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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/06/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 4677/2022
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 4677/2022
promosso da p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Molisse, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Marrazzo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
preso atto che l'udienza dell'11.6.2025 fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa in grado di appello iscritta al n. r.g. 4677/2022 vertente TRA
p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Molisse, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Marrazzo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in appello in persona del legale rappresentante pro tempore, agiva Parte_1 in giudizio al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 757/2022, emessa dal Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in data 21.02.2022, nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 712/2018, la quale così provvedeva: “Rigetta la domanda della C.&G. per violazione dell'art. 1495 c.c.; b) accoglie Pt_1 la domanda spiegata in via riconvenzionale dalla e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento del saldo di €745,00, oltre interessi moratori ex d. lgs. Parte_1
n. 231/02; c) compensa interamente le spese del giudizio, ad eccezione delle spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto, che pone al 50% a carico di ciascuna parte.”. A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'errore nel quale era incorso il Giudice di prime cure per avere rigettato la domanda, in violazione dell'art. 116 c.p.c., alla luce dell'erronea valutazione della prova testimoniale, oltre che per l'errata applicazione dell'art. 1495 c.c., sul presupposto che la denuncia dei vizi fosse avvenuta oltre il termine di otto giorni dalla consegna dei serbatoi. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) - dichiarare rituale, ammissibile, e fondato il proposto appello;
B) - accogliere il proposto appello,e,per l'effetto,in riforma dell'impugnata sentenza n.
757/2022 emessa in data 16.08.2021 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, accogliere la domanda proposta dall'attore/appellante nei confronti della società di Parte_2 Controparte_1
e, dichiarare risolto il contratto di vendita intercorso tra le parti con restituzione Controparte_1 dell'acconto pagato di €. 2.000,00 oltre interessi legali oltre il risarcimento dei danni da liquidarsi secondo equità ex art.1226 cod. civ.; C) - condannare essa appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorario sia del primo grado di giudizio che del secondo, oltre Iva, C.N, 15% per spese generali, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario;
D) - ai sensi e per gli effetti della legge
488/1999 per l'applicazione del contributo unificato di iscrizione a ruolo si dichiara che il valore della controversia è di €. 5.000,00”
Con comparsa di risposta depositata il 5.1.2023 si costituiva in giudizio la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, la quale contestava l'avversa domanda, infondata in fatto ed in diritto, rilevando l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione del disposto dell'art.342 c.p.c.; nel merito, eccepiva: l'esclusione della garanzia ai sensi dell'art. 1490 c.c., in forza della clausola “visti e piaciuti” accettata dall'acquirente; la mancata prova della tempestiva denuncia ex art. 1495 c.c. e dell'effettiva sussistenza dei vizi;
la tardività e genericità delle contestazioni, mai verificate dalla venditrice;
l'inferiorità del prezzo rispetto al valore di mercato, indicativa della consapevolezza dell'acquirente circa le condizioni del bene. Ciò posto, chiedeva, all'adito Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Voglia l'On.le Tribunale, in via preliminare, rigettare
l'appello così come proposto dalla in persona del legale rapp.te p.t., poiché inammissibile Parte_1 ai sensi degli artt.342, 348-bis e ss. cpc. 2) In via subordinata, nel merito, Voglia l'On.le Tribunale rigettare l'appello così come proposto dalla in persona del legale rapp.te p.t., poiché Parte_1 infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la Sentenza n.757/22 del 21.02.2022 resa dal
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, dott.ssa Lamberti. 3) Voglia l'On.le Tribunale adito condannare
l'appellante in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento integrale delle spese, diritti Parte_1 ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. 4) Adottare ogni altro provvedimento di giustizia. Si depositano: 1) atto di appello notificato;
2) produzione di parte del giudizio di I grado contenente: a) comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale;
b) atto di citazione notificato;
c) fattura n.35 del 26.05.2017
e DDT n.129 del 14.06.2017; d) pec del sott.to avvocato del 03.11.2017; e) comparsa conclusionale.
