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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Stefania Coppo, alla pubblica udienza del 9.4.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14280/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. FERRARA RAFFAELE come Parte_1
da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
MOSCARIELLO CARMEN come da procura in atti
- resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento del TFR a carico del fondo di garanzia di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982 sulla base del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della società dal 22.7.2009 al 8.6.2012 e CP_2
quantificato in euro 2760,53 richiesto con domanda amministrativa presentata il
15.12.2021.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto:
- che con decreto ingiuntivo n. 3338 del 31.10.2013 notificato il 30.11.2013 e munito di formula esecutiva il 05.08.2021, il Tribunale di Napoli -Sezione lavoro- ingiungeva alla il pagamento in favore dell'istante della Parte_2
complessiva somma di € 3295,92 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
- che la società veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza n.
134/2014 e la lavoratrice depositava “istanza di ammissione al passivo fallimentare in data 01.07.2015. Nelle more della verifica fallimentare, la procedura concorsuale veniva chiusa per mancanza di attivo dal Tribunale Napoli Sezione Fallimentare con decreto del
29.06.2020”;
- che la società veniva in data 18.11.2020 cancellata dal registro delle imprese, come da visura camerale versata in atti;
- che in data 26.10.2021 procedeva a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario addetto alla
Corte Appello di Napoli a pignoramento mobiliare, che risultava negativo;
- che la non risultava intestataria di beni immobili, come da visura Controparte_3 catastale in atti;
- che presentava domanda per la corresponsione del T.F.R. alla sede territorialmente competente, ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L. 29 maggio 1982 n. 297
“in modalità online il 13.12.2021 allegando tutta la documentazione necessaria all'istruzione della pratica”;
- che la domanda veniva rigettata in via amministrativa per mancata prova della non assoggettabilità al fallimento del datore di lavoro alle procedure concorsuali e pignoramento presso sede operativa. L' costituitosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione del diritto e, nel merito, CP_1
ha chiesto il rigetto del ricorso.
2. Va osservato in generale che il primo comma dell'art. 2 della L. 29.5.82 n. 297 ha istituito presso l' un apposito "fondo di garanzia" con lo scopo di sostituire il CP_1
datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto. A norma del 2° comma dell'articolo, infatti, i lavoratori o i loro aventi causa possono ottenere dal fondo il pagamento sia della somma capitale che dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte. I commi
2°, 3°, 4°, 5° della legge regolano presupposti e termini in relazione ai quali i lavoratori possono presentare al fondo la richiesta di pagamento. In particolare, nel caso che il datore di lavoro sia stato sottoposto ad una procedura concorsuale, è necessario che il credito sia stato esaminato ed ammesso - con decreto o con sentenza - nello stato passivo del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o sia relativo ad un procedimento di concordato preventivo riguardo al quale sia stata già emanata e pubblicata la sentenza di omologazione. A norma del 7° comma, entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dagli interessati, il fondo deve provvedere ai pagamenti previsti ed è surrogato di diritto nei privilegi spettanti al lavoratore.
Il lavoratore che chiede il pagamento al Fondo del Tfr in caso di soggezione del datore di lavoro ad una procedura concorsuale di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, pertanto, è tenuto a provare l'ammissione del proprio credito allo stato passivo e l'esecutorietà dello stato passivo medesimo. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure concorsuali, poi, l'art. 2, comma 5, l. 297/1982 stabilisce che “il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempre che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
3. Tanto premesso, per ragioni di ordine logico va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione: l'eccezione è infondata per le ragioni che seguono.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare in relazione alla decorrenza del CP_ termine di prescrizione che “il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di CP_ pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia” (Cassazione civile sez. lav. 26 maggio 2015 n. 10824).
Difatti, il diritto di credito azionato in questa sede, avendo natura previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, non si perfeziona con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, che li individua nell'insolvenza del datore di lavoro, nella verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva.
Nella fattispecie in esame, essendo intervenuto il provvedimento con cui è stato accertato il diritto al TFR con la relativa quantificazione in data 31.10.2013 (cfr. decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli) e l'esito della procedura esecutiva in data 26.10.2021 (cfr. verbale di pignoramento mobiliare negativo in atti), non risulta maturato il termine quinquennale di prescrizione da computarsi da tale ultima data al momento della presentazione della domanda amministrativa in data 13.12.2021.
Inoltre va considerato che la parte ha documentato anche di aver presentato in precedenza istanza di ammissione al passivo fallimentare in data 1.7.2015 per il medesimo credito, istanza che non risulta esaminata: il difensore ha chiarito nelle note difensive “di aver inviato istanza tardiva di ammissione ex art. 101 L.F. in data
01.07.2015 nel fallimento ma tale domanda non è mai stata esaminata, Controparte_3 in quanto il fallimento è stato chiuso per mancanza di attivo, come da provvedimento in atti del Presidente della Sezione fallimentare del Tribunale di Napoli” (cfr. decreto del
Tribunale di Napoli del 29.6.2020 depositato unitamente al ricorso e comunicazione pec del Curatore della procedura fallimentare del 18.1.2020). 4. In una fattispecie analoga a quella prospettata dalla ricorrente la Suprema Corte, in una recente ordinanza, ha affermato: “questa Corte ha recentemente ritenuto (cfr. sentenze n. 7585 del 2011, n. 15662 del 2010, n. 1178 del 2009, n. 7466 del 2007) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del
Fondo di garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e
l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa. 10.- che l'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo. 11.- che nel ribadire che il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' (...) ogniqualvolta il datore di CP_1 lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva. Tuttavia, ad avviso del Collegio, come condivisibilmente osservato dall'Istituto nella sua memoria, nel caso in cui il lavoratore non dimostri di essere stato ammesso al passivo del fallimento e tale ammissione sia resa impossibile dalla chiusura della procedura fallimentare per insufficienza dell'attivo prima dell'esame di una domanda tardiva di insinuazione, il lavoratore è tenuto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis” (Cass.,
7877/2015).
La ricorrente, una volta dichiarata non esaminabile la sua domanda di insinuazione al passivo, aveva l'onere di dimostrare di aver infruttuosamente tentato di eseguire il titolo esecutivo per incapienza del patrimonio del datore di lavoro: tale onere risulta assolto, avendo documentato il tentativo di intraprendere una procedura esecutiva, tentativo che ha avuto esito negativo (cfr. verbale di pignoramento negativo) e l'assenza di beni in capo alla società.
In presenza di tutti i presupposti di legge il ricorso va accolto e l' va CP_1
condannato al pagamento del TFR in favore della parte ricorrente quantificato in €
3295,92 oltre accessori previsti per legge.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.,
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3295,92 per il CP_1
titolo indicato in parte motiva, oltre accessori previsti per legge;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi euro 1050,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E
CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Aversa,09/04/2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo