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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1797/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1797/2022
Oggi 30 gennaio 2025 ad ore 13.02 innanzi alla dott.ssa Mariannunziata Taverna, sono comparsi:
Per l'avv. PAGLIALUNGA FRANCESCA anche in sostituzione Parte_1 dell'avv.to GIAMPIERI CRISTIAN;
Per l'avv. ROSSI MARCO, oggi sostituito dall'avv. Alberto Renzi. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni discutendo oralmente la causa. I procuratori delle parti discuto oralmente riportandosi ai propri scritti in atti e alle conclusioni ivi rassegnate e, impugnando quanto dalle rispettive controparti dedotto, chiedono l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni come formulate.
All'esito, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Mariannunziata Taverna
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale di Fermo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Mariannunziata
Taverna, all'udienza del 30.01.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1797/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTIAN Parte_1 C.F._1
GIAMPIERI e dell'avv. FRANCESCA PAGLIALUNGA, elettivamente domiciliata in FERMO, VIALE DELLA CARRIERA presso il difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, elettivamente domiciliato l'Indirizzo Telematico del difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Fermo, chiedeva ed otteneva il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 508/2022 nei confronti di e intimante il Parte_1 Controparte_2
pagamento della somma di euro 22.399,94, oltre interessi moratori e spese di procedura, risultante da finanziamento personale a titolo di rate insolute.
2 Avverso detto d.i., ritualmente notificato, proponeva opposizione con atto Parte_1
di citazione ritualmente notificato con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva che questo Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi esposti
- nel merito: per le ragioni ed eccezioni tutte sovra esposte ed in esito alla loro positiva delibazione, annullare
e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 508/2022 (R.G. n. 1360/2022) del Tribunale di Fermo emesso il
24/8/2022 e notificato il 9/9/2022 nel rigetto di ogni avversaria domanda. Con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione di cui chiedeva il rigetto con condanna della parte opponente alla rifusione delle maggiori spese processuali. In ogni caso, chiedeva la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 22.399,94 o della diversa somma eventualmente risultante come dovuta.
Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del
30.01.2025 le parti discutevano oralmente, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente, con il proprio atto di citazione, quale unico motivo di opposizione contestava la titolarità, in capo alla del diritto di credito, relativo al Controparte_1
contratto di credito al consumo n. 15897047 stipulato con Linea S.p.A., già Compass S.p.A., in data 04.03.2016, portato dal decreto opposto.
In particolare, veniva eccepita la mancata dimostrazione dell'inclusione del credito in questione nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pro-soluto intervenuta, in data 9 luglio
2019, tra la Compass Banca S.p.A. e la richiamata in sede monitoria dall'odierna Controparte_1
opposta.
A sostegno del motivo di opposizione spiegato, la parte opponente rappresentava come la controparte avesse prodotto la comunicazione inoltratale da ai sensi Controparte_1
dell'art. 1264 c.c., a mezzo di raccomandata a/r del 09.07.2019 e come la stessa avesse mero valore di notifica per il debitore ceduto, senza peraltro costituire prova idonea a dimostrare che il credito vantato rientrasse tra quelli oggetto del trasferimento.
3 Ed invero, ancora, la parte opponente contestava che la suddetta inclusione potesse essere accertata sulla scorta del contratto di cessione versato in atti dall'asserita creditrice, il quale risultava del tutto indeterminato e palesemente inidoneo a fornire una simile prova. Lo stesso, infatti, mancava degli allegati contenenti l'elenco delle posizioni creditorie cedute.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava, innanzitutto, che la parte opponente non aveva contestato di aver sottoscritto il contratto, poi, azionato in via monitoria, di aver ricevuto le somme erogate, né di aver adempiuto all'obbligazione restitutoria a mezzo del pagamento delle rate previste.
In questi termini, doveva ritenersi provato il credito nella misura azionata in via monitoria, nonché il titolo dell'obbligazione, essendo stato allegato, altresì, l'inadempimento della controparte.
Quanto all'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato, la stessa era infondata.
Il contratto, infatti, era stato sottoscritto dalla opponente con la Linea S.p.a., successivamente, fusa per incorporazione in Compass S.p.a. la quale aveva, a sua volta, sottoscritto il contratto di cessione con la versato in atti. Controparte_1
Inoltre, la cessione era stata comunicata personalmente all'opponente sia dalla cedente, sia dalla cessionaria, con raccomandata del 06.09.2019 da intendersi ricevuta a seguito della compiuta giacenza.
Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
4 È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, dovrà fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, dovrà azionare la sua difesa.
Il debitore ingiunto dovrà, in sostanza, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Ebbene, nel caso di specie l'opponente ha promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1360/2022, emesso dall'intestato Tribunale e notificato a e Parte_1 CP_2
in data 09.09.2022.
[...]
Per onere di completezza e chiarezza espositiva, deve premettersi che la pretesa creditoria per cui è causa origina dal contratto di finanziamento personale stipulato, in data 04.03.2016, tra la
(poi pacificamente fusa in Compass S.p.a.) e (nonché Controparte_3 Parte_1
quale coobbligato - cfr. contratto allegato dal ricorrente in sede monitoria). Controparte_2
Passando ad esaminare l'unico motivo di opposizione svolto, con lo stesso la parte opponente ha eccepito il difetto della titolarità, in capo alla controparte, della pretesa creditoria originata dal menzionato contratto di credito al consumo.
In particolare, ha lamentato il difetto di prova dell'inclusione del credito Parte_1
per cui è causa nell'ambito dell'operazione di cessione, ai sensi dell'art. 58 TUB, menzionata dalla odierna opposta.
L'eccezione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo, opportunamente richiamando sul punto i principi espressi dalla Suprema Corte, osserva il Tribunale come la vicenda in questione afferisca non già alla legittimazione processuale, bensì alla titolarità del rapporto giuridico controverso. È nota, infatti, la distinzione secondo cui la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e il cui difetto può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile d'ufficio dal giudice mentre la legittimazione attiva è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare
(Cass. SS. UU. n. 2951/2016).
5 Con maggiore sforzo esplicativo, allora, deve rilevarsi come, con particolare riguardo alla titolarità (attiva o passiva) della posizione soggettiva vantata in giudizio, una volta affermato che essa è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto, le Sezioni Unite hanno affermato che il rilievo del suo difetto non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa e, come tale, è proponibile in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. civ., sez. un., 16.2.2016, n. 2951), al netto della formazione del giudicato interno.
Confermata, allora, la sussistenza dell'onere probatorio in capo al soggetto che vanti la titolarità di una posizione soggettiva, deve essere rilevato quanto segue.
Sul punto, deve prendersi le mosse dalla ricostruzione fattuale della vicenda traslativa e dai principi già espressi in sede di concessione della provvisoria esecuzione salvo, poi, arricchirli, tenuto anche conto dei più recenti approdi giurisprudenziali.
Ebbene, ribadito che l'opponente in questa sede ha solo contestato la possibilità di includere il credito vantato nei suoi confronti tra quelli oggetto di cessione, deve darsi atto del deposito da parte dell'opposta di copia della proposta di contratto per la cessione di crediti pro- soluto del 09.07.2019 sottoscritto dalla Compass Banca S.p.a. cui è seguita, in pari data,
l'accettazione da parte della cessionaria (cfr. doc. 4 fascicolo di parte Controparte_1
ricorrente in sede monitoria). In questi termini, deve ritenersi provata la conclusione del contratto di cessione, nello specifico, neppure contestata dall'opponente.
Ancora, la parte opposta aveva allegato, già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, la copia della comunicazione della cessione – inviata alla debitrice con raccomandata A/R del
09.07.2019 (cfr. doc. 5 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria) – corredata dalla comunicazione, in pari data, ad opera della cedente Compass S.p.a..
Detta ultima comunicazione, ritualmente inviata alla debitrice ceduta, con spedizione perfezionatasi per compiuta giacenza in data 06.09.2019, ben assurge ad elemento idoneo ad integrare i requisiti di pubblicità necessari per la vicenda della cessione.
In questi termini, allora, il credito per cui è causa sarebbe pervenuto alla per Controparte_1
via di un'operazione di cartolarizzazione mediante cessione di crediti in blocco, conclusa ai sensi
6 degli artt.
1-4 della l. n. 130/1999, cui trovano applicazione le norme di cui all'art. 58, co. 2-4,
T.U.B. Secondo la più diffusa e lineare opzione interpretativa, all'operazione negoziale de qua, possono applicarsi le seguenti coordinate ermeneutiche di legittimità.
Sul piano dell'inquadramento della fattispecie, l'art. 58, commi 2 e 4, d.lgs. n. 385/1993, mirando ad agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, opera essenzialmente sul piano dell'efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, prevedendo, in deroga alla disciplina di diritto comune, che lo speciale adempimento “collettivo” della pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale produca i medesimi effetti di cui all'art. 1264
c.c., così dispensando la cessionaria (esclusivamente) dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. n. 20497/2020) – tuttavia, ricorrente, nel caso di specie – senza che tale modalità pubblicitaria, avente, si ribadisce, natura derogatoria della regola generale, possa sortire ulteriori effetti su piani distinti da quello dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti.
Più in particolare, l'art. 58 cit. non rileva in relazione al profilo, differente e prioritario in linea logico-giuridica, della titolarità del credito e del conseguente assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sul creditore cessionario in caso di contestazione da parte del debitore ceduto;
ne discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020). Ne consegue che il giudice dovrà valutare, in concreto e caso per caso, l'assolvimento da parte del cessionario del suddetto onere probatorio, alla stregua delle prove documentali dallo stesso prodotte in giudizio.
Peraltro, da diverso e più condivisibile angolo di prospettiva, vi è che deve tenersi presente che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, cfr. Sentenza della
Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del
15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023).
7 Tanto chiarito, è intenzione del Tribunale specificare come quanto sin qui detto è stato confermato e ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità che giova ripercorrere proprio perché dirimente nel presente giudizio, segnalando le opportune differenze.
La Suprema Corte, a sua volta, richiamando un proprio precedente ha chiarito che: “nella recente Cass. n. 17944 del 2023, si legge, tra l'altro (cfr. in motivazione), che «[…] i precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: "l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez.
1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478;
Ordinanza n. 28790 del 2024).
8 Peraltro, seguita la Corte di Legittimità nel primo dei precedenti in esame avente portata ricognitiva, che: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario,
e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr. Cass. civile sez. I,
29/02/2024 n.5478).
Tanto premesso, allora, preme evidenziare che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, lo stesso contratto di cessione, ancorchè generico, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove le sue indicazioni siano sufficientemente arricchite da ulteriori evidenze.
Ebbene nel caso di specie, si è già rilevato come non sia messa in discussione tra le parti la ricorrenza di una vicenda traslativa intercorsa tra la Compass S.p.a. e la Controparte_1
avente ad oggetto la cessione in blocco di crediti - del resto documentalmente provata - ma solo l'effettiva ricomprensione del credito per cui è causa proprio nel novero di quelli trasferiti.
Pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nel contratto di cessione e nella notifica al creditore ceduto della stessa vicenda traslativa che lo ha interessato, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate ed integrate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr., Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Ordinanza n. 28790 del
2024).
9 Ed invero solo nel caso – non ricorrente nella fattispecie che ci occupa– in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione del singolo credito, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto.
D'altra parte, ciò non esclude che tali elementi, unitamente ad altri, possano eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Ordinanza n.
28790 del 2024).
Tanto detto, nella specie, deve ritenersi assolto l'onere della prova della propria legittimazione da parte della cessionaria.
Ed invero, la parte opposta ha allegato elementi che non solo corroborano l'inclusione del credito per cui è causa nel perimetro della cessione ma, addirittura, sarebbero idonei a superare l'eccezione di inesistenza del contratto.
Sul punto, infatti, è stata versata in atti, oltre al contratto di cessione e all'allegato contenente la lista dei crediti ceduti – tra i quali viene espressamente menzionato quello azionato in sede monitoria – soprattutto, la dichiarazione con cui la cedente ha confermato – comunicandola alla odierna opponente – esplicitamente l'intervenuta cessione della posizione in oggetto e in cui risulta analiticamente individuato il rapporto debitorio ceduto (Cfr. docc. 4 e 5 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria), rilevante tenuto conto che – come detto – la prova della titolarità del credito può essere fornita con ogni mezzo e che, a tal fine, ben può considerarsi idonea anche la dichiarazione del cedente, quale prova proveniente dal terzo (Cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10200).
Sul punto, la parte opponente nulla ha eccepito in punto di mancata ricezione della raccomandata de qua – comunque provata in giudizio – nè ha fornito elementi utili a privare di effettivo contenuto la dichiarazione della cedente.
Il superamento delle contestazioni mosse verso la cessione, si pone quale motivo assorbente per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
10 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, in base al valore complessivo della controversia partendo dai parametri medi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, diminuendo sino ai minimi i valori relativi alla fase decisionale, stante la discussione orale, al netto della fase istruttoria, di natura meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1797/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore istanza e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 508/2022 emesso dal
Tribunale di Fermo in data 24.08.2022;
❖ condanna la parte opponente a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 2.547,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Fermo, il 30.01.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
11
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1797/2022
Oggi 30 gennaio 2025 ad ore 13.02 innanzi alla dott.ssa Mariannunziata Taverna, sono comparsi:
Per l'avv. PAGLIALUNGA FRANCESCA anche in sostituzione Parte_1 dell'avv.to GIAMPIERI CRISTIAN;
Per l'avv. ROSSI MARCO, oggi sostituito dall'avv. Alberto Renzi. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni discutendo oralmente la causa. I procuratori delle parti discuto oralmente riportandosi ai propri scritti in atti e alle conclusioni ivi rassegnate e, impugnando quanto dalle rispettive controparti dedotto, chiedono l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni come formulate.
All'esito, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Mariannunziata Taverna
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale di Fermo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Mariannunziata
Taverna, all'udienza del 30.01.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1797/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTIAN Parte_1 C.F._1
GIAMPIERI e dell'avv. FRANCESCA PAGLIALUNGA, elettivamente domiciliata in FERMO, VIALE DELLA CARRIERA presso il difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, elettivamente domiciliato l'Indirizzo Telematico del difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Fermo, chiedeva ed otteneva il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 508/2022 nei confronti di e intimante il Parte_1 Controparte_2
pagamento della somma di euro 22.399,94, oltre interessi moratori e spese di procedura, risultante da finanziamento personale a titolo di rate insolute.
2 Avverso detto d.i., ritualmente notificato, proponeva opposizione con atto Parte_1
di citazione ritualmente notificato con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva che questo Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi esposti
- nel merito: per le ragioni ed eccezioni tutte sovra esposte ed in esito alla loro positiva delibazione, annullare
e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 508/2022 (R.G. n. 1360/2022) del Tribunale di Fermo emesso il
24/8/2022 e notificato il 9/9/2022 nel rigetto di ogni avversaria domanda. Con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione di cui chiedeva il rigetto con condanna della parte opponente alla rifusione delle maggiori spese processuali. In ogni caso, chiedeva la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 22.399,94 o della diversa somma eventualmente risultante come dovuta.
Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del
30.01.2025 le parti discutevano oralmente, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente, con il proprio atto di citazione, quale unico motivo di opposizione contestava la titolarità, in capo alla del diritto di credito, relativo al Controparte_1
contratto di credito al consumo n. 15897047 stipulato con Linea S.p.A., già Compass S.p.A., in data 04.03.2016, portato dal decreto opposto.
In particolare, veniva eccepita la mancata dimostrazione dell'inclusione del credito in questione nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pro-soluto intervenuta, in data 9 luglio
2019, tra la Compass Banca S.p.A. e la richiamata in sede monitoria dall'odierna Controparte_1
opposta.
A sostegno del motivo di opposizione spiegato, la parte opponente rappresentava come la controparte avesse prodotto la comunicazione inoltratale da ai sensi Controparte_1
dell'art. 1264 c.c., a mezzo di raccomandata a/r del 09.07.2019 e come la stessa avesse mero valore di notifica per il debitore ceduto, senza peraltro costituire prova idonea a dimostrare che il credito vantato rientrasse tra quelli oggetto del trasferimento.
3 Ed invero, ancora, la parte opponente contestava che la suddetta inclusione potesse essere accertata sulla scorta del contratto di cessione versato in atti dall'asserita creditrice, il quale risultava del tutto indeterminato e palesemente inidoneo a fornire una simile prova. Lo stesso, infatti, mancava degli allegati contenenti l'elenco delle posizioni creditorie cedute.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava, innanzitutto, che la parte opponente non aveva contestato di aver sottoscritto il contratto, poi, azionato in via monitoria, di aver ricevuto le somme erogate, né di aver adempiuto all'obbligazione restitutoria a mezzo del pagamento delle rate previste.
In questi termini, doveva ritenersi provato il credito nella misura azionata in via monitoria, nonché il titolo dell'obbligazione, essendo stato allegato, altresì, l'inadempimento della controparte.
Quanto all'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato, la stessa era infondata.
Il contratto, infatti, era stato sottoscritto dalla opponente con la Linea S.p.a., successivamente, fusa per incorporazione in Compass S.p.a. la quale aveva, a sua volta, sottoscritto il contratto di cessione con la versato in atti. Controparte_1
Inoltre, la cessione era stata comunicata personalmente all'opponente sia dalla cedente, sia dalla cessionaria, con raccomandata del 06.09.2019 da intendersi ricevuta a seguito della compiuta giacenza.
Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
4 È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, dovrà fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, dovrà azionare la sua difesa.
Il debitore ingiunto dovrà, in sostanza, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Ebbene, nel caso di specie l'opponente ha promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1360/2022, emesso dall'intestato Tribunale e notificato a e Parte_1 CP_2
in data 09.09.2022.
[...]
Per onere di completezza e chiarezza espositiva, deve premettersi che la pretesa creditoria per cui è causa origina dal contratto di finanziamento personale stipulato, in data 04.03.2016, tra la
(poi pacificamente fusa in Compass S.p.a.) e (nonché Controparte_3 Parte_1
quale coobbligato - cfr. contratto allegato dal ricorrente in sede monitoria). Controparte_2
Passando ad esaminare l'unico motivo di opposizione svolto, con lo stesso la parte opponente ha eccepito il difetto della titolarità, in capo alla controparte, della pretesa creditoria originata dal menzionato contratto di credito al consumo.
In particolare, ha lamentato il difetto di prova dell'inclusione del credito Parte_1
per cui è causa nell'ambito dell'operazione di cessione, ai sensi dell'art. 58 TUB, menzionata dalla odierna opposta.
L'eccezione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo, opportunamente richiamando sul punto i principi espressi dalla Suprema Corte, osserva il Tribunale come la vicenda in questione afferisca non già alla legittimazione processuale, bensì alla titolarità del rapporto giuridico controverso. È nota, infatti, la distinzione secondo cui la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e il cui difetto può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile d'ufficio dal giudice mentre la legittimazione attiva è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare
(Cass. SS. UU. n. 2951/2016).
5 Con maggiore sforzo esplicativo, allora, deve rilevarsi come, con particolare riguardo alla titolarità (attiva o passiva) della posizione soggettiva vantata in giudizio, una volta affermato che essa è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto, le Sezioni Unite hanno affermato che il rilievo del suo difetto non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa e, come tale, è proponibile in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. civ., sez. un., 16.2.2016, n. 2951), al netto della formazione del giudicato interno.
Confermata, allora, la sussistenza dell'onere probatorio in capo al soggetto che vanti la titolarità di una posizione soggettiva, deve essere rilevato quanto segue.
Sul punto, deve prendersi le mosse dalla ricostruzione fattuale della vicenda traslativa e dai principi già espressi in sede di concessione della provvisoria esecuzione salvo, poi, arricchirli, tenuto anche conto dei più recenti approdi giurisprudenziali.
Ebbene, ribadito che l'opponente in questa sede ha solo contestato la possibilità di includere il credito vantato nei suoi confronti tra quelli oggetto di cessione, deve darsi atto del deposito da parte dell'opposta di copia della proposta di contratto per la cessione di crediti pro- soluto del 09.07.2019 sottoscritto dalla Compass Banca S.p.a. cui è seguita, in pari data,
l'accettazione da parte della cessionaria (cfr. doc. 4 fascicolo di parte Controparte_1
ricorrente in sede monitoria). In questi termini, deve ritenersi provata la conclusione del contratto di cessione, nello specifico, neppure contestata dall'opponente.
Ancora, la parte opposta aveva allegato, già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, la copia della comunicazione della cessione – inviata alla debitrice con raccomandata A/R del
09.07.2019 (cfr. doc. 5 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria) – corredata dalla comunicazione, in pari data, ad opera della cedente Compass S.p.a..
Detta ultima comunicazione, ritualmente inviata alla debitrice ceduta, con spedizione perfezionatasi per compiuta giacenza in data 06.09.2019, ben assurge ad elemento idoneo ad integrare i requisiti di pubblicità necessari per la vicenda della cessione.
In questi termini, allora, il credito per cui è causa sarebbe pervenuto alla per Controparte_1
via di un'operazione di cartolarizzazione mediante cessione di crediti in blocco, conclusa ai sensi
6 degli artt.
1-4 della l. n. 130/1999, cui trovano applicazione le norme di cui all'art. 58, co. 2-4,
T.U.B. Secondo la più diffusa e lineare opzione interpretativa, all'operazione negoziale de qua, possono applicarsi le seguenti coordinate ermeneutiche di legittimità.
Sul piano dell'inquadramento della fattispecie, l'art. 58, commi 2 e 4, d.lgs. n. 385/1993, mirando ad agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, opera essenzialmente sul piano dell'efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, prevedendo, in deroga alla disciplina di diritto comune, che lo speciale adempimento “collettivo” della pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale produca i medesimi effetti di cui all'art. 1264
c.c., così dispensando la cessionaria (esclusivamente) dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. n. 20497/2020) – tuttavia, ricorrente, nel caso di specie – senza che tale modalità pubblicitaria, avente, si ribadisce, natura derogatoria della regola generale, possa sortire ulteriori effetti su piani distinti da quello dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti.
Più in particolare, l'art. 58 cit. non rileva in relazione al profilo, differente e prioritario in linea logico-giuridica, della titolarità del credito e del conseguente assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sul creditore cessionario in caso di contestazione da parte del debitore ceduto;
ne discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020). Ne consegue che il giudice dovrà valutare, in concreto e caso per caso, l'assolvimento da parte del cessionario del suddetto onere probatorio, alla stregua delle prove documentali dallo stesso prodotte in giudizio.
Peraltro, da diverso e più condivisibile angolo di prospettiva, vi è che deve tenersi presente che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, cfr. Sentenza della
Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del
15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023).
7 Tanto chiarito, è intenzione del Tribunale specificare come quanto sin qui detto è stato confermato e ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità che giova ripercorrere proprio perché dirimente nel presente giudizio, segnalando le opportune differenze.
La Suprema Corte, a sua volta, richiamando un proprio precedente ha chiarito che: “nella recente Cass. n. 17944 del 2023, si legge, tra l'altro (cfr. in motivazione), che «[…] i precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: "l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez.
1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478;
Ordinanza n. 28790 del 2024).
8 Peraltro, seguita la Corte di Legittimità nel primo dei precedenti in esame avente portata ricognitiva, che: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario,
e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr. Cass. civile sez. I,
29/02/2024 n.5478).
Tanto premesso, allora, preme evidenziare che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, lo stesso contratto di cessione, ancorchè generico, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove le sue indicazioni siano sufficientemente arricchite da ulteriori evidenze.
Ebbene nel caso di specie, si è già rilevato come non sia messa in discussione tra le parti la ricorrenza di una vicenda traslativa intercorsa tra la Compass S.p.a. e la Controparte_1
avente ad oggetto la cessione in blocco di crediti - del resto documentalmente provata - ma solo l'effettiva ricomprensione del credito per cui è causa proprio nel novero di quelli trasferiti.
Pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nel contratto di cessione e nella notifica al creditore ceduto della stessa vicenda traslativa che lo ha interessato, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate ed integrate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr., Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Ordinanza n. 28790 del
2024).
9 Ed invero solo nel caso – non ricorrente nella fattispecie che ci occupa– in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione del singolo credito, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto.
D'altra parte, ciò non esclude che tali elementi, unitamente ad altri, possano eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Ordinanza n.
28790 del 2024).
Tanto detto, nella specie, deve ritenersi assolto l'onere della prova della propria legittimazione da parte della cessionaria.
Ed invero, la parte opposta ha allegato elementi che non solo corroborano l'inclusione del credito per cui è causa nel perimetro della cessione ma, addirittura, sarebbero idonei a superare l'eccezione di inesistenza del contratto.
Sul punto, infatti, è stata versata in atti, oltre al contratto di cessione e all'allegato contenente la lista dei crediti ceduti – tra i quali viene espressamente menzionato quello azionato in sede monitoria – soprattutto, la dichiarazione con cui la cedente ha confermato – comunicandola alla odierna opponente – esplicitamente l'intervenuta cessione della posizione in oggetto e in cui risulta analiticamente individuato il rapporto debitorio ceduto (Cfr. docc. 4 e 5 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria), rilevante tenuto conto che – come detto – la prova della titolarità del credito può essere fornita con ogni mezzo e che, a tal fine, ben può considerarsi idonea anche la dichiarazione del cedente, quale prova proveniente dal terzo (Cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10200).
Sul punto, la parte opponente nulla ha eccepito in punto di mancata ricezione della raccomandata de qua – comunque provata in giudizio – nè ha fornito elementi utili a privare di effettivo contenuto la dichiarazione della cedente.
Il superamento delle contestazioni mosse verso la cessione, si pone quale motivo assorbente per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
10 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, in base al valore complessivo della controversia partendo dai parametri medi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, diminuendo sino ai minimi i valori relativi alla fase decisionale, stante la discussione orale, al netto della fase istruttoria, di natura meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1797/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore istanza e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 508/2022 emesso dal
Tribunale di Fermo in data 24.08.2022;
❖ condanna la parte opponente a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 2.547,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Fermo, il 30.01.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
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