Salvis iuribus.”.
Celebrata l'udienza cartolare del 26.3.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, il precedente giudicante rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare dell'11.6.2025.
Tanto premesso e richiamato, in via preliminare, l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, ripetutamente affermato che "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella l. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice anche se resta tuttavia escluso - in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali
o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (v. Cass. n. 13535 del 30/05/2018 e n. 7675 del 19/03/2019). Nel caso di specie l'appello, nel suo complesso, consente l'individuazione delle statuizioni censurate;
quanto al merito lo stesso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.
In via di principio si dà atto che a norma dell'art. 1490, comma primo c.c. il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. A norma del successivo art. 1495 c.c. il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti e/o dalla legge. Secondo il maggioritario e preferibile orientamento giurisprudenziale, la denuncia dei vizi della cosa venduta, ai sensi degli artt. 1492 e 1495 c.c., non richiede necessariamente una dettagliata esposizione dei vizi da cui sarebbe inficiata la "res vendita", consistendo la finalità della denuncia nel mettere il venditore sull'avviso in ordine alle intenzioni del compratore e, contemporaneamente, nel consentirgli di verificare tempestivamente la veridicità della doglianza, sicché una denuncia, sia pure generica, può esser idonea a detto fine, ove con essa il venditore sia reso edotto che il compratore ha riscontrato, benché in modo non ancora esauriente e completo, che la cosa da lui acquistata è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata e ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (Cfr. Cass. n. 6234/2000; Cass. 11. 12.2015, n.
25027).
Quanto alla decorrenza del termine di decadenza deve rilevarsi, in via generale, che il termine di otto giorni previsto dall'art. 1495, comma 1 c.c., a pena di decadenza dall'azione di garanzia contro il venditore, decorre dalla scoperta del vizio, vale a dire dal giorno in cui il compratore consegue un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera. Sotto ulteriore profilo, costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495 c.c., comma 3, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945 c.c., comma 1 (Cass. sez. un. 18672 del 2019).
Tanto premesso in punto di diritto, in fatto, e nel caso di specie, come emerso dalle risultanze istruttorie espletate nel corso del giudizio di prime cure, (vedasi, in particolare, le dichiarazioni rese del teste di parte attrice, , all'udienza del 4.7.2019), successivamente alla consegna Testimone_1 in data 14.6.2017 dei due serbatoi usati oggetto di compravendita, la scoperta dei vizi da cui gli stessi risultavano affetti (perdita di liquidi dalle saldature dei serbatoi) è avvenuta “15/20 giorni dopo il ritiro dei serbatoi”. Dunque, in uno all'incongruenza del tenore delle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice in primo grado rispetto a quelle contenute nella pec del 4.8.2017 di denuncia dei vizi dei serbatoi venduti - (“ieri 3.8.2017 al primo utilizzo dei serbatoi che ci avete fornito ….abbiamo riscontrato dagli stessi perdite, non rilevabili precedentemente… ) -, cui ha fatto sèguito la trasmissione della medesima denuncia alla parte venditrice a mezzo raccomandata ricevuta il
9.8.20217, è, altresì, dato incontestato quello per cui la denuncia dei vizi è stata comunicata alla convenuta oltre il termine decadenziale di otto giorni rispetto alla data di consegna dei serbatoi. Ne discende che la dedotta circostanza della immediata denuncia, pur valorizzata da parte appellata, risulta sconfessata dalla documentazione in atti.
Alla luce delle superiori argomentazioni l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, in favore dell'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai valori minimi, per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, non celebratasi, tenuto conto del valore della controversia (fino ad euro 5.200,00) e della non complessità della vertenza, da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo
Marrazzo, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del grado, in favore dell'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi euro 852,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo Marrazzo, dichiaratosi antistatario.
