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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/06/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giorgio Latti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5146/2024 promossa da:
(CF. , P.I. ), con Studio in 09124 Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1
Cagliari, nel Corso Vittorio Emanuele II, 5, numero di fax 070657210, indirizzo di posta elettronica certificata , che in questa sede agisce in proprio, Email_1
OPPONENTE
contro
(CF. ), nella persona del Ministro Pro Controparte_1 P.IVA_2
Tempore, con sede in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Cagliari, indirizzo PEC con sede in 09128 Email_2
Cagliari, nella Via Dante, 23/25,
OPPOSTO CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione
Pag. 1 a 14 CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte opponente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della
parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato il compenso indicato nella già depositata
istanza di liquidazione o, comunque, il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le
previsioni del D.M. 55/2014 così come modificati dal DM 147/2022, comprensivo di tutte
le fasi processuali effettivamente svolte;
- con vittoria di spese e competenze in caso di contestazione.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avvocato ha proposto opposizione ex art. 281 undecies c.p.c., artt. 84 e 170 del Parte_1
D.P.R. n.115/02 e art. 15 del D.lgs. 150/11 al fine di ottenere la riforma del decreto di liquidazione compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato del 04.07.2024 del
Tribunale di Cagliari, reso nella procedura iscritta al r.g. 7265/2023, comunicato a mezzo PEC in data 10.07.2024.
L'odierno opponente, a sostegno delle sue ragioni, ha esposto che:
1) con atto di citazione del 02.11.2023, , avvalendosi del Patrocinio a Spese Parte_2
dello Stato Civile al quale è stata ammessa in via provvisoria con delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 19.09.2022, prot. 02838, ha convenuto in
Pag. 2 a 14 giudizio con rito ordinario, davanti al Tribunale di Cagliari, e la CP_2 [...]
al fine di ottenere la dichiarazione di nullità/annullabilità del contratto Controparte_3
preliminare di vendita immobiliare del 26.10.2012, in quanto stipulato a seguito di truffa contrattuale ai suoi danni perpetrata e, per l'effetto, ottenere la condanna dei convenuti in solido alla ripetizione della somma corrisposta in forza del citato contratto di € 33.500,00;
2) la causa è stata iscritta a ruolo con il n. RG 7265/2023 e dapprima è stata assegnata alla dott.ssa e successivamente al dott. ; Per_1 Parte_3
3) a seguito delle verifiche preliminari il Giudice ha confermato la prima udienza del
04.06.2024 disponendo che la stessa venisse tenuta nella forma cartolare, mediante deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
4) i convenuti non si sono costituiti in giudizio restando contumaci;
5) lo scrivente difensore ha depositato, nei termini di legge, la memoria integrativa ex art. 171
ter c.p.c. n. 2, ove ha dedotto e precisato i mezzi istruttori (prova per interpello e prova per testi);
6) la presente difesa ha depositato tempestivamente le note 127 ter per l'udienza del
04.06.2024 ove ha insistito per l'accoglimento della domanda e per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti;
7) in data 10.06.2024 il Tribunale di Cagliari, nella persona del Giudice dott. , Parte_3
ritenendo non necessario istruire ulteriormente la causa, ha pronunciato la sentenza n.
1498/2024, che, in accoglimento della domanda proposta dall'attrice, ha disposto: “1.
annulla il contratto preliminare di vendita oggetto di causa;
2. condanna a CP_2
restituire a la somma di 33.000 €, oltre interessi dal dovuto al saldo;
3. Parte_2
condanna e al rimborso delle spese processuali, che si CP_2 Controparte_3
Pag. 3 a 14 liquidano in 1.453 € per compensi, oltre accessori di legge, nonché al rimborso delle spese
vive per contributo unificato, marca da bollo e notificazioni”;
8) con istanza del 19.06.2024 ha chiesto la correzione dell'errore materiale nel quale era incorso il giudicante non avendo disposto che la liquidazione delle spese processuali venissero pagate direttamente all'Erario essendo l'attrice ammessa al Patrocinio a Spese
dello Stato;
9) con decreto del 27.06.2024 il Tribunale di Cagliari ha provveduto alla correzione dell'errore materiale;
10) con successiva istanza del 01.07.2024 lo scrivente Avvocato ha chiesto la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta;
11) con decreto del 04.07.2024, comunicato dalla cancelleria a mezzo PEC in data 10.07.2024,
il Tribunale di Cagliari ha liquidato “a favore dell'avv. , a titolo di Parte_1
prestazioni professionali svolte nel procedimento civile in oggetto, la somma complessiva
e già dimidiata di 726,50 €, oltre spese generali nella misura del 15% e c.p.a. e i.v.a. come
per legge.”
