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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3785/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 3785/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta in data
5/02/2025
TRA
(c.f.: ), con sede in Napoli al Rione Sirignano n. 6, in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Lepore (c.f.: C.F._1
), in virtù di procura ad litem allegata al ricorso, elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Benevento alla via A. Meomartini n. 30
Ricorrente
E
(c.f.: ) in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
rappresentata dall'avv. Paola Parente (c.f.: ) in virtù di procura C.F._3
generale ad lites per notar di Barano d'Ischia del 14/3/2018 rep. N. 33646, Persona_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 12/10/2020, e rinotificato ai sensi dell'art. 176 del R.D. n.
1775 del 1933 in data 3/09/2021, ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1
affinché l'adito Tribunale, previo accertamento della sua responsabilità per
[...]
l'esondazione del fiume Calore, verificatasi in Benevento nella notte tra il 14 ed il 15 ottobre 2015, la condanni al pagamento della complessiva somma di € 75.000,00 ovvero dell'importo che il Tribunale in via equitativa riterrà dovuto, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dall'immobile di sua proprietà, con conseguente pagamento delle spese di giudizio.
In punto di fatto, la ricorrente ha esposto:
-- di svolgere attività immobiliare ed impresa di costruzioni e di essere proprietaria del complesso immobiliare sito in Benevento alla Via San Pasquale, alle spalle del Condominio
Palazzo Vitiello di Via San Pasquale 73, costituito da 33 box pertinenziali, riportato nel
Catasto Urbano del Comune di Benevento al foglio 81 particelle 605, 613 e 614;
-- che nella notte tra il 14 e il 15 ottobre 2015 il fiume Calore ed il torrente San Nicola straripavano e le acque miste a detriti invadevano via San Pasquale;
-- che le acque esondate allagavano il complesso immobiliare di sua proprietà, in fase di ultimazione, causando ingenti danni alla parte impiantistica, elettrica ed idraulica, nonché alle opere murarie di tamponatura, agli intonaci, alle pitturazioni e alle impermeabilizzazioni;
-- che a causare l'allagamento sono state l'assenza e/o la cattiva manutenzione degli argini e del letto del fiume Calore e del torrente San Nicola, imputabile alla Controparte_1
tenuta per legge alla manutenzione, alla sorveglianza e alla custodia dei menzionati corsi d'acqua;
-- che, in particolare, “la presenza di detriti, di vegetazione incontrollata, assenza di manutenzione e messa in sicurezza, provocava inevitabilmente delle occlusioni naturali e
N. 3785/2020 r.g.a.c.c. Sentenza Immobilsannio s.r.l./Regione pagina 2 di 15 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
conseguentemente l'innalzamento del livello delle acque del fiume e del torrente che, ostacolate nel normale deflusso, rompevano gli argini e invadevano violentemente il centro abitato” (pag. 2 dell'atto di citazione);
-- che i danni al complesso immobiliare ammontano ad € 75.000,00, come quantificati nella perizia di parte in atti;
2. Alla prima udienza del 1° dicembre 2020, stante la mancata comparizione della convenuta il Giudice designato ha autorizzato la ricorrente alla Controparte_1 rinnovazione della citazione ex art. 176 R.D. n. 1775 del 1933 e ha rinviato all'uopo al
2/11/2021.
3. Con comparsa depositata in data 27/02/2023, si è costituita la Controparte_1
eccependo:
-- il proprio difetto di legittimazione passiva, in favore della e, in Controparte_2
subordine, del Controparte_3
, posto che il fiume Calore rientra nelle competenze manutentive e gestionali e di
[...]
polizia delle acque della e della e del Controparte_2 Controparte_4
per gli alvei minori del suo bacino idrografico;
infatti, il D.M. del 19/9/96, in CP_3 attuazione dell'art. 14 comma 3 della L. 18/5/1989 n. 183, ha individuato il fiume Calore come corso d'acqua di rilievo nazionale le cui funzioni amministrative relative alle opere idrauliche, alla polizia idraulica sono riservate allo Stato;
-- nel merito, la prescrizione nonché l'infondatezza della domanda per carenza di tutti i presupposti richiesti per l'accertamento della responsabilità della sia con CP_1 riferimento all'art. 2043 c.c., che in riferimento dall'art. 2051 c.c.;
-- l'eccezionalità dell'evento alluvionale, integrante forza maggiore o caso fortuito, come comprovato dal fatto che presso la stazione idrometrica "Calore Irpino a Ponte Valentino" si è registrata un'altezza della piena pari a 769 mm contro una media dei massimi annuali di
426 mm e testimoniato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015 (G.U.
Serie Generale n. 279 del 30/11/2015), con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale;
-- il concorso del fatto colposo della ricorrente nella causazione del danno ex art 1227 co. 1
e 2 c.c., in quanto ha violato la normativa che pone in capo ai proprietari confinanti con
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l'alveo specifici obblighi di manutenzione, oltre che l'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento al fine di scongiurare lesioni del neminem laedere, consistente nell'informare gli Enti competenti ( e ) della sussistenza della situazione CP_2 CP_3
di pericolo determinata dalla presenza dei rifiuti solidi e dalla vegetazione;
-- la carenza di prova del quantum debeatur per il mancato deposito di documenti attestanti le spese sostenute per i lavori di ripristino.
4. Subito dopo la costituzione della all'udienza del 7/03/2023 il Giudice designato CP_1
ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, delegando, ai sensi degli artt.
170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di Benevento per l'espletamento della prova stessa e rinviando per la precisazione delle conclusioni al 5/03/2024.
Acquisiti i verbali relativi all'espletamento della prova delegata, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 5/02/2025, in modalità di trattazione scritta.
Acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta, tempestivamente depositate dalla il 29/01/2025 ed il 30.01.2025 e le note di trattazione Controparte_1
della società ricorrente, il 3.02.2025, all'udienza del 5/02/2025 il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Questioni preliminari, anche di merito
In limine litis, va disattesa l'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, come sollevata all'atto della propria costituzione in giudizio da parte della Controparte_1
In tal senso è orientata anche la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “come questa Corte - anche a Sezioni Unite - ha già avuto modo di affermare, ai sensi del R.D. n.
1775 del 1933, art. 140, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza di quest'ultimo le domande in relazione alle quali
l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento
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dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente
e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque…la competenza del giudice specializzato si giustifica infatti in presenza di comportamenti - commissivi od omissivi - implicanti apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche…Ne consegue che la deduzione secondo cui un'opera idraulica è stata mal costruita o non è stata tenuta in efficienza implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni conseguentemente lamentati deve essere devoluta alla cognizione del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche competente per territorio (v. Cass., Sez. Un., 20/01/2006,
n. 1066, e, conformemente, Cass., 11/1/2007, n. 368; Cass., 16/4/2009, n. 9026; Cass.,
29/7/2010, n. 17699; Cass., 15/4/2011, n. 8722, e Cass., 11/1/2012, n. 172; Cass.,
28/9/2012, n. 16535), mentre la domanda risarcitoria occasionalmente connessa alle vicende relative al governo delle acque rientra nella competenza del giudice ordinario (v.
Cass., 16/4/2009, n. 9026), come allorquando il danneggiato si dolga unicamente di un'imperita esecuzione di essa (v., da ultimo, Cass., 28/9/2012, n. 16535)” (così da ultimo
Cass. 27392/14; in senso analogo Cass., 10397/2016; Cass., 16636/2019).
***
È del pari infondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, in CP_1
quanto il ricorso è stato notificato alla il 12/10/2020, ovvero entro il Controparte_1 termine quinquennale decorrente dall'evento del 15/10/2015.
***
6. Prova dell'allagamento e del nesso causale
La società ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati al complesso immobiliare di sua proprietà, derivanti dall'esondazione del fiume Calore e del torrente San
Nicola, avvenuta tra la notte del 14 e 15 ottobre 2015, come descritti e quantificati nella relazione tecnico-peritale dell'ing. del 2/10/2020, allegata al ricorso. Persona_2
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La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est.
Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che nella notte tra il 14 e il 15 ottobre 2015 il fiume
Calore e il torrente San Nicola sono esondati, provocando l'allagamento dell'immobile per cui è causa, oltre a non essere contestata, risulta dalla relazione tecnico-peritale dell'Ing.
ed è stata confermata dai testi escussi, mentre nessuna prova contraria è Persona_2
stata offerta dalla Controparte_1
Infatti, va escluso il carattere dell'eccezionalità dell'evento, poiché il fatto che l'intensità delle precipitazioni è risultata molto elevata (769 mm presso la stazione idrometrica di
“Calore Irpino a Ponte Valentino”) non è sufficiente al fine di configurare come eccezionale ed imprevedibile un evento. È invece necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, il verificarsi delle piogge appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti “una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale” (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 15574/21; Cass., sez. 3, n. 30521 del
22/11/2019).
Inoltre, nel qualificare l'evento per cui è causa come eccezionale, la convenuta CP_1
non tiene conto del parametro del tempo di ritorno delle piogge. A tal proposito, il
Tribunale Superiore delle Acque ha a sua volta affermato che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad
N. 3785/2020 r.g.a.c.c. Sentenza Immobilsannio s.r.l./Regione Campania pagina 6 di 15 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n. 265 del 16/09/2016).
L'eccezionalità dell'evento non può desumersi neppure dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015, citata dalla
Regione, poiché, come ha ritenuto la Suprema Corte, “In tema di responsabilità ex art.
2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l.
n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato
d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (cfr. Cass., sez. 3, n. 14861 del 31/05/2019).
Per quanto concerne il cattivo stato di manutenzione del fiume, dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che il medesimo era invaso da detriti e vegetazione.
In particolare, in relazione al capitolo di prova consistente nel quesito “Vero è che, al momento dei fatti, il fiume Calore si presentava pieno di detriti accumulatisi nel tempo all'interno degli alvei, nonché completamente invaso, sia lateralmente che sul letto, da vegetazione ad alto fusto e non” (cfr. verbale di escussione testi in data 2/05/2023), il teste ha dichiarato: “sì, è vero, lo so in quanto io lavoravo sulla struttura Testimone_1
danneggiata e già da tempo avevo notato che il fiume era pienissimo di detriti, alberi, bidoni”.
Tale circostanza veniva confermata, inoltre, dal teste , il quale ha affermato Testimone_2
“è assolutamente vero, lo so in quanto quando vengo a Benevento dimoro dai miei genitori
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che abitano a via San Pasquale n. 83 al terzo piano e, pertanto, da casa loro vi è una buona visuale delle condizioni del fiume”.
Allo stesso tempo, è da escludersi che l'attrice abbia concorso alla causazione dei danni ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., come eccepito dalla in quanto il complesso CP_1 immobiliare per cui è causa non è adiacente all'alveo del fiume Calore e, pertanto, la società ricorrente non può essere chiamata a rispondere per la violazione degli obblighi che gravano sui proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei fiumi.
***
7. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
La prova dei danni subiti può essere ricavata dalla documentazione in atti e dalla deposizione dei testi escussi.
7.1. In particolare, il perito di parte ha affermato che “Il complesso immobiliare di cui si relaziona e che al momento degli eventi calamitosi era quasi ultimato, fu danneggiato in maniera particolare date le caratteristiche planovolumetriche del sito. Trattandosi di una costruzione sviluppantesi esclusivamente su piano terra ed interrato, entrambi i piani furono completamente sommersi da acqua e fango il cui livello superò abbondantemente quello delle recinzioni perimetrali della proprietà” (così pagina 7 della CTP).
Nell'identificare e quantificare i danni, il perito ha calcolato la somma di € 75.000,00 per lavori di ripristino, allegando un computo metrico estimativo.
7.2. Sotto più profili, l'elaborato in questione non è del tutto attendibile ai fini probatori, in particolare nella parte di stima dei danni, redatta ad oltre 5 anni di distanza dall'evento.
Essa, proprio in quanto redatta dopo 5 anni e non sulla base di una conoscenza diretta dell'evento e dello stato dei luoghi immediatamente successivo, risulta essere una ricostruzione storica, datata ottobre 2020, che espressamente rielabora i danni mediante l'utilizzo della scheda tecnica di ricognizione dei danni compilata nel 2015 e depositata
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presso il Comune. Non è una valutazione fatta nell'immediatezza del verificarsi dei danni, dunque, non è supportata da nessun sopralluogo fatto in loco dal CTP nei locali allagati.
Soprattutto, la perizia è sfornita di qualsiasi supporto circa l'effettiva entità dei pregiudizi subiti dalla società ricorrente, non essendo la valutazione del perito di parte corroborata da documenti che attestino le spese sostenute per riparare i danni (seppur descrive a distanza di
5 anni dall'evento attività di ripristino che dovrebbero già essere state realizzate).
Manca, inoltre, l'allegazione e la prova dello stato di esecuzione dei lavori del complesso di box che pacificamente all'epoca dell'alluvione non era ultimato. Sul punto, in modo assai generico attesta il CTP che “Il complesso immobiliare di cui si relaziona e che al momento degli eventi calamitosi era quasi ultimato”.
È ben strano che una valutazione squisitamente tecnica sia generica su una circostanza decisiva, cioè su quali erano i lavori già ultimati quando l'edificio in costruzione fu allagato;
la genericità sul punto depone a sfavore del ricorrente, riguardando un elemento essenziale – lo stato preesistente dei luoghi - per fondare una ingente richiesta di risarcimento dei danni occorsi ad un fabbricato.
***
Ma, proseguendo nell'esame delle singole voci di danno per verificare se sono provate, si evidenzia che il CTP afferma, nel suo elaborato, che tra gli interventi che fu necessario realizzare vi fu:
“1) Rimozione con l'utilizzo di pompe di sollevamento e autocisterne dell'acqua mista a fango trasportata dal fenomeno alluvionale”.
La dichiarazione è smentita. Risulta, infatti, dalle foto che queste attività sono state svolte con l'ausilio di parecchi volontari, come dimostra l'uso delle divise della
[...]
(cf, in atti, foto allegate alla CTP) da parte di coloro che rimossero l'acqua Parte_3
mista a fango.
Quanto alle attività descritte sempre nella perizia di parte come necessarie per il rifacimento vi figura:
“3) Ricostruzione delle tamponature demolite;
4) Rottura delle pignatte di alleggerimento dei solai latero-cementizi per consentire lo svuotamento degli stessi dall'acqua e dal fango penetrati;
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5) Otturazione dei vuoti generati dalla rottura delle pignatte con posizionamento di tavelle in argilla fissate con schiuma espansa, successiva applicazione di rete sintetica di supporto al sovrastante strato di intonaco”. Su queste, deve rilevarsi che oltre al deficit totale di prova di correlativi esborsi, non appare spiegabile che non ci sia nemmeno un rilievo fotografico a riprova.
Dunque, mancano prove degli esborsi e mancano le foto dello stato dei luoghi che dimostrino le evenienze descritte dal CTP;
difetta, così, la necessaria dimostrazione dei danni effettivi, da dover comparare con lo stato preesistente del cantiere, al fine di ritenere le lesioni al fabbricato oltre che reali anche collocate temporalmente in data successiva all'evento esondativo.
Di contro, non mancano le foto dell'allagamento, che è l'unico evento provato con certezza.
Sotto altro profilo non ci si può esimere dal considerare che la rimozione e il successivo trasporto a discarica dei materiali - cementizi e non - (pure indicati dal CTP come attività necessarie), avrebbe richiesto la prova dei certificati di demolizione e di svuotamento in discarica, oltre all'indicazione quantomeno dell'impresa, in ciò specializzata, che vi ha provveduto.
Per tutte queste attività manca dunque: qualunque rilievo fotografico, prova di esborsi, persino l'indicazione dei soggetti – persone fisiche o imprese collettive – che vi hanno provveduto.
Né queste circostanze sono emerse dalle deposizioni dei testimoni.
Più in generale, le dichiarazioni dei testi escussi, sebbene riferiscano dell'allagamento dei box auto, sono talmente generiche da non consentire una compiuta valutazione dei danni effettivamente subiti dalla società ricorrente.
Infatti, interrogato sui danni, invero indicati genericamente come danni agli impianti (sub capo e della memoria istruttoria), il teste , titolare di una tipografia Testimone_3 adiacente all'immobile, ha riferito: “sì, credo di sì, ma non era mio compito valutare i danni”.
Ed ancora, il teste ha affermato “ritengo che ci siano stati i danni di cui al Testimone_2 capo e), in quanto faccio l'impiantista”, esprimendo così una valutazione personale e non riferendo circostanze di fatto di sua diretta conoscenza.
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Il teste invece, ha dichiarato: “è stato poi necessario ripristinare Tes_1
l'impiantistica idraulica, elettrica e le opere murarie”, ma non ha specificato in cosa sia consistito tale ripristino (riparazione? e di che tipo? rifacimento ex novo?) né se siano stati effettuati i lavori di cui al computo metrico del perito di parte.
Né, si ripete, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del complesso immobiliare, ma non lo stato preesistente del medesimo.
Infatti, il fatto che alla data dell'esondazione del 15/10/2015 i lavori fossero in fase di ultimazione non è stato provato dalla società ricorrente, che non ha mai depositato documentazione fotografica raffigurante lo stato di avanzamento dei lavori prima del
15/10/2015.
Al contrario, il CTP afferma che i lavori venivano completati in data 05/05/2016 ed in pari data la società costruttrice richiedeva al Comune di Benevento il rilascio del certificato di agibilità con istanza prot. 41679.
Tuttavia, si può ricostruire in via presuntiva lo svolgimento di una parte delle attività di ripristino perché l'allagamento come documentato nelle foto ha certamente reso necessari la pitturazione e verosimilmente il rifacimento di almeno una parte dell'intonaco; ha inoltre determinato un'esigenza quantomeno di riparazione (se non di rifacimento) di impianti elettrici e di quello idraulico delle pompe per l'acqua.
Come correttamente evidenziato dalla difesa della alcune opere indicate nel CP_1
computo metrico non indicano le quadrature (mq) così come per il rifacimento degli impianti elettrici ed idraulici non si indicano le quantità.
Tutte le considerazioni che precedono impongono il ricorso alla liquidazione in via equitativa, a rafforzare la cui indispensabilità vi è il rilievo che è stata una precisa scelta dei ricorrenti non fare accertare lo stato dei luoghi e i danni subiti nell'immediatezza dei fatti mediante accertamento tecnico preventivo.
Considerata la grandezza del fabbricato e delle superfici interessate, ma anche l'elemento di dubbio riguardante il preciso stato di avanzamento dei lavori di costruzione, si reputa equo liquidare in: euro 6.000,00 i danni subiti per rifacimento di pittura e intonaco (incluse le
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attività preparatorie), euro 3.000,00 quelli per l'impianto elettrico ed euro 3.000,00 quelli relativi all'impianto idraulico, per un totale di euro dodicimila.
7.3. In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro
12.000,00 in favore di Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
8. La legittimazione passiva
CP_ Infine, una volta quantificati i danni, occorre dare atto della responsabilità dell' convenuto.
La è tenuta alla manutenzione ed alla custodia del corso d'acqua di cui ci si occupa CP_1
nel presente giudizio, che rientra nell'elenco dei corsi d'acqua della Ci si CP_1
richiama, a riguardo, a principi costantemente espressi dal Tribunale adito (cfr. ex multis sentenza n. 1610/2023).
Corretta è l'individuazione della quale responsabile dei danni, atteso Controparte_1
che, ai sensi degli articoli 2, lett e) del D.P.R. n. 8/1972, 89 e 90 del D.P.R. n. 616/1977, sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n. 84/2022, in cui si è affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un.,
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sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n. 25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018; n.47 del
15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la
è custode del demanio fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte CP_1
dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti disposizioni: -
L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>. - L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n.
616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che <<tutte le funzioni relative alla tutela disciplina e utilizzazione delle risorse idriche con esclusione riservate allo stato dal successivo articolo sono delegate alle regioni che eserciteranno nell della programmazione nazionale destinazione in conformit direttive statali sia generali di settore per la dell idrica nel secondo comma particolare concernenti: lett. polizia acque l del d.lgs. n. primo conferisce nella a progettazione realizzazione gestione opere idrauliche qualsiasi natura c compiti idraulica pronto intervento cui al regio decreto luglio dicembre n.2669 ivi comprese limitazioni divieti all opera o anche fuori demaniale qualora questi siano grado influire indirettamente sul regime dei corsi d>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza, <
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del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e La conservazione dei beni>>”.
Inutile, di contro, è l'indagine volta alla declaratoria dell'eventuale corresponsabilità del e della , la cui eventuale Controparte_3 Controparte_2
corresponsabilità non radica un litisconsorzio necessario e degli altri Enti, verso i quali nessuna domanda è stata proposta.
In ogni caso la legittimamente è stata chiamata a rispondere per l'eventuale CP_1 omesso controllo sull'operato del e degli altri Enti a cui siano state delegate CP_3
funzioni di manutenzione.
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9. Sulle spese di lite
La reciproca soccombenza, in considerazione della notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per 2/3 delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della e liquidate Controparte_1
in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore del difensore avv. Lepore Cosimo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3785/2020 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
-- accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna la al pagamento dell'importo complessivo di € Controparte_1
12.000,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (15/10/2015) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
-- compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la a pagare alla società Controparte_1
ricorrente la residua parte, che liquida in € 262,00 per esborsi documentati ed euro 1.000,00
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per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore avv. Lepore Cosimo dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Napoli addì 5/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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