Dà atto ex art 13, comma 1 quater DPR 115/2002 che sussistono, altresì, i presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Nocera Inferiore,27.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica de Sire
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 4677/2022
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 4677/2022
promosso da p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Molisse, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Marrazzo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
preso atto che l'udienza dell'11.6.2025 fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa in grado di appello iscritta al n. r.g. 4677/2022 vertente TRA
p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Molisse, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Marrazzo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in appello in persona del legale rappresentante pro tempore, agiva Parte_1 in giudizio al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 757/2022, emessa dal Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in data 21.02.2022, nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 712/2018, la quale così provvedeva: “Rigetta la domanda della C.&G. per violazione dell'art. 1495 c.c.; b) accoglie Pt_1 la domanda spiegata in via riconvenzionale dalla e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento del saldo di €745,00, oltre interessi moratori ex d. lgs. Parte_1
n. 231/02; c) compensa interamente le spese del giudizio, ad eccezione delle spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto, che pone al 50% a carico di ciascuna parte.”. A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'errore nel quale era incorso il Giudice di prime cure per avere rigettato la domanda, in violazione dell'art. 116 c.p.c., alla luce dell'erronea valutazione della prova testimoniale, oltre che per l'errata applicazione dell'art. 1495 c.c., sul presupposto che la denuncia dei vizi fosse avvenuta oltre il termine di otto giorni dalla consegna dei serbatoi. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) - dichiarare rituale, ammissibile, e fondato il proposto appello;
B) - accogliere il proposto appello,e,per l'effetto,in riforma dell'impugnata sentenza n.
757/2022 emessa in data 16.08.2021 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, accogliere la domanda proposta dall'attore/appellante nei confronti della società di Parte_2 Controparte_1
e, dichiarare risolto il contratto di vendita intercorso tra le parti con restituzione Controparte_1 dell'acconto pagato di €. 2.000,00 oltre interessi legali oltre il risarcimento dei danni da liquidarsi secondo equità ex art.1226 cod. civ.; C) - condannare essa appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorario sia del primo grado di giudizio che del secondo, oltre Iva, C.N, 15% per spese generali, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario;
D) - ai sensi e per gli effetti della legge
488/1999 per l'applicazione del contributo unificato di iscrizione a ruolo si dichiara che il valore della controversia è di €. 5.000,00”
Con comparsa di risposta depositata il 5.1.2023 si costituiva in giudizio la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, la quale contestava l'avversa domanda, infondata in fatto ed in diritto, rilevando l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione del disposto dell'art.342 c.p.c.; nel merito, eccepiva: l'esclusione della garanzia ai sensi dell'art. 1490 c.c., in forza della clausola “visti e piaciuti” accettata dall'acquirente; la mancata prova della tempestiva denuncia ex art. 1495 c.c. e dell'effettiva sussistenza dei vizi;
la tardività e genericità delle contestazioni, mai verificate dalla venditrice;
l'inferiorità del prezzo rispetto al valore di mercato, indicativa della consapevolezza dell'acquirente circa le condizioni del bene. Ciò posto, chiedeva, all'adito Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Voglia l'On.le Tribunale, in via preliminare, rigettare
l'appello così come proposto dalla in persona del legale rapp.te p.t., poiché inammissibile Parte_1 ai sensi degli artt.342, 348-bis e ss. cpc. 2) In via subordinata, nel merito, Voglia l'On.le Tribunale rigettare l'appello così come proposto dalla in persona del legale rapp.te p.t., poiché Parte_1 infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la Sentenza n.757/22 del 21.02.2022 resa dal
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, dott.ssa Lamberti. 3) Voglia l'On.le Tribunale adito condannare
l'appellante in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento integrale delle spese, diritti Parte_1 ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. 4) Adottare ogni altro provvedimento di giustizia. Si depositano: 1) atto di appello notificato;
2) produzione di parte del giudizio di I grado contenente: a) comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale;
b) atto di citazione notificato;
c) fattura n.35 del 26.05.2017
e DDT n.129 del 14.06.2017; d) pec del sott.to avvocato del 03.11.2017; e) comparsa conclusionale.
