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Decreto 10 aprile 2025
Decreto 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO
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REPUBBLICA ITALIANA
Decreto ex art. 445 bis, 5° comma, c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano;
esaminati gli atti del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 2430/2023
R.G., promosso da C.F.: Parte_1
nata il [...] in [...], nei confronti C.F._1 dell in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1 rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, comunicate alle parti, non risultano contestate dalle stesse mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio: 1) PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = pensione di inabilità, ex art. 12 della legge n. 118/1971;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = positivo;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = Novembre 2023; 2) PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge n. 118/1971;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = positivo;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = Aprile 2023; 3) PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = positivo;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = Novembre 2023;
4) PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = benefici correlati all'art. 80 comma 3 della legge n. 388/2000;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = positivo;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = Novembre 2023;
CONDANNA l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, nei CP_1 confronti di parte ricorrente, di metà delle spese del procedimento che liquida in complessivi euro 585,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e che distrae, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. PINO CARMELO procuratore anticipatario, compensando la restante quota;
e ciò in ragione del fatto che la sussistenza del requisito sanitario è stata accertata in data successiva alla proposizione della domanda amministrativa ma pur sempre anteriormente al deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento.
P O N E definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, gli esborsi relativi all'accertamento peritale, liquidati come da separato decreto;
e ciò anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso in atti la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Barcellona P.G., lì 10.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano)