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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 09/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
UDIENZA 09/04/2025 RISERVATA
Ex art. 127 cpc
N. R.G.2058/2021
Il giudice Anna Maria Mancini
Ritenuto che l'attrice con l'avv. Davide Bosco , non ha Parte_1 depositato le note in sostituzione di udienza per cui deve considerarsi assente;
lette le “note in sostituzione di udienza “ redatte e depositate SA3
[...]
; Controparte_1
lette le note di discussione depositate dalle parti;
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16:30 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato.
L'Aquila, lì 09/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 2058 /2021 R.G. decisa ai sensi dell'art.
281 sexies c.p.c. all'udienza del 09/04/2024 ex art. 127 ter c.p.c. vertente
T R A
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Via Antonio Del Re 16 Tivoli , presso e nello studio dell' Avv. BOSCO DAVIDE dal quale è rappresentata e difesa
Attrice
E
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Cassia
Cura n. 172 Vetralla presso e nello studio dell'Avv. CECCHINI ANTONELLO dal quale è rappresentata e difesa
Convenuta
OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 171 ter c.p.c., i verbali di causa, le memorie ex art. 183, 6° comma, le note conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con ricorso ex art. 702 bis, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, la conveniva in giudizio dinanzi all' Parte_1
intestato Tribunale di L' Aquila, la Controparte_2 Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni come precisate nella prima memoria
[...]
ex art. 183, 6° comma, c.p.c.:
“rigettare le eccezioni preliminari della convenuta;
accertare e dichiarare che il preventivo del 02/02/2010, sia da considerarsi un mero documento preparatorio, stante il rinvio dello stesso ad un futuro contratto sia per le modalità di pagamento che per i tempi di consegna ed essendo carente di una descrizione analitica di tempi, luoghi e modalità dell'esecuzione dell'opera e di pagamento del corrispettivo, nonché di espressioni idonee ad evidenziare, in modo univoco, il sorgere del reciproco sinallagma contrattuale anche tenuto conto delle trattative che sono state proseguite sino al 2014 senza addivenire alla sottoscrizione di un contratto definitivo;
accertare e dichiarare che tra le parti non si è perfezionato un contratto di appalto
accertare e dichiarare l'indebito oggettivo o comunque l'ingiusto arricchimento della Contr in danno della dell'importo di € 39.600,00 e per l'effetto Parte_1
condannare la in pers. del Controparte_2
l.r.p.t., alla ripetizione delle somme in favore della per l'importo Parte_1
di € 39.600,00 ovvero nella misura minore o maggiore che emergerà in sede di istruttoria e sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo.
in via alternativa
qualora venisse accertata l'esistenza di un contratto inter partes
accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto tra la ricorrente e la società ; Controparte_2
condannare la , alla ripetizione Controparte_2
delle somme in favore della per l'importo di € 39.600,00 ovvero Parte_1
nella misura minore o maggiore che emergerà in sede di istruttoria e sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo.
In via subordinata
accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto tra la ricorrente e la società per inadempimento della Controparte_2
convenuta, stante il mancato inizio dei lavori oggetto del preventivo del 02/02/2010;
condannare la , al risarcimento Controparte_2
in favore della per l'importo di € 39.600,00 ovvero nella misura Parte_1
minore o maggiore che emergerà in sede di istruttoria e sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo”. La ricorrente deduceva, in punto di fatto, di essere un' associazione di volontariato, regolarmente iscritta nel Registro Regionale del Volontariato e nel Registro Nazionale degli Immigrati con provvedimento n. 95 del 06/04/2007; che nell'immediatezza del sisma del 06/04/2009, tra le varie iniziative intraprese per la ripartenza del territorio, vi era stata l'utilizzo di un terreno, concessole dal , per realizzare Controparte_3
insediamenti d'urgenza e in particolare n. 2 manufatti da destinare ad alloggi ed uffici dei volontari;
che a tal fine aveva formalizzato in data 02/02/2010 con la
[...]
