Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/08/1986, n. 5036
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Sentenza 12 agosto 1986

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La disposizione dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., che configura il maggior credito da svalutazione monetaria quale proprietà intrinseca del credito di lavoro originario e sua componente essenziale con funzione d'indicizzazione, ha natura sostanziale. Pertanto, ove il datore di lavoro abbia adempiuto tardivamente solo il credito originario del lavoratore, questi, essendo la rivalutazione una parte del suo credito complessivo, può agire separatamente per ottenere tale rivalutazione, allo stesso modo in cui qualsiasi creditore che abbia ricevuto un adempimento parziale può agire per il residuo importo. ( V 2987/86, mass n 445995; ( V 1146/84, mass n 433283).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/08/1986, n. 5036
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5036
    Data del deposito : 12 agosto 1986

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