Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 15/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1275 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, pendente tra elettivamente domiciliato in Ceccano, via S. Francesco n. 93, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Marco Mingarelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attore e
, in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Ceccano, via Controparte_1
Casette n. 36/a, presso lo studio dell'avv. Simona Pascale, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alla comparsa (in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 16.10.2020 e giusta determinazione n. 1250 del 3.11.2020) convenuto e in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata Controparte_2 in Roma, via Flaminia 342/b, presso lo studio dell'avv. Mario Guido, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta e in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_3 domiciliata in Frosinone, via M.T. Cicerone n. 129, presso lo studio dell'avv. Franco Pizzutelli, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notaio di Torino rep. Per_1
81955 racc. 38076 del 27.4.2017 terza chiamata oggetto: diritti reali – proprietà. 1
1. I fatti controversi.
Il sig. ha convenuto in giudizio il e la società Parte_1 Controparte_1 CP_2 deducendo:
• di essere proprietario di un terreno sito in Ceccano, via per Frosinone n. 324, distinto in catasto al foglio 16 mappale 1473, che fiancheggia la strada statale Frosinone-Gaeta nei pressi del km. 7+400 ed è delimitato da un muro in cemento armato;
• che, a ridosso del muro vi è un marciapiede a uso pubblico su cui insistono due piante di quercia, una delle quali, poggiando sul muro, lo ha danneggiato;
• che, inoltre, entrambe le querce, a causa della naturale crescita delle radici e dell'assestamento del terreno e della ghiaia di riporto, hanno causato la frattura della sottostante canalizzazione artificiale del vecchio fossato di scolo delle acque meteoriche, che, a sua volta, ha provocato una costante e crescente erosione delle fondazioni del muro;
• ha diffidato, invano, sia il che l' affinché intervenissero a Controparte_1 CP_2 porre rimedio alla situazione di pericolo;
• Che, in particolare, l' ha comunicato al che, nonostante la strada CP_2 CP_1 appartenga al demanio regionale, ovvero a sé medesima, la manutenzione è a carico dell'ente, come da verbale di constatazione di delimitazione sottoscritto anche dal CP_1 in data 2.2.2010, relativo anche al tratto di strada in questione;
• Che i danni subiti dal muro ammontano ad € 9.602,63, come da perizia e computo metrico estimativo a firma del geom. Pofi. CP_4
Ciò premesso in fatto, l'attore ha chiesto al tribunale di accertare e dichiarare che le querce di cui in premessa sono in condizione di stabilità precaria e/o pericolose per persone e cose, per il rischio di caduta, e, comunque, prive da anni di manutenzione ordinaria e straordinaria, e ordinare ai convenuti, ognuno per quanto di ragione e competenza, la messa in sicurezza delle piante, anche tramite abbattimento, e del sito circostante;
accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per le motivazioni dette e condannarli, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni, pari ad €
9.602,63 o alla somma maggiore o minore accertata in corso di giudizio;
con vittoria di spese.
Il si è costituito e ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, Controparte_1 perché il verbale di constatazione e delimitazione dei centri abitati del 2.2.2010, in cui rientra anche il tratto di strada in questione, stabilisce che l è competente per la manutenzione CP_2 straordinaria e la Provincia di Frosinone per quella ordinaria, spettando al la gestione e la CP_1 manutenzione delle opere di urbanizzazione (marciapiedi, banchine rialzate, cunette, alberature, per tali dovendo intendersi, alla luce della nota esplicativa del 9.12.2013, quelle di basso fusto). Inoltre,
2 l'ente ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo Controparte_3 per essere manlevato e tenuto indenne dalle richieste nei propri confronti. La
[...] chiamata è stata autorizzata ed eseguita.
Si è, altresì, costituita l' declinando la propria responsabilità in quanto la CP_2 manutenzione straordinaria del piano viabile spetta alla Provincia di Frosinone, e non sussiste in capo ad alcun rapporto di custodia del verde, presupposto della responsabilità ex art. 2051 CP_2
c.c., esistente sulla strada regionale Frosinone-Gaeta, rapporto che sussiste, invece, in capo al
La convenuta ha anche contestato il danno dedotto dall'attore per difetto di prova. CP_1
Pertanto, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, con condanna alle spese e al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La Società Reale Mutua di Assicurazioni si è costituita contestando la legittimazione passiva del poiché il tratto di strada ove insistono le due querce oggetto del contenzioso, Controparte_1 anche ai sensi dell'art. 2 n. 7) del d.lgs. 285/1992, non è comunale, e, trattandosi di alberi di alto fusto, la relativa manutenzione spetta all'amministrazione provinciale di Frosinone;
inoltre, la terza chiamata ha eccepito che i danni lamentati dall'attore non sono riconducibili alla mancata manutenzione, ma solo all'accrescimento del fusto delle piante e delle radici. In conclusione, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, e, in caso di accoglimento delle stesse, che la condanna sia contenuti nei limiti della polizza, e, nello specifico: massimale di euro 300.000,00; patto di gestione della lite per cui non sono riconosciute le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici designati in difetto di autorizzazione della compagnia stessa;
franchigia fissa di euro
8.000,00 a carico dell'assicurato. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
In vista dell'udienza del 23.4.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato per iscritto per conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
2. I motivi della decisione
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal è una questione che attiene CP_1 al merito della controversia.
Infatti, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella pronuncia n.
2951/2016, oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla
3 prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. Pertanto, una cosa è la legittimazione ad agire, altra cosa la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda, e la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Nel caso di specie, la parte attrice nell'atto di citazione aveva chiaramente indicato il CP_1 come destinatario delle domande di condanna alla messa in sicurezza delle querce e al risarcimento del danno, per cui senza dubbio la titolarità in capo al dell'obbligo di CP_1 manutenzione delle piante, che l'attore ritiene violato, è questione attinente all'effettiva titolarità in capo al convenuto della situazione soggettiva oggetto di giudizio, e, quindi, al merito della controversia.
Ciò premesso, dagli atti di causa e dalla c.t.u. espletata emerge la fondatezza dell'eccezione sollevata dal CP_1
Il c.t.u. - la cui relazione, redatta a seguito di un attento esame dei luoghi di causa e del coinvolgimento nelle operazioni peritali di un tecnico agronomo, appare correttamente svolta sotto il profilo tecnico, nonché immune da vizi di carattere logico, e le cui conclusioni possono, pertanto, essere considerate valide e poste a base della presente decisione – ha accertato che:
• l'abitazione del sig. il cui terreno è delimitato in parte da un muro con rete in ferro di Pt_1 altezza circa 1 metro ed in parte da un muretto in cemento armato rivestito in pietrame di altezza circa 60 cm, è collocata al km 7+400 della SR 637;
• il tratto stradale in questione e le sue pertinenze (marciapiede e alberature) sono di proprietà del demanio regionale;
• con l.r. n. 28/2003 sono state definite le competenze demandate alla Regione, all' e CP_2 alle Province, come segue: alle Province sono delegati compiti relativi alla manutenzione ordinaria della Rete Viaria Regionale, mentre alla Regione spetta la manutenzione
4 straordinaria;
all' sulla base di un “contratto di servizio” stipulato con la Regione il CP_2
26/02/2003 (poi aggiornato nel 2006), è attribuita la competenza relativa alla progettazione, costruzione, gestione e vigilanza della Rete Viaria Regionale, quale “concessionaria” della
Regione;
• Vanno, poi, considerati in seguenti atti: 1) il “Verbale di constatazione e di delimitazione” del
2 febbraio 2010; 2) il documento “chiarimenti e precisazioni” del 2013; 3) il “Verbale di constatazione e di delimitazione” del 30 aprile 2014; obiettivo di questi documenti è definire i confini del centro abitato e ripartire le competenze sulla gestione e manutenzione dei tratti stradali all'interno di tali confini. I verbali apportano alcune modifiche ed approfondimenti, ed in particolare stabiliscono che: all'interno del Centro abitato, delimitato dai chilometraggi indicati, il assume a suo carico la gestione e manutenzione delle opere Controparte_1 di urbanizzazione esistenti, tra cui marciapiedi ed alberature, ferma restando l'appartenenza dei tratti stradali alla Rete delle Strade Regionali. Le alberature appena citate sono però da intendersi di “basso fusto” mentre sono da escludersi le alberature di “alto fusto” (es: querce) la cui manutenzione resta definita dalla L.R. n.28 del 2 settembre 2003, ovvero la manutenzione ordinaria spetta alla Provincia e la manutenzione straordinaria spetta alla
Regione.
Così ricostruito il quadro normativo e pattizio che regola il tratto di strada oggetto di causa, essendo pacifico che le querce rientrato nella categoria degli alberi ad alto fusto, la domanda nei riguardi del va respinta. CP_1
Sennonché, va respinta anche la domanda avanzata nei confronti di CP_2
Il c.t.u. ha accertato quanto segue:
• Nel tratto di strada confinante con la proprietà del sig. e a ridosso del muretto di Pt_1 confine tra questa e il marciapiede pubblico insistono due querce (con un'età stimata di 60 anni), che ricadono in una porzione di terreno esterna alla proprietà dell'attore delimitata dal muretto posto sul confine della stessa;
• l'inclinazione di una delle due piante, lamentata dall'attore, interessa solo la prima parte del fusto, e, per questo, è presumibilmente attribuibile a un trauma giovanile della pianta;
inoltre, dall'esame delle immagini satellitari tratte da Google Maps, detta inclinazione pare immutata almeno dall'anno 2009;
• il rischio derivante dalla presenza delle piante e dell'inclinazione di una di esse nel complesso si presenta trascurabile: allo stato attuale le due querce non presentano problemi
5 strutturali, né manifestano segni, sintomi o difetti significativi tali da farne ritenere ridotta la sicurezza naturale;
• la porzione di muro interessata dagli effetti della vicinanza della pianta inclinata (nella sola prima parte del fusto, si ripete) è pari a complessivi 5 metri;
in quel tratto la pianta e il muretto sono estremamente vicini, e la vicinanza nel corso degli anni è aumentata non tanto per effetto di un'accentuata inclinazione ma soprattutto per effetto dell'aumento della circonferenza del tronco, dovuto alla crescita della pianta (2,5 cm l'anno);
• dunque, il danno subito dal muretto è causata da due fattori: l'accrescimento della pianta e la vicinanza dell'albero al muretto;
• quanto alla dedotta incidenza della crescita dell'apparato radicale delle querce sul canale di scolo delle acque meteoriche, in corrispondenza della proprietà del il fosso di scolo Pt_1 confluisce in una tubazione in cemento, sopra la quale è stato realizzato il marciapiede ad uso pubblico;
• estratta una delle griglie di raccolta dell'acqua presente a ridotto della quercia inclinata, si osserva una evidente spaccatura del cemento che avvolge la tubazione, dovuta sicuramente all'azione delle radici della pianta, ma tale spaccatura coinvolge solo il cemento usato come riempimento del fossato, mentre la tubazione è integra;
• in particolare, nel tratto della tubazione più vicino alla pianta, e, quindi, più sollecitato dall'azione delle radici, non si osservano lesioni macroscopiche;
• d'altro canto, non può escludersi la presenza di microlesioni, ma esse possono provocare, perlopiù, microinfiltrazioni di acqua che, in un terreno a granulometria grossa, defluirebbero in profondità senza creare ristagno, la cui presenza è esclusa dal fatto che le radici non mostrano effetti di asfissia radicale.
Da quanto detto deve escludersi qualsiasi responsabilità in capo ad CP_2
Infatti, una volta che la causa del danno è stata accertata nell'accrescimento naturale della quercia per il ridotto spazio tra l'albero e il muretto ed è stato escluso che il danno sia stato causato da cattiva o omessa manutenzione, non si vede in che cosa consista la responsabilità della convenuta.
Ma vi è di più.
Dalle informazioni acquisite dal Comune di Ceccano il 19.5.2022 è risultato che la realizzazione del muro di recinzione non è stata mai autorizzata dall'ente e che, dei periodici rilievi fotografici, il manufatto non era visibile nel maggio 2003, mentre era visibile nel maggio 2009.
6 Si precisa che la documentazione cui si è riferito il c.t.u. nella risposta alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice – peraltro non depositata ritualmente – consiste in una licenza provvisoria dell'A.N.A.S. del 18.10.1978 riguardante la creazione di un accesso sulla strada e la realizzazione di un muro di sottoscarpa e della delimitazione del terreno con cordolo in muratura sormontato da paletti in ferro e griglia a giorno;
detta documentazione non pare integrare il provvedimento autorizzativo necessario alla legittimità dell'opera, tant'è che nella stessa missiva si precisa che si trattava di “permesso provvisorio” in attesa dell'emissione del prescritto decreto di licenza, che in atti non è presente.
E poiché le querce hanno almeno sessant'anni, e, quindi, il muretto è stato realizzato successivamente, nella realizzazione di tale manufatto avrebbero dovuto essere rispettate le regole dettate dall'art. 892 c.c. in materia di distanze degli alberi dai confini, implicitamente dirette a determinare lo spazio ragionevolmente occorrente a ciascun tipo di albero, in relazione all'altezza del fusto, per espandere liberamente le proprie radici e quindi per crescere in condizioni di normale rigoglio (Cass. n. 3289/2003).
L'attore, pertanto, non può invocare il risarcimento del danno subito da un manufatto realizzato a distanza non legale e senza le necessarie autorizzazioni amministrative, sotto quest'ultimo profilo in base al principio per cui nessuno trarre vantaggio dall'attività illecita posta in essere
(Cass., Sez. Un., n. 6272/2008).
Pertanto, tutte le domande attoree vanno respinte.
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022, ridotti in considerazione del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell'attore soccombente.
Non può essere accolta la domanda di risarcimento danni da lite temeraria formulata dalla parte convenuta in quanto, come affermato dalla giurisprudenza dominante, “in tema di CP_2 responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art.
96 c.p.c., comma 1, (nel testo vigente ratione temporis) richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass.
n. 25906/2014), e, nel caso di specie, la parte non ha allegato il danno subito, né lo stesso è desumibile dagli atti di causa.
P.Q.M.
7 Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta tutte le domande attoree;
2. condanna l'attore a rifondere a tutte le altre parti, compresa la terza chiamata, le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi per ciascuna, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulata dalla
[...]
Controparte_2
4. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte attrice.
Così deciso in Frosinone il 13.1.2025.
Il giudice
(dott.ssa Maria Ciccolo)
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