Non si è costituito il , nonostante la rituale notificazione del ricorso Controparte_1
introduttivo; pertanto, se ne dichiara in questa sede la contumacia, non dichiarata in udienza.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
L'Avvocato ha domandato la riforma del decreto di liquidazione del compenso del Parte_1
difensore emesso in data 04.07.2024 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile n. RG
7265/2023 deducendo l'illegittimità del decreto sotto triplice profilo: l'errata valutazione del grado
Pag. 4 a 14 di difficoltà della causa, l'omessa liquidazione della fase istruttoria e/o di trattazione della causa,
la mancata maggiorazione in vista della pluralità delle parti convenute.
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, dev'essere parzialmente accolta.
In ordine all'errata valutazione del grado di difficoltà della causa e della conseguente
applicazione dei valori minimi tariffari.
In tema di compensi professionali forensi, il disposto originario dell'art. 4 del D.M. 55/2014
prevedeva che, “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche,
dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del
valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della
complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene
particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della
corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il
giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri
generali, possono essere aumentati, di regola, fino al 80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.
Pe la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al
70 per cento”.
La norma ha previsto (nello stesso senso del precedente D.M. 20 luglio 2012, n.140) la possibilità
di deroga ai valori minimi e massimi, quali scaturenti dalle percentuali di aumento e diminuzione massimi che il giudice può apportare ai valori medi, essendo stato valorizzato l'utilizzo dell'inciso
“di regola” per indicare l'entità dell'aumento o della diminuzione, in quanto volto a sottendere come tali indicazioni non sono vincolanti per il giudice che può quindi anche discostarsi da esse nella misura che ritenga adeguata al caso specifico, purché ne dia conto in motivazione.
(Cassazione civile sez. II, 22/08/2023, n. 24993; Cassazione civile sez. II, 27/07/2023, n.22761)
La costante e unanime giurisprudenza di legittimità, avallando tale interpretazione della norma, ha
Pag. 5 a 14 reiteratamente affermato che, nella vigenza delle previsioni di cui al D.M. 55/2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è
soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cassazione civile sez. II, 27/07/2023, n.22761;
Cassazione civile sez. II, 05/05/2022, n.14198; Cassazione civile sez. III, 13/07/2021, n.19989;
Cassazione civile sez. lav., 10/05/2019, n.12537; Cassazione civile sez. VI, 31/01/2017, n.2386).
Resta però in ogni caso precluso al giudice di poter liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (cfr. ex plurimis, Cassazione
civile sez. II, 27/07/2023, n.22761; Cassazione civile sez. VI, 31/01/2017, n.2386; Cassazione
civile sez. VI, 31/07/2018, n.20183).
Il quadro normativo fin qui esposto ha subito un'ulteriore variazione a seguito dell'emanazione del
D.M. n. 37 del 2018 il quale, ai fini che rilevano, ha integrato i parametri per la determinazione dei compensi per l'attività giudiziale ex art. 4 del citato decreto. La modifica ha precisato che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione non può essere superiore alla misura del 50%
(per la sola fase istruttoria fino al 70%) mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80%, eliminando per il potere di riduzione l'espressione “di regola” che aveva giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione al di sotto dei minimi tariffari.
Come emerge dalle argomentazioni spese dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del
D.M. n. 37 del 2018 (parere n. 02703/2017), tra gli obiettivi del vi era anche quello di CP_1
“superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale,
che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento
Pag. 6 a 14 alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione
professionale”, limitando quindi “[…] il perimetro di discrezionalità riconosciuta al giudice,
individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore
parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare” (Cassazione civile sez. II,
24/04/2024, n. 11102; Cassazione civile sez. II, 22/08/2023, n. 24993).
La conclusione per l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, in assenza di diversa convenzione, non appare in alcun modo incisa dalle modificazioni al D.M. n.55 del 2014,
introdotte da ultimo mediante il D.M. n. 147 del 2022. La novella, sopprimendo le parole “di regola” in tutti i commi in cui esse ricorrono al fine di ridurre il margine di discrezionalità
dell'autorità giudiziaria, è finalizzata a rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e a garantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti (Cassazione civile sez. II,
24/04/2024, n. 11102; Cassazione civile sez. II, 22/08/2023, n. 24993; Cassazione civile sez. II,
27/07/2023, n.22761).
Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto: “ai fini della liquidazione in sede
giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata
determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della
parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa
al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1,
e art. 12, comma 1, come modificati dal D.M. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso
diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”.
Inoltre, si precisa che la liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cassazione civile sez. VI, 14/10/2022,
n.30286; Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, n.26643).
Pag. 7 a 14 Tutto ciò premesso in diritto, nel caso in esame, il Giudice del merito, per quanto ha concerne la fase di studio e la fase introduttiva, ha liquidato “a favore dell'avv. , a titolo di Parte_1
prestazioni professionali svolte nel procedimento civile in oggetto, la somma complessiva e già
dimidiata di 726,5 0 €, oltre spese generali nella misura del 15% e c.p.a. e i.v.a. come per legge.”
(doc. 01)
L'opponente ha specificamente contestato l'applicazione dei valori minimi applicati dal primo
Giudice in conseguenza della ritenuta complessità bassa dell'attività difensiva svolta (doc. 01)
Si deve rilevare come la controversia avesse ad oggetto “l'accertamento della nullità/annullabilità
del contratto preliminare del 26.10.2012 e, per l'effetto, la condanna del dei convenuti in solido
alla ripetizione della somma (…)” in quanto l'attrice era stata vittima di truffa contrattuale.
Le tematiche affrontate dall'Avvocato dunque sono state la truffa contrattuale, la nullità e/o annullabilità del contratto preliminare e la ripetizione dell'indebito.
Tali istituti, facendo particolare riferimento alla truffa contrattuale, la quale è frutto della commistione tra il diritto penale e il diritto civile, sono stati oggetto di dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza tale da giustificare la complessità media della controversia.
Come sopra esposto, in tema di liquidazioni delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del
2014 l'esercizio del potere del giudice ha natura discrezionale, attendendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, e non può essere sindacato in sede di legittimità.
Diversamente, in sede di opposizione è possibile operare una valutazione diversa della complessità
della controversia in quanto il ricorso proposto ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. 150/2011, nel regime introdotto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art 170, non è un atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere/dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali e, laddove ritenuto necessario,
tramite una rivalutazione degli elementi di fatto e di diritto indicati dalle parti.
Pag. 8 a 14 Alla luce di quanto esposto in fatto e in diritto, si ritengono applicabili i valori tabellari medi in conseguenza della ritenuta complessità media della controversia.
In ordine all'omessa liquidazione della fase istruttoria e/o di trattazione della causa.
Per quanto concerne la mancata liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria e/o di trattazione, l'opponente ha dedotto l'erronea valutazione compiuta dal Giudice di prime cure il quale, ritenuto che la causa si sia svolta senza istruttoria, ritenuta dallo stesso superflua, ha omesso di liquidare la relativa fase istruttoria e/o di trattazione.
L'opponente ha asserito di aver depositato le memorie integrative ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. nelle quali ha depositato produzioni documentali e avanzato deduzioni istruttorie a difesa del suo assistito (interrogatorio formale del convenuto, personalmente e in qualità di amministratore legale rappresentante della società convenuta, nonché prova per testi), le quali sono state reiterate nelle note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. (doc.04).
L'articolo 4, comma 5, del D.M. 55/2014 dispone che il compenso professionale sia liquidato per fasi, prevedendo un compenso unitario per la fase di trattazione che comprende anche l'eventuale attività istruttoria. La lettera c) del citato comma individua la fase istruttoria nei seguenti termini:
“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei
motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti
o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti
o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze
relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo
istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle
corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti
d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio
compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in
Pag. 9 a 14 qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le
intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti
comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture
private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime
memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente
illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove
assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando
effettivamente svolta.”.
La Corte di Cassazione, ritenendo ineludibile la fase di trattazione/istruzione, ritiene sufficiente, al fine del riconoscimento della liquidazione della fase in oggetto, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria in senso stretto e ciò in quanto rilevano anche le ulteriori attività
difensive che l'articolo 4, comma 5, lettera c), del DM n. 55/2014 include in detta fase, tra cui le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già
proposte (Cassazione civile sez. II – 23/02/2024, n. 4837; Cassazione civile sez. II – 27/03/2023,
n. 8561).
Le attività menzionate dall'avvocato costituiscono sicuramente attività di carattere Parte_1
istruttorio ai sensi della norma richiamata, nonostante il Giudice di prime cure abbia ritenuto superflua l'istruttoria.
Pertanto, in relazione all'espletamento di tali attività al difensore deve essere riconosciuto il compenso della fase di trattazione/istruzione con l'applicazione dei minimi tariffari, data l'esiguità
dell'attività posta in essere.
In ordine all'omessa applicazione della maggiorazione per presenza dipiù parti nel processo.
