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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
1589/2025
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 06/06/2025 ha emesso ex art. 429cpc
la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1589/2025 R.G.L. promosso
DA
, nata a [...] il [...], ivi residente via Antonello da Messina13, Parte_1
, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Valentina Agata Nicotra CodiceFiscale_1
giusta procura alle liti in atti depositata , domiciliata presso il suo studio in Catania via G.Leopardi
n. 23;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. , c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresenta- P.IVA_1
to e difeso dall'avv. Raimund Bauer e dall'avv. Pier Luigi Tomaselli come da procura in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : indebito su prestazione assistenziale INVCIV n. 07150357
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18/02/2025 parte attrice premetteva di avere ricevuto da una lettera CP_1
recante data 15/04/2024 e recapitata il 07/05/2024 con la quale l'Ente comunicava di avere accerta to un indebito su pensione di invalidità civile , erogata in favore della ricorrente odierna.
La prestazione assistenziale goduta rientrava nella categoria INVCIV n. 07150357 e la motivazione comunicata dall'Ente era la seguente : “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore
a quella spettante. E' stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa
dell'accertamento di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge” , chiedendo pertanto la restitu-
zione della somma di € 16.015,21.
Con successiva comunicazione, recante data 10/06/2024 , l'ente rettificava la somma richiesta, ac-
certando un indebito di minore importo pari ad € 11.641,55comunicando altresì che detto importo sarebbe stato recuperato sulla pensione di inabilità corrisposta alla ricorrente con una trattenuta pari al 10% dell'importo mensile.
La ricorrente odierna presentava ricorso in via amministrativa avverso il superiore provvedimento di contestazione di indebito.
Successivamente con comunicazione recante data 05/09/2024 il Comitato Provinciale Inps modifica va ancora l'importo dovuto riducendolo a € 9.519,23.
Fatta tale premessa la ricorrente chiedeva fosse dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti specifica ti con il loro annullamento per infondatezza e contrarietà a principi di diritto e norme di legge .
A sostegno del ricorso deduceva che l'indebito fosse imputabile ad un errore dell' poiché la CP_1
ricorrente ogni anno aveva provveduto a trasmettere i propri dati reddituali alle competenti autorità
quali Agenzia Entrate. Le dichiarazioni reddituali per il periodo dell'indebito contestato , ovvero da
01/05/2019 al 31/05/2024, erano state presentate congiuntamente al marito e poi a seguito di separazione personale , erano state presentate singolarmente dalla ricorrente .
Evidenziava l'addebitabilità all'Ente previdenziale della responsabilità dell'indebito per non avere eseguito i controlli sulla posizione patrimoniale prima di accreditare gli importi che intendeva poi recuperare . Deduceva di subire una trattenuta del 10 % sulla pensione di cui era titolare in maniera illegittima e che tali somme , finalizzate a soddisfare esigenze di vita quotidianaper una persona inabile al 100% , a seguito di un grave ictus che l'aveva colpita in giovane età e resa inabile al lavoro, essendo trattenute illegittimamente ,causavano notevole pregiudizio alla vita quotidiana della ricorrente.
Quest'ultima risultava affetta da limitazioni motorie notevoli che rendevano difficile il compimento di atti e attività della vita quotidiana .
Evidenziava la correttezza del proprio comportamento ,che durante gli anni aveva presentato con regolarità le dichiarazioni reddituali alla amministrazione finanziaria dello Stato , Agenzia Entrate,
che aveva percepito il trattamento pensionistico in buona fede senza dolo.
Evidenziava piuttosto che era onere dell'Ente resistente odierno dare prova del dolo della resistente che avrebbe giustificato la ripetizione delle somme .
Evidenziava altresì che fosse possibile il recupero di indebito sulla prestazione assistenziale solo per quanto erogato successivamente l'accertamento dell'indebito e non già per le somme erogate prima dell'accertamento, in considerazione che le prestazioni assistenziali erano funzionali al soddisfaci -
mento di bisogni primari di vita per soggetti fragili .
Richiamava sul punto la legislazione e la giurisprudenza intervenuta nella materia delle prestazioni assistenziali e della loro possibile redimibilità.
Il Tribunale fissava l'udienza di discussione al 09/05/2024 e successivamente si costituiva in giudi-
CP_ zio che richiamava le norme di legge in base alle quali non ha più considerato le norme erogate nel 2019 e 2020 , abbandonando quella verifica di indebito , ed ha proceduto alla ricostituzione del provvedimento di indebito e alle verifiche reddituali , pertanto l'indebito è stato ridotto nella misura definitiva di euro 9.519,23 come da comunicazioni che richiamavano quelle individuate in ricorso.
Insisteva nella dovutezza del recupero e nel richiamo alla legislazione e normativa di settore dalla quale si evinceva l'obbligo in capo alla ricorrente odierna di provare in giudizio la comunicazione dei dati reddituali anche all' . Controparte_2
Chiedeva il rigetto del ricorso e delle domande formulate dalla ricorrente perché infondate e carenti di prova.
All'esito dell'udienza del 09 maggio 2025 questo giudice veniva delegato per discussione e decisio-
ne del procedimento presente , all'udienza odierna le parti discutevano come da verbale in atti de-
positato , all'esito di camera di consiglio la causa veniva decisa con lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione ex art. 429 c.p.c.
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare occorre osservare quanto segue.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare in svariate pronunce che la particolare discipli na della ripetibilità delle prestazioni erogate agli invalidi va ricercata nella normativa di settore afferente alle prestazioni assistenziali agli invalidi civili. ( si cfr. Cass. Lav. n. 1446/2008 ; Cass.
Lav. 20 maggio 2021 n. 13915). E' stata evidenziata la ragione di questa individuazione della fonte regolatrice , nel fatto che le prestazioni agli invalidi civili sono oggetto di obbligazioni pubbliche per volontà di legge e tali obbligazioni sorgono al verificarsi dei presupposti e fatti previsti dalle norme.
Pertanto i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti , quindi l'esistenza o inesistenza dell'obbligazione, sia originaria che sopravvenuta , ancorché detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica , cioè di giudizio , rivestono natura meramente rico-
gnitiva , funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, vanno esclusi pertanto poteri amministra tivi e provvedimenti costitutivi di effetti ( Cass. SS. UU. 08.04.1975 n. 1261; 24.10.1991n. 11329 ).
Pertanto il diritto alla prestazione assistenziale nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti di legge , la revoca non è altro che la ricognizione in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non è certo un provvedimento che esprime l'autotutela amministrativa , che è
potere discrezionale di apprezzamento della conformità della fattispecie all'interesse pubblico.
( si cfr. Cass. 256/2001, 8713/1999; Cass.5138/1994).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38
Cost. attributivi del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere , nonché del diritto alla previdenza dei lavoratori.
Nel settore specifico della previdenza ed assistenza obbligatorie si è consolidato un principio di settore secondo il quale, in luogo della regola generale codicistica di incondizionata ripetibilità
dell'indebito, trova applicazione la regola che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, aventi come minimo denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. rappresenta una garanzia in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita da parte del soggetto più debole del rapporto obbligatorio , che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata re-
stituzione di prestazioni per loro natura già consumate in correlazione della loro destinazione ali-
mentare ( Corte Cost. 39/1993 ; n. 431/1993).
La Cassazione ha precisato in svariate pronunce i seguenti principi : “Vanno richiamati i principi
già espressi da questa Corte ( cfr. Cass. 28771/2018, n. 10642/2019) con cui si è affermato “ che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola del
la ripetibilità propria del sistema civilistico e dall'art. 2033 c.c. , in ragione dell'affidamento dei
pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede “ in
cui le prestazioni pensionistiche , pur indebite, sono normalmente destinate “ al soddisfacimento di
bisogni alimentari propri e della famiglia” ( corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1 ) con
disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore che esclude
la ripetizione[….]se l'erogazione non sia[ …]addebitabile al percettore( Corte Costituzionale 14
dicembre 1993 n. 431)[…]l'indebito assistenziale , quale quello in esame, in mancanza di norme
specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui in-
tervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non
ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione
di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né abbia mai fatto richiesta (
cass. 23 agosto 2003 n. 12406 ) , nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio e esigenze assi-
stenziali ( cass. 5 marzo 2018 n. 5059 , riguardante il caso di erogazione dell'indennità di accompa
gnamento in difetto del requisito di mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario)o in caso di dolo comprovato dall'accipiens.Nella fattispecie in esame va , in primo
luogo, rilevato che l'istituto non ha provveduto secondo le regole della legge n. 448 del 1998 , art.
37 , comma 8 , una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione
l'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla
revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha conti
nuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. Va rilevato che a riguardo, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia con
notata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti ( cfr. Cass.
nn.17576 del 2002 , 537 del 2015 ), coerentemente col principio generale secondo cui ciascuna
delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei
limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio ( cass. sez. lav. 22.2.2021n. 4668).