un preventivo al prezzo Controparte_4
complessivo di € 99.000,00; che in data 08/04/2010, la aveva sottoscritto Parte_1
un protocollo d'intesa unitamente ad altre associazioni tra cui: , CP_5 CP_6
e per ottenere i
[...] Controparte_7
finanziamenti necessari per la realizzazione di tale opera e che, in detta circostanza , si Contr dava atto che il preventivo più idoneo era risultato essere quello della
; che in data 18/11/2010, ottenuti Controparte_4
i primi fondi per la realizzazione degli alloggi, aveva versato un acconto di € 39.660,00 in favore della la quale, in data Controparte_2
11/10/2010, aveva emesso fattura in cui dava atto del preventivo ma anche di un presunto contratto che sarebbe stato sottoscritto il 28/09/2010; che però la medesima non aveva mai sottoscritto alcun contratto anche perché erano Parte_1
iniziate una serie di interlocuzioni volte proprio alla redazione del contratto definitivo e che si erano protratte sino al gennaio 2014.
Si costituiva in giudizio la resistente Controparte_2
per contestare l' avversa ricostruzione dei fatti e per eccepire in via preliminare
[...]
l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per carenza di legittimazione alla sua proposizione e in via subordinata l'eccezione di incompetenza per territorio dell'adito
Tribunale di L' Aquila in favore de Tribunale di Viterbo e per eccepire nel merito la infondatezza in fatto e in diritto della domanda avversaria;
in via ulteriore subordinata, in caso di accoglimento di una o più ragioni di controparte, per esperire l'eccezione di compensazione con il controcredito vantato nei confronti della ricorrente per l'acquisto e allestimento dei materiali in relazione al cantiere della medesima Fraterna Tau di
[...]
quantificati in € 23.244,58 oltre € 4.000,00 per spese varie ed € 5.000,00 per CP_3
costo personale.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso proposto dalla con sede legale in alla piazza Garibaldi n. 6 (C.F. Parte_1 CP_3
), in ragione della carenza di legittimazione alla sua proposizione;
P.IVA_1
subordinatamente sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale Civile di L'Aquila in favore della competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Viterbo ex artt. 19 e 20 c.p.c..
- in ulteriore sub-ordine e nel merito, rigettare integralmente il ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. proposto dalla nei confronti della Parte_1 [...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto e così respingere Controparte_2
le domande svolte dalla ricorrente;
- in ulteriore sub-ordine e nel merito nonché qualora venissero ritenute fondate, in tutto o in parte, le domande della ricorrente e il preteso credito, ritenere interamente compensato l'importo riconosciuto a con quanto sostenuto e/o Parte_1
corrisposto dalla resistente per Controparte_2
l'acquisto e allestimento dei materiali in relazione al cantiere della Parte_2
per cui è causa;
[...]
- in ogni ipotesi, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Alla prima udienza il Giudice, ritenuto che il complesso delle difese svolte dalle parti,
i fatti allegati a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni e le argomentazioni giuridiche che ciascuna parte aveva addotto, nonché la dimensione soggettiva della controversia richiedevano una istruzione non sommaria , visto l'art. 702 ter, comma
3°, c.p.c. disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario e fissava l'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c.. Concessi i termini ex art. 183, comma 6°,
c.p.c. istruito il giudizio a mezzo prove documentali , interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale, fissava l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e discussione con termine fino a dieci giorni prima di detta udienza per il deposito di note difensive conclusionale . All'udienza del 09/04/2025 svolta in modalità cartolare ex art. 281 sexies c.p.c. la causa è stata decisa.
In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per carenza dello ius postulandi in ragione della mancata indicazione nel contesto dell'atto introduttivo e della procura "ad litem" del nome della persona fisica, titolare del potere rappresentativo della Considerato che Parte_1
l'attrice nella prima difesa utile, ossia nelle note in sostituzione della prima udienza di comparizione del 13/06/2022 ex art. 127 ter c.p.c., ha colmato la lacuna dell'atto introduttivo e della procura alle liti dichiarando i dati anagrafici del legale rappresentante della deve ritenersi sanata l' eccepita nullità Parte_1
relativa. Ciò in conformità del principio giuridico affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 4814/2005: “L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile;
ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede”.
