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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 08/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 669/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice dott. Sara Cargasacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 669 /2021 del ruolo generale promoSS da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 CodiceFiscale_1
atti, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. ROBERTO ALBERIO (C.F.
[...]
) del Foro di Como (fax 031.27.49.023; pec: con C.F._2 Email_1 studio in Como alla via A. Volta n. 66 e dall'Avv. GIUSEPPE SESSA (C.F.: ) CodiceFiscale_3
del Foro di Como (fax: 031.720450; pec: presso il cui studio in Cantù Email_2
(CO), Corso Unità d'Italia n. 20 è elettivamente domiciliato parte attrice contro
GIÀ ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti LUCIANA CIPOLLA e ANTONIO
FERRAGUTO parte convenuta
in punto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 conclusioni di parte attrice
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare: ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 214 e seguenti cod. proc. Civ. si disconosce formalmente la scrittura privata denominata “Lettera Avv. e Sig.ra del 10 maggio Pt_1 CP_3
2010” prodotta quale documento n. 7 nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta
del 24 settembre 2021, nonché si disconosce la sottoscrizione della scrittura Controparte_2 steSS come apposta dall'Avv. e dalla signora;
Parte_1 Controparte_4
Nel merito: accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esposte in narrativa, (a) l'estinzione e/o l'l'inefficacia del contratto di pegno del 17 Maggio 2001 sottoscritto dall'Avv. a Parte_1 garanzia del pagamento delle obbligazioni contratte tra ^Torriani 25 s.a.s.^ ed il
[...]
, nonché (b) la violazione dell'art. 6, comma 1 del predetto contratto di pegno e, per CP_2
l'effetto, dichiarare ed accertare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della vendita effettuata in data 18-22 Dicembre 2015 dal degli strumenti finanziari Controparte_2 oggetto del contratto di pegno del 17 Maggio 2001 e - conseguentemente -:
a) condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro-tempore, a restituire all'Avv. la somma di Euro. 58.055,57 indebitamente Parte_1 incaSSta per effetto della sopra citata vendita, ovvero la maggiore o minore somma che verrà determinata all'esito del presente giudizio, il tutto oltre agli interessi al tasso legale maturati a decorrere dalla data del 18 Dicembre 2015 e sino alla data di deposito del presente ricorso ed al tasso di cui all' art. 1284, comma 4 cod. civ. con decorrenza da tale data e sino al saldo;
b) condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro-tempore, a risarcire all'Avv. (i) i danni patrimoniali allo stesso cagionati quale Parte_1 mancato guadagno conseguente al venir meno della possibilità di realizzare nel momento ritenuto più opportuno i titoli azionari illegittimamente venduti danni quantificati nella maggiore o minore somma che verrà determinata in via equitativa, all'esito del presente giudizio, nonché (ii) i danni non patrimoniali patìti per effetto della illecita vendita dei citati titoli azionari da quantificarsi e liquidarsi in via equitativa;
In via istruttoria:
a) Si aderisce alla richiesta di verificazione giudiziale della sottoscrizione da parte dell'Avv.
del documento n. 7 prodotto dal denominato “Lettera Avv. Parte_1 Controparte_2
e Sig.ra del 10 maggio 2010” chiedendo nel contempo che l'istanza di verificazione Pt_1 CP_3 avente ad oggetto l'accertamento della autenticità della sottoscrizione sia estesa anche alla firma apposta al suddetto documento dalla SI;
Controparte_4
b) Si chiede sin d'ora – in caso di contestazioni avversarie – prova per testi sulle circostanze di cui alle premesse da intendersi qui ritrascritte e precedute dalla locuzione “vero che”:
Si indicano in qualità di testi:
- Sig.ra residente in [...]n. 20 Controparte_4
Con espreSS riserva di produrre ulteriore documentazione e dedurre mezzi di prova
In ogni caso: condannare il , in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'Avv. delle spese e Parte_1 competenze professionali relative al presente giudizio, oltre spese generali 15% ai sensi del D.M n.
55/2014, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
conclusioni di parte convenuta
2 “ richiama ogni altra domanda, anche istruttoria, formulata nei precedenti Controparte_6 atti o memorie o a verbale, da intendersi qui richiamata e ritrascritta, anche per relationem, anche se per accidente omeSS o dimenticata e precisa come segue le proprie conclusioni
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- In via principale: respingere le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte in atti;
- In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse considerare rilevante la dichiarazione sulla conferma delle garanzie rilasciate dall'odierno attore, disporre la verificazione giudiziale della sottoscrizione dell'Avv. sulla comunicazione del 10 Maggio 2010 e Parte_1 formalmente disconosciuta, concedendo termine per il deposito di scritture di comparazione nonché degli originali cartacei dei suddetti documenti da custodirsi in caSSforte e la nomina di un C.T.U., al fine di accertare l'autenticità delle sopracitate sottoscrizioni.
Rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie.
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso conveniva in giudizio al fine di ottenerne, Parte_1 Controparte_1 previa declaratoria dell'estinzione e/o l'l'inefficacia del contratto di pegno del 17 Maggio 2001 sottoscritto dall'Avv. a garanzia del pagamento delle obbligazioni contratte tra Parte_1
^Torriani ed il ^Credito Valtellinese^, nonché e l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità Parte_2
e/o inefficacia della vendita effettuata in data 18-22 Dicembre 2015 dal degli Controparte_2 strumenti finanziari oggetto del contratto di pegno del 17 Maggio 2001 e - la condanna alla restituzione della somma di euro 58.055,57 oltre interessi, che la banca ha indebitamente incaSSto dall'illegittima vendita sopra indicata oltre risarcimento del danno.
Parte ricorrente in particolare esponeva: che nel 1995 la società ^Collina s.a.s. di Controparte_4
(moglie del ricorrente) che svolgeva attività di ristorazione alla via Napo Torriani n. 25 in Milano, apriva un conto corrente presso il - Filiale di Como - Agenzia di Cantù Controparte_2
- ottenendo tra l'altro un'apertura di credito (scoperto di Conto Corrente) per 500 milioni di Lire;
che a fronte della predetta apertura di credito la sunnominata socia accomandataria ed Controparte_4 il di lei consorte Avv. rilasciavano a garanzia fideiussione bancaria che prevedeva a Parte_1 favore dei garanti il beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
che nel Settembre del 2000 le quote della ^Collina s.a.s.^ venivano cedute alla società ^Torriani Parte_3
, corrente in Milano, via Napo Torriani n. 25; che dopo la cessione delle quote della
[...]
^Collina s.a.s.^ a insorsero delle difficoltà in capo ai cessionari relativamente al Parte_4 saldo dello scoperto di conto corrente ammontante a circa 400 milioni di Lire;
che con contratto sottoscritto in data 17 Maggio 2001, l'originario fideiussore Avv. costituiva in pegno Parte_1
a favore del titoli di credito intestati allo stesso garante e custoditi in deposito Controparte_2 presso la Filiale di Cantù a garanzia del pagamento da parte del debitore principale ^ Parte_4 della complessiva somma di Lire 450.536.295 quale credito relativo allo scoperto di conto corrente: Co i titoli di credito costituiti in pegno erano rappresentati nello specifico da n° 20000 azioni , n°
3 5000 azioni Mediaset, n° 35000 azioni Seat Pagine Gialle e n° 700 Azioni Opengate (Doc.1); che stante il mancato pagamento da parte del debitore principale della somma garantita, il
[...]
decideva di intraprendere azione giudiziaria nei confronti di ^Torriani 25 s.a.s.^ avanti CP_2 il Tribunale di Sondrio;
che la sentenza di primo grado, che accoglieva integralmente le richieste avanzate dal , veniva impugnata dalla soccombente avanti Controparte_2 Parte_4 la Corte d'Appello di Milano, la quale, con sentenza n. 1162/09 ed in parziale riforma della decisione del Tribunale di Sondrio, riconosceva all'Istituto di Credito solo gli interessi legali e non quelli convenzionali, quantificando di conseguenza nella misura di Euro 210.712,05 l'ammontare del credito vantato dalla nei confronti di;
che all'esito del giudizio d'appello, CP_8 Parte_4 il debitore principale proponeva al di definire in via Parte_4 Controparte_2 transattiva la vertenza mediante il versamento in 10 anni dell'intero importo determinato dalla sentenza di primo grado, riconoscendo anche gli interessi convenzionali negati dal Giudice dìAppello; che con lettera raccomandata del 27 Aprile 2010, la Banca informava i garanti Avv. Parte_1
e di tale proposta, precisando però come un eventuale accordo transattivo Controparte_4 sottoscritto con il debitore principale non poteva prescindere dall'espreSS accettazione dei garanti
(Doc.2); che nessuna autorizzazione o accettazione alla proposta di definizione in via transattiva della vertenza nei termini indicati nella raccomandata del 27 Aprile 2010 è mai stata formalmente e ritualmente rilasciata né dall' Avv. , né dall'altra garante signora;
Parte_1 Controparte_4 che nell'Ottobre 2014 i garanti ricevevano una lettera raccomandata dal nella Controparte_2 quale veniva loro comunicato che il debitore principale aveva disatteso un non meglio precisato
