TRIB
Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 25/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 558/2024 R.G., promossa da
, nato a [...], il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Mendicino (CS), via G. Amendola, n. 29, presso lo studio dell'Avv.
Simone Scarpino (indirizzo pec: , che lo rappresenta e difende per mandato Email_1
in atti
ricorrente nei confronti di
, nata a [...], il [...] Controparte_1
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale con domanda di addebito.
Conclusioni delle parti:
- parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 13 febbraio 2025, che si ha qui per riportato;
- parte resistente: conclusioni non formulate in quanto contumace;
- Pubblico Ministero: conclusioni non formulate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con il ricorso introduttivo, depositato in data 2 aprile 2024, premettendo di avere contratto con matrimonio a Mazara del Vallo in data 3 marzo 2021, ha Controparte_1 Parte_1
esposto che:
1 - dal matrimonio non sono nati figli;
- la causa della crisi coniugale è imputabile a , che si è sempre disinteressata Controparte_1
delle esigenze e delle necessità della famiglia anche a causa della sua dipendenza da alcool e droga;
- soffre di dipendenza da sostanze stupefacenti ed è attualmente detenuta Controparte_1 presso la casa circondariale “Pagliarelli” di Palermo perché condannata in sede penale;
- di essersi trasferito a Modena, dove attualmente risiede e lavora come operaio edile.
Tanto esposto, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della resistente e con vittoria delle spese processuali.
La causa, istruita in via documentale, è pervenuta all'udienza di discussione del 13 febbraio 2025, in esito alla quale, il Giudice delegato l'ha trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c., sulle sole richieste di parte ricorrente.
2. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di la quale, sebbene Controparte_1
ritualmente evocata, non si è costituita nel presente giudizio.
3. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dal ricorrente, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage il contrasto che traspare dal tenore delle sue allegazioni, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato all'udienza di prima comparizione (cfr. «Non voglio tornare insieme alla e mi voglio separare», verbale d'udienza CP_1
del 25 giugno 2024).
4. In ordine alla fondatezza della domanda di addebito proposta dal ricorrente, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che - considerati nel loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo - consenta di attribuire la crisi del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge. In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronuncia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesista una diversa situazione di intollerabilità della convivenza, potendo il coniuge, cui sia contestata la violazione dei doveri familiari, provare l'anteriorità della crisi (sul punto, da ultimo, Cass. civ., n.
20866/2021).
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione
2 di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto della modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
E, infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione che si condivide «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr. Cass., civ., n. 12130/2001.
In tal senso anche Cass., civ., n. 18074/2014; Cass. civ., n. 14840/2006; Cass. civ., n. 23071/2005 e
Cass. civ., n. 12383/2005).
Il coniuge che richiede l'addebito, quindi, deve provare sia la contrarietà del comportamento dell'altro ai doveri che derivano dal matrimonio sia la loro efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr., sul punto, Cass. civ., n. 16691/2020; Cass. civ., n. 3923/2018 e
Cass. civ., n. 2059/2012).
In conclusione, la violazione degli obblighi coniugali, da sola, non basta a fondare una pronuncia di addebito. Occorre dimostrare che il comportamento del partner sia stato la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto. In altre parole, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto, non potendo pronunciarsi l'addebito se il rapporto della coppia era già compromesso anche prima della violazione.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha attribuito alla resistente la violazione degli obblighi di assistenza materiale e morale e di collaborazione nell'interesse della famiglia previsti dall'art. 143
c.c., poiché solita acquistare e far uso di sostanze stupefacenti e di alcool, tanto da commettere un reato per il quale la stessa ha subito una condanna penale.
Dal certificato del casellario giudiziale acquisito nel presente giudizio, a carico della resistente risultano numerose condanne penali, fra le quali anche una condanna per cessione illecita di sostanze stupefacenti commessa in data 17 marzo 2009, di molto antecedente alla data del matrimonio (v. certificato del casellario giudiziale, in atti).
Tuttavia, non può ritenersi provato che le predette condotte criminose, per le quali Controparte_1
sta scontando una pena detentiva, abbiano inciso, con efficacia disgregante, sul rapporto coniugale poiché gli accertamenti svolti in sede penale assumono valore indiziario nel presente giudizio civile in cui il ricorrente non ha provato il nesso di causa. Il giudizio civile, infatti, deve necessariamente
3 condursi in modo autonomo rispetto a quello penale, la cui finalità è l'accertamento della responsabilità dell'imputato e, in caso di condanna, l'irrogazione della pena, e non la verifica degli effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita (Cass. civ., n. 18725/2023).
In definitiva, non è dimostrato che la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare.
Pertanto, non avendo assolto il ricorrente all'onere probatorio su di lui gravante ex art. 2697 c.c., la domanda di addebito deve essere rigettata.
5. Non occorre, poi, pronunciarsi sui provvedimenti nell'interesse della prole, in assenza di figli nati durante il matrimonio.
6. Stante l'esito del giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita;
definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a [...], il Controparte_1
16 novembre 1982) e (nato a [...], il [...]), i quali hanno Parte_1
contratto matrimonio in Mazara del Vallo, il 3 marzo 2021, trascritto nei registri dello Stato civile del medesimo Comune al n. 3, parte I, dell'anno 2021.
3) Rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da . Parte_1
4) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
5) Dispone la trasmissione della presente sentenza, a seguito del suo passaggio in giudicato, in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
24 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 558/2024 R.G., promossa da
, nato a [...], il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Mendicino (CS), via G. Amendola, n. 29, presso lo studio dell'Avv.
Simone Scarpino (indirizzo pec: , che lo rappresenta e difende per mandato Email_1
in atti
ricorrente nei confronti di
, nata a [...], il [...] Controparte_1
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale con domanda di addebito.
Conclusioni delle parti:
- parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 13 febbraio 2025, che si ha qui per riportato;
- parte resistente: conclusioni non formulate in quanto contumace;
- Pubblico Ministero: conclusioni non formulate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con il ricorso introduttivo, depositato in data 2 aprile 2024, premettendo di avere contratto con matrimonio a Mazara del Vallo in data 3 marzo 2021, ha Controparte_1 Parte_1
esposto che:
1 - dal matrimonio non sono nati figli;
- la causa della crisi coniugale è imputabile a , che si è sempre disinteressata Controparte_1
delle esigenze e delle necessità della famiglia anche a causa della sua dipendenza da alcool e droga;
- soffre di dipendenza da sostanze stupefacenti ed è attualmente detenuta Controparte_1 presso la casa circondariale “Pagliarelli” di Palermo perché condannata in sede penale;
- di essersi trasferito a Modena, dove attualmente risiede e lavora come operaio edile.
Tanto esposto, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della resistente e con vittoria delle spese processuali.
La causa, istruita in via documentale, è pervenuta all'udienza di discussione del 13 febbraio 2025, in esito alla quale, il Giudice delegato l'ha trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c., sulle sole richieste di parte ricorrente.
2. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di la quale, sebbene Controparte_1
ritualmente evocata, non si è costituita nel presente giudizio.
3. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dal ricorrente, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage il contrasto che traspare dal tenore delle sue allegazioni, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato all'udienza di prima comparizione (cfr. «Non voglio tornare insieme alla e mi voglio separare», verbale d'udienza CP_1
del 25 giugno 2024).
4. In ordine alla fondatezza della domanda di addebito proposta dal ricorrente, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che - considerati nel loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo - consenta di attribuire la crisi del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge. In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronuncia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesista una diversa situazione di intollerabilità della convivenza, potendo il coniuge, cui sia contestata la violazione dei doveri familiari, provare l'anteriorità della crisi (sul punto, da ultimo, Cass. civ., n.
20866/2021).
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione
2 di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto della modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
E, infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione che si condivide «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr. Cass., civ., n. 12130/2001.
In tal senso anche Cass., civ., n. 18074/2014; Cass. civ., n. 14840/2006; Cass. civ., n. 23071/2005 e
Cass. civ., n. 12383/2005).
Il coniuge che richiede l'addebito, quindi, deve provare sia la contrarietà del comportamento dell'altro ai doveri che derivano dal matrimonio sia la loro efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr., sul punto, Cass. civ., n. 16691/2020; Cass. civ., n. 3923/2018 e
Cass. civ., n. 2059/2012).
In conclusione, la violazione degli obblighi coniugali, da sola, non basta a fondare una pronuncia di addebito. Occorre dimostrare che il comportamento del partner sia stato la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto. In altre parole, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto, non potendo pronunciarsi l'addebito se il rapporto della coppia era già compromesso anche prima della violazione.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha attribuito alla resistente la violazione degli obblighi di assistenza materiale e morale e di collaborazione nell'interesse della famiglia previsti dall'art. 143
c.c., poiché solita acquistare e far uso di sostanze stupefacenti e di alcool, tanto da commettere un reato per il quale la stessa ha subito una condanna penale.
Dal certificato del casellario giudiziale acquisito nel presente giudizio, a carico della resistente risultano numerose condanne penali, fra le quali anche una condanna per cessione illecita di sostanze stupefacenti commessa in data 17 marzo 2009, di molto antecedente alla data del matrimonio (v. certificato del casellario giudiziale, in atti).
Tuttavia, non può ritenersi provato che le predette condotte criminose, per le quali Controparte_1
sta scontando una pena detentiva, abbiano inciso, con efficacia disgregante, sul rapporto coniugale poiché gli accertamenti svolti in sede penale assumono valore indiziario nel presente giudizio civile in cui il ricorrente non ha provato il nesso di causa. Il giudizio civile, infatti, deve necessariamente
3 condursi in modo autonomo rispetto a quello penale, la cui finalità è l'accertamento della responsabilità dell'imputato e, in caso di condanna, l'irrogazione della pena, e non la verifica degli effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita (Cass. civ., n. 18725/2023).
In definitiva, non è dimostrato che la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare.
Pertanto, non avendo assolto il ricorrente all'onere probatorio su di lui gravante ex art. 2697 c.c., la domanda di addebito deve essere rigettata.
5. Non occorre, poi, pronunciarsi sui provvedimenti nell'interesse della prole, in assenza di figli nati durante il matrimonio.
6. Stante l'esito del giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita;
definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a [...], il Controparte_1
16 novembre 1982) e (nato a [...], il [...]), i quali hanno Parte_1
contratto matrimonio in Mazara del Vallo, il 3 marzo 2021, trascritto nei registri dello Stato civile del medesimo Comune al n. 3, parte I, dell'anno 2021.
3) Rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da . Parte_1
4) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
5) Dispone la trasmissione della presente sentenza, a seguito del suo passaggio in giudicato, in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
24 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
4