Sentenza 7 dicembre 1968
Massime • 3
In tema di danno a persona trasportata, una volta accertato che il danno e stato causato da un unico fatto dannoso imputabile al vettore e ad un terzo conducente di un autoveicolo, i quali con i loro diversi comportamenti hanno contribuito a porlo in essere, ne discende la responsabilita solidale di entrambi,anche se le loro singole azioni hanno violato norme giuridiche diverse, rispondendo l'uno dei corresponsabili a titolo di colpa contrattuale e l'altro a titolo di colpa extracontrattuale, senza che cio faccia venir meno la solidarieta. Se il danneggiato si rivolge per il risarcimento al solo vettore (il quale, come debitore in solido, e tenuto verso di lui per l'intero, salvo rivalsa verso il coobbligato), la domanda formulata in subordine dal vettore nei confronti del terzo conducente dell'autoveicolo, per ottenere la rifusione di quanto egli avrebbe pagato alla persona trasportata per risarcirla del danno,va considerata come un'Azione di regresso verso il coautore del danno. Pertanto, la condanna del terzo corresponsabile al rimborso integrale di quanto il vettore avrebbe pagato a titolo di risarcimento viola le norme dettate dall'art. 2055 cod.civ. in tema di ripartizione,nei rapporti interni fra i coobbligati, dell'Onere di risarcimento, la quale ripartizione deve avvenire nella misura determinata dalla gravita delle rispettive colpe e dalle conseguenze derivatene, e, nel dubbio, in parti eguali infatti, il porre a carico di uno solo di essi, attraverso l'integrale rimborso del risarcimento pagato dall'altro, la totalita dell'Onere anzidetto implicherebbe la negazione di qualsiasi colpa dell'altro o di qualsiasi efficienza del suo comportamento nella produzione del danno e,quindi, la negazione del fondamento della sua corresponsabilita. ( V. N. 1853-68, massima n. 333807).*
Non vi e incompatibilita logica e giuridica tra l'affermazione della responsabilita non esclusiva del vettore, per danni a persona trasportata, e l'affermazione della concorrente responsabilita extracontrattuale di un terzo, conducente di un autoveicolo. Il vettore, chiamato a rispondere del danno sofferto dal viaggiatore, puo invocare nei confronti del terzo le presunzioni poste dalla legge a carico di questo ultimo, ivi compresa quella dell'art. 2054 cod.civ., che, qualora il veicolo del vettore sia con guida di rotaie, esonera il vettore stesso dal fornire la prova della colpa del conducente dell'autoveicolo.*
La norma contenuta nell'ultima parte dell'art. 533 del regolamento per l'esecuzione del codice della strada (DPR 30 giugno 1959, n 420), con la quale si vieta di impegnare un incrocio se il conducente non ha la possibilita di proseguire e sgomberare l'area di manovra gia occupata da altri veicoli, e una norma secondaria derivata per via di interpretazione da una norma principale della legge, perche rappresenta un'applicazione ad una situazione particolare della norma generale enunciata nella prima parte dell'art 105 del codice della strada (DPR 15 giugno 1959, n 393), secondo la quale i conducenti, approssimandosi ad un crocevia, debbono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/12/1968, n. 3931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3931 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 1968 |
Testo completo
Non vi e incompatibilita logica e giuridica tra l'affermazione della responsabilita non esclusiva del vettore, per danni a persona trasportata, e l'affermazione della concorrente responsabilita extracontrattuale di un terzo, conducente di un autoveicolo. Il vettore, chiamato a rispondere del danno sofferto dal viaggiatore, puo invocare nei confronti del terzo le presunzioni poste dalla legge a carico di questo ultimo, ivi compresa quella dell'art. 2054 cod.civ., che, qualora il veicolo del vettore sia con guida di rotaie, esonera il vettore stesso dal fornire la prova della colpa del conducente dell'autoveicolo.*