedi richiesta revoca beneficio art. 165 c.p. e art. 674 c.p.p. n.
30052/2021 - si evince che il è stato condannato con sentenza n. 965/2017 Pt_1
all'ammenda di € 35.000,00 oltre che al pagamento delle spese processuali. La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Lecce – Sez. Unica Penale, la quale con sentenza 795/19, depositata in data 9/8/2019, confermava la sentenza del
Tribunale di Lecce.
Avverso tale sentenza il proponeva ricorso per Cassazione, che si Pt_1
concludeva con ordinanza del 21/2/2020 di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di €
2 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Sicchè è da tale data ultima data – 21.02.2020 - che decorre il dies a quo del termine della prescrizione ordinaria delle spese processuali ex art. 2946 c.c…
E' opportuno, infine, precisare che anche in merito all'ammenda comminata al debitore, il termine quinquennale richiamato dall'opponente, decorre dalla data di emissione del provvedimento con il quale il Tribunale di Lecce ha revocato il beneficio della sospensione della pena precedentemente concesso al con la sentenza Pt_1
965/2017, e dunque il 19/7/2021 – vedi allegati.
La particolarità della questione trattata, induce il Giudicante a disporre la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario,
Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta la opposizione spiegata dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, conferma la cartella di pagamento n. n. 05920220026373472000 relativa al ruolo n. 2022/002641 - notificata il 13/6/2023
2) Spese di lite interamente compensate fra le parti in causa;
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
3