Pag. 10 a 14 L'opponente contesta che nel decreto di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta il Giudice non abbia erroneamente tenuto conto della circostanza che il giudizio sia stato promosso, da parte della sua assistita, nei confronti di più parti, e la CP_2 [...]
e, conseguentemente, non abbia applicato al compenso la maggiorazione di legge CP_3
dovuta.
Occorre, preliminarmente, qualificare giuridicamente la fattispecie in esame, mediante il richiamo al Decreto Ministeriale del 10 marzo 2014, n. 55, ed in particolare al comma 2 dell'articolo 4.
L'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal D.M. 147/2022,
stabilisce il principio del “compenso unico”, disponendo che "Quando in una causa l'avvocato
assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato
per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti,
e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione
di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento
dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti".
Il primo periodo della disposizione stabilisce la regola per cui il difensore che assiste più soggetti aventi la medesima posizione formale (tutti attori, tutti convenuti, etc.) ha diritto a un aumento del compenso e, il secondo periodo, che qui rileva, estende il diritto all'aumento a due ulteriori ipotesi:
quando le cause vengono riunite e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più
soggetti.
L'aumento previsto dalla norma citata ha lo scopo di remunerare l'avvocato in misura maggiore quando maggiore è stato il suo impegno evitando, al contempo, una mera duplicazione di compensi a fronte di una attività sostanzialmente unitaria.
Pag. 11 a 14 La ratio dell'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in linea col principio della non debenza delle spese superflue, ex art. 92, comma 1, c.p.c.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno opponente, la citata disposizione riconosce la facoltà, e non l'obbligo, per il giudice di riconoscere la maggiorazione del compenso nel caso di assistenza di più parti o di difesa contro più soggetti.
A sostegno della facoltatività dell'aumento basti richiamare il disposto letterale della norma posto che il verbo "può" accorda al giudice la facoltà di procedere all'aumento del compenso e che, al contempo, gli impone l'onere di motivare sia che opti per riconoscere l'aumento sia in caso contrario (sull'interpretazione dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, cfr. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 461 del 14/01/2020,
Inoltre, tale maggiorazione non può dirsi obbligatoria neanche a seguito della modifica apportata al comma 2, dell'articolo 4, dal Decreto Ministeriale del 13 agosto 2022, n. 147, che ha espunto dal comma l'inciso “di regola”, il quale ha solamente ridotto il margine di discrezionalità del potere in capo al Giudice al quale è richiesto, laddove decida di non applicare l'aumento, di motivare in ordine alle ragioni per cui ha inteso derogare alla richiesta.
Nel caso concreto, l'unica contestazione che poteva essere mossa dall'Avvocato alla decisione del
Giudice di prime cure di non applicare il richiesto aumento stante l'assistenza del proprio cliente avverso due convenuti, è la mancata motivazione sul punto, la quale, tuttavia, non è stata qui opportunamente censurata.
Nel caso di specie, appare condivisibile la scelta del Giudice di non applicare la richiesta maggiorazione in quanto i convenuti contumaci, la e sono Controparte_3 CP_2
sostanzialmente lo stesso soggetto. è citato in giudizio sia in proprio che come legale CP_2
rappresentante della , la quale, come rileva lo stesso opponente nell'atto Controparte_3
Pag. 12 a 14 di citazione, è risultata essere una società “scatola vuota” priva di consistenza economica, utile unicamente come “schermo” ai fini della perpetrata truffa contrattuale (v. atto di citazione – doc.
4).
Ciò esposto in fatto e in diritto, l'eccezione non merita di essere accolta.
La somma liquidabile deve essere, quindi, calcolata nei seguenti termini:
Tabelle: 2022
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Compenso tabellare € 3.808,00
Riduzione del 50 % su € 3.808,00 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) € -1.904,00
Compenso al netto delle riduzioni € 1.904,00
A parziale accoglimento del ricorso e parziale riforma del decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso il 04.07.2024 dal Tribunale Ordinario di Cagliari nel procedimento civile n.
7265/2023 R.G., liquida in euro € 1.904,00, oltre spese generali nella misura 15%, iva e c.p.a. a carico dell'Erario, compenso già dimidiato ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115 del 2002
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 13 a 14 1) accoglie parzialmente il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso il 04.07.2024 dal Tribunale Ordinario di Cagliari nel procedimento civile n. 1904 /21 R.G.;
2) per l'effetto, in parziale riforma del decreto, liquida a carico dell'Erario e a favore dell'avv.