^piano di rientro di cui alla Sua del 10/05/10^ e, tanto premesso, veniva chiesto ai garanti stessi di onorare il debito in virtù di una ipotizzata e sottintesa accettazione dell'accordo che quest'ultimi avrebbero a suo tempo manifestato (Doc.3); che appena ricevuta la predetta missiva, il ricorrente
Avv. contattava immediatamente l'Ufficio Legale del e, nel Parte_1 Controparte_2 corso di un colloquio con la Dott.SS , precisava categoricamente che né lui né la sua Persona_1 consorte (eSS pure garante) avevano mai autorizzato un accordo fin dall'inizio da loro non condiviso;
che a fronte delle insistenze della Dott.SS che affermava di avere a sue mani la raccomandata Per_1 di accettazione della proposta transattiva sottoscritta da e da , il Parte_1 Controparte_4 ricorrente chiedeva che gli venisse inviata cortesemente copia della raccomandata steSS;
che come da sua richiesta, il ricorrente riceveva quindi copia del documento invocato dalla Banca che, effettivamente, esprimeva la volontà dei garanti di confermare sia la fideiussione che il pegno con riferimento alla proposta transattiva formulata dalla debitrice principale Parte_5
citata raccomandata del 27 Aprile 2010 che recava firme ^ictu oculi^ non
[...] riconducibili né a , né a;
che il ricorrente provvedeva a notiziare Parte_1 Controparte_4 ritualmente la di tale fondamentale circostanza, informandola al contempo anche della CP_8 iniziativa assunta dai garanti di presentare denuncia querela avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio;
che nel Marzo del 2016, l'Avv. , nel visionare l'estratto del Parte_1 proprio conto personale acceso presso l'Agenzia di Cantù del a cui era Controparte_2 collegato il deposito relativo ai titoli azionari costituiti in pegno nel 2001 a supporto della fideiussione a suo tempo già rilasciata, il ricorrente si accorgeva con viva sorpresa ed incredulità che in data 18-
22 Dicembre 2015 i citati titoli erano stati venduti ^motu proprio^ e senza alcun previo avvertimento dall'Istituto di Credito per una complessiva somma di oltre Euro 58.000,00 (Doc.6) e il 22 Marzo 2016 l'Avv. inviava lettera raccomandata al Parte_1 Parte_6 domandava l'immediato riaccredito sul proprio conto corrente dell'importo incaSSto dalla CP_8 mediante l'escussione del pegno in modo del tutto assolutamente arbitrario ed illegittimo (tra l'altro 4 senza nemmeno rispettare il termine di preavviso), e ciò in virtù dell'estinzione ^ope legis^ delle garanzie a suo tempo prestate in favore della debitrice principale venute meno in Parte_4 assenza di una espreSS e preventiva conferma delle garanzie stesse in ordine all'accordo novativo comunque raggiunto tra l'Istituto di Credito e il debitore principale (Doc.7).
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex averso dedotto Controparte_2
e, in particolare, evidenziando che nell'accordo di rateizzazione le parti avevano espreSSmente escluso che lo stesso avesse natura novativa e dunque non occorreva alcun consenso dei garanti per l'escussione del pegno;
che a seguito dell'inadempimento al suddetto accordo da parte dei debitori principali, in data 14.10.2014, la inoltrava all'Avv. apposita comunicazione con la quale CP_8 Pt_1 informava il garante dell'inadempimento della società debitrice principale al piano rateale concordato;
che ricevuta tale comunicazione, il garante Avv. inviava alla Banca Parte_1 missiva con la quale sosteneva che le firme apposte sulla lettera di conferma delle garanzie fossero apocrife e non riconducibili allo stesso e alla sig.ra e così assumendo che il pegno non CP_3 poteva essere escusso;
che nelle more, veniva dichiarato il fallimento della società e Parte_4 del socio illimitatamente responsabile;
che l'odierna convenuta, come previsto al Parte_7 punto 1, ultimo capoverso, dell'art. 6 del contratto di pegno, avendo già inoltrato apposito preavviso all'Avv. (Cfr doc. n 8), provvedeva all'escussione del pegno ed alla vendita dei titoli, nonché Pt_1
a depositare apposita istanza di insinuazione al passivo del fallimento (non potendo, ovviamente, più avviare alcuna procedura esecutiva ai danni della debitrice fallita); che del tutto immotivatamente, con lettera del 21.3.2016, l'avv. contestava il realizzo del pegno titoli e diffidava la al Pt_1 CP_8 rimborso del corrispettivo incamerato, ritenendo non riconducibili allo stesso le firme apposte sulla conferma delle garanzie. Chiedeva quindi il rigetto delle domande avverse e la verificazione giudiziale delle sottoscrizioni.