Va, poi, esaminata preliminarmente l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale di L' Aquila in favore del Tribunale di Viterbo sollevata dalla difesa della convenuta. Asserisce la convenuta che non essendo indicato nel contratto di appalto, in caso di controversia, il foro convenzionale di , il Tribunale territorialmente CP_3
competente sarebbe il Tribunale di Viterbo quale Foro della convenuta avente personalità giuridica ex art. 19 c.p.c. non potendo sopperire, trattandosi di diritti di obbligazione, il foro facoltativo ex art. 20 c.p.c., essendo stato il preventivo (qualora si ritenesse contratto) concluso in Vetralla (VT).
Detta eccezione, formulata dalla convenuta è destituita di fondamento.
È utile ricordare che il foro indicato dal codice di rito per le cause relative ai diritti di obbligazione all' art. 20 cod. proc. civ. è un foro che concorre con il foro generale di cui agli artt. 18 e 19, senza che il convenuto possa in alcun modo interferire con l'elezione inizialmente operata da chi intraprende l'iniziativa giudiziaria. Il foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. consente la possibilità di scelta tra più uffici giudiziari : luogo in cui il convenuto ha la dimora, ovvero dove è sorta l'obbligazione: forum contractus, coincidente con il luogo dell'accettazione; oppure il luogo nel quale l'obbligazione deve essere eseguita: forum destinatae solutionis. Nel caso che ci occupa l'attrice ha scelto il Tribunale di L' Aquila in quanto forum destinatae solutionis, per essere il luogo in cui sarebbe dovuto avvenire la realizzazione dei due manufatti in legno (Cass. n. 21910 del 2008).
Passando all'esame del merito va osservato quanto segue.
E' circostanza pacifica che la (associazione di volontariato, Parte_1
regolarmente iscritta nel Registro Regionale del Volontariato e nel Registro Nazionale degli Immigrati), per la realizzazione di insediamenti d'urgenza e in particolare n. 2 manufatti in legno da destinare ad alloggi ed uffici dei volontari su un terreno, concessole a titolo gratuito dal , aveva formalizzato in data Controparte_3 02/02/2010 con la un Controparte_4
preventivo per una casa in legno al prezzo complessivo di € 99.000,00. Parimenti pacifica è la circostanza del versamento in data 18/10/2010 di un acconto di €
39.660,00 (€ 33.000,00 più IVA) in favore della Controparte_2
la quale per la suddetta somma aveva emesso fattura n.
[...]
192 di data 11/10/2010 con la causale “ acconto sui lavori di cui all'offerta n. 325 del 02/09/2010 e successivo contratto del 28/09/2010 relativo alla realizzazione di n.
2 manufatti a struttura in legno nel Comune di ”. Altrettanto pacifica è la CP_3
circostanza che i lavori sul posto per la realizzazione delle opere non erano mai stati iniziati nonostante una serie di incontri, assemblee, comunicazioni e prospettazioni progettuali.
Sussiste, invece, contrasto tra le parti sull'avvenuto perfezionamento del contratto di appalto e sull'imputabilità dell'inadempimento agli obblighi contrattuali avendo ciascuna parte eccepito l'inadempimento dell'altra.
Le risultanze documentali non contestate sono idonee a ricostruire la volontà delle parti e ad evidenziare, in modo univoco, il sorgere del reciproco sinallagma contrattuale tra le parti: il preventivo per la realizzazione di n. 2 manufatti in legno nel Comune de n. 325 del 02/09/2010, sottoscritto da entrambe le parti (allegato in atti CP_3
dall'attrice); l'avvenuto pagamento di € 33.000,00 più Iva per complessivi €
39.660,00 in data 18/10/2010, che corrisponde esattamente a quanto disposto nel contratto d'appalto di data 28/09/2010 -prodotto dalla convenuta soltanto in copia non sottoscritta perché dichiarato smarrito e che il teste di parte convenuta sig. Tes_1
ha dichiarato di aver visto firmato in ufficio- dall'art. 13 intitolato “Prezzo e
[...]