la somma € 1.904,00, compenso già dimidiato ai sensi dell'art. 130 D.P.R. Parte_1
115 del 2002, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Cagliari, 06.06.2025
Il Presidente
Giorgio Latti
Pag. 14 a 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giorgio Latti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5146/2024 promossa da:
(CF. , P.I. ), con Studio in 09124 Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1
Cagliari, nel Corso Vittorio Emanuele II, 5, numero di fax 070657210, indirizzo di posta elettronica certificata , che in questa sede agisce in proprio, Email_1
OPPONENTE
contro
(CF. ), nella persona del Ministro Pro Controparte_1 P.IVA_2
Tempore, con sede in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Cagliari, indirizzo PEC con sede in 09128 Email_2
Cagliari, nella Via Dante, 23/25,
OPPOSTO CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione
Pag. 1 a 14 CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte opponente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della
parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato il compenso indicato nella già depositata
istanza di liquidazione o, comunque, il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le
previsioni del D.M. 55/2014 così come modificati dal DM 147/2022, comprensivo di tutte
le fasi processuali effettivamente svolte;
- con vittoria di spese e competenze in caso di contestazione.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avvocato ha proposto opposizione ex art. 281 undecies c.p.c., artt. 84 e 170 del Parte_1
D.P.R. n.115/02 e art. 15 del D.lgs. 150/11 al fine di ottenere la riforma del decreto di liquidazione compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato del 04.07.2024 del
Tribunale di Cagliari, reso nella procedura iscritta al r.g. 7265/2023, comunicato a mezzo PEC in data 10.07.2024.
L'odierno opponente, a sostegno delle sue ragioni, ha esposto che:
1) con atto di citazione del 02.11.2023, , avvalendosi del Patrocinio a Spese Parte_2
dello Stato Civile al quale è stata ammessa in via provvisoria con delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 19.09.2022, prot. 02838, ha convenuto in
Pag. 2 a 14 giudizio con rito ordinario, davanti al Tribunale di Cagliari, e la CP_2 [...]
al fine di ottenere la dichiarazione di nullità/annullabilità del contratto Controparte_3
preliminare di vendita immobiliare del 26.10.2012, in quanto stipulato a seguito di truffa contrattuale ai suoi danni perpetrata e, per l'effetto, ottenere la condanna dei convenuti in solido alla ripetizione della somma corrisposta in forza del citato contratto di € 33.500,00;
2) la causa è stata iscritta a ruolo con il n. RG 7265/2023 e dapprima è stata assegnata alla dott.ssa e successivamente al dott. ; Per_1 Parte_3
3) a seguito delle verifiche preliminari il Giudice ha confermato la prima udienza del
04.06.2024 disponendo che la stessa venisse tenuta nella forma cartolare, mediante deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
4) i convenuti non si sono costituiti in giudizio restando contumaci;
5) lo scrivente difensore ha depositato, nei termini di legge, la memoria integrativa ex art. 171
ter c.p.c. n. 2, ove ha dedotto e precisato i mezzi istruttori (prova per interpello e prova per testi);
6) la presente difesa ha depositato tempestivamente le note 127 ter per l'udienza del
04.06.2024 ove ha insistito per l'accoglimento della domanda e per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti;
7) in data 10.06.2024 il Tribunale di Cagliari, nella persona del Giudice dott. , Parte_3
ritenendo non necessario istruire ulteriormente la causa, ha pronunciato la sentenza n.
1498/2024, che, in accoglimento della domanda proposta dall'attrice, ha disposto: “1.
annulla il contratto preliminare di vendita oggetto di causa;
2. condanna a CP_2
restituire a la somma di 33.000 €, oltre interessi dal dovuto al saldo;
3. Parte_2
condanna e al rimborso delle spese processuali, che si CP_2 Controparte_3
Pag. 3 a 14 liquidano in 1.453 € per compensi, oltre accessori di legge, nonché al rimborso delle spese
vive per contributo unificato, marca da bollo e notificazioni”;
8) con istanza del 19.06.2024 ha chiesto la correzione dell'errore materiale nel quale era incorso il giudicante non avendo disposto che la liquidazione delle spese processuali venissero pagate direttamente all'Erario essendo l'attrice ammessa al Patrocinio a Spese
dello Stato;
9) con decreto del 27.06.2024 il Tribunale di Cagliari ha provveduto alla correzione dell'errore materiale;
10) con successiva istanza del 01.07.2024 lo scrivente Avvocato ha chiesto la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta;
11) con decreto del 04.07.2024, comunicato dalla cancelleria a mezzo PEC in data 10.07.2024,
il Tribunale di Cagliari ha liquidato “a favore dell'avv. , a titolo di Parte_1
prestazioni professionali svolte nel procedimento civile in oggetto, la somma complessiva
e già dimidiata di 726,50 €, oltre spese generali nella misura del 15% e c.p.a. e i.v.a. come
per legge.”
Non si è costituito il , nonostante la rituale notificazione del ricorso Controparte_1
introduttivo; pertanto, se ne dichiara in questa sede la contumacia, non dichiarata in udienza.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
L'Avvocato ha domandato la riforma del decreto di liquidazione del compenso del Parte_1
difensore emesso in data 04.07.2024 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile n. RG
7265/2023 deducendo l'illegittimità del decreto sotto triplice profilo: l'errata valutazione del grado
Pag. 4 a 14 di difficoltà della causa, l'omessa liquidazione della fase istruttoria e/o di trattazione della causa,
la mancata maggiorazione in vista della pluralità delle parti convenute.
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, dev'essere parzialmente accolta.
In ordine all'errata valutazione del grado di difficoltà della causa e della conseguente
applicazione dei valori minimi tariffari.
In tema di compensi professionali forensi, il disposto originario dell'art. 4 del D.M. 55/2014
prevedeva che, “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche,
dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del
valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della
complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene
particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della
corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il
giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri
generali, possono essere aumentati, di regola, fino al 80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.
Pe la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al
70 per cento”.
La norma ha previsto (nello stesso senso del precedente D.M. 20 luglio 2012, n.140) la possibilità
di deroga ai valori minimi e massimi, quali scaturenti dalle percentuali di aumento e diminuzione massimi che il giudice può apportare ai valori medi, essendo stato valorizzato l'utilizzo dell'inciso
“di regola” per indicare l'entità dell'aumento o della diminuzione, in quanto volto a sottendere come tali indicazioni non sono vincolanti per il giudice che può quindi anche discostarsi da esse nella misura che ritenga adeguata al caso specifico, purché ne dia conto in motivazione.
(Cassazione civile sez. II, 22/08/2023, n. 24993; Cassazione civile sez. II, 27/07/2023, n.22761)
La costante e unanime giurisprudenza di legittimità, avallando tale interpretazione della norma, ha
Pag. 5 a 14 reiteratamente affermato che, nella vigenza delle previsioni di cui al D.M. 55/2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è
soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cassazione civile sez. II, 27/07/2023, n.22761;
Cassazione civile sez. II, 05/05/2022, n.14198; Cassazione civile sez. III, 13/07/2021, n.19989;
Cassazione civile sez. lav., 10/05/2019, n.12537; Cassazione civile sez. VI, 31/01/2017, n.2386).
Resta però in ogni caso precluso al giudice di poter liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (cfr. ex plurimis, Cassazione
civile sez. II, 27/07/2023, n.22761; Cassazione civile sez. VI, 31/01/2017, n.2386; Cassazione
civile sez. VI, 31/07/2018, n.20183).
Il quadro normativo fin qui esposto ha subito un'ulteriore variazione a seguito dell'emanazione del
D.M. n. 37 del 2018 il quale, ai fini che rilevano, ha integrato i parametri per la determinazione dei compensi per l'attività giudiziale ex art. 4 del citato decreto. La modifica ha precisato che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione non può essere superiore alla misura del 50%
(per la sola fase istruttoria fino al 70%) mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80%, eliminando per il potere di riduzione l'espressione “di regola” che aveva giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione al di sotto dei minimi tariffari.
Come emerge dalle argomentazioni spese dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del
D.M. n. 37 del 2018 (parere n. 02703/2017), tra gli obiettivi del vi era anche quello di CP_1
“superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale,
che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento
Pag. 6 a 14 alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione
professionale”, limitando quindi “[…] il perimetro di discrezionalità riconosciuta al giudice,
individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore
parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare” (Cassazione civile sez. II,
24/04/2024, n. 11102; Cassazione civile sez. II, 22/08/2023, n. 24993).
La conclusione per l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, in assenza di diversa convenzione, non appare in alcun modo incisa dalle modificazioni al D.M. n.55 del 2014,
introdotte da ultimo mediante il D.M. n. 147 del 2022. La novella, sopprimendo le parole “di regola” in tutti i commi in cui esse ricorrono al fine di ridurre il margine di discrezionalità
dell'autorità giudiziaria, è finalizzata a rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e a garantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti (Cassazione civile sez. II,
24/04/2024, n. 11102; Cassazione civile sez. II, 22/08/2023, n. 24993; Cassazione civile sez. II,
27/07/2023, n.22761).
Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto: “ai fini della liquidazione in sede
giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata
determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della
parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa
al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1,
e art. 12, comma 1, come modificati dal D.M. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso
diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”.