Convertito il rito in ordinario, all'esito dell'istruttoria, in cui veniva dato ingresso alla verificazione delle sottoscrizioni su richiesta della convenuta, previa assegnazione temporanea del fasciolo a diverso magistrato, veniva fiSSta udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del
18/12/2024 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. i difensori precisavano le conclusioni e il Giudice con successivo provvedimento assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
1. È pacifico che l'attore aveva rilasciato in favore della per i debiti della Controparte_2 società Collina s.a.s. di - quote poi cedute nel settembre del 2000 alla società Controparte_9
- fideiussione bancaria e successivamente con contratto Parte_8 sottoscritto in data 17 Maggio 2001, costituiva in pegno a favore del titoli di Controparte_2 credito intestati allo stesso garante e custoditi in deposito presso la Filiale di Cantù a garanzia del pagamento da parte del debitore principale della complessiva somma di Lire Parte_4
450.536.295 quale credito relativo allo scoperto di conto corrente: i titoli di credito costituiti in pegno Co erano rappresentati nello specifico da n° 20000 azioni , n° 5000 azioni Mediaset, n° 35000 azioni
Seat Pagine Gialle e n° 700 Azioni Opengate (Doc.1 parte attrice). E' altresì pacifico che in ragione del mancato pagamento da parte del debitore principale della somma garantita, il Controparte_2 decideva di intraprendere azione giudiziaria nei confronti di avanti il Tribunale di Parte_4
Sondrio, che accoglieva integralmente le richieste avanzate dal , mentre la Corte Controparte_2 5 d'Appello di Milano con sentenza n. 1162/09 ed in parziale riforma della decisione del Tribunale di Sondrio, riconosceva all' solo gli interessi legali e non quelli convenzionali, Parte_9 quantificando di conseguenza nella misura di Euro 210.712,05 l'ammontare del credito vantato dalla nei confronti di CP_8 Parte_4
Risulta infine documentato e non contestato che la debitrice principale e la banca si accordavano mediante il versamento in 10 anni dell'intero importo dovuto.
2. Resta contestata la natura giuridica da attribuire all'accordo in riferimento e le conseguenze che ne derivano sull'obbligazione assunta dal garante odierno attore.
Secondo la tesi attorea, infatti, si tratta di accordo novativo, sicché, non essendo stata conceSS alcuna autorizzazione – avendo l'attore in corso di causa disconosciute le sottoscrizioni apposte alla documentazione con cui sarebbe stata conceSS autorizzazione dai garanti prodotta dalla banca e apparentemente a lui riconducibile, estraneità confermata dalla CTU espletata in corso di causa - il garante dovrebbe considerarsi liberato, atteso che la novazione dell'obbligazione garantita determina l'estinzione delle garanzie personali non espreSSmente mantenute.
Secondo parte convenuta, invece, non si tratterebbe di accordo novativo, come espreSSmente escluso dalle parti, sicché non era richiesta né era neceSSria alcuna preventiva autorizzazione del garante che resta quindi obbligato.
Orbene, sul punto deve osservarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità "la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche;
di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa,
l'animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione" (CaSSzione civile sez. II, 14/09/2022, (ud. 13/04/2022, dep. 14/09/2022), n.27028).
Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell'art. 1230 cod. civ., mentre non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie di cui all'art. 1231 cod civ., e deve essere connotata non solo dall' "aliquid novi", ma anche dall' "animus novandi" (inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo) e dalla "causa novandi" (intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo)” (Cass. Civ., Sez. III, 9.3.2010, n. 5665). Sono modificazioni accessorie, a norma dell'art. 1231 c.c., il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine e, più in generale, i mutamenti nelle “modalità relative all'esecuzione dell'obbligazione preesistente” (Cass. Civ., Sez. II, 6.8.1983, n. 5279), sicché non c'è il quid novi neceSSrio per la novazione nella rateizzazione delle somme dovute.