Venendo alla fattispecie all'esame occorre evidenziare che il procedimento di contestazione di
CP_ indebito e la sua successiva mutazione dell'importo , con evidente ridimensionamento da parte nascono dal D.L. 144/2022 , convertito con modificazioni dalla legge n. 175/2022 , che all'art. 22
ha stabilito che “ il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddi-
tuale di cui all'art. 13, comma 2 , legge30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo di imposta
2020, nonché alle verifiche di cui all'art. 35, comma 10bis del decreto legge 30 dicembre 2008
n.207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 , n. 14, relativo al periodo di
imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023”.
Dinanzi tale previsione l' ha rideterminato il periodo e l'importo dell'indebito , originario- CP_1
n.18556631,ed ha abbandonato le somme indebite relative al periodo di imposta precedente al 2020
e di conseguenza le somme indebitamente erogate nel 2019 e 2020.
L'Ente ha provveduto a elaborare un provvedimento di ricostituzione che risulta in atti depositato e notificato alla ricorrente odierna , la quale dimostra comunque di conoscere il ridimensionamento della richiesta. Con detta ricostituzione del 10 giugno 2024 sono stati verificati nuovamente i redditi della ricorrente dal 2021 al 2024 e dal ricalcolo è derivato un credito di € 4.373,66 , intera-
mente recuperato sull'indebito, l'importo dovuto residuo per l'indebito era così pari a € 9.519,23.
L' ha allegato detti documenti che corrispondono a quanto la ricorrente ha descritto in CP_1
ricorso , richiamando l'avvenuta riduzione dell'indebito.
CP_ Nella fattispecie l'individuazione dell'indebito ed il calcolo eseguito da hanno a fondamento provvedimenti legittimi .
Parte ricorrente contesta la legittimità della trattenuta sulla pensione invocando la correttezza del proprio comportamento afferente la presentazione delle dichiarazioni reddituali .
CP_ Tuttavia in giudizio parte ricorrente non offre prova di avere correttamente comunicato all' le proprie dichiarazioni reddituali nel periodo in contestazione , decorso dal 2021 al 2024 , inviando all'istituto , con la modulistica richiesta dal medesimo, le dichiarazioni reddituali .
L'obbligo di correttezza e di informazione , sopra indicato dalla giurisprudenza richiamata e illustrato nella svariata casistica riportata , comprende anche l'obbligo di informazione nell'ottica di tutela di reciproci interessi , senza che incorra un sacrificio apprezzabile per il beneficiario di prestazione assistenziale ( cfr. Cass. Sez. Lav. 22.02.2021 n. 4668 ) .
La ricorrente non prova in giudizio di avere comunicato all' i redditi come previsto dal D.L. CP_1
78 / 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010.
Tale norma ha apportato una notevole modifica rispetto a quanto previsto dall'art. 13 della legge
412/1991, perché pone a carico al titolare della prestazione assistenziale collegata al reddito ,( nella fattispecie pensione invalidità civile e maggiorazione sociale) l'obbligo di dichiarare all' la CP_1
propria situazione reddituale , che incide sul diritto a percepire la stessa prestazione assistenziale,
precisamente incide sulla misura della prestazione medesima.
Sotto tale profilo si richiama quanto espresso dalle Sezioni unite di Cassazione con sentenza 04.08.
2010 n. 18046 “ in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore , dal
pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente
previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del dirit-
to a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualifi –
care come adempimento quanto corrisposto , è a suo esclusivo carico”.
Alla luce dei principi espressi che questo giudice richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependoli e facendoli propri , non risulta in giudizio che la ricorrente abbia provato la corretta trasmissione all'Istituto dei propri dati reddituali , tantomeno che abbia provato di avere diritto alla maggiora -
zione sociale, essendo i propri redditi conformi ai limiti previsti dalla legge .
Alla luce delle previsioni di legge di settore e dei principi della Giurisprudenza , all'esame della
CP_ documentazione in atti depositata , il recupero chiesto da appare legittimo. Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento .
All'esame della dichiarazione reddituale ( all. 8 ) fornita dalla ricorrente e depositata in atti ,rile-
vante ex art.152 disp. att. c.p.c. , le spese di giudizio tra le parti sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1589/2024 R.G. promossa da con ricorso depositato il 18.02. Parte_1
2025 , disattesa ogni contraria istanza , eccezione e difesa così provvede:
Rigetta il ricorso;
conferma gli atti impugnati;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio.