Salvis iuribus.”.
Celebrata l'udienza cartolare del 26.3.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, il precedente giudicante rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare dell'11.6.2025.
Tanto premesso e richiamato, in via preliminare, l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, ripetutamente affermato che "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella l. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice anche se resta tuttavia escluso - in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali
o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (v. Cass. n. 13535 del 30/05/2018 e n. 7675 del 19/03/2019). Nel caso di specie l'appello, nel suo complesso, consente l'individuazione delle statuizioni censurate;
quanto al merito lo stesso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.
In via di principio si dà atto che a norma dell'art. 1490, comma primo c.c. il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. A norma del successivo art. 1495 c.c. il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti e/o dalla legge. Secondo il maggioritario e preferibile orientamento giurisprudenziale, la denuncia dei vizi della cosa venduta, ai sensi degli artt. 1492 e 1495 c.c., non richiede necessariamente una dettagliata esposizione dei vizi da cui sarebbe inficiata la "res vendita", consistendo la finalità della denuncia nel mettere il venditore sull'avviso in ordine alle intenzioni del compratore e, contemporaneamente, nel consentirgli di verificare tempestivamente la veridicità della doglianza, sicché una denuncia, sia pure generica, può esser idonea a detto fine, ove con essa il venditore sia reso edotto che il compratore ha riscontrato, benché in modo non ancora esauriente e completo, che la cosa da lui acquistata è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata e ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (Cfr. Cass. n. 6234/2000; Cass. 11. 12.2015, n.
25027).
Quanto alla decorrenza del termine di decadenza deve rilevarsi, in via generale, che il termine di otto giorni previsto dall'art. 1495, comma 1 c.c., a pena di decadenza dall'azione di garanzia contro il venditore, decorre dalla scoperta del vizio, vale a dire dal giorno in cui il compratore consegue un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera. Sotto ulteriore profilo, costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495 c.c., comma 3, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945 c.c., comma 1 (Cass. sez. un. 18672 del 2019).
Tanto premesso in punto di diritto, in fatto, e nel caso di specie, come emerso dalle risultanze istruttorie espletate nel corso del giudizio di prime cure, (vedasi, in particolare, le dichiarazioni rese del teste di parte attrice, , all'udienza del 4.7.2019), successivamente alla consegna Testimone_1 in data 14.6.2017 dei due serbatoi usati oggetto di compravendita, la scoperta dei vizi da cui gli stessi risultavano affetti (perdita di liquidi dalle saldature dei serbatoi) è avvenuta “15/20 giorni dopo il ritiro dei serbatoi”. Dunque, in uno all'incongruenza del tenore delle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice in primo grado rispetto a quelle contenute nella pec del 4.8.2017 di denuncia dei vizi dei serbatoi venduti - (“ieri 3.8.2017 al primo utilizzo dei serbatoi che ci avete fornito ….abbiamo riscontrato dagli stessi perdite, non rilevabili precedentemente… ) -, cui ha fatto sèguito la trasmissione della medesima denuncia alla parte venditrice a mezzo raccomandata ricevuta il
9.8.20217, è, altresì, dato incontestato quello per cui la denuncia dei vizi è stata comunicata alla convenuta oltre il termine decadenziale di otto giorni rispetto alla data di consegna dei serbatoi. Ne discende che la dedotta circostanza della immediata denuncia, pur valorizzata da parte appellata, risulta sconfessata dalla documentazione in atti.
Alla luce delle superiori argomentazioni l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, in favore dell'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai valori minimi, per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, non celebratasi, tenuto conto del valore della controversia (fino ad euro 5.200,00) e della non complessità della vertenza, da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo
Marrazzo, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del grado, in favore dell'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi euro 852,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo Marrazzo, dichiaratosi antistatario.
Dà atto ex art 13, comma 1 quater DPR 115/2002 che sussistono, altresì, i presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Nocera Inferiore,27.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica de Sire