Inoltre, si precisa che la liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cassazione civile sez. VI, 14/10/2022,
n.30286; Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, n.26643).
Pag. 7 a 14 Tutto ciò premesso in diritto, nel caso in esame, il Giudice del merito, per quanto ha concerne la fase di studio e la fase introduttiva, ha liquidato “a favore dell'avv. , a titolo di Parte_1
prestazioni professionali svolte nel procedimento civile in oggetto, la somma complessiva e già
dimidiata di 726,5 0 €, oltre spese generali nella misura del 15% e c.p.a. e i.v.a. come per legge.”
(doc. 01)
L'opponente ha specificamente contestato l'applicazione dei valori minimi applicati dal primo
Giudice in conseguenza della ritenuta complessità bassa dell'attività difensiva svolta (doc. 01)
Si deve rilevare come la controversia avesse ad oggetto “l'accertamento della nullità/annullabilità
del contratto preliminare del 26.10.2012 e, per l'effetto, la condanna del dei convenuti in solido
alla ripetizione della somma (…)” in quanto l'attrice era stata vittima di truffa contrattuale.
Le tematiche affrontate dall'Avvocato dunque sono state la truffa contrattuale, la nullità e/o annullabilità del contratto preliminare e la ripetizione dell'indebito.
Tali istituti, facendo particolare riferimento alla truffa contrattuale, la quale è frutto della commistione tra il diritto penale e il diritto civile, sono stati oggetto di dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza tale da giustificare la complessità media della controversia.
Come sopra esposto, in tema di liquidazioni delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del
2014 l'esercizio del potere del giudice ha natura discrezionale, attendendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, e non può essere sindacato in sede di legittimità.
Diversamente, in sede di opposizione è possibile operare una valutazione diversa della complessità
della controversia in quanto il ricorso proposto ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. 150/2011, nel regime introdotto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art 170, non è un atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere/dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali e, laddove ritenuto necessario,
tramite una rivalutazione degli elementi di fatto e di diritto indicati dalle parti.
Pag. 8 a 14 Alla luce di quanto esposto in fatto e in diritto, si ritengono applicabili i valori tabellari medi in conseguenza della ritenuta complessità media della controversia.
In ordine all'omessa liquidazione della fase istruttoria e/o di trattazione della causa.
Per quanto concerne la mancata liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria e/o di trattazione, l'opponente ha dedotto l'erronea valutazione compiuta dal Giudice di prime cure il quale, ritenuto che la causa si sia svolta senza istruttoria, ritenuta dallo stesso superflua, ha omesso di liquidare la relativa fase istruttoria e/o di trattazione.
L'opponente ha asserito di aver depositato le memorie integrative ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. nelle quali ha depositato produzioni documentali e avanzato deduzioni istruttorie a difesa del suo assistito (interrogatorio formale del convenuto, personalmente e in qualità di amministratore legale rappresentante della società convenuta, nonché prova per testi), le quali sono state reiterate nelle note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. (doc.04).
L'articolo 4, comma 5, del D.M. 55/2014 dispone che il compenso professionale sia liquidato per fasi, prevedendo un compenso unitario per la fase di trattazione che comprende anche l'eventuale attività istruttoria. La lettera c) del citato comma individua la fase istruttoria nei seguenti termini:
“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei
motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti
o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti
o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze
relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo
istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle
corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti
d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio
compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in
Pag. 9 a 14 qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le
intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti
comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture
private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime
memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente
illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove
assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando
effettivamente svolta.”.
La Corte di Cassazione, ritenendo ineludibile la fase di trattazione/istruzione, ritiene sufficiente, al fine del riconoscimento della liquidazione della fase in oggetto, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria in senso stretto e ciò in quanto rilevano anche le ulteriori attività
difensive che l'articolo 4, comma 5, lettera c), del DM n. 55/2014 include in detta fase, tra cui le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già
proposte (Cassazione civile sez. II – 23/02/2024, n. 4837; Cassazione civile sez. II – 27/03/2023,
n. 8561).
Le attività menzionate dall'avvocato costituiscono sicuramente attività di carattere Parte_1
istruttorio ai sensi della norma richiamata, nonostante il Giudice di prime cure abbia ritenuto superflua l'istruttoria.
Pertanto, in relazione all'espletamento di tali attività al difensore deve essere riconosciuto il compenso della fase di trattazione/istruzione con l'applicazione dei minimi tariffari, data l'esiguità
dell'attività posta in essere.
In ordine all'omessa applicazione della maggiorazione per presenza dipiù parti nel processo.