termini di pagamento” in cui, al punto 1, risulta pattuito che il prezzo da corrispondere alla sottoscrizione del contratto da valere come caparra confirmatoria e in conto prezzo, era pari al 30% dell'importo pattuito (totale per € 33.000,00 +Iva) da versare con bonifico bancario a seguito di regolare fattura inoltrata alla committente;
la fattura n. 192 di data 11/10/2010 nella cui causale è espressamente dichiarato che trattasi di acconto sui lavori di cui all'offerta n. 325 del 02/09/2010 e successivo contratto del 28/09/2010 relativo alla realizzazione di n. 2 manufatti a struttura in legno nel Comune di;
il tenore letterale della email di data CP_3
23/09/2010 in cui la sollecita la convenuta all'emissione della Parte_1
fattura in acconto dei lavori e nel contempo comunica i dati per la targa del cantiere da avviare.
Il contenuto della corrispondenza a mezzo email ripassata dalle parti nell'arco temporale 2010-2014 e la deposizione dei testi di parte convenuta, sig. Testimone_1
e sig.ra , hanno dimostrato che dopo gli accordi scritti la Testimone_2 [...]
era disponibile ad avviare il Controparte_2
cantiere e a tal fine aveva effettuate reiterate richieste di poter iniziare i lavori, sollecitando anche l'avvio dei lavori primari di costruzione delle piattaforme in c.a. per l'alloggio degli edifici in legno. A tali richieste parte attrice, Parte_1
rispondeva con richieste di rinvio per essere in attesa di ricevere il via libera dei lavori da parte degli Uffici preposti alla ricostruzione. La prolungata e ingiustificata inerzia della committente, che non ha messo a disposizione il terreno non consentendo in tal modo all'appaltatore l'allestimento del cantiere per la realizzazione dei due manufatti a struttura in legno, è segno di inadempimento contrattuale.
Vanno, pertanto, rigettate le domande alternative proposte dall'attore, la prima di ripetizione in proprio favore delle somma di € 39.600,00 per indebito oggettivo o comunque di ingiustificato arricchimento della Controparte_2
previa dichiarazione che tra le parti non si era perfezionato alcun
[...]
contratto di appalto;
la seconda di risoluzione del contratto di appalto tra le parti per impossibilità totale della prestazione per cause non imputabili ad alcuna delle parti ai sensi dell'art. 1463 cod.civ. ; la terza di risoluzione del contratto di appalto tra le parti per inadempimento contrattuale della convenuta Controparte_2
[...]
Poiché le domanda di risoluzione del contratto proposte dall' attrice sono risultate infondate e per l'effetto devono essere rigettate, non può essere ordinata la restituzione della somma versata in ragione del fatto che la restituzione è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venire meno della causa della corresponsione.
Dall'altro canto è da ritenersi, come si evince dal tenore letterale del citato contratto di appalto, dal fatto che non è stata data esecuzione al suddetto contratto e dal verificato inadempimento della committente, che l'importo versato dall' attrice di €
39.600,00 (€ 33.000,00 più Iva) è stato ricevuto a titolo di caparra confirmatoria dalla contraente . che è legittimata Controparte_2
a trattenerlo, con diritto di recedere dal contratto secondo la disciplina prevista dall'art. 1352, comma 2° , cod. civ. risultando l'altra parte inadempiente alle obbligazioni assunte.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle tariffe medie in riferimento al valore della causa ex D.M. n.147/2022.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di L' Aquila in favore del Tribunale di Viterbo;
- Rigetta le domande di parte attrice;
- Condanna parte attrice in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempre, al pagamento, in favore della convenuta
[...]
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore , delle spese di lite che liquida in complessivi €
7.616,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in L' Aquila il 09/04/2025
Il Giudice Dott.ssa Anna Maria Mancini