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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.1320/2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 25/11/2024; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in Largo 2 Giugno n.6, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia n.90, presso lo studio degli avv.ti Maria Guerci e Tommaso Serra, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in Ronco Ferruccio n. 5, elettivamente domiciliata in Noto (SR), Via Napoli n. 49, presso lo studio dell'avv. Corrado Valvo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 19/07/2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/04/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, con rito concordatario, il giorno
28/03/2009 in Noto (SR) (Atto n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2009).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 28/03/2009 in Noto (SR)
(Atto n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2009);
pagina1 di 4 - che dalla loro unione è nato il figlio (a Siracusa, il 31/07/2009), ad oggi minorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n.2309/2023, pubblicata il 20/12/2023 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 3/05/2024, il Presidente fissava l'udienza del 26/11/2024 per la comparizione dei coniugi.
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare e insistevano in ricorso.
Nella medesima udienza, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 19/07/2024)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle medesime condizioni della separazione, chiedendo, in particolare, che:
1) “I ricorrenti continueranno a vivere separati, ciascuno nella propria abitazione, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza, ai fini del corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
2) Il figlio minore rimarrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale sul figlio verrà esercitata in modo congiunto dai genitori i quali adotteranno di comune accordo le decisioni che riguardo l'educazione, la salute e l'istruzione, tenendo conto delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, costoro potranno esercitarla separatamente.
3) Il figlio rimarrà collocato presso la madre, alla quale rimane assegnata la casa familiare, di sua proprietà.
4) Il padre, salvo diversi accordi tra i genitori, potrà vedere e tenere con sé il figlio nei fine settimana, alternativamente con la madre, dal venerdì, all'uscita di scuola fino alla domenica
pagina2 di 4 sera, e durante la settimana , almeno due pomeriggi, da concordarsi con prossimo Per_1
a raggiungere l'età di 15 anni. Durante le festività il figlio trascorrerà con il padre un periodo continuativo di otto giorni che includono, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
durante la Pasqua per due giorni che includono, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Il figlio trascorrerà tutte le altre festività (25/04, 1/05, etc.), ad anni alterni, con ciascun genitore e trascorrerà le ferie estive, con il padre, per almeno quattro settimane, anche non consecutive.
5) A titolo di contributo al mantenimento del figlio il padre si obbliga a corrispondere Per_1 alla madre l'importo di €. 600,00 mensili, entro il giorno cinque di ogni mese, da aggiornarsi annualmente come per legge, con decorrenza dall'emissione della sentenza.
6) Rimangano a carico del padre nella misura del 100% le spese straordinarie e mediche di cui il figlio dovesse necessitare, a cui egli provvederà direttamente.
7) Dal momento in cui il figlio dovesse frequentare l'Università fuori sede, il contributo verrà corrisposto dal padre direttamente a fermo restando che le spese per detti studi, Per_1 ivi comprese quelle dell'alloggio, saranno sempre a carico del padre al 100%.
8) L'assegno unico per il figlio, così come ogni altra provvidenza riconducibile alla prole, in ogni caso ed a prescindere da quanto indicato al punto 9, sarà percepito in via esclusiva dalla madre ed il padre rinuncia alla quota di sua spettanza.
9) A titolo di assegno divorzile una tantum sarà riconosciuta dal dott. alla IG.ra Pt_1
la somma di €.22.000,00, che le parti hanno concordato, riconoscendola equa, ai Pt_2 sensi e per gli effetti dell'art. 5 Legge 898/70, comma 8, da corrispondersi in tre soluzioni, nell'arco di sei mesi, nel seguente modo: la prima di €. 7.000,00 entro il giorno trenta del mese successivo all'emissione della sentenza di divorzio;
la seconda sempre di €. 7.000,00 decorsi due mesi dal primo versamento e l'ultima, di €.8.000,00, decorsi due mesi dal secondo versamento. Ottenuto il pagamento dell'importo dell'assegno divorzile una tantum la IG.ra
non potrà vantare alcuna pretesa nei riguardi del Dott. . Pt_2 Pt_1
10) Le spese e compensi del procedimento rimangono compensati tra le parti.”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al suo mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
pagina3 di 4 La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato con rito concordatario, il giorno 28/03/2009 in Noto (SR) (Atto Parte_2
n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2009), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di NOTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 17/12/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.1320/2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 25/11/2024; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in Largo 2 Giugno n.6, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia n.90, presso lo studio degli avv.ti Maria Guerci e Tommaso Serra, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in Ronco Ferruccio n. 5, elettivamente domiciliata in Noto (SR), Via Napoli n. 49, presso lo studio dell'avv. Corrado Valvo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 19/07/2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/04/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, con rito concordatario, il giorno
28/03/2009 in Noto (SR) (Atto n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2009).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 28/03/2009 in Noto (SR)
(Atto n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2009);
pagina1 di 4 - che dalla loro unione è nato il figlio (a Siracusa, il 31/07/2009), ad oggi minorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n.2309/2023, pubblicata il 20/12/2023 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 3/05/2024, il Presidente fissava l'udienza del 26/11/2024 per la comparizione dei coniugi.
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare e insistevano in ricorso.
Nella medesima udienza, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 19/07/2024)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle medesime condizioni della separazione, chiedendo, in particolare, che:
1) “I ricorrenti continueranno a vivere separati, ciascuno nella propria abitazione, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza, ai fini del corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
2) Il figlio minore rimarrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale sul figlio verrà esercitata in modo congiunto dai genitori i quali adotteranno di comune accordo le decisioni che riguardo l'educazione, la salute e l'istruzione, tenendo conto delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, costoro potranno esercitarla separatamente.
3) Il figlio rimarrà collocato presso la madre, alla quale rimane assegnata la casa familiare, di sua proprietà.
4) Il padre, salvo diversi accordi tra i genitori, potrà vedere e tenere con sé il figlio nei fine settimana, alternativamente con la madre, dal venerdì, all'uscita di scuola fino alla domenica
pagina2 di 4 sera, e durante la settimana , almeno due pomeriggi, da concordarsi con prossimo Per_1
a raggiungere l'età di 15 anni. Durante le festività il figlio trascorrerà con il padre un periodo continuativo di otto giorni che includono, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
durante la Pasqua per due giorni che includono, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Il figlio trascorrerà tutte le altre festività (25/04, 1/05, etc.), ad anni alterni, con ciascun genitore e trascorrerà le ferie estive, con il padre, per almeno quattro settimane, anche non consecutive.
5) A titolo di contributo al mantenimento del figlio il padre si obbliga a corrispondere Per_1 alla madre l'importo di €. 600,00 mensili, entro il giorno cinque di ogni mese, da aggiornarsi annualmente come per legge, con decorrenza dall'emissione della sentenza.
6) Rimangano a carico del padre nella misura del 100% le spese straordinarie e mediche di cui il figlio dovesse necessitare, a cui egli provvederà direttamente.
7) Dal momento in cui il figlio dovesse frequentare l'Università fuori sede, il contributo verrà corrisposto dal padre direttamente a fermo restando che le spese per detti studi, Per_1 ivi comprese quelle dell'alloggio, saranno sempre a carico del padre al 100%.
8) L'assegno unico per il figlio, così come ogni altra provvidenza riconducibile alla prole, in ogni caso ed a prescindere da quanto indicato al punto 9, sarà percepito in via esclusiva dalla madre ed il padre rinuncia alla quota di sua spettanza.
9) A titolo di assegno divorzile una tantum sarà riconosciuta dal dott. alla IG.ra Pt_1
la somma di €.22.000,00, che le parti hanno concordato, riconoscendola equa, ai Pt_2 sensi e per gli effetti dell'art. 5 Legge 898/70, comma 8, da corrispondersi in tre soluzioni, nell'arco di sei mesi, nel seguente modo: la prima di €. 7.000,00 entro il giorno trenta del mese successivo all'emissione della sentenza di divorzio;
la seconda sempre di €. 7.000,00 decorsi due mesi dal primo versamento e l'ultima, di €.8.000,00, decorsi due mesi dal secondo versamento. Ottenuto il pagamento dell'importo dell'assegno divorzile una tantum la IG.ra
non potrà vantare alcuna pretesa nei riguardi del Dott. . Pt_2 Pt_1
10) Le spese e compensi del procedimento rimangono compensati tra le parti.”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al suo mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
pagina3 di 4 La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato con rito concordatario, il giorno 28/03/2009 in Noto (SR) (Atto Parte_2
n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2009), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di NOTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 17/12/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina4 di 4