Catania 06/06/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 06/06/2025 ha emesso ex art. 429cpc
la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1589/2025 R.G.L. promosso
DA
, nata a [...] il [...], ivi residente via Antonello da Messina13, Parte_1
, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Valentina Agata Nicotra CodiceFiscale_1
giusta procura alle liti in atti depositata , domiciliata presso il suo studio in Catania via G.Leopardi
n. 23;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. , c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresenta- P.IVA_1
to e difeso dall'avv. Raimund Bauer e dall'avv. Pier Luigi Tomaselli come da procura in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : indebito su prestazione assistenziale INVCIV n. 07150357
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18/02/2025 parte attrice premetteva di avere ricevuto da una lettera CP_1
recante data 15/04/2024 e recapitata il 07/05/2024 con la quale l'Ente comunicava di avere accerta to un indebito su pensione di invalidità civile , erogata in favore della ricorrente odierna.
La prestazione assistenziale goduta rientrava nella categoria INVCIV n. 07150357 e la motivazione comunicata dall'Ente era la seguente : “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore
a quella spettante. E' stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa
dell'accertamento di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge” , chiedendo pertanto la restitu-
zione della somma di € 16.015,21.
Con successiva comunicazione, recante data 10/06/2024 , l'ente rettificava la somma richiesta, ac-
certando un indebito di minore importo pari ad € 11.641,55comunicando altresì che detto importo sarebbe stato recuperato sulla pensione di inabilità corrisposta alla ricorrente con una trattenuta pari al 10% dell'importo mensile.
La ricorrente odierna presentava ricorso in via amministrativa avverso il superiore provvedimento di contestazione di indebito.
Successivamente con comunicazione recante data 05/09/2024 il Comitato Provinciale Inps modifica va ancora l'importo dovuto riducendolo a € 9.519,23.
Fatta tale premessa la ricorrente chiedeva fosse dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti specifica ti con il loro annullamento per infondatezza e contrarietà a principi di diritto e norme di legge .
A sostegno del ricorso deduceva che l'indebito fosse imputabile ad un errore dell' poiché la CP_1
ricorrente ogni anno aveva provveduto a trasmettere i propri dati reddituali alle competenti autorità
quali Agenzia Entrate. Le dichiarazioni reddituali per il periodo dell'indebito contestato , ovvero da
01/05/2019 al 31/05/2024, erano state presentate congiuntamente al marito e poi a seguito di separazione personale , erano state presentate singolarmente dalla ricorrente .
Evidenziava l'addebitabilità all'Ente previdenziale della responsabilità dell'indebito per non avere eseguito i controlli sulla posizione patrimoniale prima di accreditare gli importi che intendeva poi recuperare . Deduceva di subire una trattenuta del 10 % sulla pensione di cui era titolare in maniera illegittima e che tali somme , finalizzate a soddisfare esigenze di vita quotidianaper una persona inabile al 100% , a seguito di un grave ictus che l'aveva colpita in giovane età e resa inabile al lavoro, essendo trattenute illegittimamente ,causavano notevole pregiudizio alla vita quotidiana della ricorrente.
Quest'ultima risultava affetta da limitazioni motorie notevoli che rendevano difficile il compimento di atti e attività della vita quotidiana .
Evidenziava la correttezza del proprio comportamento ,che durante gli anni aveva presentato con regolarità le dichiarazioni reddituali alla amministrazione finanziaria dello Stato , Agenzia Entrate,
che aveva percepito il trattamento pensionistico in buona fede senza dolo.
Evidenziava piuttosto che era onere dell'Ente resistente odierno dare prova del dolo della resistente che avrebbe giustificato la ripetizione delle somme .
Evidenziava altresì che fosse possibile il recupero di indebito sulla prestazione assistenziale solo per quanto erogato successivamente l'accertamento dell'indebito e non già per le somme erogate prima dell'accertamento, in considerazione che le prestazioni assistenziali erano funzionali al soddisfaci -
mento di bisogni primari di vita per soggetti fragili .
Richiamava sul punto la legislazione e la giurisprudenza intervenuta nella materia delle prestazioni assistenziali e della loro possibile redimibilità.
Il Tribunale fissava l'udienza di discussione al 09/05/2024 e successivamente si costituiva in giudi-
CP_ zio che richiamava le norme di legge in base alle quali non ha più considerato le norme erogate nel 2019 e 2020 , abbandonando quella verifica di indebito , ed ha proceduto alla ricostituzione del provvedimento di indebito e alle verifiche reddituali , pertanto l'indebito è stato ridotto nella misura definitiva di euro 9.519,23 come da comunicazioni che richiamavano quelle individuate in ricorso.
Insisteva nella dovutezza del recupero e nel richiamo alla legislazione e normativa di settore dalla quale si evinceva l'obbligo in capo alla ricorrente odierna di provare in giudizio la comunicazione dei dati reddituali anche all' . Controparte_2
Chiedeva il rigetto del ricorso e delle domande formulate dalla ricorrente perché infondate e carenti di prova.
All'esito dell'udienza del 09 maggio 2025 questo giudice veniva delegato per discussione e decisio-
ne del procedimento presente , all'udienza odierna le parti discutevano come da verbale in atti de-
positato , all'esito di camera di consiglio la causa veniva decisa con lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione ex art. 429 c.p.c.
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In via preliminare occorre osservare quanto segue.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare in svariate pronunce che la particolare discipli na della ripetibilità delle prestazioni erogate agli invalidi va ricercata nella normativa di settore afferente alle prestazioni assistenziali agli invalidi civili. ( si cfr. Cass. Lav. n. 1446/2008 ; Cass.
Lav. 20 maggio 2021 n. 13915). E' stata evidenziata la ragione di questa individuazione della fonte regolatrice , nel fatto che le prestazioni agli invalidi civili sono oggetto di obbligazioni pubbliche per volontà di legge e tali obbligazioni sorgono al verificarsi dei presupposti e fatti previsti dalle norme.
Pertanto i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti , quindi l'esistenza o inesistenza dell'obbligazione, sia originaria che sopravvenuta , ancorché detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica , cioè di giudizio , rivestono natura meramente rico-
gnitiva , funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, vanno esclusi pertanto poteri amministra tivi e provvedimenti costitutivi di effetti ( Cass. SS. UU. 08.04.1975 n. 1261; 24.10.1991n. 11329 ).
Pertanto il diritto alla prestazione assistenziale nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti di legge , la revoca non è altro che la ricognizione in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non è certo un provvedimento che esprime l'autotutela amministrativa , che è
potere discrezionale di apprezzamento della conformità della fattispecie all'interesse pubblico.
( si cfr. Cass. 256/2001, 8713/1999; Cass.5138/1994).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38
Cost. attributivi del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere , nonché del diritto alla previdenza dei lavoratori.
Nel settore specifico della previdenza ed assistenza obbligatorie si è consolidato un principio di settore secondo il quale, in luogo della regola generale codicistica di incondizionata ripetibilità
dell'indebito, trova applicazione la regola che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, aventi come minimo denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. rappresenta una garanzia in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita da parte del soggetto più debole del rapporto obbligatorio , che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata re-
stituzione di prestazioni per loro natura già consumate in correlazione della loro destinazione ali-
mentare ( Corte Cost. 39/1993 ; n. 431/1993).
La Cassazione ha precisato in svariate pronunce i seguenti principi : “Vanno richiamati i principi
già espressi da questa Corte ( cfr. Cass. 28771/2018, n. 10642/2019) con cui si è affermato “ che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola del
la ripetibilità propria del sistema civilistico e dall'art. 2033 c.c. , in ragione dell'affidamento dei
pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede “ in
cui le prestazioni pensionistiche , pur indebite, sono normalmente destinate “ al soddisfacimento di
bisogni alimentari propri e della famiglia” ( corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1 ) con
disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore che esclude
la ripetizione[….]se l'erogazione non sia[ …]addebitabile al percettore( Corte Costituzionale 14
dicembre 1993 n. 431)[…]l'indebito assistenziale , quale quello in esame, in mancanza di norme
specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui in-
tervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non
ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione
di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né abbia mai fatto richiesta (
cass. 23 agosto 2003 n. 12406 ) , nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio e esigenze assi-
stenziali ( cass. 5 marzo 2018 n. 5059 , riguardante il caso di erogazione dell'indennità di accompa
gnamento in difetto del requisito di mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario)o in caso di dolo comprovato dall'accipiens.Nella fattispecie in esame va , in primo
luogo, rilevato che l'istituto non ha provveduto secondo le regole della legge n. 448 del 1998 , art.
37 , comma 8 , una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione
l'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla
revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha conti
nuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. Va rilevato che a riguardo, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia con
notata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti ( cfr. Cass.
nn.17576 del 2002 , 537 del 2015 ), coerentemente col principio generale secondo cui ciascuna
delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei
limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio ( cass. sez. lav. 22.2.2021n. 4668).
