Articolo 6 della Legge 13 febbraio 1990, n. 26
Articolo 5Articolo 7
Versione
20 giugno 1990
Art. 6. Contrassegno per il prodotto disossato 1. Il prosciutto di Parma, dopo l'applicazione del contrassegno, puo' essere commercializzato anche disossato ed in tal caso eventualmente venduto in tranci di forma e peso variabili ovvero affettato ed opportunamente confezionato.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora non sia possibile conservare sul prodotto il contrassegno, questo dovra' essere apposto in modo indelebile ed inamovibile sulla confezione, sotto il controllo dell'organismo abilitato e secondo le modalita' che verranno determinate nel regolamento di esecuzione. In questi casi le operazioni di confezionamento dovranno essere effettuate nella zona tipica di cui all'articolo 2.
Entrata in vigore il 20 giugno 1990
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