Pag. 10 a 14 L'opponente contesta che nel decreto di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta il Giudice non abbia erroneamente tenuto conto della circostanza che il giudizio sia stato promosso, da parte della sua assistita, nei confronti di più parti, e la CP_2 [...]
e, conseguentemente, non abbia applicato al compenso la maggiorazione di legge CP_3
dovuta.
Occorre, preliminarmente, qualificare giuridicamente la fattispecie in esame, mediante il richiamo al Decreto Ministeriale del 10 marzo 2014, n. 55, ed in particolare al comma 2 dell'articolo 4.
L'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal D.M. 147/2022,
stabilisce il principio del “compenso unico”, disponendo che "Quando in una causa l'avvocato
assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato
per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti,
e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione
di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento
dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti".
Il primo periodo della disposizione stabilisce la regola per cui il difensore che assiste più soggetti aventi la medesima posizione formale (tutti attori, tutti convenuti, etc.) ha diritto a un aumento del compenso e, il secondo periodo, che qui rileva, estende il diritto all'aumento a due ulteriori ipotesi:
quando le cause vengono riunite e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più
soggetti.
L'aumento previsto dalla norma citata ha lo scopo di remunerare l'avvocato in misura maggiore quando maggiore è stato il suo impegno evitando, al contempo, una mera duplicazione di compensi a fronte di una attività sostanzialmente unitaria.
Pag. 11 a 14 La ratio dell'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in linea col principio della non debenza delle spese superflue, ex art. 92, comma 1, c.p.c.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno opponente, la citata disposizione riconosce la facoltà, e non l'obbligo, per il giudice di riconoscere la maggiorazione del compenso nel caso di assistenza di più parti o di difesa contro più soggetti.
A sostegno della facoltatività dell'aumento basti richiamare il disposto letterale della norma posto che il verbo "può" accorda al giudice la facoltà di procedere all'aumento del compenso e che, al contempo, gli impone l'onere di motivare sia che opti per riconoscere l'aumento sia in caso contrario (sull'interpretazione dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, cfr. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 461 del 14/01/2020,
Inoltre, tale maggiorazione non può dirsi obbligatoria neanche a seguito della modifica apportata al comma 2, dell'articolo 4, dal Decreto Ministeriale del 13 agosto 2022, n. 147, che ha espunto dal comma l'inciso “di regola”, il quale ha solamente ridotto il margine di discrezionalità del potere in capo al Giudice al quale è richiesto, laddove decida di non applicare l'aumento, di motivare in ordine alle ragioni per cui ha inteso derogare alla richiesta.
Nel caso concreto, l'unica contestazione che poteva essere mossa dall'Avvocato alla decisione del
Giudice di prime cure di non applicare il richiesto aumento stante l'assistenza del proprio cliente avverso due convenuti, è la mancata motivazione sul punto, la quale, tuttavia, non è stata qui opportunamente censurata.
Nel caso di specie, appare condivisibile la scelta del Giudice di non applicare la richiesta maggiorazione in quanto i convenuti contumaci, la e sono Controparte_3 CP_2
sostanzialmente lo stesso soggetto. è citato in giudizio sia in proprio che come legale CP_2
rappresentante della , la quale, come rileva lo stesso opponente nell'atto Controparte_3
Pag. 12 a 14 di citazione, è risultata essere una società “scatola vuota” priva di consistenza economica, utile unicamente come “schermo” ai fini della perpetrata truffa contrattuale (v. atto di citazione – doc.
4).
Ciò esposto in fatto e in diritto, l'eccezione non merita di essere accolta.
La somma liquidabile deve essere, quindi, calcolata nei seguenti termini:
Tabelle: 2022
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Compenso tabellare € 3.808,00
Riduzione del 50 % su € 3.808,00 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) € -1.904,00
Compenso al netto delle riduzioni € 1.904,00
A parziale accoglimento del ricorso e parziale riforma del decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso il 04.07.2024 dal Tribunale Ordinario di Cagliari nel procedimento civile n.
7265/2023 R.G., liquida in euro € 1.904,00, oltre spese generali nella misura 15%, iva e c.p.a. a carico dell'Erario, compenso già dimidiato ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115 del 2002
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 13 a 14 1) accoglie parzialmente il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso il 04.07.2024 dal Tribunale Ordinario di Cagliari nel procedimento civile n. 1904 /21 R.G.;
2) per l'effetto, in parziale riforma del decreto, liquida a carico dell'Erario e a favore dell'avv.
la somma € 1.904,00, compenso già dimidiato ai sensi dell'art. 130 D.P.R. Parte_1
115 del 2002, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Cagliari, 06.06.2025
Il Presidente
Giorgio Latti
Pag. 14 a 14