Nella specie, dalla lettura dell'accordo (doc. 7 convenuta), si rileva come da un lato le parti si siano limitate a concordare le modalità esecutive dell'obbligazione preesistente, determinandone la rateizzazione del debito come riconosciuto dalla Corte d'Appello di Milano, ancorché a fronte di un
6 interesse di dilazione e dall'altro espreSSmente abbiano escluso l'intento novativo dell'accordo. Si legge infatti: “Resta convenuto che se non venissero puntualmente rispettati gli impegni assunti, che non hanno alcun intento novativo, (…) sarete immediatamente liberi di agire per il totale recupero del credito” e ancora “Parimenti non ha alcun carattere novativo il rilascio (…) di n. 1 effetto finanziario di Euro 151.309,66”.
Nondimeno, l'attore non ha fornito alcun elemento che consenta di qualificare il menzionato piano di rientro come accordo novativo. In particolare non si ritiene di poter dare rilevo alla richiesta della banca al garante di confermare le garanzia già prestate, laddove la volontà delle parti dell'accordo emerge dalla lettura e dall'esame dell'accordo stesso.
Per quanto sin qui evidenziato il piano di rientro descritto dalle parti, lungi dal costituire una novazione, integra un semplice patto di rateizzazione dei pagamenti, inquadrabile tra le modificazioni accessorie di cui all'art. 1231 c.c.
Da tanto consegue che alcuna autorizzazione del garante era richiesta o neceSSria per la validità della garanzia già prestata che ha conservato la sua validità anche successivamente all'accordo stipulato tra la banca e la debitrice principale.
3. Deve parimenti essere respinta l'eccepita violazione dell'art. 6 co 1 del contratto di pegno del
17/5/2001 in mancanza dell'esperimento della procedure esecutiva immobiliare e del preavviso di 5 giorni.
Sul punto, l'accordo in riferimento che disciplina l'iter che la banca doveva seguire prima di procedere alla vendita dei titoli azionari oggetto del contratto, prevede: che la banca per procedere all'escussione del pegno dovrà depositare ricorso per decreto ingiuntivo. In assenza di esecutorietà la banca potrà procedere all'escussione del pegno, previo preavviso scritto di 5 gironi. Nel caso in cui il titolo sia dotato di esecutorietà, invece, la banca dovrà procedere ad avviare l'esecuzione mobiliare e in caso di insoddisfazione anche parziale potrà procedere alla vendita previo preavviso. Al comma
3 invece prevede espreSSmente che, “a prescindere da quanto previsto nei capoversi precedenti” nel caso in cui la debitrice sia assoggettata a procedura concorsuale, la banca potrà procedere alla vendita, previo preavviso, in forma scritta di 5 giorni.
Nella specie, alla luce degli elementi in atti, risulta rispettata la procedura indicata, laddove a fronte della vendita dei titoli avvenuta in data 18-22 dicembre 2016 (doc. 6 attore) e dell'intervenuto fallimento della debitrice principale in data 17/12/2015 (doc.9 convenuta) la banca aveva inviato preavviso al garante il 14/10/2014 (cfr doc. 8), con più ampio preavviso richiesto dall'accordo. Si osserva inoltre che la banca aveva ottenuto anche decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale (Cfr doc. 3) non provvisoriamente esecutivo, sicché l'avvio della procedura esecutiva non era richiesta né dal comma 3 né dal comma 1 della norma in riferimento.
Risulta quindi rispettato l'iter preventivo alla vendita dei pegni e la legittimità della condotta della banca. A tanto consegue anche il rigetto della domanda di restituzione delle somme incamerate dalla banca in ragione della vendita dei pegni e della domanda di risarcimento danni, peraltro neppure debitamente allegati, prima ancora che provati.
7 Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste integralmente a carico della parte attrice, che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi professionali ex DM 147/2022 (secondo i valori medi per fascia di valore da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00,), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Le spese di CTU come liquidate con separato decreto in corso di causa del 14/3/2024 vengono poste definitivamente a carico della convenuta in applicazione del principio di causalità e dell'esito della
CTU steSS.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- Rigetta le domande attoree;
- Condanna parte attrice a rifondere parte convenuta delle spese di lite liquidate in euro
14.103,00 per compensi professionali ex DM 147/2022, oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
- Le spese di CTU come liquidate con separato decreto in corso di causa vengono poste definitivamente a carico della convenuta.
Sondrio, il 08/04/2025
Il Giudice
Sara Cargasacchi
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