Venendo alla fattispecie all'esame occorre evidenziare che il procedimento di contestazione di
CP_ indebito e la sua successiva mutazione dell'importo , con evidente ridimensionamento da parte nascono dal D.L. 144/2022 , convertito con modificazioni dalla legge n. 175/2022 , che all'art. 22
ha stabilito che “ il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddi-
tuale di cui all'art. 13, comma 2 , legge30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo di imposta
2020, nonché alle verifiche di cui all'art. 35, comma 10bis del decreto legge 30 dicembre 2008
n.207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 , n. 14, relativo al periodo di
imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023”.
Dinanzi tale previsione l' ha rideterminato il periodo e l'importo dell'indebito , originario- CP_1
n.18556631,ed ha abbandonato le somme indebite relative al periodo di imposta precedente al 2020
e di conseguenza le somme indebitamente erogate nel 2019 e 2020.
L'Ente ha provveduto a elaborare un provvedimento di ricostituzione che risulta in atti depositato e notificato alla ricorrente odierna , la quale dimostra comunque di conoscere il ridimensionamento della richiesta. Con detta ricostituzione del 10 giugno 2024 sono stati verificati nuovamente i redditi della ricorrente dal 2021 al 2024 e dal ricalcolo è derivato un credito di € 4.373,66 , intera-
mente recuperato sull'indebito, l'importo dovuto residuo per l'indebito era così pari a € 9.519,23.
L' ha allegato detti documenti che corrispondono a quanto la ricorrente ha descritto in CP_1
ricorso , richiamando l'avvenuta riduzione dell'indebito.
CP_ Nella fattispecie l'individuazione dell'indebito ed il calcolo eseguito da hanno a fondamento provvedimenti legittimi .
Parte ricorrente contesta la legittimità della trattenuta sulla pensione invocando la correttezza del proprio comportamento afferente la presentazione delle dichiarazioni reddituali .
CP_ Tuttavia in giudizio parte ricorrente non offre prova di avere correttamente comunicato all' le proprie dichiarazioni reddituali nel periodo in contestazione , decorso dal 2021 al 2024 , inviando all'istituto , con la modulistica richiesta dal medesimo, le dichiarazioni reddituali .
L'obbligo di correttezza e di informazione , sopra indicato dalla giurisprudenza richiamata e illustrato nella svariata casistica riportata , comprende anche l'obbligo di informazione nell'ottica di tutela di reciproci interessi , senza che incorra un sacrificio apprezzabile per il beneficiario di prestazione assistenziale ( cfr. Cass. Sez. Lav. 22.02.2021 n. 4668 ) .
La ricorrente non prova in giudizio di avere comunicato all' i redditi come previsto dal D.L. CP_1
78 / 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010.
Tale norma ha apportato una notevole modifica rispetto a quanto previsto dall'art. 13 della legge
412/1991, perché pone a carico al titolare della prestazione assistenziale collegata al reddito ,( nella fattispecie pensione invalidità civile e maggiorazione sociale) l'obbligo di dichiarare all' la CP_1
propria situazione reddituale , che incide sul diritto a percepire la stessa prestazione assistenziale,
precisamente incide sulla misura della prestazione medesima.
Sotto tale profilo si richiama quanto espresso dalle Sezioni unite di Cassazione con sentenza 04.08.
2010 n. 18046 “ in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore , dal
pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente
previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del dirit-
to a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualifi –
care come adempimento quanto corrisposto , è a suo esclusivo carico”.
Alla luce dei principi espressi che questo giudice richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependoli e facendoli propri , non risulta in giudizio che la ricorrente abbia provato la corretta trasmissione all'Istituto dei propri dati reddituali , tantomeno che abbia provato di avere diritto alla maggiora -
zione sociale, essendo i propri redditi conformi ai limiti previsti dalla legge .
Alla luce delle previsioni di legge di settore e dei principi della Giurisprudenza , all'esame della
CP_ documentazione in atti depositata , il recupero chiesto da appare legittimo. Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento .
All'esame della dichiarazione reddituale ( all. 8 ) fornita dalla ricorrente e depositata in atti ,rile-
vante ex art.152 disp. att. c.p.c. , le spese di giudizio tra le parti sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1589/2024 R.G. promossa da con ricorso depositato il 18.02. Parte_1
2025 , disattesa ogni contraria istanza , eccezione e difesa così provvede:
Rigetta il ricorso;
conferma gli atti impugnati;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio.
Catania 06/06/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo